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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2126/2015 r.g., promossa da
titolare della omonima ditta indivi- Parte_1 duale, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Panniel- lo, domiciliatario, giusta procura in atti [ammesso al pa- trocinio a spese dello Stato]
-attrice- contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria De- CP_1 mastri, domiciliataria, giusta procura in atti
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
22/05/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- in qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta di autocarrozzeria con sede in Bitetto alla via G. Abruzzese n.39, ha adito questo Tribunale dedu- cendo l'integrale inadempimento di CP_1 all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni d'opera eseguite in forza del preventivo n.21 del 18/02/2013 (nella specie, riparazione autoveicolo
Fiat Stilo targato DM354LJ, di proprietà del per CP_1
i danni subìti a seguito di un sinistro stradale).
Su dette basi ha chiesto la condanna del al paga- CP_1
mento di €7.585,03, oltre ad IVA, interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo, salva diversa quan-
tificazione in esito a C.t.u. Il tutto con vittoria di spe-
se di lite (atto di citazione notificato il 24/02/2015).
I.2.- costituendosi in giudizio, ha CP_1 contestato l'avversa domanda, in punto di fatto e di dirit- to. In particolare, ha eccepito:
- in via pregiudiziale, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negozia- zione assistita ex l. 162/2014;
- in via principale, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, dal momento che, conside-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
rata l'“antieconomicità” del corrispettivo per le ripara- zioni richiestogli dallo (€7.585,03), aveva Parte_1 deciso di far eseguire solo alcuni dei lavori indicati nel preventivo di spesa n.21/2023, ovvero “solo quelli stretta- mente indispensabili”, che aveva regolarmente saldato pa- gando l'importo di €3.200,00;
- sempre nel merito, l'inadempimento del titolare dell'autocarrozzeria (lavori non eseguiti a regola d'arte” ovvero utilizzo di pezzi “di seconda mano”).
Sulla base di tali eccezioni, ha così concluso, preliminar- mente, per l'inammissibilità/improcedibilità e, subordina- tamente, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite (comparsa di risposta del 18/6/2015).
I.3.- All'udienza del 18/6/2015 è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda in forza del disposto di cui all'art. 3 co. 1 del d.l. n. 132/2014 (con- troversia concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori).
I.4.- Con mem. ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. del
21/9/2015 il ha depositato copia di “ricevuta non CP_1 fiscale n. 3/2013 del 21/05/2013” recante un diverso pre- ventivo di spesa (ovvero, la minor somma di €3.200,00), de- ducendo che lo stesso era stato sottoscritto dallo
[...]
. In aggiunta ha prodotto, a supporto della formula- Pt_2 ta eccezione di pagamento, matrice di un assegno bancario dell'importo di €1.600,00, adducendo che i lavori di ripa- razione di cui al preventivo del 21/05/2013 “erano stati pagati in parte in contanti e in parte con assegno banca- rio”.
I.5.- In data 31/8/2016 si è costituito un nuovo pro-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
curatore dello , il quale ha chiesto la rimes- Parte_1 sione in termini di cui all'art. 153, co. 2, c.p.c., al fi- ne di procedere alle contestazioni formali in merito ai do- cumenti depositati da controparte con la mem. ex art. art.183, co.6, n.2, c.p.c.
I.6.- Rigettata con ord. del 12/5/2016 l'istanza di rimessione in termini, la causa è stata istruita con inter- rogatorio formale delle parti e prove per testi ( Tes_1
, ).
[...] Persona_1
I.7.- Risolto con sentenza n.2612 del 10-20/06/2019,
l'incidente di falso proposto con apposita querela dallo
(proc. R.G. n.2126-1/2015), è stata dichiarata Parte_1 la falsità della ricevuta n. 3/2013 del 21/05/2013.
I.8. – Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio principale (ord. 10-
20/6/2019), con ord. 3/12/2019 è stata formulata una propo- sta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha aderito il solo;
la causa, assegnata ad altro Parte_1
Giudice, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
I.9.- Con comparsa conclusionale dell'11/07/2025 lo ha infine chiesto la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
II.- Nel merito, in via di coordinate generiche gene- rali, va anzitutto richiamato l'orientamento giurispruden- ziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio
(da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno – sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesatto adempimento – è tenuto a fornire la
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, spet- tando al debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estin- tivo dell'obbligazione.
In altre parole, grava prioritariamente su chi agisce il compito di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa contestazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata, lun- gi dall'integrare eccezione in senso sostanziale idonea a trasferire sul convenuto l'onere di dimostrarne la fonda- tezza, rende semmai ancora più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare piena- mente l'esistenza del titolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni delle quali lamenta l'inadempimento in giudizio.
Chiarito ciò, può esaminarsi la pretesa creditoria azionata dallo avente ad oggetto il pagamento del cor- Parte_1 rispettivo contrattuale per le riparazioni eseguite sull'autoveicolo Fiat Stilo targato DM354LJ, di proprietà del . CP_1
Nella specie, al netto della scarsa chiarezza e della con- fusività che connota le prospettazioni difensive delle par- ti, va subito rilevato che, non essendo in contestazione l'esistenza stessa del contratto di prestazione d'opera, il tema controverso attiene all'esatta individuazio- ne/delimitazione dell'oggetto della prestazione nonché alla quantificazione del corrispettivo spettante allo Parte_3
(prestatore d'opera).
[...]
Più nel dettaglio e in sintesi:
- l'attore pone a supporto della propria pretesa il preven-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tivo n.21 del 18/2/2013 (doc. 3 del fasc. di parte attri- ce), a mezzo del quale lo aveva elencato e Parte_1 prezzato le lavorazioni da eseguirsi sull'autovettura del
: detto documento non reca alcuna sottoscrizione CP_1 del ed è stato dallo stesso contestato;
CP_1
- dal canto suo il convenuto, per un verso, non contesta l'esistenza del preventivo di cui innanzi, sostenendo che a quel preventivo iniziale (dell'importo di €7.585,03, oltre
IVA) è seguita una trattativa, ad esito della quale egli, per ragioni di contenimento dei costi, avrebbe commissiona- to solo alcune delle lavorazioni ivi indicate;
e, per altro verso, sostiene che per le lavorazioni da eseguirsi le par- ti avevano raggiunto un diverso accordo sul prezzo
(€3.200,00, compresa IVA), cosicché, in definitiva, il cor- rispettivo preteso dallo si discosterebbe da Parte_1 quella indicata nel preventivo iniziale.
Quanto al documento che il ha posto a corredo del- CP_1 la propria prospettazione (ricevuta non fiscale n. 3/2013 del 21/05/2013), l'esito del giudizio incidentale di falso, ovvero l'accertamento della falsità del documento, compor- ta, quale unico precipitato nel presente giudizio principa- le, il venir meno dell'efficacia rappresentativa del docu- mento: in altre parole, il documento in questione è privato del suo valore probatorio.
Com'è noto, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un at- to pubblico, o una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provo-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
care la completa rimozione del valore del documento, elimi- nandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulte- riore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass. n.8362/2000).
Ciò detto, va anzitutto smentita l'affermazione fatta dall'attore in comparsa conclusionale, ovvero che “l'intera tesi difensiva di controparte è manifestamente infondata e inattendibile perché si regge sulla produzione in giudizio di un documento di cui si è accertato che è un falso”.
Fermo restando che la ricevuta n. 3/2013 non potrà essere utilizzata a supporto delle prospettazioni difensive della parte che l'ha prodotta, non si può, per ciò solo, arrivare ad escludere ogni efficacia della dichiarazione fatta dal circa l'intervenuto accordo sul minore corrispet- CP_1 tivo da lui dovuto, trattandosi di dichiarazione contra se, che, processualmente cristallizzata sul piano assertivo, deve senz'altro valere come (parziale) riconoscimento del debito relativo alle lavorazioni effettivamente commissio- nate.
Se ne deve ricavare, in definitiva, che il ha so- CP_1 stanzialmente riconosciuto il sorgere, in capo a sé, di un'obbligazione di pagamento della somma di €3.200,00, a titolo di corrispettivo per le riparazioni commissionate allo . Parte_1
Fermo il parziale riconoscimento del debito da parte del convenuto, l'attore, da contro, ha fallito l'onere probato- rio su di lui gravante: ribadito che alcun valore di prova può rivestire il preventivo allegato alla domanda, siccome documento a formazione unilaterale, lo a Parte_1 fronte delle contestazioni del non si è peritato CP_1
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di dimostrare specificamente di avere ricevuto l'autorizzazione dal committente all'esecuzione della tota-
delle opere indicate nel preventivo allegato, con il Pt_4 relativo prezzo, limitandosi a sterili asserzioni, della cui inconsistenza giuridica si è detto. Del resto, ragio- nando a contrario, si arriverebbe a pretendere che sia il committente a dover fornire la prova negativa del proprio consenso ai lavori (cfr. Cass. n. 19805/2025).
Sebbene, infatti, in virtù del principio di libertà delle forme, non è necessario che il contratto di prestazione d'opera sia assistito da una particolare veste formale, potendo essere concluso anche oralmente e potendo essere provato con ogni mezzo, resta fermo che chi intende far valere in giudizio i diritti scaturenti da un contratto deve fornirne la prova.
Qualora il contratto sia stato stipulato in forma verbale, quindi in mancanza di un accordo formalizzato per iscritto, nel quale si incontrano le rispettive volontà negoziali, è onere dell'attore provare l'accordo, sia sulle opere da realizzare (an), sia sul corrispettivo (quantum).
Alcun elemento di prova può infine ricavarsi dalle espleta- te prove orali: in particolare, merita di essere evidenzia- to che il teste figlio dell'attore, Persona_1 ha affermato che “al momento della consegna dell'auto ri- cordo che vi è stata una discussione tra mio padre e il sig. in merito al pagamento;
mio padre comunque CP_1 provvedeva a consegnare l'auto, in quanto il gli CP_1 comunicava che avrebbe provveduto al pagamento al momento della liquidazione da parte dell'Assicurazione” (verb. ud.
21/9/2017). Ora, premesso che detta circostanza attiene al-
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la successiva fase solutoria (pagamento del corrispettivo), con riguardo all'effettivo punto controverso (specifico og- getto della prestazione d'opera), detto teste si è limitato a confermare una circostanza già incontestata, ovvero l'emissione, da parte dell'autocarrozzeria, del preventivo allegato all'atto di citazione.
In conclusione, a fronte del rilevato deficit di prova, il fatto costitutivo del credito azionato dallo Parte_1 deve ritenersi provato limitatamente alla somma di
€3.200,00, in quanto espressamente riconosciuta dal Per_2
[...
.
II.1.- Quanto all'eccezione di pagamento, che in quan- to fatto estintivo, dev'essere provata dal convenuto, quest'ultimo ha dichiarato che i lavori di riparazione del- la propria autovettura erano stati pagati per metà in con- tanti e, per l'altra metà, con assegno bancario, del quale ha depositato la matrice in copia.
La prova del pagamento, a fronte della ferma contestazione dello supportata dalle risultanze delle prove Parte_1 orali, non può ritenersi raggiunta.
Più nel dettaglio: per la parte in contanti, non vi è nep- pure un principio di prova favorevole;
per la parte (asse- ritamente) pagata a mezzo assegno bancario, è principio pa- cifico in giurisprudenza quello secondo cui “non è suffi- ciente per provare un pagamento la produzione delle matrici degli assegni ma bisogna fornire anche la prova dell'avve- nuto incasso del titolo da parte del creditore. Nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del de- bito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la con-
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
segna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva di- versa volontà delle parti, “pro solvendo”. Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento.” (ex multis, Cass. n. 15709/2021).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di pagamento.
Mette solo conto di aggiungere che alcuna consistenza, in- fine, può rivestire l'eccezione di inadempimento formulata dal , in forza della quale sull'autovettura sareb- CP_1 bero stati montati “pezzi di seconda mano”: trattasi di contestazioni indeterminate e generiche, pertanto inidonee a far sorgere alcun onere di prova contraria in capo al prestatore d'opera.
II.2.- In definitiva, la pretesa di pagamento dello deve accogliersi nei limiti innanzi detti, os- Parte_1 sia per l'importo di €3.200,00.
II.3.- Quanto innanzi comporta, ex se, l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, infondatamente formulata dallo Parte_1
III.- L'esito complessivo della lite (riduzione della pretesa creditoria vantata dall'attore e motivi di diritto che hanno condotto al parziale accoglimento della domanda, da un lato;
rigetto dell'eccezione di improcedibilità e dell'eccezione di pagamento, dall'altro) giustifica la com- pensazione per 1/2 delle spese di giudizio, che, per la re- stante parte, seguono il criterio della soccombenza e devo- no essere poste a carico del convenuto, parte prevalente- mente soccombente.
Trattandosi di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spese dello Stato (prat. n.581/2017, delib. Ordine Avvocati di Bari del 13/03/2017, in atti), a favore di quest'ultimo va pronunciata la condanna alle spese del convenuto
(art.133 TU n. 115/2002).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa (prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento, circostan- za che comporta una riduzione del 20%) nonché della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_5
919,00 -20% 735,20
[...] Introduttiva 777,00 -20% 621,60 Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00 Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80 TOTALE 4.061,60 1/2 2.030,80
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
24/02/2015, da titolare della omonima Parte_1
ditta individuale, nei confronti di ogni CP_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda dell'attore e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, CP_1
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
in favore di della somma di Parte_1
€3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la pre-
stazione d'opera eseguita;
b)
CONDANNA al pagamento, in favore dello CP_1
Stato, di 1/2 delle spese processuali, che liquida in complessivi €2.162,80, di cui €132,00, a titolo di esborsi, e €2.030,80 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante me- tà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi al ca- po b).
Bari, 10/11/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 12 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2126/2015 r.g., promossa da
titolare della omonima ditta indivi- Parte_1 duale, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Panniel- lo, domiciliatario, giusta procura in atti [ammesso al pa- trocinio a spese dello Stato]
-attrice- contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria De- CP_1 mastri, domiciliataria, giusta procura in atti
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
22/05/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- in qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta di autocarrozzeria con sede in Bitetto alla via G. Abruzzese n.39, ha adito questo Tribunale dedu- cendo l'integrale inadempimento di CP_1 all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni d'opera eseguite in forza del preventivo n.21 del 18/02/2013 (nella specie, riparazione autoveicolo
Fiat Stilo targato DM354LJ, di proprietà del per CP_1
i danni subìti a seguito di un sinistro stradale).
Su dette basi ha chiesto la condanna del al paga- CP_1
mento di €7.585,03, oltre ad IVA, interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo, salva diversa quan-
tificazione in esito a C.t.u. Il tutto con vittoria di spe-
se di lite (atto di citazione notificato il 24/02/2015).
I.2.- costituendosi in giudizio, ha CP_1 contestato l'avversa domanda, in punto di fatto e di dirit- to. In particolare, ha eccepito:
- in via pregiudiziale, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negozia- zione assistita ex l. 162/2014;
- in via principale, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, dal momento che, conside-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
rata l'“antieconomicità” del corrispettivo per le ripara- zioni richiestogli dallo (€7.585,03), aveva Parte_1 deciso di far eseguire solo alcuni dei lavori indicati nel preventivo di spesa n.21/2023, ovvero “solo quelli stretta- mente indispensabili”, che aveva regolarmente saldato pa- gando l'importo di €3.200,00;
- sempre nel merito, l'inadempimento del titolare dell'autocarrozzeria (lavori non eseguiti a regola d'arte” ovvero utilizzo di pezzi “di seconda mano”).
Sulla base di tali eccezioni, ha così concluso, preliminar- mente, per l'inammissibilità/improcedibilità e, subordina- tamente, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite (comparsa di risposta del 18/6/2015).
I.3.- All'udienza del 18/6/2015 è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda in forza del disposto di cui all'art. 3 co. 1 del d.l. n. 132/2014 (con- troversia concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori).
I.4.- Con mem. ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. del
21/9/2015 il ha depositato copia di “ricevuta non CP_1 fiscale n. 3/2013 del 21/05/2013” recante un diverso pre- ventivo di spesa (ovvero, la minor somma di €3.200,00), de- ducendo che lo stesso era stato sottoscritto dallo
[...]
. In aggiunta ha prodotto, a supporto della formula- Pt_2 ta eccezione di pagamento, matrice di un assegno bancario dell'importo di €1.600,00, adducendo che i lavori di ripa- razione di cui al preventivo del 21/05/2013 “erano stati pagati in parte in contanti e in parte con assegno banca- rio”.
I.5.- In data 31/8/2016 si è costituito un nuovo pro-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
curatore dello , il quale ha chiesto la rimes- Parte_1 sione in termini di cui all'art. 153, co. 2, c.p.c., al fi- ne di procedere alle contestazioni formali in merito ai do- cumenti depositati da controparte con la mem. ex art. art.183, co.6, n.2, c.p.c.
I.6.- Rigettata con ord. del 12/5/2016 l'istanza di rimessione in termini, la causa è stata istruita con inter- rogatorio formale delle parti e prove per testi ( Tes_1
, ).
[...] Persona_1
I.7.- Risolto con sentenza n.2612 del 10-20/06/2019,
l'incidente di falso proposto con apposita querela dallo
(proc. R.G. n.2126-1/2015), è stata dichiarata Parte_1 la falsità della ricevuta n. 3/2013 del 21/05/2013.
I.8. – Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio principale (ord. 10-
20/6/2019), con ord. 3/12/2019 è stata formulata una propo- sta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha aderito il solo;
la causa, assegnata ad altro Parte_1
Giudice, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
I.9.- Con comparsa conclusionale dell'11/07/2025 lo ha infine chiesto la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
II.- Nel merito, in via di coordinate generiche gene- rali, va anzitutto richiamato l'orientamento giurispruden- ziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio
(da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno – sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesatto adempimento – è tenuto a fornire la
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prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, spet- tando al debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estin- tivo dell'obbligazione.
In altre parole, grava prioritariamente su chi agisce il compito di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa contestazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata, lun- gi dall'integrare eccezione in senso sostanziale idonea a trasferire sul convenuto l'onere di dimostrarne la fonda- tezza, rende semmai ancora più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare piena- mente l'esistenza del titolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni delle quali lamenta l'inadempimento in giudizio.
Chiarito ciò, può esaminarsi la pretesa creditoria azionata dallo avente ad oggetto il pagamento del cor- Parte_1 rispettivo contrattuale per le riparazioni eseguite sull'autoveicolo Fiat Stilo targato DM354LJ, di proprietà del . CP_1
Nella specie, al netto della scarsa chiarezza e della con- fusività che connota le prospettazioni difensive delle par- ti, va subito rilevato che, non essendo in contestazione l'esistenza stessa del contratto di prestazione d'opera, il tema controverso attiene all'esatta individuazio- ne/delimitazione dell'oggetto della prestazione nonché alla quantificazione del corrispettivo spettante allo Parte_3
(prestatore d'opera).
[...]
Più nel dettaglio e in sintesi:
- l'attore pone a supporto della propria pretesa il preven-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tivo n.21 del 18/2/2013 (doc. 3 del fasc. di parte attri- ce), a mezzo del quale lo aveva elencato e Parte_1 prezzato le lavorazioni da eseguirsi sull'autovettura del
: detto documento non reca alcuna sottoscrizione CP_1 del ed è stato dallo stesso contestato;
CP_1
- dal canto suo il convenuto, per un verso, non contesta l'esistenza del preventivo di cui innanzi, sostenendo che a quel preventivo iniziale (dell'importo di €7.585,03, oltre
IVA) è seguita una trattativa, ad esito della quale egli, per ragioni di contenimento dei costi, avrebbe commissiona- to solo alcune delle lavorazioni ivi indicate;
e, per altro verso, sostiene che per le lavorazioni da eseguirsi le par- ti avevano raggiunto un diverso accordo sul prezzo
(€3.200,00, compresa IVA), cosicché, in definitiva, il cor- rispettivo preteso dallo si discosterebbe da Parte_1 quella indicata nel preventivo iniziale.
Quanto al documento che il ha posto a corredo del- CP_1 la propria prospettazione (ricevuta non fiscale n. 3/2013 del 21/05/2013), l'esito del giudizio incidentale di falso, ovvero l'accertamento della falsità del documento, compor- ta, quale unico precipitato nel presente giudizio principa- le, il venir meno dell'efficacia rappresentativa del docu- mento: in altre parole, il documento in questione è privato del suo valore probatorio.
Com'è noto, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un at- to pubblico, o una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provo-
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care la completa rimozione del valore del documento, elimi- nandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulte- riore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass. n.8362/2000).
Ciò detto, va anzitutto smentita l'affermazione fatta dall'attore in comparsa conclusionale, ovvero che “l'intera tesi difensiva di controparte è manifestamente infondata e inattendibile perché si regge sulla produzione in giudizio di un documento di cui si è accertato che è un falso”.
Fermo restando che la ricevuta n. 3/2013 non potrà essere utilizzata a supporto delle prospettazioni difensive della parte che l'ha prodotta, non si può, per ciò solo, arrivare ad escludere ogni efficacia della dichiarazione fatta dal circa l'intervenuto accordo sul minore corrispet- CP_1 tivo da lui dovuto, trattandosi di dichiarazione contra se, che, processualmente cristallizzata sul piano assertivo, deve senz'altro valere come (parziale) riconoscimento del debito relativo alle lavorazioni effettivamente commissio- nate.
Se ne deve ricavare, in definitiva, che il ha so- CP_1 stanzialmente riconosciuto il sorgere, in capo a sé, di un'obbligazione di pagamento della somma di €3.200,00, a titolo di corrispettivo per le riparazioni commissionate allo . Parte_1
Fermo il parziale riconoscimento del debito da parte del convenuto, l'attore, da contro, ha fallito l'onere probato- rio su di lui gravante: ribadito che alcun valore di prova può rivestire il preventivo allegato alla domanda, siccome documento a formazione unilaterale, lo a Parte_1 fronte delle contestazioni del non si è peritato CP_1
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di dimostrare specificamente di avere ricevuto l'autorizzazione dal committente all'esecuzione della tota-
delle opere indicate nel preventivo allegato, con il Pt_4 relativo prezzo, limitandosi a sterili asserzioni, della cui inconsistenza giuridica si è detto. Del resto, ragio- nando a contrario, si arriverebbe a pretendere che sia il committente a dover fornire la prova negativa del proprio consenso ai lavori (cfr. Cass. n. 19805/2025).
Sebbene, infatti, in virtù del principio di libertà delle forme, non è necessario che il contratto di prestazione d'opera sia assistito da una particolare veste formale, potendo essere concluso anche oralmente e potendo essere provato con ogni mezzo, resta fermo che chi intende far valere in giudizio i diritti scaturenti da un contratto deve fornirne la prova.
Qualora il contratto sia stato stipulato in forma verbale, quindi in mancanza di un accordo formalizzato per iscritto, nel quale si incontrano le rispettive volontà negoziali, è onere dell'attore provare l'accordo, sia sulle opere da realizzare (an), sia sul corrispettivo (quantum).
Alcun elemento di prova può infine ricavarsi dalle espleta- te prove orali: in particolare, merita di essere evidenzia- to che il teste figlio dell'attore, Persona_1 ha affermato che “al momento della consegna dell'auto ri- cordo che vi è stata una discussione tra mio padre e il sig. in merito al pagamento;
mio padre comunque CP_1 provvedeva a consegnare l'auto, in quanto il gli CP_1 comunicava che avrebbe provveduto al pagamento al momento della liquidazione da parte dell'Assicurazione” (verb. ud.
21/9/2017). Ora, premesso che detta circostanza attiene al-
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la successiva fase solutoria (pagamento del corrispettivo), con riguardo all'effettivo punto controverso (specifico og- getto della prestazione d'opera), detto teste si è limitato a confermare una circostanza già incontestata, ovvero l'emissione, da parte dell'autocarrozzeria, del preventivo allegato all'atto di citazione.
In conclusione, a fronte del rilevato deficit di prova, il fatto costitutivo del credito azionato dallo Parte_1 deve ritenersi provato limitatamente alla somma di
€3.200,00, in quanto espressamente riconosciuta dal Per_2
[...
.
II.1.- Quanto all'eccezione di pagamento, che in quan- to fatto estintivo, dev'essere provata dal convenuto, quest'ultimo ha dichiarato che i lavori di riparazione del- la propria autovettura erano stati pagati per metà in con- tanti e, per l'altra metà, con assegno bancario, del quale ha depositato la matrice in copia.
La prova del pagamento, a fronte della ferma contestazione dello supportata dalle risultanze delle prove Parte_1 orali, non può ritenersi raggiunta.
Più nel dettaglio: per la parte in contanti, non vi è nep- pure un principio di prova favorevole;
per la parte (asse- ritamente) pagata a mezzo assegno bancario, è principio pa- cifico in giurisprudenza quello secondo cui “non è suffi- ciente per provare un pagamento la produzione delle matrici degli assegni ma bisogna fornire anche la prova dell'avve- nuto incasso del titolo da parte del creditore. Nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del de- bito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la con-
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segna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva di- versa volontà delle parti, “pro solvendo”. Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento.” (ex multis, Cass. n. 15709/2021).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di pagamento.
Mette solo conto di aggiungere che alcuna consistenza, in- fine, può rivestire l'eccezione di inadempimento formulata dal , in forza della quale sull'autovettura sareb- CP_1 bero stati montati “pezzi di seconda mano”: trattasi di contestazioni indeterminate e generiche, pertanto inidonee a far sorgere alcun onere di prova contraria in capo al prestatore d'opera.
II.2.- In definitiva, la pretesa di pagamento dello deve accogliersi nei limiti innanzi detti, os- Parte_1 sia per l'importo di €3.200,00.
II.3.- Quanto innanzi comporta, ex se, l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, infondatamente formulata dallo Parte_1
III.- L'esito complessivo della lite (riduzione della pretesa creditoria vantata dall'attore e motivi di diritto che hanno condotto al parziale accoglimento della domanda, da un lato;
rigetto dell'eccezione di improcedibilità e dell'eccezione di pagamento, dall'altro) giustifica la com- pensazione per 1/2 delle spese di giudizio, che, per la re- stante parte, seguono il criterio della soccombenza e devo- no essere poste a carico del convenuto, parte prevalente- mente soccombente.
Trattandosi di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a
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spese dello Stato (prat. n.581/2017, delib. Ordine Avvocati di Bari del 13/03/2017, in atti), a favore di quest'ultimo va pronunciata la condanna alle spese del convenuto
(art.133 TU n. 115/2002).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa (prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento, circostan- za che comporta una riduzione del 20%) nonché della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_5
919,00 -20% 735,20
[...] Introduttiva 777,00 -20% 621,60 Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00 Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80 TOTALE 4.061,60 1/2 2.030,80
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
24/02/2015, da titolare della omonima Parte_1
ditta individuale, nei confronti di ogni CP_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda dell'attore e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, CP_1
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in favore di della somma di Parte_1
€3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la pre-
stazione d'opera eseguita;
b)
CONDANNA al pagamento, in favore dello CP_1
Stato, di 1/2 delle spese processuali, che liquida in complessivi €2.162,80, di cui €132,00, a titolo di esborsi, e €2.030,80 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante me- tà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi al ca- po b).
Bari, 10/11/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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