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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. IS PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1577/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 6.3.2023 da:
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: , N. REA: ), con sede in Trissino (VI) - P.IVA_1 C.F._1
36070, alla Via dell'Artigiano n. 43, in persona dei Soci Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore,
(C.F.: ), nato il [...] a CP_1 CodiceFiscale_2
LD (VI) e residente in [...] e
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_3
LD (VI) e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. CORRADO RODA (C.F.: CodiceFiscale_4 del Foro di NO, con studio in NO (MI) - 20122, al Corso di Porta Romana, n. 51, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ELISA GERARD (C.F.:
), sito in CE (VI) - 36100, al Borgo Berga, n. 112 CodiceFiscale_5
parte attrice
CONTRO
, (C.F. ) con sede legale in Torino, piazza Controparte_2 P.IVA_2
San Carlo n. 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e C.F.
, in persona del Procuratore Speciale Dott. , in forza di P.IVA_2 CP_3 procura speciale del 14.04.2021, Rep. 6744 - Racc. 4736, a rogito del Notaio Dott.ssa di NO , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Persona_1
SEBASTIANO del Foro di CE (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_6 eletto presso lo Studio di quest'ultimo, sito in CE, Via Cengio n. 15
parte convenuta
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede
l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 8783-1767, 6284-803 e 699-35492, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'Istituto di credito convenuto in danno della - e quindi il ristorno complessivamente dovuto in Controparte_4 favore di parte attrice - è pari all'importo di € 464.032,43, o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2447 (già n. 5101076), intestato alla Controparte_4
, sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in
[...] contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato.
In via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
- si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in
2 narrativa. Si chiede altresì che la richiesta TU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Con espressa riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. (cfr. doc. 16, già in atti) e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti oggetto di causa nel periodo antecedente al 28.02.2013, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
In via istruttoria Con riserva di svolgere ogni ulteriore eccezione, domanda, conclusione ed istanza anche istruttoria nei modi e nei termini di cui all'art. 183 comma sesto n. 1, 2 e 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, premesso :
-di avere intrattenuto con l'allora oggi Controparte_5 [...]
i seguenti rapporti: Controparte_2
(I) prestito d'uso d'oro n. 8783-1767 (ex 141-1817748, ex 141-1817747, ex 3202400), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 9.950,00 grammi, acceso il 08.03.2001 ed estinto il 24.10.2011;
(II) prestito d'uso d'oro n. 6284-803 (ex 8783-9200, ex 8783-1768, ex 141-1817757), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 3.999,60 grammi, acceso il 31.07.2001 ed estinto il 27.04.2016;
3 (III) prestito d'uso d'oro n. 699-35492 (ex 6284-1733, ex 8783-9201, ex 8783-1769), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 3.999,60 grammi, acceso il 04.01.2002 ed estinto il 11.12.2020;
(IV) conto corrente n. 1000/2447 (già n. 5101076), sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
-che il contratto tipico cui fare riferimento per disciplinare il prestito d'uso d'oro è il contratto di mutuo, con conseguente applicabilità allo stesso, non solo della disciplina di cui agli artt. 1813 c.c. e seguenti, ma anche del Testo Unico Bancario, di cui al Decreto Legislativo del 01 Settembre 1993, nr. 385 e successive modificazioni e della Legge del 07 marzo 1996, nr. 108 sull'usura;
- che l'impresa orafa che abbia in essere un prestito d'uso d'oro è costretta a subire l'oscillazione, sempre crescente nel tempo, del prezzo dell'oro, senza che ciò venga in alcun modo esplicitato nei relativi contratti, perchè a fronte degli iniziali kilogrammi d'oro concessi in prestito al mutuatario, le Banche calcolano gli interessi (corrispettivi e di mora) e le commissioni di varia natura, non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso in prestito, bensì sulla base del valore (o meglio del prezzo) che nel corso del tempo tale metallo prezioso assume;
- che in particolare nel caso di specie i contratti erano nulli per violazione dell'art. 117 T.U.B. per mancanza di forma scritta del contratto e “omesso assolvimento degli obblighi di informazione da parte dell' convenuto in tutti gli stadi del CP_6 rapporto, comprendenti sia la fase prodromica del contatto con il cliente, sia quella della conclusione del contratto, sia infine la fase dello svolgimento del rapporto… quanto al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 699-35492 (ex 6284-1733), data la mancanza dei documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro, se ne deduce l'inesistenza e, in via subordinata, la nullità; quanto ai rapporti nn. 8783- 1767 e 6284-803, invece, stante la predetta inosservanza della forma prescritta ai sensi dell'art. 117, co. 1, si eccepisce la nullità dei contratti ex art. 117, co. 3, Pt_2
T.U.B.”;
-che i rapporti intercorsi tra le parti erano stati analizzati da parte di Gruppo Imis S.r.l., società specializzata in analisi bancarie, a cui parte attrice si è rivolta, e a seguito della predetta analisi era emerso che aveva proceduto Controparte_2 all'illegittima applicazione di condizioni economiche indeterminate e/o indeterminabili, di addebiti illegittimi per capitale ed interessi, nonché all'applicazione di commissioni, spese e valute in assenza di valida pattuizione scritta;
-che in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 8783-1767, 6284-803 e 699-35492 la aveva indebitamente CP_7 introitato l'importo di € 464.032,43 , e doveva essere condannata alla restituzione,
-tutto ciò premesso, parte attrice formulava le conclusioni sopra epigrafate.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree eccependo :
4 - la prescrizione della domanda di ripetizione di tutti gli oneri, interessi e spese che venissero accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo, nel corso dei rapporti prima del 28.02.2013 (epoca precedente l'ultimo decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo, ovverosia la notifica dell'atto di citazione del 28.02.2023),
-l'insufficienza del mero rinvio a documenti esterni alla citazione, quale è la perizia avversaria , che integralmente contestava, posto che nell'atto di citazione mancava l'elenco dei documenti offerti in comunicazione e che i documenti in questione venivano prodotti solo come allegati alla perizia di parte, rendendo oltremodo ardua la difesa;
-che la tesi per cui il contratto in parola violerebbe l'art. 1814 c.c., che sancisce il passaggio di proprietà, in capo al mutuatario, delle cose date a mutuo, era infondata atteso che la norma codicistica era stata espressamente derogata dalle parti, le quali hanno inserito nel contratto la clausola di opzione dell'acquisto della proprietà, e tale deroga è pienamente legittima, avendo ad oggetto la proprietà della cosa prestata, ovvero un diritto disponibile;
-che l'attrice, azienda orafa, doveva ritenersi pienamente consapevole delle oscillazioni del prezzo della materia grezza e normalmente in grado di adeguare i prezzi di rivendita alle variazioni del costo di produzione, per cui non poteva pretendere di neutralizzare l'andamento di mercato dell'oro a beneficio esclusivo dell'impresa orafa e a detrimento della Banca.
Nel corso della fase istruttoria veniva ordinata ex art. 210 cpc l'esibizione della Parte_ documentazione già richiesta alla banca ex art. 119 , e disposta TU affidata al dott. , all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione Persona_2 delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue alla luce della esauriente TU già svolta nel corso della fase istruttoria . Il Consulente Tecnico d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.
Il TU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
5 risolvono in mere argomentazioni difensive.
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Il TU dott. ha premesso nella propria relazione che all'inizio delle Persona_2 operazioni peritali “ chiedeva conferma, sia ai Consulenti Tecnici di Parte, che ai Legali intervenuti, se la documentazione prodotta e allegata dalle Parti, ai differenti Atti di Causa, ivi inclusa quella allegata alla “Relazione Tecnica Peritale” (documento 12 parte Attrice), potesse ritenersi completa.CC.TT.PP. e Legali confermavano la completezza della documentazione e con essa il fatto chenon vi fosse ulteriore documentazione, altrimenti prodotta”. Ciò posto, il TU ha verificato la seguente situazione documentale:
“ PRESTITO D'USO D'ORO N. 8783 – Accensione in data 05/03/2001 La documentazione può considerarsi pressoché completa, con la presenza di contratto, DDT (di consegna), contabili di accensione ed estinzione. PRESTITO D'USO D'ORO N. 6284 – 803 – Accensione in data 31/07/2001 Non sono state prodotte e quindi acquisite copie, sia del Contratto, che delle Contabili di estinzione parziali e finale. È stato invece possibile prendere visione del Documento di Trasporto (di consegna) e della Contabile di accensione. PRESTITO D'USO D'ORO N. 699 – 35492 – Accensione 04/01/2002 Non risulta essere stata prodotta molta della documentazione ed in particolare Contratto originario, DDT (di consegna), contabile di Accensione” precisando che “l'estinzione con restituzione dello stesso quantitativo di metallo è avvenuta, solamente con riferimento al Prestito d'Uso N. 699 – 35492: restituzione di 2.999,70 grammi d'oro in data 11 dicembre 2020.” La situazione di carenza documentale ha comportato che “Con riferimento al secondo e terzo Contratto si è pertanto reso necessario procedere a conteggi e rielaborazioni, con applicazione del tasso di interesse legale, pro tempore vigente. Ci troviamo infatti in presenza di “contratto nullo”…La documentazione relativa a Proroghe e Rinnovi (peraltro, anche questa, disponibile solamente in parte) non è comunque tale da potere configurare un autonomo contratto.” Il TU ha poi verificato che “i tassi di interesse applicati sono sempre stati di pochi punti percentuali (massimo 4,90%, I Trimestre 2012), mentre i Tassi di Interesse Effettivi Globali Medi (il riferimento è a quelli rilevati, e non ai tassi soglia) si attestavano, per il medesimo periodo, al 10,31%, con un tasso soglia del 16,89%, con riferimento alla categoria “Altri finanziamenti”. Ci troviamo pertanto in presenza di tassi di interesse applicati e quindi base di computo per gli addebiti effettuati, ben inferiori, non solo a quelli “soglia”, ma anche ai tassi medi rilevati.” Dopo la prospettazione delle conclusioni provvisorie e l'esame delle osservazioni delle parti e dei loro Consulenti Tecnici di Parte, il Consulente d'ufficio è giunto alle seguenti
“CONCLUSIONI:
6 1) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRIMA OPERAZIONE DI PRESTITO D'USO, NELLA SUA INTEREZZA;
2) INEFFICACIA DELL'ATTO “INTERRUTTIVO” (CITAZIONE E NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA) CON RIFERIMENTO A SINGOLI PAGAMENTI/ADDEBITI E QUINDI PER GLI ALTRI DUE PRESTITI D'USO;
3) MANCATA PRODUZIONE DEI CONTRATTI ORIGINARI, relativi alle due successive operazioni, con la conseguente RIELABORAZIONE DELLE SOMME DOVUTE, CON APPLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE LEGALI;
4) QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI
“ILLEGITTIMI”, PREVIA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DEI TERMINI PRESCRIZIONALI, CON IMPUTAZIONE A
“CAPITALE” DELLE ECCEDENZE MATURATE, IN COSTANZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO;
5) ASSENZA DI FATTISPECIE DI USURA;
6) Per tutte le motivazioni illustrate in questa Consulenza Tecnica, a giudizio del sottoscritto, , per interessi Parte_3
e ulteriori oneri addebitati, possono essere quantificate in: COMPLESSIVI EURO 101.736,41 ( , di cui Controparte_8
€ 101.138,64, per maggiori interessi corrisposti ed € 597,77, per commissioni e oneri”
Le conclusioni del TU sono contrastate da entrambe le parti. Parte attrice ha riproposto la tesi iniziale basata sulla completa assimilazione del contratto di prestito d'uso d'oro al mutuo con conseguente calcolo di ogni onere sulla base del valore iniziale dell'oro, anziché sul valore del fixing di Londra. Tuttavia va ricordato che il contratto di prestito d'uso d'oro è un contratto con cui un soggetto (di regola una banca) concede in prestito ad una azienda orafa una certa quantità di metallo prezioso (di regola lingotti d'oro), in modo che quest'ultimo possa utilizzarlo nell'ambito del proprio processo produttivo, trasformandolo in semilavorati o in gioielli e rivendendo il prodotto ai propri clienti . A carico del soggetto che riceve il metallo viene contrattualmente prevista l'obbligazione periodica di pagamento degli interessi corrispettivi, oltre agli oneri accessori, e, alla scadenza del rapporto, alternativamente, l'obbligo di restituzione della stessa quantità e qualità di metallo ricevuto o l'obbligo di pagamento del prezzo. Gli interessi corrispettivi vengono liquidati dalla banca, per tutta la durata del rapporto, sulla base del controvalore del quantitativo d'oro consegnato, rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in dollari americani (USD), e successivamente convertito in Euro al cambio BCE nel giorno della relativa liquidazione. Alla scadenza l'azienda orafa è tenuta contrattualmente, in via alternativa, a restituire alla Banca un pari quantitativo di oro avente le stesse caratteristiche di pezzatura e titolo di quello ricevuto , oppure corrispondere alla banca il controvalore dell'oro secondo il valore del momento.
7 La Corte di Cassazione ( Sez. III sentenza del 20/05/2020, n. 9256) richiamando la precedente pronuncia 23171 del 2017, osserva: “in quello che, a quanto consta, è l'unico precedente in cui questa Corte ha esaminato - peraltro, a soli fini fiscali - tale fattispecie negoziale, la stessa viene definita come un "contratto atipico", suscettibile, però, di accostamento al mutuo, sotto vari profili. Tale equiparazione, si è sostenuto, è giustificata, in primo luogo, per "la denominazione del contratto come "prestito d'uso", visto che "nella accezione comune il termine "prestito" viene spesso accostato se non addirittura sovrapposto a quello di "mutuo"". In secondo luogo, concorre a corroborare il parallelismo "la previsione della alternativa che si offre al contraente alla scadenza prestabilita, tra la restituzione del "tantundem"", da intendersi come prestazione principale, "e il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. "opzione d'acquisto" dell'oro)", ponendosi tale pagamento, invece, come
"prestazione alternativa facoltativa", e ciò perchè risulta "pienamente plausibile, anche sotto tale profilo, l'accostamento, tanto più sul piano economico, all'obbligazione che grava sul mutuatario di "una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili" della restituzione di "altrettante cose della stessa specie e qualità" (art . 1816 c.c.), tanto più se si considera che, anche nel mutuo, ai sensi dell'art. 1818 c.c., ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l'equivalente può discendere anche dalla sola semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore)". In terzo luogo, all'assimilazione delle due fattispecie concorre la "pattuizione di interessi sui prestiti, questi valendo (...) a dimostrare l'onerosità del contratto, riscontrabile anche nel contratto di mutuo (mutuo oneroso)", nonchè, infine, la "funzione propria dei contratti in questione che è", come per il mutuo, "essenzialmente quella di finanziamento"; (così, in motivazione, Cass. Sez. 5 ord. 4 ottobre 2017, n. 23171, Rv. 645966-01).” (conf.Sez. I, 26.6.2023, n. 18147 ) Quindi , secondo l'insegnamento della Suprema Corte , il contratto di prestito d'uso d'oro ha funzione socio-economica di finanziamento, al pari del mutuo, e ad esso è applicabile l'art.1818 c.c. con la differenza che non è necessaria una impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al mutuatario, ma tale impossibilità può derivare semplicemente dalla volontà del mutuatario stesso. Infatti la natura di contratto atipico assimilabile al mutuo rende applicabile al contratto di prestito d'uso d'oro, oltre agli artt. 1321 e ss. , la disciplina di cui agli artt. 1813 e ss. atteso che “Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile(contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003). Inoltre l'assimilabilità al mutuo non esclude che le parti possano, nei limiti della
8 meritevolezza ex art. 1322 c.c., introdurre elementi di disciplina pattizia non coincidenti in ogni parte con la normativa primaria. Conseguenza di tale inquadramento dommatico come contratto atipico assimilabile al mutuo bancario è l'applicabilità dell'art. 117 TUB, con sostituzione ex lege delle pattuizioni nulle perché non stipulate per iscritto o indeterminate -indeterminabili, o di rinvio ad usi, o svantaggiose rispetto a quelle pubblicizzate. Altra conseguenza dell'accostabilità al contratto di mutuo è che la prescrizione decorre solo dalla chiusura del rapporto contrattuale, che deve considerarsi unitario nonostante le varie proroghe intervenute, prive di carattere novativo , perché solo dalla chiusura del rapporto sorge il diritto del mutuatario a ripetere interessi e oneri illegittimamente corrisposti al mutuante così come l'interesse di quest'ultimo alla restituzione del capitale. Il fatto che i versamenti fossero regolati sul conto corrente non rende applicabile la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie (di cui a Cass. SS.UU. 24418/2010) perché la fonte degli stessi è pur sempre il contratto di prestito d'uso d'oro. Ciò che invece non discende necessariamente dall'accostamento al mutuo del contratto di prestito d'uso d'oro , è il collegamento delle obbligazioni a carico dell'azienda orafa al prezzo al valore iniziale dell'oro al momento della consegna dalla banca all'azienda orafa, anziché al valore che assume successivamente e che è stabilito dal fixing della borsa di Londra. Infatti se è vero che il prezzo dell'oro, nonostante fluttuazioni, tendenzialmente è sempre in crescita, è vero anche che tale aumento si riflette immancabilmente anche nei prezzi che l'azienda orafa applica, una volta lavorata la materia prima, ai propri clienti. Infatti anche l'acquisto al minuto di un oggetto d'oro presuppone di regola la pesatura e l'applicazione del prezzo in dipendenza dal valore attuale dell'oro (cui si aggiunge il valore della lavorazione intercorsa) al momento della vendita al cliente. Posto che il valore dell'oro è stabilito da un soggetto terzo indipendente dalle parti, in tal modo si realizza un equilibrio tra gli interessi delle parti contrattuali del primo contratto, che sarebbe invece squilibrato a svantaggio della banca se questa ottenesse dall'azienda interessi e restituzione ancorati al valore iniziale dell'oro , mentre l'azienda pratica ai clienti il prezzo al superiore valore attuale. Nel caso di specie anche il TU ha motivatamente escluso la fondatezza della impostazione attorea osservando che:
“1) L'Azienda orafa avrebbe certamente potuto fare ricorso ad altra tipologia di finanziamento (dal mutuo chirografario, all'apertura di credito in c/c, a mero titolo esemplificativo);
2) Ha optato per una forma contrattuale “atipica”, sia per le caratteristiche, qui sopra descritte (disponibilità pressoché immediata del metallo, flessibilità), che per il costo (in termini di tasso di interesse) senz'altro più contenuto;
3) Si è certamente venuta ad assumere un rischio (l'incremento di valore del metallo e quindi dell'importo da rimborsare, oltre che degli interessi periodici da corrispondere), del quale peraltro non poteva che essere a conoscenza;
9 4) L doveva necessariamente essere consapevole, non solo del rischio Parte_4 del maggiore valore di rimborso, ma anche del fatto che avrebbe potuto tutelarsi (quanto meno, entro certi limiti);
5) Era infatti a conoscenza e non poteva essere diversamente delle variazioni/oscillazioni delle quotazioni, con cui doveva confrontarsi pressoché quotidianamente, proprio per l'operatività corrente;
6) Non solo. Una volta completato il ciclo produttivo, con la vendita dei prodotti lavorati, il prezzo finale al cliente non poteva che incorporare il valore aggiornato del metallo. In altri termini, l orafa, invece di fare ricorso a proroghe / rinnovi avrebbe Pt_4 certamente potuto, una volta ultimato il ciclo produttivo e realizzato (dal cliente) il corrispettivo e quindi anche il valore del metallo (ove non ricevuto in c/lavorazione), avrebbe ben potuto procedere all'estinzione del Prestito d'Uso, accendendone eventualmente uno nuovo e con la relativa possibilità di rinegoziare le condizioni.”(pag.10 e 11 relazione).
Secondo parte convenuta la base di calcolo degli interessi (vuoi quelli convenzionali, vuoi sostitutivi ex art. 117 TUB) deve essere il debito capitale aggiornato alla data di ogni proroga/rinnovo del prestito, non il valore del debito “iniziale” riferito al momento di prima concessione del prestito. Il TU aveva già tenuto conto di tale osservazione replicando che “ Se infatti, come peraltro già osservato in precedenza, per le operazioni di Prestito d'Uso, è da ritenersi senz'altro corretto adeguare, di scadenza in scadenza, il “capitale mutuato” al valore aggiornato del metallo, non dobbiamo dimenticarci che, non essendo stato acquisito alcun contratto, non può dirsi nemmeno presente una previsione in merito al “predetto aggiornamento”. Non resta pertanto che fare riferimento al valore iniziale, con l'ulteriore precisazione, che
– essendo espresso in dollari – deve necessariamente essere convertito al cambio pro-tempore in essere, in modo da potere provvedere alla conversione in euro.” ( Relazione, pag. 28). L'affermazione della convenuta è quindi condivisibile in via di principio ma nello specifico caso la soluzione diversa era resa necessaria dalla mancanza della documentazione contrattuale, lamentata dalla attrice sin dall'atto di citazione.
Infatti va notato che la banca non aveva ottemperato alla richiesta dell'attrice ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, neppure a seguito di notifica del decreto ingiuntivo per consegna documenti n. 2036/2023, R.G. n.5489/2023 del Tribunale di CE , né a seguito dell'ordine ex art. 210 cpc. Inoltre il TU ha motivatamente escluso la possibilità di basarsi sui rinnovi, in quanto anch'essi incompleti. In conclusione, in aderenza alle conclusioni della TU in atti, che appaiono adeguatamente motivate e prive di vizi logici, la convenuta deve essere condannata a restituire alla attrice euro 101.736,41 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale.
La domanda di rimborso delle spese della perizia stragiudiziale è stata contestata da parte convenuta perchè “i compensi applicati sono oltremodo esorbitanti rispetto a
10 qualsiasi parametro professionale (rif. Ordine Dottori Commercialisti) in vigore”, e la contestazione appare fondata atteso che esse (doc. 16 attoreo) superano anche la richiesta di liquidazione del TU, cui vanno equiparate mediante riduzione. Il regolamento delle spese di lite e di TU segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) ridetermina il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2447 (già n. 5101076), intestato alla di , sul quale venivano regolati i predetti CP_4 CP_4 rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione mediante ristorno in favore di parte attrice pari all'importo di euro 101.736,41 (centounomilasettecentotrentasei/41), e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice del predetto importo, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale;
2) condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 1241,00 per anticipazioni , euro 9759,00 oltre accessori per spese di consulenza di parte ed euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e pone le spese della TU, già liquidata, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in CE il 26.5.2025 Il giudice Dr. IS PE
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