Ordinanza cautelare 14 dicembre 2023
Sentenza 28 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Venezia, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2500/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Venezia, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto che, all’esame proprio della presente fase, la domanda cautelare non possa essere accolta, non avendo l’appellante dimostrato la sussistenza di profili di danno grave ed irreparabile, in quanto implicanti esigenze lavorative, di salute o connesse ad altri apprezzabili necessità o bisogni fondamentali, idonei ad imporre la frequentazione del territorio del Comune di -OMISSIS- e tali da dover giustificare la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1161/2025);
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.