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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 869/2025
Verbale udienza del 9 settembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Concetta Polifrone, che impugna e contesta il dedotto avversario. In merito all'eccepita decadenza, la stessa evidenzia che l'avviso di ricevimento DEAV , oggetto del presente ricorso non è a firma DEodierno ricorrente, bensì di un soggetto terzo, non riferibile al ricorso oggi impugnato. Si osserva, ulteriormente, che nel corpo della memoria di costituzione l' fa riferimento ad un CP_1
avviso di addebito formato il 16.11. 2024, mentre l'ingiunzione di pagamento , oggi impugnata, reca la data di formazione del 09.12.2024.
Pertanto, insiste nell'accoglimento del ricorso e nella infondatezza e inammissibilità DEeccezione di decadenza e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
DEAvv. Quarta Rossella, in merito alle deduzioni rese in udienza da controparte nulla osserva, riportandosi interamente alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 9 settembre 29025 pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi DEart. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 869/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Concetta Polifrone (cod. fisc. ), giusta procura in C.F._2
atti; ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, Quarta Rossella, giusta procura in atti. resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, il ricorrente in intestazione proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420240004380390000, notificato il 09.12.2024, emesso dall' per il recupero di crediti contributivi CP_1
previdenziali quantificati in €uro 3.581,06, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Agricola, per l'anno 2023. L'opponente contestava CP_1
la pretesa creditoria DE adducendo la nullità e/o annullabilità e/o CP_1
illegittimità DEavviso di addebito impugnato e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e l'erronea richiesta contribuzione e iscrizione alla gestione agricola, in quanto, l'odierno opponente è titolare di pensione e aveva provveduto a chiudere la propria posizione contributiva da diversi anni. Inoltre non è titolare di terreni agricoli avendo trasferito la proprietà al figlio , il quale è a sua volta titolare della relativa Parte_1
azienda agricola, vedi documentazione versata in atti. Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione DEesecutività del provvedimento impugnato di “ Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n.39420240004380390000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario,
l'annullamento DEavviso di addebito”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti L' , regolarmente CP_1
citata in giudizio si costituiva. L' eccepiva, in via preliminare ed CP_2
assorbente, l'inammissibilità DEopposizione per essere stato proposto tardivamente (in data 14.03.2025) il ricorso introduttivo, ben oltre il termine perentorio di 40 gg dalla notifica DEAV avvenuta in data 16.01.2025.
L'Istituto evidenziava, inoltre, come l'eventuale accertata decadenza in nessun caso comporta la dichiarazione di non debenza della somma indicata nella cartella, senza che il Giudice proceda all'accertamento fattuale del rapporto dedotto in giudizio. Relativamente al merito della pretesa contributiva, la stessa, sottesa all'avviso di addebito opposto, trae origine dalla iscrizione del ricorrente alla Gestione autonomi agricoli per il 2023. In specie l' eccepiva che l'obbligo contributivo, con riferimento ai contributi per CP_2
malattia ed IVS, nella misura minima determinata dalla legge, persiste a carico del titolare DEattività, indipendentemente dall'esercizio concreto DEattività, fino a quando perdura l'iscrizione negli appositi elenchi per il fatto stesso del permanere DEiscrizione, anche in mancanza di un qualsiasi reddito d'impresa, a norma degli art.4 della legge n. 463 del 1959, 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 e 1 del d.p.r. n. 538 del 1980, e successive integrazioni e modificazioni. Quindi, concludeva, chiedendo” 1) dichiarare inammissibile la domanda per tardività della proposizione DEopposizione;
2) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
3) condannare comunque l'opponente al pagamento dei contributi se accertati come dovuti oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data DEeffettivo soddisfo;
4) condannare parte opponente al pagamento di spese ed onorari di causa”.
In sede di contraddittorio parte ricorrente impugna e contesta l'eccezione di decadenza formulata dall' evidenziando che” l'avviso di ricevimento CP_1
DEAV , oggetto del presente ricorso non è a firma DEodierno ricorrente, bensì di un soggetto terzo, non riferibile al ricorso oggi impugnato. Si osserva, ulteriormente, che nel corpo della memoria di costituzione l' fa riferimento ad un avviso di CP_1
addebito formato il 16.11. 2024, mentre l'ingiunzione di pagamento , oggi impugnata, reca la data di formazione del 09.12.2024”. Di contro, parte resistente reitera la decadenza.
Non vi è dubbio che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali, benché instaurato mediante opposizione a avviso di addebito, dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Con il ricorso proposto ai sensi DEart. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/99, il ricorrente in opposizione introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria DEEnte.
Pertanto, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto, e ciò rileva ai fini del riparto DEonere della prova.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito sopra indicato è stata, quindi, proposta ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs.
46/1999, termine che, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Suprema Corte, è da ritenersi pacificamente perentorio in quanto ' diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione ' (così Cass.
4506/2007 e, in senso analogo, le successive, tutte conformi;
si veda anche Cass.
S.U. 23397/2016, nonché, più di recente, Cass. 11814/2020).
Il termine opposizione avviso di addebito di 40 giorni, previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, sia perentorio. Ciò significa che la sua scadenza comporta la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa contributiva. Il mancato rispetto del termine opposizione avviso addebito rende il credito definitivo e non più contestabile nel merito, neanche per prescrizione.
In specie dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l'avviso di addebito, oggetto DEodierna impugnazione reca lo stesso numero di raccomandata DEavviso che parte ricorrente sostiene formatosi l 09.12.2024 e non anche il 16.11.2024, come ribadito dall' Ancora in merito al fatto, CP_1
sostenuto in sede di contraddittorio, che l'avviso di ricevimento non reca la firma DEodierno ricorrente, la Corte di Cassazione( Cass. ord. n. 22086/20 del
13 ottobre 2020) ha recentemente ribadito tale principio ed ha precisato [1] che, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico». Così – prosegue la sentenza – «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità DEinvio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza [2], la quale opera per effetto DEarrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Rileva che di recente la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n.
17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”.
In specie parte ricorrente ha proposto in data 14.03.2025 il ricorso introduttivo, ben oltre il termine perentorio di 40 gg dalla notifica DEAV avvenuta in data 16.01.2025.
Pertanto, alla luce delle superiori premesse, il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica DEavviso di addebito è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione, presentato, oltre tale termine temporale, deve essere dichiarato inammissibile.
La decadenza, rilevabile anche d'ufficio, ha un effetto non solo processuale, quello appunto di rendere inammissibile l'opposizione, ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente nel giudizio.
Le spese vengono compensate stante la valutazione in rito e non in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 869/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: Dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta da Pt_1
avverso l'avviso di addebito n.39420240004380390000;
[...]
Compensa le spese del giudizio.
Palmi 9 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 869/2025
Verbale udienza del 9 settembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Concetta Polifrone, che impugna e contesta il dedotto avversario. In merito all'eccepita decadenza, la stessa evidenzia che l'avviso di ricevimento DEAV , oggetto del presente ricorso non è a firma DEodierno ricorrente, bensì di un soggetto terzo, non riferibile al ricorso oggi impugnato. Si osserva, ulteriormente, che nel corpo della memoria di costituzione l' fa riferimento ad un CP_1
avviso di addebito formato il 16.11. 2024, mentre l'ingiunzione di pagamento , oggi impugnata, reca la data di formazione del 09.12.2024.
Pertanto, insiste nell'accoglimento del ricorso e nella infondatezza e inammissibilità DEeccezione di decadenza e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
DEAvv. Quarta Rossella, in merito alle deduzioni rese in udienza da controparte nulla osserva, riportandosi interamente alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 9 settembre 29025 pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi DEart. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 869/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Concetta Polifrone (cod. fisc. ), giusta procura in C.F._2
atti; ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, Quarta Rossella, giusta procura in atti. resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, il ricorrente in intestazione proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420240004380390000, notificato il 09.12.2024, emesso dall' per il recupero di crediti contributivi CP_1
previdenziali quantificati in €uro 3.581,06, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Agricola, per l'anno 2023. L'opponente contestava CP_1
la pretesa creditoria DE adducendo la nullità e/o annullabilità e/o CP_1
illegittimità DEavviso di addebito impugnato e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e l'erronea richiesta contribuzione e iscrizione alla gestione agricola, in quanto, l'odierno opponente è titolare di pensione e aveva provveduto a chiudere la propria posizione contributiva da diversi anni. Inoltre non è titolare di terreni agricoli avendo trasferito la proprietà al figlio , il quale è a sua volta titolare della relativa Parte_1
azienda agricola, vedi documentazione versata in atti. Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione DEesecutività del provvedimento impugnato di “ Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n.39420240004380390000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario,
l'annullamento DEavviso di addebito”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti L' , regolarmente CP_1
citata in giudizio si costituiva. L' eccepiva, in via preliminare ed CP_2
assorbente, l'inammissibilità DEopposizione per essere stato proposto tardivamente (in data 14.03.2025) il ricorso introduttivo, ben oltre il termine perentorio di 40 gg dalla notifica DEAV avvenuta in data 16.01.2025.
L'Istituto evidenziava, inoltre, come l'eventuale accertata decadenza in nessun caso comporta la dichiarazione di non debenza della somma indicata nella cartella, senza che il Giudice proceda all'accertamento fattuale del rapporto dedotto in giudizio. Relativamente al merito della pretesa contributiva, la stessa, sottesa all'avviso di addebito opposto, trae origine dalla iscrizione del ricorrente alla Gestione autonomi agricoli per il 2023. In specie l' eccepiva che l'obbligo contributivo, con riferimento ai contributi per CP_2
malattia ed IVS, nella misura minima determinata dalla legge, persiste a carico del titolare DEattività, indipendentemente dall'esercizio concreto DEattività, fino a quando perdura l'iscrizione negli appositi elenchi per il fatto stesso del permanere DEiscrizione, anche in mancanza di un qualsiasi reddito d'impresa, a norma degli art.4 della legge n. 463 del 1959, 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 e 1 del d.p.r. n. 538 del 1980, e successive integrazioni e modificazioni. Quindi, concludeva, chiedendo” 1) dichiarare inammissibile la domanda per tardività della proposizione DEopposizione;
2) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
3) condannare comunque l'opponente al pagamento dei contributi se accertati come dovuti oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data DEeffettivo soddisfo;
4) condannare parte opponente al pagamento di spese ed onorari di causa”.
In sede di contraddittorio parte ricorrente impugna e contesta l'eccezione di decadenza formulata dall' evidenziando che” l'avviso di ricevimento CP_1
DEAV , oggetto del presente ricorso non è a firma DEodierno ricorrente, bensì di un soggetto terzo, non riferibile al ricorso oggi impugnato. Si osserva, ulteriormente, che nel corpo della memoria di costituzione l' fa riferimento ad un avviso di CP_1
addebito formato il 16.11. 2024, mentre l'ingiunzione di pagamento , oggi impugnata, reca la data di formazione del 09.12.2024”. Di contro, parte resistente reitera la decadenza.
Non vi è dubbio che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali, benché instaurato mediante opposizione a avviso di addebito, dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Con il ricorso proposto ai sensi DEart. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/99, il ricorrente in opposizione introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria DEEnte.
Pertanto, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto, e ciò rileva ai fini del riparto DEonere della prova.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito sopra indicato è stata, quindi, proposta ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs.
46/1999, termine che, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Suprema Corte, è da ritenersi pacificamente perentorio in quanto ' diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione ' (così Cass.
4506/2007 e, in senso analogo, le successive, tutte conformi;
si veda anche Cass.
S.U. 23397/2016, nonché, più di recente, Cass. 11814/2020).
Il termine opposizione avviso di addebito di 40 giorni, previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, sia perentorio. Ciò significa che la sua scadenza comporta la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa contributiva. Il mancato rispetto del termine opposizione avviso addebito rende il credito definitivo e non più contestabile nel merito, neanche per prescrizione.
In specie dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l'avviso di addebito, oggetto DEodierna impugnazione reca lo stesso numero di raccomandata DEavviso che parte ricorrente sostiene formatosi l 09.12.2024 e non anche il 16.11.2024, come ribadito dall' Ancora in merito al fatto, CP_1
sostenuto in sede di contraddittorio, che l'avviso di ricevimento non reca la firma DEodierno ricorrente, la Corte di Cassazione( Cass. ord. n. 22086/20 del
13 ottobre 2020) ha recentemente ribadito tale principio ed ha precisato [1] che, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico». Così – prosegue la sentenza – «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità DEinvio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza [2], la quale opera per effetto DEarrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Rileva che di recente la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n.
17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”.
In specie parte ricorrente ha proposto in data 14.03.2025 il ricorso introduttivo, ben oltre il termine perentorio di 40 gg dalla notifica DEAV avvenuta in data 16.01.2025.
Pertanto, alla luce delle superiori premesse, il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica DEavviso di addebito è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione, presentato, oltre tale termine temporale, deve essere dichiarato inammissibile.
La decadenza, rilevabile anche d'ufficio, ha un effetto non solo processuale, quello appunto di rendere inammissibile l'opposizione, ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente nel giudizio.
Le spese vengono compensate stante la valutazione in rito e non in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 869/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: Dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta da Pt_1
avverso l'avviso di addebito n.39420240004380390000;
[...]
Compensa le spese del giudizio.
Palmi 9 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo