Articolo 5 della Legge 22 luglio 1982, n. 477
Articolo 4
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12 agosto 1982
Art. 5.
Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 agosto 1982