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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4758/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa ME DA, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. nata a [...], Brasile, il 02.06.2000, cf , Controparte_1 C.F._1
re-sidente in Rua Ângelo Possebon n. 165, app.to 301, quartiere Centro, Canoas (RS), cep 92310-
140, Brasile;
2. nata a [...], Brasile, il 11.09.1957, cf Controparte_2 C.F._2
[...
, residente in [...]n. 62, quartiere Centro, São Leopoldo (RS), Brasile;
3. nata a [...], Brasile, il 12.11.1988, cf , Controparte_3 C.F._3
residen-te in Rua Ministro Viveiros de Castro n. 32, app.to 102, quartiere Copacabana, Rio de Janeiro
(RJ), cep 92310-140, Brasile;
4. nato a [...], Brasile, il 16.09.1987, cf , in Persona_1 C.F._4
pro-prio e quale genitore e legale rappresentante dei figli minori:
5. nato a [...], Brasile, il 03.03.2020, cf , Controparte_4 C.F._5
6. nato a [...], Brasile, il 07.03.2023, cf , Parte_1 C.F._6
residenti in [...]n. 565, app.to 303, quartiere Centro, Sapiranga (RS), Brasile;
1 7. nata a [...], Brasile, il 27.01.1985, cf , in Persona_2 C.F._7
pro-prio e quale genitore e legale rappresentante dei figli minori:
8. nata a [...], Brasile, il 06.02.2018, cf;
Controparte_5 C.F._8
9. nato a [...], Brasile, il 03.09.2019, cf;
Parte_2 C.F._9
residenti in [...]n. 1977, casa 122, quartiere Igara, Canoas (RS), Brasile;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Noemi Demuru e dall'avvocato Monica Cui entrambe del Foro di
Sassari.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_6
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.11.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_6
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 04.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 24.12.2024, il difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta;
In data 24.01.2025, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla dichiarando in ordine al ricorso.
In data 11.02.2025 Il si costituiva eccependo il mancato assolvimento dell'onere CP_6 probatorio per l'accertamento dello status civitatis.
In data 07.03.2025 il Giudice letto l'atto di costituzione del , assegnava a parte CP_6
ricorrente termine di gg 7 per interloquire nel merito e ulteriori gg 5 a controparte per eventuali note di replica;
In data 14.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note.
Il nulla depositava. CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
In ordine alla procedibilità, va evidenziato quanto segue.
I ricorrenti hanno fatto richiesta di essere inseriti nella lista al fine di ottenere un appuntamento per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il
Consolato Generale D'Italia di Curitiba in Brasile come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Il Tribunale rileva che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste,– sebbene assegnato numero di convocazione 32795 - la data di convocazione rimane a causa dell'elevato numero di istanze presentate e, conseguentemente, lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Tale incertezza va considerata equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, si rammenta che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativaIl Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte
3 dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Per quanto concerne la prova della discendenza da un avo italiano, i ricorrenti affermano di discendere da figlio di e di , Persona_3 Per_3 Parte_3
cittadino italiano in quanto nato a [...] il giorno 21 giugno 1858 e, pur se emigrato in Brasile, mai naturalizzato cittadino brasiliano come da allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . . Persona_3
Il Ministero eccepisce che, nel 1858, il Comune di Caneva faceva parte dell'Impero austriaco e che, all'epoca, il Regno d'Italia non era stato ancora proclamato. Pertanto, essendo i genitori dell'avo cittadini austriaci, ai ricorrenti spetta dimostrare che la famiglia dell'avo avesse mantenuto la residenza a Caneva anche successivamente al l4 novembre 1866, data in cui detto comune diveniva territorio italiano. Inoltre, nel caso di specie, l'avo era minorenne sino alla data del 21.06.1879 e, pertanto, in base al codice civile del 1865 e all'art. 35 della l. n. 23/1901, seguiva le vicende di cittadinanza del genitore. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire prova della permanenza dell'avo sul territorio italiano, non solo successivamente al 04.11.1866, ma anche successivamente al raggiungimento della maggiore età che, ai sensi dell'art. 323 del codice civile del 1865, era fissata al compimento degli anni ventuno.
Il Ministero esprime inoltre delle perplessità in merito al fatto che l'avo nato in [...] lo stesso dal quale si è originata la progenie brasiliana. Osserva a tal fine che il certificato di matrimonio dell'avo brasiliano riportano generalità dell'avo e della di lui madre non conformi al suo certificato di battesimo italiano.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n.23 e del 17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del Regno d'Italia(17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al Regno d'Italia (1866) , non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto. Pertanto, pur in assenza di una data di emigrazione certa, l'avo andrebbe Persona_3
considerato cittadino italiano.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la data di partenza per il Brasile, segnatamente il 30.10.1879, dimostrando in tal modo la permanenza dell'avo
4 in territorio italiano dopo il 04.11.1866 e sino al raggiungimento della maggiore età (cfr. nota di deposito del 13.03.2025).
Infine, per quanto concerne le perplessità circa l'identità del soggetto individuato quale avo italiano con quello originatore della progenie brasiliana, il Tribunale ritiene che le evidenziate discordanze dei nominativi dell'avo e della di lui madre contenute nella documentazione brasiliana e in quella italiana ulteriori non mette in dubbio la riferibilità della relativa documentazione all'avo.
A tal fine si evidenzia che la data di nascita dell'avo e il nome del padre riportati nell'atto di matrimonio brasiliano corrispondono ai dati riportati nel certificato di battesimo italiano. Si ritiene pertanto che l'avo italiano sia la stessa persona da cui discente la progenie brasiliana.
Si osserva infine, per mera completezza espositiva, che l'avo non si è mai naturalizzato brasiliano neanche in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in
Brasile al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
5 imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Per quanto concerne la prova della linea di discendenza, i ricorrenti hanno prodotto tutti i certificati di nascita e di matrimonio appositamente tradotti e apostillati.
Con riferimento alla posizione di il Ministero osserva che i dati contenuti Controparte_7 nel certificato di nascita e di morte di quest'ultimo sono stati rispettivamente oggetto di ricostruzione e di rettifica, come da sentenza del locale Tribunale emessa il 06.12.2010. Conseguenzialmente, non essendo la sentenza versata in atti, ritiene che tale omissione impedisca al Tribunale di effettuare i necessari controlli previsti dall'art. 64 e 65 della legge 218/95, con particolare riferimento ai principi dettati in tema di filiazione di cui all'art.33 della medesima legge.
Il contesta inoltre la legittimazione dei ricorrenti a promuovere il promuovere a CP_6 rettifica in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art.95 e 98 del DPR 396/2000, solo “Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”.
Con riguardo al primo rilievo, il Tribunale osserva che il certificato di nascita e il certificato di morte di pur non godendo di fede privilegiata in quanto atti formati all'estero, Controparte_7
godono però di presunzione di legalità e validità, come statuito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003 così statuisce: “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati(Cass.).”
Inoltre detti certificati godono di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra
Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del 18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per
l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la mancata allegazione della sentenza di rettifica dei citati certificati non incide sul valore probatorio degli stessi.
Con riguardo al secondo rilievo inerente la legittimazione a proporre la rettifica dei certificati, il Giudice osserva quanto segue.
6 Innanzitutto, in materia di atti formati all'estero, l'art. 15 del DPR 396/2000 prevede che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti siano eseguite secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. Dalla lettura dell'art 110 della legge brasiliana n. 13.
484/2017 in materia di rettifica e ripristino degli atti dello stato civile, abrogativa della precedente legge n. 6015/73, risulta che il procedimento di rettifica sia stato correttamente seguito. Né si ravvisano elementi di contrarietà all'ordine pubblico atteso che in Italia è previsto un analogo procedimento di rettifica.
In secondo luogo, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del
, con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014, statuisce che “solo le Autorità straniere Controparte_6 possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti.”
In ultimo, si osserva che, anche a voler ritenere l'applicabilità delle norme italiane, diversamente da quanto sostenuto dal , il procedimento di rettifica può essere proposto non solo dal CP_6
Procuratore ma da chiunque vi abbia interesse perché trattasi di atto che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Infatti, il comma 1 dell'art. 95 del D.P.R. n.396 del 2000 statuisce che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'art. 98, comma 2- bis o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 12.02.2025, il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il Controparte_6
ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_6
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto rappresentando di essere legittimato passivamente solo in relazione alla domanda di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del
Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
7 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20
marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma il Cancelliere;
CP_6
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_6
singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni in quanto l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL
(attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_8
prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_6
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza 8 alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_6
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_6
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_6
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_6
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione CP_6 di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Amministrazione Controparte_6
statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di indirizzo. CP_6
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_6 CP_6
9 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_6
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_6
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 16.04.2025
Il Giudice
ME DA
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In nome del popolo italiano
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R.G. 4758/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa ME DA, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. nata a [...], Brasile, il 02.06.2000, cf , Controparte_1 C.F._1
re-sidente in Rua Ângelo Possebon n. 165, app.to 301, quartiere Centro, Canoas (RS), cep 92310-
140, Brasile;
2. nata a [...], Brasile, il 11.09.1957, cf Controparte_2 C.F._2
[...
, residente in [...]n. 62, quartiere Centro, São Leopoldo (RS), Brasile;
3. nata a [...], Brasile, il 12.11.1988, cf , Controparte_3 C.F._3
residen-te in Rua Ministro Viveiros de Castro n. 32, app.to 102, quartiere Copacabana, Rio de Janeiro
(RJ), cep 92310-140, Brasile;
4. nato a [...], Brasile, il 16.09.1987, cf , in Persona_1 C.F._4
pro-prio e quale genitore e legale rappresentante dei figli minori:
5. nato a [...], Brasile, il 03.03.2020, cf , Controparte_4 C.F._5
6. nato a [...], Brasile, il 07.03.2023, cf , Parte_1 C.F._6
residenti in [...]n. 565, app.to 303, quartiere Centro, Sapiranga (RS), Brasile;
1 7. nata a [...], Brasile, il 27.01.1985, cf , in Persona_2 C.F._7
pro-prio e quale genitore e legale rappresentante dei figli minori:
8. nata a [...], Brasile, il 06.02.2018, cf;
Controparte_5 C.F._8
9. nato a [...], Brasile, il 03.09.2019, cf;
Parte_2 C.F._9
residenti in [...]n. 1977, casa 122, quartiere Igara, Canoas (RS), Brasile;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Noemi Demuru e dall'avvocato Monica Cui entrambe del Foro di
Sassari.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_6
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.11.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_6
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 04.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 24.12.2024, il difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta;
In data 24.01.2025, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla dichiarando in ordine al ricorso.
In data 11.02.2025 Il si costituiva eccependo il mancato assolvimento dell'onere CP_6 probatorio per l'accertamento dello status civitatis.
In data 07.03.2025 il Giudice letto l'atto di costituzione del , assegnava a parte CP_6
ricorrente termine di gg 7 per interloquire nel merito e ulteriori gg 5 a controparte per eventuali note di replica;
In data 14.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note.
Il nulla depositava. CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
In ordine alla procedibilità, va evidenziato quanto segue.
I ricorrenti hanno fatto richiesta di essere inseriti nella lista al fine di ottenere un appuntamento per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il
Consolato Generale D'Italia di Curitiba in Brasile come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Il Tribunale rileva che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste,– sebbene assegnato numero di convocazione 32795 - la data di convocazione rimane a causa dell'elevato numero di istanze presentate e, conseguentemente, lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Tale incertezza va considerata equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, si rammenta che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativaIl Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte
3 dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Per quanto concerne la prova della discendenza da un avo italiano, i ricorrenti affermano di discendere da figlio di e di , Persona_3 Per_3 Parte_3
cittadino italiano in quanto nato a [...] il giorno 21 giugno 1858 e, pur se emigrato in Brasile, mai naturalizzato cittadino brasiliano come da allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . . Persona_3
Il Ministero eccepisce che, nel 1858, il Comune di Caneva faceva parte dell'Impero austriaco e che, all'epoca, il Regno d'Italia non era stato ancora proclamato. Pertanto, essendo i genitori dell'avo cittadini austriaci, ai ricorrenti spetta dimostrare che la famiglia dell'avo avesse mantenuto la residenza a Caneva anche successivamente al l4 novembre 1866, data in cui detto comune diveniva territorio italiano. Inoltre, nel caso di specie, l'avo era minorenne sino alla data del 21.06.1879 e, pertanto, in base al codice civile del 1865 e all'art. 35 della l. n. 23/1901, seguiva le vicende di cittadinanza del genitore. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire prova della permanenza dell'avo sul territorio italiano, non solo successivamente al 04.11.1866, ma anche successivamente al raggiungimento della maggiore età che, ai sensi dell'art. 323 del codice civile del 1865, era fissata al compimento degli anni ventuno.
Il Ministero esprime inoltre delle perplessità in merito al fatto che l'avo nato in [...] lo stesso dal quale si è originata la progenie brasiliana. Osserva a tal fine che il certificato di matrimonio dell'avo brasiliano riportano generalità dell'avo e della di lui madre non conformi al suo certificato di battesimo italiano.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n.23 e del 17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del Regno d'Italia(17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al Regno d'Italia (1866) , non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto. Pertanto, pur in assenza di una data di emigrazione certa, l'avo andrebbe Persona_3
considerato cittadino italiano.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la data di partenza per il Brasile, segnatamente il 30.10.1879, dimostrando in tal modo la permanenza dell'avo
4 in territorio italiano dopo il 04.11.1866 e sino al raggiungimento della maggiore età (cfr. nota di deposito del 13.03.2025).
Infine, per quanto concerne le perplessità circa l'identità del soggetto individuato quale avo italiano con quello originatore della progenie brasiliana, il Tribunale ritiene che le evidenziate discordanze dei nominativi dell'avo e della di lui madre contenute nella documentazione brasiliana e in quella italiana ulteriori non mette in dubbio la riferibilità della relativa documentazione all'avo.
A tal fine si evidenzia che la data di nascita dell'avo e il nome del padre riportati nell'atto di matrimonio brasiliano corrispondono ai dati riportati nel certificato di battesimo italiano. Si ritiene pertanto che l'avo italiano sia la stessa persona da cui discente la progenie brasiliana.
Si osserva infine, per mera completezza espositiva, che l'avo non si è mai naturalizzato brasiliano neanche in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in
Brasile al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
5 imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Per quanto concerne la prova della linea di discendenza, i ricorrenti hanno prodotto tutti i certificati di nascita e di matrimonio appositamente tradotti e apostillati.
Con riferimento alla posizione di il Ministero osserva che i dati contenuti Controparte_7 nel certificato di nascita e di morte di quest'ultimo sono stati rispettivamente oggetto di ricostruzione e di rettifica, come da sentenza del locale Tribunale emessa il 06.12.2010. Conseguenzialmente, non essendo la sentenza versata in atti, ritiene che tale omissione impedisca al Tribunale di effettuare i necessari controlli previsti dall'art. 64 e 65 della legge 218/95, con particolare riferimento ai principi dettati in tema di filiazione di cui all'art.33 della medesima legge.
Il contesta inoltre la legittimazione dei ricorrenti a promuovere il promuovere a CP_6 rettifica in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art.95 e 98 del DPR 396/2000, solo “Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”.
Con riguardo al primo rilievo, il Tribunale osserva che il certificato di nascita e il certificato di morte di pur non godendo di fede privilegiata in quanto atti formati all'estero, Controparte_7
godono però di presunzione di legalità e validità, come statuito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003 così statuisce: “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati(Cass.).”
Inoltre detti certificati godono di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra
Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del 18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per
l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la mancata allegazione della sentenza di rettifica dei citati certificati non incide sul valore probatorio degli stessi.
Con riguardo al secondo rilievo inerente la legittimazione a proporre la rettifica dei certificati, il Giudice osserva quanto segue.
6 Innanzitutto, in materia di atti formati all'estero, l'art. 15 del DPR 396/2000 prevede che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti siano eseguite secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. Dalla lettura dell'art 110 della legge brasiliana n. 13.
484/2017 in materia di rettifica e ripristino degli atti dello stato civile, abrogativa della precedente legge n. 6015/73, risulta che il procedimento di rettifica sia stato correttamente seguito. Né si ravvisano elementi di contrarietà all'ordine pubblico atteso che in Italia è previsto un analogo procedimento di rettifica.
In secondo luogo, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del
, con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014, statuisce che “solo le Autorità straniere Controparte_6 possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti.”
In ultimo, si osserva che, anche a voler ritenere l'applicabilità delle norme italiane, diversamente da quanto sostenuto dal , il procedimento di rettifica può essere proposto non solo dal CP_6
Procuratore ma da chiunque vi abbia interesse perché trattasi di atto che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Infatti, il comma 1 dell'art. 95 del D.P.R. n.396 del 2000 statuisce che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'art. 98, comma 2- bis o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 12.02.2025, il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il Controparte_6
ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_6
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto rappresentando di essere legittimato passivamente solo in relazione alla domanda di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del
Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
7 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20
marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma il Cancelliere;
CP_6
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_6
singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni in quanto l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL
(attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_8
prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_6
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza 8 alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_6
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_6
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_6
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_6
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione CP_6 di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Amministrazione Controparte_6
statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di indirizzo. CP_6
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_6 CP_6
9 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_6
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_6
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 16.04.2025
Il Giudice
ME DA
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