Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4579 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
vertente tra
E_ , rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Parlato ed elettivamente domiciliata in Sant'Egidio del Monte Albino alla via Giuseppe Mazzini n. 286; parte ricorrente e
_1
parte resistente non costituita nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 12.05.2001 e che, dall'unionematrimonio concordatario con _1
coniugale, erano nati due figli Per_1 (in data 01.10.2002) ed R_ (in data 06.12.2006).
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti ed ossessivi della controparte. Rappresentava, altresì, che il resistente aveva lasciato la casa coniugale dal marzo del 2023 e che, da quel momento, aveva avuto solo sporadici rapporti con i figli, presentandosi in tali occasioni completamente ubriaco e ponendo in essere comportamenti offensivi verso la ricorrente;
in ragione di ciò, i figli non avevano voluto più intrattenere alcun rapporto con il genitore. Da ultimo, rappresentava che l'immobile adibito a casa familiare era stato venduto e che si era trasferita a vivere insieme ai figli nella casa del fratello;
inoltre, rappresentava di aver lavorato in passato come l'attività di collaboratrice domestica mentre all'attualità era disoccupata e non aveva altri redditi, oltre ad essere proprietaria di un immobile per la quota di 1/5 e di una vettura in uso e nella disponibilità del resistente;
al contrario, il CP lavorava come custode presso il supermercato CO e percepiva un reddito mensile di €. 1.200,00. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge ovvero in via subordinata senza addebito;
inoltre, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del figlio R_ (all'epoca del ricorso ancora minorenne), in ragione dell'inidoneità del resistente a svolgere il proprio ruolo genitoriale, con collocazione prevalente presso di sé ovvero, in via subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore R_ . Chiedeva, da ultimo, regolamentarsi il diritto di visita del resistente e che quest'ultimo fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva che gli arredi della casa coniugale fossero a lei assegnati e che, all'esito della sentenza di separazione, fosse dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
_1 non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione. Non va, invece, accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
In particolare, va rilevato che gli episodi di violenza e di maltrattamento dedotti dalla ricorrente nonché i comportamenti ossessivi e denigratori che il resistente avrebbe tenuto nei suoi confronti sono risultati privi di fondamento.
Va, infatti, osservato che benchè la E_ abbia sporto denunce-querele nei confronti del resistente per i reati predetti (v. atti depositati in allegato al ricorso introduttivo), tuttavia dagli atti di causa è emerso che il P.M. ha formulato la richiesta di archiviazione del procedimento, ritenendo non sussistenti i presupposti per la configurazione dei reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (v. atto depositato in data 1610.2023).
Pertanto, la domanda va rigettata.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va premesso che mentre la figlia Per_1 era già maggiorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, l'altro figlio R_ è diventato maggiorenne nel corso del presente procedimento;
ne consegue che nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, essendo i figli liberi di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
In merito alle statuizioni economiche, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel corso del presente giudizio, si reputa congruo e proporzionato confermare le statuizioni economiche stabilite con l'ordinanza depositata in data 22.02.2024 (v. ordinanza depositata in data 22.02.2024), atteso che entrambi i figli Per_1 ed Per_2 non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza.
Pertanto, _1 dovrà corrispondere ad Parte_1 la somma
mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento della prole.
Le spese straordinarie per i figli dovranno poi essere sopportate dalle parti in parti uguali nella misura del 50%.
Da ultimo, va rigettata la domanda formulata da parte ricorrente di assegnazione degli arredi della casa coniugale in quanto genericamente proposta in ordine ai beni di cui chiede la restituzione.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di E_ e _1 , coniugi per matrimonio celebrato in data 12.05.2001 in AG (atto n. 35, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2001);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4. dispone che _1 corrisponda a E_ la somma di €.
300,00 a titolo di mantenimento dei figli ER ed R_ a mezzo di bonifico
,
bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore provveda alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%;
6. rigetta le altre domande;
7. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire