Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pisani e Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 del codice del processo amministrativo;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida e udito per il ricorrente l’avvocato Ciro Alessio Mauro.
Rilevato che, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la sussistenza del fumus boni iuris sotteso al ricorso, la domanda cautelare difetta dell’essenziale requisito del periculum in mora , come evidenziato dal T.a.r., non riscontrandosi, invero, un danno grave e irreparabile in capo all’interessato nelle more del processo;
osservato, in particolare, che il ricorrente usufruisce già di un trattamento pensionistico di tipo privilegiato, essendogli conseguentemente assicurato un reddito idoneo all’ordinario sostentamento;
precisato altresì – sul profilo della mancanza d’irreparabilità del pregiudizio lamentato e in via assorbente ogni ulteriore considerazione – che, a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, la mancata immediata riammissione in servizio non determina la definitiva impossibilità di ottenere tutela in futuro, giacché si tratta di pretesa di tipo patrimoniale (raggiungimento del periodo minimo di servizio per ottenere il trattamento pensionistico ordinario), di per sé sempre ristorabile, o tramite il riconoscimento di contributi figurativi o comunque attraverso l’erogazione di un risarcimento;
reputato, pertanto, di dover respingere l’appello cautelare per mancanza del periculum in mora ;
ritenuto di dover compensare tra le parti le spese processuali del presente grado della fase cautelare, stante la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, respinge l’appello (ricorso numero 975/2025); compensa tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.