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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 5905 dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Faenza Speranza presso il cui studio legale in Gallipoli (LE) alla via
Brindisi n. 91 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTRICE–
E
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dal prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro presso il cui studio legale in
Lecce (LE) alla via Monte San Michele n. 10 ha eletto domicilio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
– CONVENUTO – All'udienza del 22.05.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25.07.2022 e ritualmente notificato, ha evocato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla Parte_1
restituzione della somma di € 300.000,00 versata al sig. e Controparte_1
per come riconosciuta nella scrittura privata del 01.12.2017;
b) per l'effetto ordinare al sig. di restituire alla ricorrente Controparte_1
la somma di € 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda fino al soddisfo;
c) condannare, altresì, il convenuto al pagamento dei diritti e degli onorari del
presente giudizio oltra Iva e cap come per legge”.
A fondamento della propria domanda deduceva in particolare che:
- il convenuto era proprietario dell'immobile adibito ad abitazione coniugale;
- al fine di ristrutturare il predetto immobile da adibire ad abitazione familiare e ad attività turistico-ricettiva di bed and breakfast, la ricorrente provvedeva alla corresponsione, mediante assegni e bonifici, in favore del ex coniuge della somma complessiva di 300.000,00 euro;
- che il convenuto, con scrittura privata del 01.12.2017, si impegnava a restituire tale somma “non appena ne avesse la disponibilità o, in mancanza della stessa,
l'intera proprietà dell'abitazione andava intestata alla moglie”;
- che la gestione e i proventi derivanti dall'attività ricettiva erano amministrati e gestiti esclusivamente dal convenuto, anche dopo la separazione personale dei coniugi avvenuta nel corso dell'anno 2022, essendo l'immobile rimasto della disponibilità del marito;
- che, con comunicazione del 10.01.2022, invitava alla Controparte_1
restituzione della somma di 300.000,00 euro.
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata, il convenuto si è
costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo,
previo mutamento del rito semplificato in rito ordinario, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in subordine, la riduzione del quantum della pretesa economica avanzata nei suoi confronti, con compensazione con il credito vantato dal medesimo per l'attività lavorativa prestata in favore dell'attrice presso la struttura ricettiva, con vittoria delle spese di lite.
Disposto con ordinanza del 13.12.2022 il mutamento nel rito ordinario, la causa
è stata istruita con prove per interpello e per testi, nonché con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti in giudizio dalle parti processuali.
All'udienza del 22.05.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.. **********
1 – In via principale l'attrice ha chiesto che sia accertato e dichiarato il diritto alla restituzione della somma di 300.000,00 euro versata in favore del convenuto,
in forza di una ricognizione di debito contenuta nella scrittura privata del
01.12.2017 prodotta in atti.
È opportuno premettere che, come da risultanze istruttorie in atti, la fattispecie
de qua deve essere ricondotta nell'ambito dell'ipotesi di riempimento abusivo di un foglio in bianco e, precisamente, di riempimento avvenuto contra pacta in violazione del mandatum ad scribendum, per la cui dimostrazione la parte che ne deduce violazione non è onerata alla proposizione della querela di falso (Cass.
n. 11422/2024). Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul tema al quale il Giudicante aderisce senza riserve, “l'istanza di verificazione
della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si
insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del
documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione
processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (Cass. n.
32169/2022).
Ciò premesso, il convenuto non ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta alla scrittura privata in parola, limitandosi a contestare la violazione dell'accordo di riempimento intercorso con la sua ex coniuge.
Tale doglianza risulta fondata. Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che l'apposizione della sottoscrizione sul foglio in bianco era stata richiesta e concessa ai fini di una “autorizzazione genitoriale per esigenze scolastiche del figlio minore” e non, invece, come affermato dall'attrice, quale riconoscimento di un debito del convenuto in suo favore.
Tale conclusione è avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
– dipendente presso la struttura turistico-ricettiva gestita dall'attrice –, escussa all'udienza del 19.03.2024, secondo la quale “la sig.ra mi diede un foglio Pt_1
in bianco da far firmare al sig. e che, dopo che lo stesso lo sottoscrisse CP_1
su una linea tratteggiata […] il foglio firmato era in bianco. La sig.ra mi Pt_1
disse di riferire che era da firmare per esigenze scolastiche del figlio”.
Nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta alla trascrizione di una registrazione ambientale, depositata dall'attrice ma espressamente disconosciuta dal convenuto, stante la unilaterale provenienza della medesima senza alcuna garanzia di autenticità; la necessità di depositare il supporto – non presente in atti
– risiede nel fatto che solo il file audio potrebbe permettere di controllare l'affidabilità e rilevanza della prova medesima, previa verifica tecnica della riferibilità soggettiva delle conversazioni registrate.
Stante, dunque, il mancato deposito del supporto audio, la trascrizione della conversazione depositata dalla ricorrente non può essere qualificata come fonte di prova ex art. 2712 c.c. dell'accordo ad scribendum intercorso tra le parti, con conseguente irrilevanza della trascrizione prodotta ai fini della decisione del presente giudizio.
La domanda di ripetizione svolta dall'attrice merita comunque di essere accolta per quanto di ragione. L'attrice ha infatti prodotto in giudizio documentazione bancaria (ricevute di bonifici ed estratti conto bancari) attestanti il versamento in favore del convenuto in costanza di matrimonio della rilevante somma pari a euro 235.000,00 con sette operazioni bancarie di importo variabile da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
Tali somme infatti, stante l'ingente importo, non possono ritenersi corrispondenti e funzionali all'ordinario apporto dovuto da ciascun coniuge al ménage
familiare, essendo anche pacifico che siano state invece utilizzate per i lavori di ristrutturazione straordinaria di un immobile di proprietà del convenuto adibito in parte a residenza familiare e in parte ad attività imprenditoriale ricettiva;
attività che che in ogni caso non poteva essere svolta dal convenuto, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, neppure quale partecipante ad una eventuale impresa familiare ex art. 230 bis del codice civile.
Ne consegue quindi il rigetto dell'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, la cui prospettata collaborazione in favore di detta attività
imprenditoriale svolta dalla ex coniuge in costanza di matrimonio non ha trovato in sede istruttoria sufficienti supporti probatori al fine di dimostrarne la continuità ed effettiva funzionalità.
Trattandosi in definitiva di somme versate al convenuto e destinate alla valorizzazione di un immobile di proprietà dello stesso, quest'ultimo è senz'altro tenuto a restituire all'attrice i relativi importi.
Su tale somma il convenuto dovrà corrispondere anche gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, in quanto in buona fede al momento della attribuzione da parte della ex coniuge, in applicazione del disposto normativo ex art. 2033 c.c., con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna il convenuto al versamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro
235.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il convento alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 20.000,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 23.05.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.