Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice
del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1965/2024
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. iva Controparte_1
, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 5.4.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 6.5.2024
I
2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il
2.10.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il 18.8.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico e procedere all'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti “il
riconoscimento della invalidità civile maturata dalla domanda amministrativa nella misura
del 100% ai sensi degli artt. 2 e 13 della L 118/1971 e art. 9 DLGS 509/88”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_1
23.2.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“MALATTIA DI CHARCOT MARIE TOOTH. CARDIOPATIA ISCHEMICA
(PREGRESSO IMA) TRATTATA CON PTCA ED APPLICAZIONE DI STENT SU IVA.
[…] le infermità sopra descritte, tenuti presenti i criteri valutativi delle sopraccitate tabelle
indicative di invalidità civile di cui al D.M. del 5.2.1992, con il previsto calcolo
riduzionistico disciplinato per le infermità coesistenti, determinano, a carico del ricorrente,
in base all'attuale grado di incidenza disfunzionale, una invalidità con riduzione
permanente della capacità lavorativa pari all'80% (ottanta%) sin dal momento della
presentazione della domanda amministrativa del 7.10.2022, senza, quindi, i requisiti
sanitari utili per il riconoscimento della prestazione economico-previdenziale di invalidità
civile a suo tempo richiesta (pensione di inabilità civile). Purtroppo non si può escludere
II una progressione della patologia neuro-muscolare e/o un aggravamento di quella
cardiologica che potrebbero determinare, in futuro, una particolare incidenza sulla
capacità lavorativa dell'istante con possibile raggiungimento nello stesso del valore
percentuale del 100% di invalidità utile per la fruizione della richiesta pensione di inabilità
civile”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data 7.11.2024 ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetto da “malattia di Charcot Parte_1
Marie Tooth, esiti di ischemia cardiaca trattata con stent, scoliosi vertebrale e discopatie
lombari, esiti di frattura metatarsale al V dito sx […] Nel caso in esame, avuto modo di
visitare il paziente ed esaminare la documentazione sanitaria agli atti, facendo riferimento
ad es. alla MDRS (Muscolar Disability Rating Scale), per cercare di valutare il danno
funzionale attuale del paziente, si arriverebbe al GRADO 3 e cioè il paziente mostra delle
ipotonie e deficit di forza soprattutto nei segmenti distali degli arti con difficoltà nello
spostamento nell'ambiente; siffatte condizioni potrebbero essere classificabili nella misura
del 51%-70%; anche il criterio valutativo utilizzato dal dr. CTU in fase di ATP, Per_1
sembra appropriato ed arriva a simili valutazioni. Detto ciò e tenuto conto anche della
scoliosi, degli esiti dell'ischemia cardiaca e delle discopatie lombari, il sig. Pt_1
III quindi può considerarsi invalido all'80% (ottanta per cento) a decorrere dal Parte_1
7/10/2022”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro con ricorso iscritto al nr. 1965/2024 R.G. depositato il 6.5.2024 a Parte_1 CP_1
seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 7.11.2024 a firma del dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Siracusa, lì 13.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV