CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2024 depositato il 06/08/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120031125370000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150030280635000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105248120000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058208274000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200054737017000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065565112003 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3090/2025 depositato il 13/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al RGR n. 3805/2024 il Sig. ricorreva avverso la: - Intimazione di pagamento n. 29620249023443142000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Palermo, notificata in data 07 giugno
2024.
Sottese le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di Pagamento n. 29620120031125370000, presuntivamente, notificata il 05.10.2012;
2) Cartella di Pagamento n. 29620150030280635000, presuntivamente, notificata il 28.01.2016;
3) Cartella di Pagamento n. 29620160014286739000, presuntivamente, notificata il 15.11.2016;
4) Cartella di Pagamento n. 29620160105248120000, presuntivamente, notificata il 15.06.2017;
5) Cartella di Pagamento n. 29620180058208274000, presuntivamente, notificata il 04.02.2019;
6) Cartella di Pagamento n. 29620200054737017000, presuntivamente, notificata l'01.05.2022;
7) Cartella di Pagamento n. 29620220065565112003, presuntivamente, notificata il 04.02.2023.
In forza della predetta intimazione di pagamento si metteva in esecuzione il pagamento delle cartelle, innanzi citate, aventi ad oggetto tributi e imposte, quali TARSU, SANZIONI D.L. 12/2002, IRPEF, IRAP, DIRITTI CAMERA DI
COMMERCIO, IVA, IMPOSTA DI REGISTRO, che tuttavia, a memoria del ricorrente mai sono state notificate.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo non ha titolo nel richiedere tali somme per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e per mancata notifica delle cartelle che, pertanto, sono da ritenersi illegittime, nulle, inesistenti per i seguenti motivi.
NULLITA' E/O INESISTENZA DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO –
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 SEXIES DELLO STATUTO DEL
CONTRIBUENTE, 26 DEL D.P.R. N. 602/73 E 60 D.P.R. N. 600/73 E DEGLI
ARTT. 137 E SS. DEL C.P.C.
Nel caso, oggetto del presente giudizio, occorre avere prova del fatto che la raccomandata di avviso è giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, che costituisce parte integrante del procedimento notificatorio, in quanto consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, è necessario che l'ente riscossore dia prova della ricezione degli stessi e non solamente della spedizione della raccomandata.
Per le suindicate cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, non sono stati rispettati gli obblighi stabiliti negli artt. 137 e seguenti, 139 e 140 c.p.c., e tali inadempimenti hanno cagionato un danno all'odierno ricorrente, non essendo stato posto nelle condizioni di avere effettiva conoscenza circa l'esistenza degli atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Le suddette argomentazioni conducono a ritenere illegittime, nulle, inesistenti le notifiche delle cartelle di pagamento oggi impugnate che dovranno essere annullate per nullità della notifica, in violazione degli artt. 26 del D.p.r. n.
602/1973 e 60 del D.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.
Con un secondo motivo viene eccepita la INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO DI CREDITO. SULLA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E DELLE SANZIONI
PECUNIARIE
Come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620150030280635000, 29620160014286739000, la situazione debitoria a carico dell'odierno ricorrente trae origine dall'asserito 10 mancato pagamento delle SANZIONI D.L. 12/2002 e dei tributi, a titolo di
IRPEF e DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO, oltre interessi, sanzioni ed aggio di riscossione.
In riferimento alle suddette cartelle, si configura la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato, essendo decorso il termine entro il quale l'odierna parte resistente avrebbe dovuto riscuotere le somme pretese, tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione, dovuta dall'emergenza Covid-19 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021 e disciplinata dall'articolo 68 del dl
18/2020, c.d. Decreto cura Italia.
Nel caso di specie, si rappresenta che, a decorrere dalla presunta notifica delle cartelle di pagamento impugnate nn. 29620150030280635000,
29620160014286739000, avvenuta rispettivamente in data 28.01.2016 e
15.11.2016, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, effettuata in data 07.06.2024, sono decorsi più di cinque anni con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato, in riferimento ai tributi e alle sanzioni asseritamente non versati ed indicati negli atti impugnati.
Con ordinanza n, ì. Con memoria ritualmente versata in data 3 ottobre 2025
Ader, nel costituirsi in giudizio ha chiesto che il ricorso sia rigettato alla luce della documentazione versata che smentisce quanto dedotto dalla parte ricorrente. Le parti intervenute alla odierna udienza hanno insistito nelle posizioni espresse negli atti scritti.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa si rammenta che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, le cartelle di pagamento sono state notificate ritualmente.
Successivamente, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi (intimazioni di pagamento):
n. 29620169028467819000, notificata il 10 febbraio 2017;
n. 29620229004726526000 notificata il 15 novembre 2022;
n. 29620229008226154000 notificata il 16/6/2022;
n. 29620229020331118000, notificata il 10/3/2023.
In particolare, con riguardo al primo atto interruttivo, è stato rilevato un errore in Aruba PEC (indirizzo non valido) in quanto il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
La comunicazione di avvenuta notifica è stata fatta mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, sicchè
l'atto è stato depositato presso gli Uffici della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Palermo nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e all'invio della comunicazione.
Poi con riferimento alle cartelle di pagamento:
Cartella 29620100095707440000 11/02/2011 15.134,35;
Cartella 29620110012816826000 22/08/2011 1.152,41
Cartella 29620120031125370000 05/10/2012 438,07
Avviso di addebito 59620112000512988000 20/10/2011 2.317,23
Avviso di addebito 59620160000385351000 28/04/2016 2.429,61 Avviso di addebito 59620160005051123000 29/11/2016 2.378,11
Avviso di addebito 59620170005442413000 04/01/2018 125,55.
Veniva notificato il 15 novembre 2022 l'intimazione di pagamento n.
29620229004726526000 alla moglie convivente. Poi seguiva la spedizione di raccomandata informativa.
Con riferimento alla Cartella di Pagamento n. 29620150030280635000, notificata il 28.01.2016 si rileva agli atti che veniva poi notificato in data 16/6/2022
l'intimazione di pagamento n. 29620229008226154000.
Sul punto osserva questo organo giudicante che l'intimazione di pagamento è atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del
Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di cassazione sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza prevalente, tra esse sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta.
Ne consegue che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Logico corollario è il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato, stante la rituale notifica degli atti interruttivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dei Ader, che si quantificano in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2024 depositato il 06/08/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023443142000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120031125370000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150030280635000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160014286739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105248120000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058208274000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200054737017000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065565112003 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3090/2025 depositato il 13/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al RGR n. 3805/2024 il Sig. ricorreva avverso la: - Intimazione di pagamento n. 29620249023443142000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Palermo, notificata in data 07 giugno
2024.
Sottese le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di Pagamento n. 29620120031125370000, presuntivamente, notificata il 05.10.2012;
2) Cartella di Pagamento n. 29620150030280635000, presuntivamente, notificata il 28.01.2016;
3) Cartella di Pagamento n. 29620160014286739000, presuntivamente, notificata il 15.11.2016;
4) Cartella di Pagamento n. 29620160105248120000, presuntivamente, notificata il 15.06.2017;
5) Cartella di Pagamento n. 29620180058208274000, presuntivamente, notificata il 04.02.2019;
6) Cartella di Pagamento n. 29620200054737017000, presuntivamente, notificata l'01.05.2022;
7) Cartella di Pagamento n. 29620220065565112003, presuntivamente, notificata il 04.02.2023.
In forza della predetta intimazione di pagamento si metteva in esecuzione il pagamento delle cartelle, innanzi citate, aventi ad oggetto tributi e imposte, quali TARSU, SANZIONI D.L. 12/2002, IRPEF, IRAP, DIRITTI CAMERA DI
COMMERCIO, IVA, IMPOSTA DI REGISTRO, che tuttavia, a memoria del ricorrente mai sono state notificate.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo non ha titolo nel richiedere tali somme per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e per mancata notifica delle cartelle che, pertanto, sono da ritenersi illegittime, nulle, inesistenti per i seguenti motivi.
NULLITA' E/O INESISTENZA DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO –
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 SEXIES DELLO STATUTO DEL
CONTRIBUENTE, 26 DEL D.P.R. N. 602/73 E 60 D.P.R. N. 600/73 E DEGLI
ARTT. 137 E SS. DEL C.P.C.
Nel caso, oggetto del presente giudizio, occorre avere prova del fatto che la raccomandata di avviso è giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, che costituisce parte integrante del procedimento notificatorio, in quanto consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, è necessario che l'ente riscossore dia prova della ricezione degli stessi e non solamente della spedizione della raccomandata.
Per le suindicate cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, non sono stati rispettati gli obblighi stabiliti negli artt. 137 e seguenti, 139 e 140 c.p.c., e tali inadempimenti hanno cagionato un danno all'odierno ricorrente, non essendo stato posto nelle condizioni di avere effettiva conoscenza circa l'esistenza degli atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Le suddette argomentazioni conducono a ritenere illegittime, nulle, inesistenti le notifiche delle cartelle di pagamento oggi impugnate che dovranno essere annullate per nullità della notifica, in violazione degli artt. 26 del D.p.r. n.
602/1973 e 60 del D.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.
Con un secondo motivo viene eccepita la INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO DI CREDITO. SULLA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E DELLE SANZIONI
PECUNIARIE
Come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620150030280635000, 29620160014286739000, la situazione debitoria a carico dell'odierno ricorrente trae origine dall'asserito 10 mancato pagamento delle SANZIONI D.L. 12/2002 e dei tributi, a titolo di
IRPEF e DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO, oltre interessi, sanzioni ed aggio di riscossione.
In riferimento alle suddette cartelle, si configura la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato, essendo decorso il termine entro il quale l'odierna parte resistente avrebbe dovuto riscuotere le somme pretese, tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione, dovuta dall'emergenza Covid-19 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021 e disciplinata dall'articolo 68 del dl
18/2020, c.d. Decreto cura Italia.
Nel caso di specie, si rappresenta che, a decorrere dalla presunta notifica delle cartelle di pagamento impugnate nn. 29620150030280635000,
29620160014286739000, avvenuta rispettivamente in data 28.01.2016 e
15.11.2016, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, effettuata in data 07.06.2024, sono decorsi più di cinque anni con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato, in riferimento ai tributi e alle sanzioni asseritamente non versati ed indicati negli atti impugnati.
Con ordinanza n, ì. Con memoria ritualmente versata in data 3 ottobre 2025
Ader, nel costituirsi in giudizio ha chiesto che il ricorso sia rigettato alla luce della documentazione versata che smentisce quanto dedotto dalla parte ricorrente. Le parti intervenute alla odierna udienza hanno insistito nelle posizioni espresse negli atti scritti.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa si rammenta che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, le cartelle di pagamento sono state notificate ritualmente.
Successivamente, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi (intimazioni di pagamento):
n. 29620169028467819000, notificata il 10 febbraio 2017;
n. 29620229004726526000 notificata il 15 novembre 2022;
n. 29620229008226154000 notificata il 16/6/2022;
n. 29620229020331118000, notificata il 10/3/2023.
In particolare, con riguardo al primo atto interruttivo, è stato rilevato un errore in Aruba PEC (indirizzo non valido) in quanto il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
La comunicazione di avvenuta notifica è stata fatta mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, sicchè
l'atto è stato depositato presso gli Uffici della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Palermo nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e all'invio della comunicazione.
Poi con riferimento alle cartelle di pagamento:
Cartella 29620100095707440000 11/02/2011 15.134,35;
Cartella 29620110012816826000 22/08/2011 1.152,41
Cartella 29620120031125370000 05/10/2012 438,07
Avviso di addebito 59620112000512988000 20/10/2011 2.317,23
Avviso di addebito 59620160000385351000 28/04/2016 2.429,61 Avviso di addebito 59620160005051123000 29/11/2016 2.378,11
Avviso di addebito 59620170005442413000 04/01/2018 125,55.
Veniva notificato il 15 novembre 2022 l'intimazione di pagamento n.
29620229004726526000 alla moglie convivente. Poi seguiva la spedizione di raccomandata informativa.
Con riferimento alla Cartella di Pagamento n. 29620150030280635000, notificata il 28.01.2016 si rileva agli atti che veniva poi notificato in data 16/6/2022
l'intimazione di pagamento n. 29620229008226154000.
Sul punto osserva questo organo giudicante che l'intimazione di pagamento è atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del
Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di cassazione sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza prevalente, tra esse sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta.
Ne consegue che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Logico corollario è il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato, stante la rituale notifica degli atti interruttivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dei Ader, che si quantificano in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni