Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento siano state notificate ritualmente e che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è sindacabile per vizi propri dell'atto precedente divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del diritto di credito

    La Corte afferma che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, se non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore. La notifica degli atti interruttivi è avvenuta ritualmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 371
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo