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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 4.9.2024 da:
(C.F. ), nato in [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Porto Recanati, in via S. D'Acquisto H.H n. 8, e (C.F. Parte_2
), nata in [...] il [...], residente a [...]
D'Acquisto H.H n. 8, entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. XHANI JURGINA, come da procura in atti.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marocco in data 23/12/2001 e trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune in Porto Recanati, anno 2014, numero 13, parte II, serie C, ufficio 1.
Preso atto che dall'unione degli odierni ricorrenti sono nati i seguenti figli:
- nato a [...], il [...] (maggiorenne) Persona_1
- , nato a [...] il [...], Per_2
- nata a [...] il [...] Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.9.2024, indicavano che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e richiedevano, invocando la legge marocchina, pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e parzialmente rettificate in sede di udienza del 4.2.2025 e trascritte nel relativo verbale.
pagina 1 di 3 Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione del 4.2.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già riportate in sede di ricorso e parzialmente rettificate nella medesima udienza e trascritte nel relativo verbale, in particolare prevedendo che il padre lasci alla madre l'intero assegno unico (avente ammontare di euro 600,00 mensili)
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento con parere favorevole.
DIRITTO
Si premette che la domanda di divorzio concordemente posta dalle parti viene valutata, nei termini richiesti ex art. 31, primo comma, L. 218/1995, alla stregua della normativa dello Stato del Marocco, avendo entrambi cittadinanza marocchina (la cittadinanza della donna risulta espressamente nell'atto d'acquisto dell'abitazione prodotto in causa)
Ciò detto la domanda è fondata, alla luce dell'art.114 WA L-RA (Codice civile dello Stato del Marocco), secondo cui “I due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente
Codice e non arrechino pregiudizio all'interesse dei figli. In caso d'accordo, la domanda di divorzio è presentata al Tribunale da entrambi o da uno dei coniugi, accompagnata da un documento che contiene il suddetto accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dell'atto di divorzio. Il
Tribunale tenta di conciliare i due coniugi per quanto possibile e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza l'atto del divorzio e la sua redazione”.
Difatti, come ritenuto dal Tribunale di Bergamo con la decisione n. 300/2019 del Tribunale di Bergamo
“in particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge n.70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. WA, entrata in vigore l'08.03.2004, che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione. L'art. 114 del citato Codice di famiglia marocchino, infatti, prevede che i coniugi possano, di comune accordo, avanzare al Tribunale una richiesta di divorzio
“per mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della e non danneggino gli interessi dei figli.”
Orbene, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, deve esprimersi considerando che:
pagina 2 di 3 - la madre collocataria dei minori ha un regolare stipendio (lordo annuo 23.000 euro circa)
- è stata stabilita una frequentazione padre/figli per i minori
- è stato previsto, a fronte della rettifica a verbale d'udienza del 4.2.2025, che il padre consenta a che la propria quota di assegno unico (pari a 300,00 euro mensili) sia completamente fruita dalla madre collocataria della prole, oltre ad una contribuzione al 50% delle spese straordinarie
Di tal che non si può ravvisare un contrasto dell'accordo con gli interessi della prole, visto che quanto ai figli minori, è rispettato quel minimo di contribuzione ritenuto congruo da codesto Tribunale (euro
150,00 mensili per figlio)
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra e Parte_1 [...]
in data 23/12/2001 in Marocco (a Rabat); matrimonio trascritto al n. 13, parte II, Parte_2
serie C, ufficio 1 dell'anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Recanati alle condizioni concordate tra i coniugi come da ricorso introduttivo parzialmente rettificate, quanto alle condizioni di mantenimento dei figli, in sede di udienza del 4.2.2025 e trascritte nel relativo verbale, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Recanati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 4.9.2024 da:
(C.F. ), nato in [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Porto Recanati, in via S. D'Acquisto H.H n. 8, e (C.F. Parte_2
), nata in [...] il [...], residente a [...]
D'Acquisto H.H n. 8, entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. XHANI JURGINA, come da procura in atti.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marocco in data 23/12/2001 e trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune in Porto Recanati, anno 2014, numero 13, parte II, serie C, ufficio 1.
Preso atto che dall'unione degli odierni ricorrenti sono nati i seguenti figli:
- nato a [...], il [...] (maggiorenne) Persona_1
- , nato a [...] il [...], Per_2
- nata a [...] il [...] Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.9.2024, indicavano che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e richiedevano, invocando la legge marocchina, pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e parzialmente rettificate in sede di udienza del 4.2.2025 e trascritte nel relativo verbale.
pagina 1 di 3 Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione del 4.2.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già riportate in sede di ricorso e parzialmente rettificate nella medesima udienza e trascritte nel relativo verbale, in particolare prevedendo che il padre lasci alla madre l'intero assegno unico (avente ammontare di euro 600,00 mensili)
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento con parere favorevole.
DIRITTO
Si premette che la domanda di divorzio concordemente posta dalle parti viene valutata, nei termini richiesti ex art. 31, primo comma, L. 218/1995, alla stregua della normativa dello Stato del Marocco, avendo entrambi cittadinanza marocchina (la cittadinanza della donna risulta espressamente nell'atto d'acquisto dell'abitazione prodotto in causa)
Ciò detto la domanda è fondata, alla luce dell'art.114 WA L-RA (Codice civile dello Stato del Marocco), secondo cui “I due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente
Codice e non arrechino pregiudizio all'interesse dei figli. In caso d'accordo, la domanda di divorzio è presentata al Tribunale da entrambi o da uno dei coniugi, accompagnata da un documento che contiene il suddetto accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dell'atto di divorzio. Il
Tribunale tenta di conciliare i due coniugi per quanto possibile e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza l'atto del divorzio e la sua redazione”.
Difatti, come ritenuto dal Tribunale di Bergamo con la decisione n. 300/2019 del Tribunale di Bergamo
“in particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge n.70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. WA, entrata in vigore l'08.03.2004, che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione. L'art. 114 del citato Codice di famiglia marocchino, infatti, prevede che i coniugi possano, di comune accordo, avanzare al Tribunale una richiesta di divorzio
“per mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della e non danneggino gli interessi dei figli.”
Orbene, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, deve esprimersi considerando che:
pagina 2 di 3 - la madre collocataria dei minori ha un regolare stipendio (lordo annuo 23.000 euro circa)
- è stata stabilita una frequentazione padre/figli per i minori
- è stato previsto, a fronte della rettifica a verbale d'udienza del 4.2.2025, che il padre consenta a che la propria quota di assegno unico (pari a 300,00 euro mensili) sia completamente fruita dalla madre collocataria della prole, oltre ad una contribuzione al 50% delle spese straordinarie
Di tal che non si può ravvisare un contrasto dell'accordo con gli interessi della prole, visto che quanto ai figli minori, è rispettato quel minimo di contribuzione ritenuto congruo da codesto Tribunale (euro
150,00 mensili per figlio)
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra e Parte_1 [...]
in data 23/12/2001 in Marocco (a Rabat); matrimonio trascritto al n. 13, parte II, Parte_2
serie C, ufficio 1 dell'anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Recanati alle condizioni concordate tra i coniugi come da ricorso introduttivo parzialmente rettificate, quanto alle condizioni di mantenimento dei figli, in sede di udienza del 4.2.2025 e trascritte nel relativo verbale, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Recanati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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