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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
136/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del G.O.P. dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 15/10/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2025 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] S.NA (CT) l'11.03.1962 e residente in [...]
Caronda n. 412, c. f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Tirrò come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio ,domiciliato elettivamente presso il suo studio in Catania via
RI D'NU 125 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : recupero indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 07/01/2025, il ricorrente odierno chiedeva al Tribunale adìto la CP_ declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della richiesta, pervenutagli da di Catania, di restituzione delle somme a titolo di indebito , l'insussistenza del diritto dell'Ente a richiedere al somma di euro 942,07 al ricorrente odierno. Chiedeva altresì di accertare la carente sussistenza di alcun indebito nella fattispecie all'esame e che non era presente alcun dolo da parte del ricorrente.
Chiedeva di accertare e dichiarare che l' non ha motivato la richiesta di Controparte_2 restituzione e non ha rispettato quanto previsto dalla legge 412/1999, che la conseguente sospensione dell'erogazione fosse illegittima e che fosse ripristinato l'assegno mensile in favore del ricorrente, CP_ con l'accertamento di insussistenza di alcun indebito e la condanna al pagamento da parte dell' dei ratei maturati e non corrisposti. Chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse che nessuna CP_ somma era dovuta ad da parte del ricorrente odierno, con la restituzione dei ratei di pensione trattenuti al ricorrente. Premetteva in fatto che l' , resistente odierno , aveva notificato una CP_1 comunicazione avente ad oggetto “ accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat.
VOART. N. 33012270 della signora ”. Nel provvedimento veniva specificato che per Persona_1 il periodo intercorso da 01.01.2013 al 31.01.2015 veniva corrisposto alla signora, dante causa del ricorrente odierno, un importo non dovuto di euro 942,07 perché a seguito di accertamento emergevano redditi superiori ai limiti di legge.
Deduceva la genericità della motivazione e la sua infondatezza nei fatti e chiedeva al Tribunale di CP_ ritenere e dichiarare che nessuna somme fosse dovuta dal ricorrente all' per la causale dell'indebito.
Richiamava la regolamentazione dell'assegno sociale previsa dalla legge 412/1991, che rappresenta una prestazione assistenziale finalizzata ad assicurare ai cittadini i mezzi necessari per vivere , trovandosi in età avanzata , avendo superato una soglia di età prefissata per legge e non disponendo di tutela previdenziale fruiscono dell'assegno sociale per fronteggiare la vecchiaia. Richiamava CP_ l'onere in capo ad di verificare le situazioni reddituali dei pensionati, con la conseguenza che un eventuale recupero poteva avvenire solo entro e non oltre l'anno di verifica.
Deduceva pertanto che l' non aveva alcun diritto di richiedere il rimborso al ricorrente , erede CP_1 della . Persona_1
Deduceva l'assenza di dolo da parte della dante causa del ricorrente , la quale con le dichiarazioni reddituali aveva assolto gli obblighi dichiarativi previsti per legge. La percezione di somme da parte dell'ente valorizzava la buona fede della dante causa del ricorrente e l'affidamento circa la spettanza della prestazione. La previsione legislativa di cui all'art. 52 legge n. 88/1989 escludeva il recupero di somme corrisposte in caso venisse accertata la riscossione indebita di ratei non dovuti , salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato. Deduceva che l'art. 13 L. 412/1991 e l'art. 52 della L. 88/1989 , dispongono l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, che sia viziato da errore imputabile all'Ente erogatore . La ripetibilità è consentita solo in caso di dolo del cittadino che non CP_ ha dichiarato all'Istituto dati di cui non poteva essere in possesso. Nella fattispecie nessun reddito era stato occultato all'ente che conosceva le pensioni erogate alla dante causa del ricorrente odierno.
L'affidamento era riposto nella legittima erogazione degli importi da parte dell'Istituto. Sotto altro profilo evidenziava la carenza di motivazione del provvedimento di rimborso per somme indebite erogate poiché nella fattispecie sussistevano tutte le condizioni previste dalla legge che escludevano la ripetibilità e non sussisteva prova di dolo o dichiarazione reddituale omessa o incompleta in capo alla beneficiaria della prestazione erogata. Sotto altro profilo deduceva la violazione della tempistica prevista dalla legge per ottenere il recupero di somme erogate indebitamente. Segnatamente deduceva CP_ che in tema di indebito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale , entro il termine di un anno dal pagamento non dovuto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. Richiamava pertanto la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. In accoglimento del ricorso e di tutte le domande formulate , finalizzate ad accertare la mancanza di alcun obbligo di restituzione , richiamava la giurisprudenza di questo Tribunale , pronunciatosi nei casi mancanza di dolo e in presenza di affidamento del pensionato e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto Controparte_2 di ogni avversa domanda proposta dal ricorrente in quanto destituita da fondamento. Sviluppava ampie e articolate difese finalizzate a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Ente e la tempestività della comunicazione di indebito, con la motivazione afferente l'erogazione superiore ai limiti di legge ricevuta dalla dante causa del ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo note autorizzate e allegati , successivamente questo giudice veniva delegato della decisione del procedimento ed era fissata udienza di discussione al 15/10/2025 , come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato, nel termine di legge, in merito alla trattazione scritta adottata con precedente disposizione . Acquisite le note come in atti depositate questo giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dalla documentazione in atti offerta dall'istituto resistente si evince che l'indebito per cui è causa trae origine da un accertamento centralizzato da sistema del 17.12.2014 che , sulla base dei redditi risultanti per gli anni 2012, 2013,2014, comportava il venire meno della maggiorazione sociale sulla pensione VOART della , dante causa del ricorrente odierno. Il debito viene Persona_1 documentato in atti dall'ente resistente con allegato provvedimento di riliquidazione della pensione da 01.01.2013 al 31.01.2015 ( cfr. te08 allegato). L'indebito a suo tempo risulta comunicato alla pensionata in data 13.01.2015 ( cfr. notifica te08 e ricevuta). Nel provvedimento medesimo veniva specificata la motivazione , legata alla indebita percezione di maggiorazione sociale non spettante a causa di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge. Il provvedimento pertanto risulta notificato alla dante causa del ricorrente nell'anno successivo (13.01.2015) a quello dell'accertamento ( 17.12.2014) e pertanto il provvedimento risulta tempestivo ed anche motivato, nonostante le doglianze sul punto proposte dal ricorrente . La è deceduta il 09.04.2020 e al Persona_1 ricorrente odierno viene notificata la comunicazione di indebito , con richiesta di versamento residuo in data 21.10.2024 . Anche tale comunicazione contiene in oggetto e nel contenuto quanto segue : “
Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. VOART n. 33012270 della SI.ra
Persona_1
“Gentile SInore per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 sulla pensione cat. VOART n.33012270 della SI.ra , eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un Persona_1 pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 942,07 per i seguenti motivi:
E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Poiché l'Istituto, per legge , deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della SI.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 942,07”. Persona_1
L' documenta in atti i redditi da pensione percepiti dalla dante causa , unitamente ai redditi da CP_1 pensione del marito , e deposita un estratto dei pagamenti con importo percepito annualmente a titolo di pensione. Si evince pertanto da tale estratto che i redditi percepiti da pensione dalla Per_1 superavano i limiti reddituali ai fini del diritto alla maggiorazione sociale . Tali limiti erano
[...] previsti nella seguente misura: nel 2012 il limite dei redditi coniugali era 13.609,05 euro;
per il 2013 il limite dei redditi coniugali previsto per legge era di euro 13.964,21 ; nel 2014 il limite reddituale coniugale era euro14.110,59, mentre nella fattispecie i redditi percepiti erano superiori come si evince CP_ dall'estratto dei pagamenti eseguito da in atti depositato.
Osserva il Giudice che i redditi documentati in giudizio come si evincono dalla medesima CP_ documentazione e dalla stessa memoria di costituzione , sono tutti redditi derivanti da pensione e da trattamenti erogati dall' che ben conosceva gli importi . Tanto è vero che è stato in grado CP_1 di eseguire la verifica nel 2014 come si evince dalla stessa relazione istruttoria. CP_ Tantomeno contesta alla dante causa del ricorrente odierno il dolo da omessa comunicazione di CP_ redditi che non conosceva e che non era in grado di conoscere. Nessuna prova sussiste in giudizio del dolo del dante causa e i redditi medesimi provengono da pensione.
La giurisprudenza in questi casi non ritiene ammissibile la restituzione dei ratei indebiti per superamento dei requisiti reddituali ove il titolare abbia assolto gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge. La dichiarazione reddituale presentata è sufficiente a dimostrare l'assenza di dolo da parte del percettore della prestazione ed a consentire all' la presenza di redditi rilevanti ai fini della CP_1 revoca della prestazione . tale principio è stato espresso dalla Cassazione con Ordinanza n. 13223 del
2020. Lungo tale linea interpretativa si pone altresì l'Ordinanza Cassazione Civile n. 12608 del 25 giugno 2020. Il principio per cui in assenza di dolo non possa chiedersi la restituzione di quanto percepito in buona fede , dolo che deve essere provato nei confronti dell'erede per chiedere la restituzione , rappresenta un orientamento ormai confermato in giurisprudenza ( si cfr. Cass. Sent. N.
10642/2019; Cass. Sent. N. 26036/2019; Cass. Sent. N. 31372/2019, Cass. . N. 13223/2020 ; Cass.
N. 13915/2021).
Sotto il profilo normativo l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 prevede espressamente che in caso vengano riscosse rate non dovute di pensione , non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte , salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato.
L'articolo citato così dispone : “Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani , i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione , erogazione o riliquidazione della prestazione .Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato , siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute , non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Nel caso a mano l'Ente non fornisce alcuna prova di dolo del dante causa del ricorrente odierno con la conseguenza che l'indebito contestato non possa essere legittimamente suscettibile di recupero nei confronti dell'erede.
Pertanto risultano illegittime le trattenute sugli assegni o pensione di cui risulta titolare il ricorrente dovendo l'ente resistente provvedere alla restituzione di somme a favore del ricorrente trattenute illegittimamente dall' . CP_1
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento , non essendo il ricorrente tenuto alla restituzione di CP_ somme in favore dell' resistente.
L' deve essere condannato alla restituzione di ratei di assegni o somme trattenute sulla CP_1 pensione o assegno di cui il ricorrente risulta titolare;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico della parte resistente, tenendo conto del valore di giudizio e del D.M. 55/2014come aggiornato da DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 136/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede: Accoglie il ricorso e dichiara che non è dovuta dal ricorrente a titolo di indebito la somma di euro
942,07;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. a restituire i ratei di pensione o assegno CP_1 trattenuti a titolo di recupero di indebito quale erede della;
Persona_1
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 400 oltre rimborso al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Tirrò ex art. 93 c.p.c.
Catania 15/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del G.O.P. dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 15/10/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2025 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] S.NA (CT) l'11.03.1962 e residente in [...]
Caronda n. 412, c. f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Tirrò come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio ,domiciliato elettivamente presso il suo studio in Catania via
RI D'NU 125 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : recupero indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 07/01/2025, il ricorrente odierno chiedeva al Tribunale adìto la CP_ declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della richiesta, pervenutagli da di Catania, di restituzione delle somme a titolo di indebito , l'insussistenza del diritto dell'Ente a richiedere al somma di euro 942,07 al ricorrente odierno. Chiedeva altresì di accertare la carente sussistenza di alcun indebito nella fattispecie all'esame e che non era presente alcun dolo da parte del ricorrente.
Chiedeva di accertare e dichiarare che l' non ha motivato la richiesta di Controparte_2 restituzione e non ha rispettato quanto previsto dalla legge 412/1999, che la conseguente sospensione dell'erogazione fosse illegittima e che fosse ripristinato l'assegno mensile in favore del ricorrente, CP_ con l'accertamento di insussistenza di alcun indebito e la condanna al pagamento da parte dell' dei ratei maturati e non corrisposti. Chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse che nessuna CP_ somma era dovuta ad da parte del ricorrente odierno, con la restituzione dei ratei di pensione trattenuti al ricorrente. Premetteva in fatto che l' , resistente odierno , aveva notificato una CP_1 comunicazione avente ad oggetto “ accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat.
VOART. N. 33012270 della signora ”. Nel provvedimento veniva specificato che per Persona_1 il periodo intercorso da 01.01.2013 al 31.01.2015 veniva corrisposto alla signora, dante causa del ricorrente odierno, un importo non dovuto di euro 942,07 perché a seguito di accertamento emergevano redditi superiori ai limiti di legge.
Deduceva la genericità della motivazione e la sua infondatezza nei fatti e chiedeva al Tribunale di CP_ ritenere e dichiarare che nessuna somme fosse dovuta dal ricorrente all' per la causale dell'indebito.
Richiamava la regolamentazione dell'assegno sociale previsa dalla legge 412/1991, che rappresenta una prestazione assistenziale finalizzata ad assicurare ai cittadini i mezzi necessari per vivere , trovandosi in età avanzata , avendo superato una soglia di età prefissata per legge e non disponendo di tutela previdenziale fruiscono dell'assegno sociale per fronteggiare la vecchiaia. Richiamava CP_ l'onere in capo ad di verificare le situazioni reddituali dei pensionati, con la conseguenza che un eventuale recupero poteva avvenire solo entro e non oltre l'anno di verifica.
Deduceva pertanto che l' non aveva alcun diritto di richiedere il rimborso al ricorrente , erede CP_1 della . Persona_1
Deduceva l'assenza di dolo da parte della dante causa del ricorrente , la quale con le dichiarazioni reddituali aveva assolto gli obblighi dichiarativi previsti per legge. La percezione di somme da parte dell'ente valorizzava la buona fede della dante causa del ricorrente e l'affidamento circa la spettanza della prestazione. La previsione legislativa di cui all'art. 52 legge n. 88/1989 escludeva il recupero di somme corrisposte in caso venisse accertata la riscossione indebita di ratei non dovuti , salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato. Deduceva che l'art. 13 L. 412/1991 e l'art. 52 della L. 88/1989 , dispongono l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, che sia viziato da errore imputabile all'Ente erogatore . La ripetibilità è consentita solo in caso di dolo del cittadino che non CP_ ha dichiarato all'Istituto dati di cui non poteva essere in possesso. Nella fattispecie nessun reddito era stato occultato all'ente che conosceva le pensioni erogate alla dante causa del ricorrente odierno.
L'affidamento era riposto nella legittima erogazione degli importi da parte dell'Istituto. Sotto altro profilo evidenziava la carenza di motivazione del provvedimento di rimborso per somme indebite erogate poiché nella fattispecie sussistevano tutte le condizioni previste dalla legge che escludevano la ripetibilità e non sussisteva prova di dolo o dichiarazione reddituale omessa o incompleta in capo alla beneficiaria della prestazione erogata. Sotto altro profilo deduceva la violazione della tempistica prevista dalla legge per ottenere il recupero di somme erogate indebitamente. Segnatamente deduceva CP_ che in tema di indebito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale , entro il termine di un anno dal pagamento non dovuto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. Richiamava pertanto la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. In accoglimento del ricorso e di tutte le domande formulate , finalizzate ad accertare la mancanza di alcun obbligo di restituzione , richiamava la giurisprudenza di questo Tribunale , pronunciatosi nei casi mancanza di dolo e in presenza di affidamento del pensionato e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto Controparte_2 di ogni avversa domanda proposta dal ricorrente in quanto destituita da fondamento. Sviluppava ampie e articolate difese finalizzate a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Ente e la tempestività della comunicazione di indebito, con la motivazione afferente l'erogazione superiore ai limiti di legge ricevuta dalla dante causa del ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo note autorizzate e allegati , successivamente questo giudice veniva delegato della decisione del procedimento ed era fissata udienza di discussione al 15/10/2025 , come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato, nel termine di legge, in merito alla trattazione scritta adottata con precedente disposizione . Acquisite le note come in atti depositate questo giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dalla documentazione in atti offerta dall'istituto resistente si evince che l'indebito per cui è causa trae origine da un accertamento centralizzato da sistema del 17.12.2014 che , sulla base dei redditi risultanti per gli anni 2012, 2013,2014, comportava il venire meno della maggiorazione sociale sulla pensione VOART della , dante causa del ricorrente odierno. Il debito viene Persona_1 documentato in atti dall'ente resistente con allegato provvedimento di riliquidazione della pensione da 01.01.2013 al 31.01.2015 ( cfr. te08 allegato). L'indebito a suo tempo risulta comunicato alla pensionata in data 13.01.2015 ( cfr. notifica te08 e ricevuta). Nel provvedimento medesimo veniva specificata la motivazione , legata alla indebita percezione di maggiorazione sociale non spettante a causa di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge. Il provvedimento pertanto risulta notificato alla dante causa del ricorrente nell'anno successivo (13.01.2015) a quello dell'accertamento ( 17.12.2014) e pertanto il provvedimento risulta tempestivo ed anche motivato, nonostante le doglianze sul punto proposte dal ricorrente . La è deceduta il 09.04.2020 e al Persona_1 ricorrente odierno viene notificata la comunicazione di indebito , con richiesta di versamento residuo in data 21.10.2024 . Anche tale comunicazione contiene in oggetto e nel contenuto quanto segue : “
Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. VOART n. 33012270 della SI.ra
Persona_1
“Gentile SInore per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 sulla pensione cat. VOART n.33012270 della SI.ra , eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un Persona_1 pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 942,07 per i seguenti motivi:
E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Poiché l'Istituto, per legge , deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della SI.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 942,07”. Persona_1
L' documenta in atti i redditi da pensione percepiti dalla dante causa , unitamente ai redditi da CP_1 pensione del marito , e deposita un estratto dei pagamenti con importo percepito annualmente a titolo di pensione. Si evince pertanto da tale estratto che i redditi percepiti da pensione dalla Per_1 superavano i limiti reddituali ai fini del diritto alla maggiorazione sociale . Tali limiti erano
[...] previsti nella seguente misura: nel 2012 il limite dei redditi coniugali era 13.609,05 euro;
per il 2013 il limite dei redditi coniugali previsto per legge era di euro 13.964,21 ; nel 2014 il limite reddituale coniugale era euro14.110,59, mentre nella fattispecie i redditi percepiti erano superiori come si evince CP_ dall'estratto dei pagamenti eseguito da in atti depositato.
Osserva il Giudice che i redditi documentati in giudizio come si evincono dalla medesima CP_ documentazione e dalla stessa memoria di costituzione , sono tutti redditi derivanti da pensione e da trattamenti erogati dall' che ben conosceva gli importi . Tanto è vero che è stato in grado CP_1 di eseguire la verifica nel 2014 come si evince dalla stessa relazione istruttoria. CP_ Tantomeno contesta alla dante causa del ricorrente odierno il dolo da omessa comunicazione di CP_ redditi che non conosceva e che non era in grado di conoscere. Nessuna prova sussiste in giudizio del dolo del dante causa e i redditi medesimi provengono da pensione.
La giurisprudenza in questi casi non ritiene ammissibile la restituzione dei ratei indebiti per superamento dei requisiti reddituali ove il titolare abbia assolto gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge. La dichiarazione reddituale presentata è sufficiente a dimostrare l'assenza di dolo da parte del percettore della prestazione ed a consentire all' la presenza di redditi rilevanti ai fini della CP_1 revoca della prestazione . tale principio è stato espresso dalla Cassazione con Ordinanza n. 13223 del
2020. Lungo tale linea interpretativa si pone altresì l'Ordinanza Cassazione Civile n. 12608 del 25 giugno 2020. Il principio per cui in assenza di dolo non possa chiedersi la restituzione di quanto percepito in buona fede , dolo che deve essere provato nei confronti dell'erede per chiedere la restituzione , rappresenta un orientamento ormai confermato in giurisprudenza ( si cfr. Cass. Sent. N.
10642/2019; Cass. Sent. N. 26036/2019; Cass. Sent. N. 31372/2019, Cass. . N. 13223/2020 ; Cass.
N. 13915/2021).
Sotto il profilo normativo l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 prevede espressamente che in caso vengano riscosse rate non dovute di pensione , non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte , salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato.
L'articolo citato così dispone : “Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani , i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione , erogazione o riliquidazione della prestazione .Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato , siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute , non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Nel caso a mano l'Ente non fornisce alcuna prova di dolo del dante causa del ricorrente odierno con la conseguenza che l'indebito contestato non possa essere legittimamente suscettibile di recupero nei confronti dell'erede.
Pertanto risultano illegittime le trattenute sugli assegni o pensione di cui risulta titolare il ricorrente dovendo l'ente resistente provvedere alla restituzione di somme a favore del ricorrente trattenute illegittimamente dall' . CP_1
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento , non essendo il ricorrente tenuto alla restituzione di CP_ somme in favore dell' resistente.
L' deve essere condannato alla restituzione di ratei di assegni o somme trattenute sulla CP_1 pensione o assegno di cui il ricorrente risulta titolare;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico della parte resistente, tenendo conto del valore di giudizio e del D.M. 55/2014come aggiornato da DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 136/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede: Accoglie il ricorso e dichiara che non è dovuta dal ricorrente a titolo di indebito la somma di euro
942,07;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. a restituire i ratei di pensione o assegno CP_1 trattenuti a titolo di recupero di indebito quale erede della;
Persona_1
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 400 oltre rimborso al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Tirrò ex art. 93 c.p.c.
Catania 15/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo