TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 411/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 411 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
14/05/1981 e residente a [...],
E
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppina Cicero, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/5/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/03/2025, e Parte_1 [...] hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, contratto a Pozzallo il 14/06/2014 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n.210, Parte 2, Serie C, dell'anno 2014.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Siracusa, Per_1
15/11/2021).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/3/2023, giusta decreto di omologa del 4/5/2023.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Con note depositate il 28.7.2025, le parti hanno in subordine chiesto di omologare l'accordo fissando il pernotto del minore presso il padre nei fine settimana alternati dalle
10.00 del sabato alle 20.00 della domenica, fermo restando il diritto delle parti di accordarsi in autonomia sulla gestione del minore e sulla sua condizione di salute.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 18/6/2001, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 4/5/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti, che hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno divorziati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi sarà libero di fissare la residenza laddove riterrà opportuno;
2. Ciascuno dei ex coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 secondo l'istituto dell'affidamento condiviso.
4. Il minore resta collocato esclusivamente presso la madre data la tenera età presso la casa di quest'ultima di Via Nazario Sauro n. 52, in Ispica, con diritto di visita del padre il quale si impegna di prelevare ed accompagnare il minore a scuola tutte le mattine dalle
8.45 e deve entrare a scuola entro le ore 9.15, salvo impedimenti da comunicare alla madre con congruo preavviso, nonché di due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.30 cena compresa, salvo diversi accordi diretti con la madre, rispettando sempre le esigenze e gli impegni del bambino e della madre collocatoria in via esclusiva.
5. Il padre inoltre trascorrerà a settimane alterne il sabato o la domenica con il figlio minore dalle 10.00 alle 20.30 salvo impegni scolastici compreso pranzo e cena, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
6. Si fissa il pernotto presso il padre nei fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle
20.00 della domenica, fermo restando il diritto delle parti di accordarsi in autonomia sulla gestione del minore e sulla sua condizione di salute.
7. Il calendario di cui al punto 4-5 (e successivamente 6) verrà mantenuto anche durante il periodo estivo;
8. Durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il 25 con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1 dell'anno con il padre;
9. Stessa cosa per le festività Pasquali, il giorno di pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni;
3 10. I genitori si impegnano a far mantenere quotidianamente al figlio il colloquio telefonico con l'altro genitore, a permettere al figlio di trascorrere con entrambi quanto meno una parte del giorno del compleanno sia del bambino che del genitore.
11. I genitori, inoltre, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza rilevante per il figlio, attinente alla sua salute, educazione e istruzione, collaborando tra loro nell'interesse dei minori ed assumendo insieme le decisioni che li riguardino e garantendo partecipazione e costante presenza.
12. Il figlio continuerà a frequentare i nonni materni e paterni, che potranno Per_1 anche accudire in loro vece il minore ove i genitori siano impegnati al lavoro;
l'accudimento del minore da parte di terzi estranei dovrà invece essere concordato tra i genitori.
13. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro per rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio, ciascuno durante i turni di rispettiva spettanza;
14. Il signor corrisponderà alla GN , quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di Euro 250,00 da Per_1 corrispondere entro il cinque di ogni mese in via anticipata, da versarsi mediante bonifico bancario al seguente Iban:
[...].
15. La predetta somma dovrà essere aggiornata secondo gli indici Istat annualmente.
16. I genitori divideranno nella misura del 50% cadauno le seguenti spese straordinarie nell'interesse del figlio, così specificate:
1) rientrano nelle spese straordinarie senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) Spese medico – specialistiche e terapeutiche, per quanto non coperto dal SSN;
b) Spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista / lenti a contatto;
c) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica (ivi comprese rette per asilo nido) e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad Euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
4 d) Corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze, baby-sitter (es. centri estivi);
2) rientrano nelle spese straordinarie previo accordo le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione:
f) Spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) Imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) Corsi per il conseguimento della patente di guida;
i) Corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
j) Corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori delle ipotesi di cui alla lettera e);
k) Corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) Il costo di soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato tra i genitori.
Rimborso al genitore anticipatario:
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro quindici giorni a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 100% in merito al collocamento.
5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In riferimento agli eventuali assegni familiari o contributi per il figlio, se percepiti, come il c.d assegno unico versato dall'INPS verrà percepito al 100% dalla madre collocataria
IG.ra , e il IG. si impegna a prestare sin da ora il Parte_1 Parte_2 consenso e di rendere le firme e autorizzazioni necessarie.
3. Le parti dichiarano che con l'accordo di cui al presente ricorso, non hanno più nulla pretendere l'uno dall'altra.
4. Le parti prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei predetti documenti in favore del figlio minore.
5. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni pattuite con decorso del deposito del presente ricorso. “
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto vertono su diritti disponibili e non contrastano con l'interesse del figlio, né con norme di legge.
Il Tribunale prende atto, inoltre, degli accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e con Parte_1 Parte_2
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Pozzallo il 14/06/2014 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2014, n.210, parte
2, Serie C;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Pozzallo, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
6 - nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
29.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 411 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
14/05/1981 e residente a [...],
E
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppina Cicero, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/5/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/03/2025, e Parte_1 [...] hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, contratto a Pozzallo il 14/06/2014 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n.210, Parte 2, Serie C, dell'anno 2014.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Siracusa, Per_1
15/11/2021).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/3/2023, giusta decreto di omologa del 4/5/2023.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Con note depositate il 28.7.2025, le parti hanno in subordine chiesto di omologare l'accordo fissando il pernotto del minore presso il padre nei fine settimana alternati dalle
10.00 del sabato alle 20.00 della domenica, fermo restando il diritto delle parti di accordarsi in autonomia sulla gestione del minore e sulla sua condizione di salute.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 18/6/2001, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 4/5/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti, che hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno divorziati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi sarà libero di fissare la residenza laddove riterrà opportuno;
2. Ciascuno dei ex coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 secondo l'istituto dell'affidamento condiviso.
4. Il minore resta collocato esclusivamente presso la madre data la tenera età presso la casa di quest'ultima di Via Nazario Sauro n. 52, in Ispica, con diritto di visita del padre il quale si impegna di prelevare ed accompagnare il minore a scuola tutte le mattine dalle
8.45 e deve entrare a scuola entro le ore 9.15, salvo impedimenti da comunicare alla madre con congruo preavviso, nonché di due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.30 cena compresa, salvo diversi accordi diretti con la madre, rispettando sempre le esigenze e gli impegni del bambino e della madre collocatoria in via esclusiva.
5. Il padre inoltre trascorrerà a settimane alterne il sabato o la domenica con il figlio minore dalle 10.00 alle 20.30 salvo impegni scolastici compreso pranzo e cena, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
6. Si fissa il pernotto presso il padre nei fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle
20.00 della domenica, fermo restando il diritto delle parti di accordarsi in autonomia sulla gestione del minore e sulla sua condizione di salute.
7. Il calendario di cui al punto 4-5 (e successivamente 6) verrà mantenuto anche durante il periodo estivo;
8. Durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il 25 con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1 dell'anno con il padre;
9. Stessa cosa per le festività Pasquali, il giorno di pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni;
3 10. I genitori si impegnano a far mantenere quotidianamente al figlio il colloquio telefonico con l'altro genitore, a permettere al figlio di trascorrere con entrambi quanto meno una parte del giorno del compleanno sia del bambino che del genitore.
11. I genitori, inoltre, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza rilevante per il figlio, attinente alla sua salute, educazione e istruzione, collaborando tra loro nell'interesse dei minori ed assumendo insieme le decisioni che li riguardino e garantendo partecipazione e costante presenza.
12. Il figlio continuerà a frequentare i nonni materni e paterni, che potranno Per_1 anche accudire in loro vece il minore ove i genitori siano impegnati al lavoro;
l'accudimento del minore da parte di terzi estranei dovrà invece essere concordato tra i genitori.
13. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro per rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio, ciascuno durante i turni di rispettiva spettanza;
14. Il signor corrisponderà alla GN , quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di Euro 250,00 da Per_1 corrispondere entro il cinque di ogni mese in via anticipata, da versarsi mediante bonifico bancario al seguente Iban:
[...].
15. La predetta somma dovrà essere aggiornata secondo gli indici Istat annualmente.
16. I genitori divideranno nella misura del 50% cadauno le seguenti spese straordinarie nell'interesse del figlio, così specificate:
1) rientrano nelle spese straordinarie senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) Spese medico – specialistiche e terapeutiche, per quanto non coperto dal SSN;
b) Spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista / lenti a contatto;
c) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica (ivi comprese rette per asilo nido) e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad Euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
4 d) Corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze, baby-sitter (es. centri estivi);
2) rientrano nelle spese straordinarie previo accordo le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione:
f) Spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) Imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) Corsi per il conseguimento della patente di guida;
i) Corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
j) Corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori delle ipotesi di cui alla lettera e);
k) Corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) Il costo di soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato tra i genitori.
Rimborso al genitore anticipatario:
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro quindici giorni a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 100% in merito al collocamento.
5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In riferimento agli eventuali assegni familiari o contributi per il figlio, se percepiti, come il c.d assegno unico versato dall'INPS verrà percepito al 100% dalla madre collocataria
IG.ra , e il IG. si impegna a prestare sin da ora il Parte_1 Parte_2 consenso e di rendere le firme e autorizzazioni necessarie.
3. Le parti dichiarano che con l'accordo di cui al presente ricorso, non hanno più nulla pretendere l'uno dall'altra.
4. Le parti prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei predetti documenti in favore del figlio minore.
5. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni pattuite con decorso del deposito del presente ricorso. “
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto vertono su diritti disponibili e non contrastano con l'interesse del figlio, né con norme di legge.
Il Tribunale prende atto, inoltre, degli accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e con Parte_1 Parte_2
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Pozzallo il 14/06/2014 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2014, n.210, parte
2, Serie C;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Pozzallo, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
6 - nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
29.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
7