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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11178/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 18.08.2022 l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € CP_1
604,62 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 7109044) per il periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2022, in conseguenza del ricalcolo della prestazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di 1 restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. CP_ Nel caso di specie, la motivazione addotta dall' nel provvedimento del 18.08.2022: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti” è del tutto generica.
Le concrete ragioni della richiesta restitutoria sono state fornite dall' solo in corso di giudizio, CP_1 allorquando ha dedotto che a seguito di visita di revisione del 27.07.2022 la ricorrente è stata riconosciuta
“non invalida (63%)” e pertanto si era provveduto alla sospensione della prestazione in godimento.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), 2 trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dalla sospensione della pensione di invalidità in godimento a decorrere da agosto 2022, all'esito della visita della Commissione medica del 27 luglio 2022, per carenza sopravvenuta del requisito sanitario.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente
(l'ente convenuto non ha prodotto in giudizio avvisi di ricevimento del verbale in questione) né può ritenersi che l'erogazione indebita possa ascriversi ad una sua condotta.
Nella specie, infatti, non emergono - né sono stati prospettati dall' - elementi concreti sulla scorta CP_1 dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INV.CIV.
n.7109044 chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.08.2022 al 30.09.2022, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 604,62 indicata dall' CP_1 nella nota del 18.08.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, eventualmente trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 350,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11178/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 18.08.2022 l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € CP_1
604,62 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 7109044) per il periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2022, in conseguenza del ricalcolo della prestazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di 1 restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. CP_ Nel caso di specie, la motivazione addotta dall' nel provvedimento del 18.08.2022: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti” è del tutto generica.
Le concrete ragioni della richiesta restitutoria sono state fornite dall' solo in corso di giudizio, CP_1 allorquando ha dedotto che a seguito di visita di revisione del 27.07.2022 la ricorrente è stata riconosciuta
“non invalida (63%)” e pertanto si era provveduto alla sospensione della prestazione in godimento.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), 2 trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dalla sospensione della pensione di invalidità in godimento a decorrere da agosto 2022, all'esito della visita della Commissione medica del 27 luglio 2022, per carenza sopravvenuta del requisito sanitario.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente
(l'ente convenuto non ha prodotto in giudizio avvisi di ricevimento del verbale in questione) né può ritenersi che l'erogazione indebita possa ascriversi ad una sua condotta.
Nella specie, infatti, non emergono - né sono stati prospettati dall' - elementi concreti sulla scorta CP_1 dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INV.CIV.
n.7109044 chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.08.2022 al 30.09.2022, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 604,62 indicata dall' CP_1 nella nota del 18.08.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, eventualmente trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 350,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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