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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1837/2021 R.G.A.C., pendente
TRA Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappres dall'Avv. Luigi Ferdinando Berardi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Vito Volterra, n. 7, da procura allegata agli atti, emendata in data 28 Giugno 2024
-Attrice - NEI CONFRONTI DELLA già - (C.F. e P. Controparte_1 Controparte_2 rap ppresentata P.IVA_2
e difesa, dagli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli, Rosa Maria D'Agostino e Marcello Russolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Trento, in Via della Costituzione, n. 33, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di ripetizione di somme indebitamente versate in virtù di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione, parte attorea ha dedotto: a) che, è una Società operante nei settori della logistica avanzata, dei trasporti refrigerati ed industriali, della gestione di piattaforme e delle prestazioni di handling evoluto, ed è titolare del <> POD IT001E00040486, ID SEDE 300407, sito in Calcara (BO), Via Emilia, n. 11; b) che, nel corso delle annualità 2010 e 2011, si è approvvigionata di forniture di energia elettrica erogate dalla Controparte_3
già (C.F.
[...] Controparte_2 P.IVA_2 di regolari contratti di fornitura di energia elettrica;
c) che, provvedeva al pagamento delle suddette fatture (doc. 3), comprensive anche dell'addizionale provinciale;
nello specifico, la Società NCV corrispondeva a titolo di addizionale provinciale all'accise sull'energia elettrica, l'importo di Euro 4.503,38 (per l'anno 2010) e l'importo di Euro 4.462,12 (per l'anno 2011); e) che, il suddetto pagamento è risultato illegittimo ed indebito, per violazione della norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale con il diritto dell'Unione Europea ed, in particolare, con la Direttiva n. 2008/118/CE, relativa al “Regime generale delle accise”, tanto che, con successive disposizioni, ex art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 ed ex art. 4, c. 10, del D.L. n. 16 del 2012, la norma istitutiva l'addizionale provinciale è stata abrogata;
f) che, a fronte di tale illegittimo ed indebito pagamento, la Società a mezzo posta elettronica certificata, in data 13/03/2020 e i 7/10/2020, formulava a già Controparte_1 CP_2
espressa richiesta di restituzione delle addizionali provinciali
[...] se sull'energia elettrica;
g) che, con le comunicazioni del 23/03/2020 e del 3/11/2020, la
[...]
opponeva un formale rifiuto alla richi Controparte_3 restituzione;
h) che, in data 5/05/2021, la Parte_1 ha notificato
[...] Controparte_3 un invito a concludere una con
[...] assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, al fine di tentare una definizione della controversia e che, con comunicazione del 12/05/2021, la Controparte_3
per il tramite dei suoi av
[...]
l'intenzione di non accettare l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
i) che, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 risulta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, poiché la possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte, deve essere sorretta da finalità specifiche, come ha ribadito la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 25 Luglio 2018 in C- 103/2017 e con la sentenza del 5 Marzo 2015 nella C-533/13, mentre il D.L. n. 511 del 1988 rispondeva ad una tipica finalità di bilancio;
2 l) che, la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 8399 del 2021 ha dichiarato in numerose occasioni che le imposte addizionali alle accise sull'energia elettrica non erano dovute per contrasto dell'art. 6, D.L. n. 511/1988 con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, legittimando le richieste di restituzione degli utenti nei confronti dei fornitori e le successive richieste di rimborso dei fornitori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
m) che, per ipotesi come quella in esame, il fornitore di energia è l'unico soggetto passivo d'imposta (id est, già Controparte_1
, tenuto all'assolv dal Controparte_2 pporto intercorrente tra il soggetto passivo e l'Erario ha
“natura tributaria”, mentre il rapporto intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo) e l'utente finale ha “natura civilistica”.; n) che, n nessun caso, dunque, il consumatore può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, salvo l'ipotesi (del tutto eccezionali), in cui il soggetto passivo non possa, in concreto, rifondere l'addizionale indebita (ad es., per il fallimento del soggetto passivo); in tale eccezionale ipotesi, così come chiarito dalla Cassazione, il rimborso potrà essere richiesto: “anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”. Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa ogni opportuna statuizione in fatto ed in diritto: Nel merito: - accertare e dichiarare, in capo alla
[...]
il diritto alla ripetizio Parte_1 ccise sull'energia elettrica nei confronti della società – già e Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente percepito per gli anni 2010 e 2011, per un totale di Euro 8.965,50 s.e.o., ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata dal Giudice anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., oltre a rivalutazione ed interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari oltre accessori di legge”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito: a) che, sussiste un difetto di legittimazione passiva della convenuta, dal momento che il contratto di fornitura dell'odierna attrice originariamente sottoscritto con la , è stato ceduto, relativamente al POD CP_2 suindicato, alla e, a decorrere dal 1° Aprile 2016, Controparte_3
è passato in fornitura con Controparte_3
Pertanto, la convenuta, n a restituire, qualora la domanda di controparte venisse accolta, quanto versato a titolo di addizionale;
3 b) che, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata poiché la questione su cui ha trovato il proprio fondamento (id est, la disapplicazione della normativa interna per contrarietà con quella comunitaria) non estrinseca alcun effetto nei rapporti tra privati su cui verte la causa in esame;
c) che, la natura asseritamente indebita del pagamento, scaturente dall'incompatibilità tra le addizionali all'accisa e la Direttiva 2008/118/CE, non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore, dato che l'efficacia delle direttive self-executing è limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale delle direttive, e non anche orizzontale). Pertanto, fino all'abrogazione dell'addizionale all'accisa avvenuta a decorrere dal 2012, la normativa istitutiva dell'addizionale risultava pienamente valida ed efficace;
d) che, ricorre una ipotesi di difetto di titolarità della posizione soggettiva invocata nei confronti della Società fornitrice, che investe il merito della causa e rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
e) che, il comportamento della resistente è da ritenersi legittimo, poiché, in tema di indebito oggettivo, affinché il pagamento sia dovuto in via di ripetizione non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo e nel caso di specie la somma a titolo di addizionale che il cliente ha pagato a era dovuta in base alla legge italiana Controparte_3 che ne prev elativa fornitura di energia elettrica;
f) che, nei rapporti privatistici di matrice contrattuale l'addizionale andava a gravare economicamente sulla parte ricorrente, mentre la resistente aveva l'impegno di trasferire gli importi preventivamente (a seguito della presentazione della dichiarazione del tributo) incassati dall'Ente impositore. Detto meccanismo garantiva a Controparte_3
(proprio in ossequio alla ratio del diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 del TUA) una basilare neutralità dal punto di vista economico nell'assolvimento dell'addizionale, anche in ossequi a quanto previsto dall'art. 29, c. 2, della l. n. 428 del 1990; g) che, con riguardo al quantum richiesto dalla parte avversa, si evidenzia una discordanza tra l'importo richiesto da parte attore pari ad Euro 8.965,50, rispetto all'importo risultante dalle fatture depositate pari ad Euro 8.874,05 per una differenza di Euro 91,45 e che ridurre l'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010, poiché trattasi di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario (Direttiva 92/12/CEE); g) che, parte attorea rileva di aver richiesto in via stragiudiziale la restituzione delle addizionali (cfr. docc. nn. 4 e 5 allegati alla citazione) in data 13/03/2020 e in data 7/10/2020, tuttavia non è stata fornita correttamente la prova di quando le stesse siano state effettivamente inviate in quanto non è stata depositata alcuna ricevuta. 4 Per tale motivo si ritiene che la ricorrente non abbia correttamente interrotto la prescrizione con la suddetta messa in mora ma, solo ed esclusivamente, con la notifica dell'atto di citazione;
h) che, ricorrono i presupposti, in caso di accoglimento della domanda, per procedere ad una compensazione delle spese di lite, stante l'obbligatorietà della costituzione in giudizio della convenuta, sul piano del diritto sostanziale e processuale, in ragione della materia oggetto del contendere;
i) che, in relazione al petitum azionato gli interessi dovuti sono quelli legali e non quelli moratori di cui al combinato disposto dell'art. 1284, c. 4, c.c. e del d.lgs. n. 231 del 2002, non avendo il Fornitore mai avuto la disponibilità delle somme, da cui non ha, pertanto, tratto alcun vantaggio patrimoniale. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla per i motivi Controparte_1 suesposti;
‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma escludendo in ogni caso le somme prescritte, le mensilità sino al 31 marzo 2010 nonché le somme erroneamente conteggiate per i motivi esposti in narrativa;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della
o in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché Controparte_1 roponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione delle spese tra le parti”.
3. Il fascicolo è stato assegnato alla Scrivente in data 29 Agosto 2022, essendo subentrata nella titolarità del ruolo a seguito di tramutamento da altro ufficio. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Sono stati disposti plurimi rinvii in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE e della Corte costituzionale, investite, rispettivamente, delle questioni inerenti all'efficacia diretta e/o indiretta, verticale od orizzontale, delle disposizioni euro-unitarie, e di costituzionalità della normativa nazionale invocata nl presente giudizio. All'esito di tali pronunce, con ordinanza a verbale di data 28 Maggio 2025, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 Ottobre 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20), stante il rito applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. In comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attorea ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto
5 introduttivo del giudizio, ribadendo l'infondatezza delle eccezioni avversarie in merito al difetto di legittimazione passiva della convenuta;
al maturare della prescrizione, all'inesattezza dell'indebito preteso e alla debenza degli interessi, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
3.2. Nella comparsa conclusionale la parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'accoglimento delle relative eccezioni e chiedendo che sia disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
4. Tanto premesso, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito elucidate.
4.1. Preme evidenziare che la materia del contendere ha già formato di oggetto di analoghi pronunciamenti da parte di questo Giudice, secondo un corredo motivazionale cui si intende rinviare per relationem, salve le specificità emergenti da ogni controversia. Ciò posto, occorre procedere ad un inquadramento giuridico della fattispecie. Orbene, il petitum azionato ha ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente versate in merito alle forniture di energia elettrica, negli anni 2010 e 2011, sulle quali la Società applicato ha applicato imposte addizionali provinciali sulle accise per un totale di Euro 8.965,50. In via preliminare, questo Giudice ritiene priva di pregio l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in ragione di quanto già disposto dal Giudice in precedenza titolare del procedimento, nell'ordinanza del 12 Gennaio 2022, che ha fatto espresso rimando a quanto statuito dall'art. 2560 c.c. Tale disposto normativo detta, infatti, una disciplina finalizzata alla tutela dei creditori, con la previsione del principio di solidarietà fra cedente e cessionario e dell'accollo cumulativo ex lege per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e che risultino dai libri contabili obbligatori. Anche l'eventuale accollo dei debiti da parte del cessionario, oggetto di specifico accordo negoziale tra le parti, è destinato ad avere effetti cumulativi e non privativi nei confronti dei terzi creditori, i quali potranno sempre agire nei confronti del cedente per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. Fatta questa precisazione, occorre delineare il quadro normativo che disciplina la materia del contendere dell'odierno giudizio. In particolare, la direttiva n. 2003/96/CE del 27-10-2003 (art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, 6 all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”), che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE (art. 3: “
1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: — gli oli minerali, — l'alcole e le bevande alcoliche, — i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”), è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 26 del 2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, con la previsione, inoltre, che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La successiva direttiva 2008/118/CE (art. 1: “
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (omissis).
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”), che ha sostituito la precedente n. 92/12, con termine per l'attuazione per gli Stati membri entro il 1° Gennaio 2010 (art. 48: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010”), è stata recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29-3-2010 n. 48, senza, tuttavia, apportare modifiche all'art. 6 d.l. n. 511/1988, rimasto infatti in vigore, nella versione di cui al d.lgs. 26/2007, dall'1-6-2007 all'1-4-2012 e abrogato, quanto alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1° Aprile 2012, dalla l. n. 44/2012 (per le Regioni a statuto ordinario cfr. l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011). In relazione all'imposta per cui è causa, con riferimento al periodo antecedente la sua abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass. Civ., sent. del 4.6.2019 n. 15198). La Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia oggetto di lite sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, 7 in attuazione della disciplina euro-unitaria, trovando fondamento nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE. Del resto, è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte si differenziano dalle accise e che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, la Corte di Cassazione dianzi richiamata ha precisato che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, ovvero: il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili, ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, per l'esigibilità e per il controllo dell'imposta; nonché la sussistenza di una finalità specifica. Si evidenzia, quindi, che sotto il primo profilo, l'art. 6, c. 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988, sancisce che: “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, di tal guisa la prima condizione è sicuramente rispettata. Non risulta, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto la disposizione di cui all'art. 6 non chiarisce, in alcun modo, le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto euro-unitario la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). In merito, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. (…). Un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (cfr. CGUE 5 Marzo 2015, in causa C-553/13, CGUE 25 Luglio 2018, in causa C-103/17). La Suprema Corte, pertanto, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia dianzi citate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità in grado di essere distinta da quella generica di bilancio. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che l'art. 6, c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto euro-unitario fornita dalla Corte di Giustizia 8 della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 27822 del 31/10/2018). Sulla base di tali considerazioni viene, pertanto, affermato dalla Corte di Cassazione il principio di diritto, da questo giudice condiviso, secondo cui
“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007 va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1 in causa C- 553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/2017” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). La materia oggetto di lite è stata, poi, oggetto di un ulteriore e più recente approdo della giurisprudenza euro-unitaria (si v. CGUE, 11 Aprile 2024, in C-316/2022), intervenuta nelle more del giudizio. La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. sentenza sopra cit.). Si rileva che tale pronuncia non contiene principi che possano condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra indicate, dal momento che ha ribadito un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale. 9 Giova precisare che ciò non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se non trasposta o non correttamente trasposta, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva dal diritto nazionale e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa sul singolo da un venditore e, per altro verso, che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati. Le pronunce successive alla sentenza della Corte di giustizia hanno rivelato la persistenza di due orientamenti contrapposti, l'uno, nel richiamarsi anche al principio di effettività così come ribadito dalla Corte di Lussemburgo, confermativo della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito nell'alveo di un contenzioso fra privati (cfr. App. Milano, 12-9- 2024, n. 2434; App. Milano, 19-7-2024, n. 2151; Trib. Napoli, 19-3-2025, n. 2788), l'altro in senso, invece, contrario, ritenendo preclusa in quanto non conforme al diritto UE la disapplicazione con effetti “orizzontali” di una norma nazionale contraria a una direttiva non attuata (cfr. App. Firenze, 2- 5-2025, n. 818; Trib. Milano, 10-9-2024, n. 7922; Trib. Asti, 11-7-2024, n. 514). Sulla scorta dell'intervento della Corte di Giustizia, la Suprema Corte è, peraltro, giunta a riconoscere la legittimazione in capo al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dell'Erario con azione per indebito oggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, secondo cui: “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
). Parte_3 pertanto, è dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. Inoltre, l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà e non un obbligo, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 2033 c.c.
10 In merito a tale aspetto della res litigiosa è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2025, con cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, c. 1, lett. c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet). 10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C-553/13, Controparte_4
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia za 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già ” (cfr. Corte cost., Controparte_5 CP_6 sentenza n. 43 del 202 La Corte costituzionale ha, poi, precisato che, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche dianzi richiamate, “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il
11 citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). 12.‒ Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE” (cfr. Corte cost., sentenza n. 43 del 2025, §§ 11 e 12). Ne consegue il venir meno con efficacia ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale per cui è causa (oggetto di rivalsa ex artt. 16, c. 3, e 53 - già art. 56 del d.lgs. n. 504 del 1995, cd. Testo Unico Accise), dovendo, pertanto, concludersi, quanto al rapporto oggetto della presente controversia, per la fondatezza della domanda di indebito in ordine all'an (cfr. anche Trib. Bologna, 04/05/2025, n. 1091). L'attrice deduce la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise per le forniture eseguite nel 2010 e nel 2011, per il complessivo ammontare di Euro 8.965,50, di cui alle fatture allegate agli atti, unitamente alla prova dei pagamenti effettuati, precisando, altresì, di aver proceduto alla richiesta in via stragiudiziale di restituzione degli importi indebitamente, mediante lettere di messa in mora del 13 Marzo 2020 (per l'anno 2010) e del 7 Ottobre 2020 (per l'anno 2011), con riscontro negativo da parte della resistente di data 23 Marzo 2020 e di data 3 Novembre 2020. Parte attorea ha, inoltre, documentato di aver invitato la controparte alla conclusione di una convenzione negoziazione assistita, alla quale è stato dato riscontro negativo dalla convenuta (si v. docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, allegati al fascicolo di parte attorea). La produzione documentale dell'attrice appare, sul punto, esaustiva e idonea a comprovare il credito per la restituzione dell'indebito per l'importo richiesto. Inoltre, il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate sussiste, non solo per tutti i pagamenti successivi alla data di entrata in
12 vigore del d.lgs. 29.3.2010, n. 48, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/118/CE, ma altresì per quelli effettuati prima di tale data (ossia prima del 1° Aprile 2010), essendo identico il contrasto del richiamato art. 6 del d.l. n. 511/1988 con l'art. 3, par. 2, della direttiva 1992/12/CE. Occorre, poi, ribadire che la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia retroattiva (ex tunc). Risulta, parimenti, infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato per i periodi anteriori al mese di Luglio 2011, alla luce della produzione documentale di cui alle missive dianzi richiamate di cui è stato fornito adeguato riscontro sul piano probatorio, in cui si contestano gli importi oggetto di ripetizione, sulla scorta di una precipua interpretazione del diritto euro-unitario. Le missive in esame si possono considerare validi atti interruttivi della prescrizione e, dal momento che tutti i pagamenti di cui si è chiesto il rimborso sono posteriori a tale data, deve escludersi il maturare di qualsivoglia prescrizione. La parte convenuta ha, del resto, dato un riscontro negativo a tali missive, sicché se ne desume che ne abbia avuto conoscenza (si v. docc. nn. 6, 7, 8 e 9 allegati al fascicolo di parte attorea). In merito al quantum richiesto, la domanda deve trovare accoglimento, trovando pieno riscontro documentale nelle fatture allegate e nei bonifici effettuati, non avendo la parte convenuta fornito precipua prova di segno contrario del minor importo dovuto. Per tutto quanto sopra, la domanda di ripetizione della ricorrente essere accolta, con riconoscimento dell'invocato diritto alla restituzione dell'importo pari ad Euro 8.965,50, oltre interessi con decorrenza dalla domanda, in applicazione della disciplina ex art. 2033 c.c. non revocabile in dubbio lo stato di buona fede dell'accipiens e, comunque, attesi i limiti della domanda, nonché da determinarsi, sempre nei limiti della domanda tempestivamente proposta (in considerazione della necessaria correlazione dell'art. 1284, c. 4, c.c. all'art. 112 c.p.c., come del resto desumibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la riconducibilità alla disposizione da un ultimo richiamata della generica qualificazione di
“interessi legali” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 12449 del 2024), al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
5. La natura controversa delle questioni trattate, in merito alle quali si sono registrati numerosi approdi pretori da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità, dell'Unione europea e, in ultimo, della Corte costituzionale con la declaratoria di incostituzionalità delle norme applicabili al caso di specie, denotano il sussistere di una delle ipotesi contemplate dall'art. 92, c. 2, c.p.c. che determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (si v., sul punto, Corte cost. sent. n. 77 del 13 2018 e, in merito alla materia oggetto del contendere, Cass. Civ., sent. n. 28841 del 2025).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nell'ambito del procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea della somma pari ad Euro 8.965,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Si comunichi. Così deciso in Trento, il 14 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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