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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1030/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Pietro a Maida alla Parte_1 C.F._1
Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio dell'Avv. Nicola Currado, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.08.2023 esponeva che, con lettera datata 9.08.2022, Parte_1 pervenuta il 7.09.2022, l' le aveva comunicato la revoca dell'assegno sociale per gli anni 2018 e CP_1
2019 per presunta mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017, facendo riferimento al mancato riscontro di un precedente preavviso di sospensione mai ricevuto e quantificando in complessivi € 11.842,87 la somma divenuta indebita a seguito della revoca, e che, con lettera raccomandata ricevuta in pari data, l'ente previdenziale le aveva comunicato la rideterminazione dell'assegno sociale, confermando l'importo della somma dovuta a seguito della revoca e motivando che “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2017 non ci è pervenuta entro il previsto termine”.
Deduceva di non aver ricevuto il preavviso di sospensione previsto dal Messaggio n. 2756 del CP_1
28.07.2021, che, in ogni caso, in data 15.09.2022, ovvero nell'immediatezza delle due missive spedite pagina 1 di 6 dall' , per il tramite del Patronato di fiducia, ella aveva provveduto a comunicare i propri redditi CP_1 dal 2017 in poi, nonché ad allegare l'autocertificazione dei redditi del coniuge deceduto in data
29.04.2018, e che il ricorso amministrativo proposto al Comitato Provinciale era stato respinto.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della revoca per mancata notifica del provvedimento di sospensione, dalla cui data avrebbe dovuto decorrere il termine di sessanta giorni prescritto per l'invio della comunicazione reddituale, chiedendo, quindi, il ripristino della prestazione, stante l'avvenuta comunicazione dei redditi propri e del coniuge deceduto, con conseguente annullamento dell'indebito.
2. Integrato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo CP_1 che la ricorrente era titolare di assegno sociale n. 078220104011686 con decorrenza dal 4.08, che, con lettere del 19.11.2019 e del 31.12.2020, la medesima era stata invitata a comunicare la propria situazione reddituale riferita, rispettivamente, agli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, che, stante il mancato riscontro, con note raccomandate a/r del 2.07.2021 e del 29.08.2022, le era stato comunicato il preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 e che l' aveva, quindi, proceduto alla revoca dell'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019; eccepiva, CP_1 inoltre, che solo in data 15.09.2022, ben oltre i termini di legge previsti per le comunicazioni annuali dei redditi (ovvero, entro il 28.02.2020 per i redditi 2017 ed entro l'1.03.2021 per i redditi 2018), la ricorrente aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale comunicando i redditi dell'anno 2017, che l'istanza era stata respinta per incompletezza dei redditi dichiarati (in particolare, mancava il modello RED del coniuge deceduto in data 29.04.2018); sosteneva, poi, che la ricorrente, con il suo comportamento omissivo e contravvenendo all'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., aveva determinato la revoca dell'assegno sociale ed ingenerato l'indebito di cui è causa e che, in ogni caso, la medesima non aveva allegato né provato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 Legge 8 agosto 1995
n. 335 ai fini dell'eventuale ripristino della prestazione.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'odierna controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della comunicazione di revoca dell'assegno sociale, di cui la ricorrente era titolare a decorrere da aprile 2008, con conseguente ripristino del beneficio ed annullamento dell'indebito scaturito dalla revoca.
L' ha posto a fondamento della revoca la mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei CP_1 redditi personali e del coniuge conseguiti negli anni 2017 e 2018 entro i termini previsti (ovvero, il
28.02.2020 e l'1.03.2021), sostenendo di aver proceduto alla revoca soltanto dopo aver più volte invitato l'interessata ad inviare le comunicazioni reddituali ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. n.
207/2008, convertito in L. n. 14/2009, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n.
122/2010.
La disposizione citata prevede, infatti, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello pagina 2 di 6 conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente [il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo]. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.”.
Ai sensi del successivo comma 10 bis, “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso.”.
Con Messaggio n. 2756 del 28.07.2021 l' ha, poi, disciplinato le modalità di svolgimento delle CP_1 verifiche reddituali anno 2017 relative alle prestazioni assistenziali, stabilendo, quanto all'assegno sociale, che “La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo. L'istituto provvederà: a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione della CP_1 prestazione relativamente all'anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.”.
5. Ciò premesso, come detto, l' sostiene di aver inviato alla ricorrente, dapprima, le richieste CP_1 di comunicazione reddituale per gli anni 2017 e 2018 e, poi, il preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2017.
Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma nella documentazione allegata, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il recapito delle lettere datate 19.11.2019 e 31.12.2020 e che la comunicazione del preavviso di sospensione per il 2017 non è andata a buon fine per indirizzo insufficiente.
Non risulta, pertanto, osservato l'iter procedimentale previsto dalla legge al fine di evitare l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione, poiché la revoca è stata disposta dall'ente previdenziale pagina 3 di 6 senza concedere all'assistita la concreta possibilità di regolarizzare, entro i termini stabiliti, la propria posizione comunicando i redditi personali e del coniuge conseguiti negli anni in contestazione.
Quanto al preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018, la missiva datata 29.08.2022 è stata ricevuta dalla ricorrente il 19.09.2022 e, quindi, successivamente all'inoltro, per il tramite del patronato di fiducia, della domanda di ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35, comma 10bis del D.L. n. 207/2008, nella quale la ricorrente aveva proceduto a dichiarare i redditi personali posseduti negli anni dal 2017 al 2022, consistenti, per tutte le annualità indicate, in modesti redditi derivanti dalla casa di abitazione e da altri immobili (terreni e fabbricati).
In pari data, a mezzo p.e.c. inoltrata dal patronato di fiducia, la ricorrente aveva comunicato anche i dati reddituali per gli anni 2017 e 2018 relativi al coniuge , deceduto il 29.04.2018. Persona_1
Alla luce delle emergenze documentali sopra richiamate, il provvedimento di revoca dell'assegno sociale deve ritenersi illegittimo in quanto adottato senza la preventiva notifica del preavviso di sospensione della prestazione di cui all'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, momento a decorrere dal quale la ricorrente avrebbe avuto sessanta giorni per procedere alla comunicazione reddituale.
6. Per quel che concerne, poi, l'indebito scaturito dalla rideterminazione dell'assegno sociale per effetto della revoca, con missiva del 9.08.2022 è stata comunicata la corresponsione da gennaio 2018 a dicembre 2019 di un importo non dovuto sulla pensione 04011686 categoria AS pari ad € 11.842,87, indicando le varie modalità da seguire per la restituzione.
A ben vedere, l'indebito per cui è causa non è dipeso dall'insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio assistenziale ma dall'applicazione della norma, di tenore sanzionatorio, contenuta nell'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, per effetto della quale la mancata comunicazione dei dati reddituali determina la sospensione e la successiva revoca definitiva della prestazione.
Tuttavia, la ritenuta illegittimità della revoca comporta il venir meno dell'obbligo di restituzione, in favore dell' , delle somme erogate a titolo di assegno sociale negli anni 2018/2019, nonché il CP_1 diritto al ripristino del beneficio, permanendo i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 6 della L. n.
335/1995.
Ed invero, la disposizione richiamata testualmente recita: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno pagina 4 di 6 è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
Nel caso di specie, non è in discussione il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti anagrafico, della cittadinanza italiana e della residenza stabile e continuativa sul territorio nazionale;
quanto allo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento della soglia reddituale annualmente stabilita per legge, la ricorrente ha dichiarato di aver posseduto negli anni dal 2017 in poi modesti redditi derivanti dalla casa di abitazione (non computabile) e da altri immobili (terreni e fabbricati).
Né l' ha smentito quanto dedotto dalla ricorrente, allegando e dimostrando l'eventuale CP_1 superamento del limite reddituale.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 9.08.2022, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 11.842,87 e con condanna dell' al ripristino CP_1 del beneficio dalla data della revoca.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione trattata, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e disponendo il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 per le fasi di trattazione e decisionale, stante l'ammissione della ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio a decorrere dal 6.09.2023 (data di presentazione dell'istanza al COA di Lamezia Terme).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 9.08.2022, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 11.842,87 e con condanna dell' al ripristino del beneficio dalla data della CP_1 revoca;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 853,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, per le fasi di studio della controversia ed introduttiva pagina 5 di 6 del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in complessivi € 921,25 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n.
115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, per le fasi di trattazione e decisionale, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Lamezia Terme, 18.03.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Pietro a Maida alla Parte_1 C.F._1
Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio dell'Avv. Nicola Currado, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.08.2023 esponeva che, con lettera datata 9.08.2022, Parte_1 pervenuta il 7.09.2022, l' le aveva comunicato la revoca dell'assegno sociale per gli anni 2018 e CP_1
2019 per presunta mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017, facendo riferimento al mancato riscontro di un precedente preavviso di sospensione mai ricevuto e quantificando in complessivi € 11.842,87 la somma divenuta indebita a seguito della revoca, e che, con lettera raccomandata ricevuta in pari data, l'ente previdenziale le aveva comunicato la rideterminazione dell'assegno sociale, confermando l'importo della somma dovuta a seguito della revoca e motivando che “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2017 non ci è pervenuta entro il previsto termine”.
Deduceva di non aver ricevuto il preavviso di sospensione previsto dal Messaggio n. 2756 del CP_1
28.07.2021, che, in ogni caso, in data 15.09.2022, ovvero nell'immediatezza delle due missive spedite pagina 1 di 6 dall' , per il tramite del Patronato di fiducia, ella aveva provveduto a comunicare i propri redditi CP_1 dal 2017 in poi, nonché ad allegare l'autocertificazione dei redditi del coniuge deceduto in data
29.04.2018, e che il ricorso amministrativo proposto al Comitato Provinciale era stato respinto.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della revoca per mancata notifica del provvedimento di sospensione, dalla cui data avrebbe dovuto decorrere il termine di sessanta giorni prescritto per l'invio della comunicazione reddituale, chiedendo, quindi, il ripristino della prestazione, stante l'avvenuta comunicazione dei redditi propri e del coniuge deceduto, con conseguente annullamento dell'indebito.
2. Integrato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo CP_1 che la ricorrente era titolare di assegno sociale n. 078220104011686 con decorrenza dal 4.08, che, con lettere del 19.11.2019 e del 31.12.2020, la medesima era stata invitata a comunicare la propria situazione reddituale riferita, rispettivamente, agli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, che, stante il mancato riscontro, con note raccomandate a/r del 2.07.2021 e del 29.08.2022, le era stato comunicato il preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 e che l' aveva, quindi, proceduto alla revoca dell'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019; eccepiva, CP_1 inoltre, che solo in data 15.09.2022, ben oltre i termini di legge previsti per le comunicazioni annuali dei redditi (ovvero, entro il 28.02.2020 per i redditi 2017 ed entro l'1.03.2021 per i redditi 2018), la ricorrente aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale comunicando i redditi dell'anno 2017, che l'istanza era stata respinta per incompletezza dei redditi dichiarati (in particolare, mancava il modello RED del coniuge deceduto in data 29.04.2018); sosteneva, poi, che la ricorrente, con il suo comportamento omissivo e contravvenendo all'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., aveva determinato la revoca dell'assegno sociale ed ingenerato l'indebito di cui è causa e che, in ogni caso, la medesima non aveva allegato né provato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 Legge 8 agosto 1995
n. 335 ai fini dell'eventuale ripristino della prestazione.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'odierna controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della comunicazione di revoca dell'assegno sociale, di cui la ricorrente era titolare a decorrere da aprile 2008, con conseguente ripristino del beneficio ed annullamento dell'indebito scaturito dalla revoca.
L' ha posto a fondamento della revoca la mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei CP_1 redditi personali e del coniuge conseguiti negli anni 2017 e 2018 entro i termini previsti (ovvero, il
28.02.2020 e l'1.03.2021), sostenendo di aver proceduto alla revoca soltanto dopo aver più volte invitato l'interessata ad inviare le comunicazioni reddituali ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. n.
207/2008, convertito in L. n. 14/2009, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n.
122/2010.
La disposizione citata prevede, infatti, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello pagina 2 di 6 conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente [il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo]. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.”.
Ai sensi del successivo comma 10 bis, “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso.”.
Con Messaggio n. 2756 del 28.07.2021 l' ha, poi, disciplinato le modalità di svolgimento delle CP_1 verifiche reddituali anno 2017 relative alle prestazioni assistenziali, stabilendo, quanto all'assegno sociale, che “La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo. L'istituto provvederà: a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione della CP_1 prestazione relativamente all'anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.”.
5. Ciò premesso, come detto, l' sostiene di aver inviato alla ricorrente, dapprima, le richieste CP_1 di comunicazione reddituale per gli anni 2017 e 2018 e, poi, il preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2017.
Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma nella documentazione allegata, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il recapito delle lettere datate 19.11.2019 e 31.12.2020 e che la comunicazione del preavviso di sospensione per il 2017 non è andata a buon fine per indirizzo insufficiente.
Non risulta, pertanto, osservato l'iter procedimentale previsto dalla legge al fine di evitare l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione, poiché la revoca è stata disposta dall'ente previdenziale pagina 3 di 6 senza concedere all'assistita la concreta possibilità di regolarizzare, entro i termini stabiliti, la propria posizione comunicando i redditi personali e del coniuge conseguiti negli anni in contestazione.
Quanto al preavviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018, la missiva datata 29.08.2022 è stata ricevuta dalla ricorrente il 19.09.2022 e, quindi, successivamente all'inoltro, per il tramite del patronato di fiducia, della domanda di ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35, comma 10bis del D.L. n. 207/2008, nella quale la ricorrente aveva proceduto a dichiarare i redditi personali posseduti negli anni dal 2017 al 2022, consistenti, per tutte le annualità indicate, in modesti redditi derivanti dalla casa di abitazione e da altri immobili (terreni e fabbricati).
In pari data, a mezzo p.e.c. inoltrata dal patronato di fiducia, la ricorrente aveva comunicato anche i dati reddituali per gli anni 2017 e 2018 relativi al coniuge , deceduto il 29.04.2018. Persona_1
Alla luce delle emergenze documentali sopra richiamate, il provvedimento di revoca dell'assegno sociale deve ritenersi illegittimo in quanto adottato senza la preventiva notifica del preavviso di sospensione della prestazione di cui all'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, momento a decorrere dal quale la ricorrente avrebbe avuto sessanta giorni per procedere alla comunicazione reddituale.
6. Per quel che concerne, poi, l'indebito scaturito dalla rideterminazione dell'assegno sociale per effetto della revoca, con missiva del 9.08.2022 è stata comunicata la corresponsione da gennaio 2018 a dicembre 2019 di un importo non dovuto sulla pensione 04011686 categoria AS pari ad € 11.842,87, indicando le varie modalità da seguire per la restituzione.
A ben vedere, l'indebito per cui è causa non è dipeso dall'insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio assistenziale ma dall'applicazione della norma, di tenore sanzionatorio, contenuta nell'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, per effetto della quale la mancata comunicazione dei dati reddituali determina la sospensione e la successiva revoca definitiva della prestazione.
Tuttavia, la ritenuta illegittimità della revoca comporta il venir meno dell'obbligo di restituzione, in favore dell' , delle somme erogate a titolo di assegno sociale negli anni 2018/2019, nonché il CP_1 diritto al ripristino del beneficio, permanendo i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 6 della L. n.
335/1995.
Ed invero, la disposizione richiamata testualmente recita: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno pagina 4 di 6 è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
Nel caso di specie, non è in discussione il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti anagrafico, della cittadinanza italiana e della residenza stabile e continuativa sul territorio nazionale;
quanto allo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento della soglia reddituale annualmente stabilita per legge, la ricorrente ha dichiarato di aver posseduto negli anni dal 2017 in poi modesti redditi derivanti dalla casa di abitazione (non computabile) e da altri immobili (terreni e fabbricati).
Né l' ha smentito quanto dedotto dalla ricorrente, allegando e dimostrando l'eventuale CP_1 superamento del limite reddituale.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 9.08.2022, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 11.842,87 e con condanna dell' al ripristino CP_1 del beneficio dalla data della revoca.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione trattata, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e disponendo il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 per le fasi di trattazione e decisionale, stante l'ammissione della ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio a decorrere dal 6.09.2023 (data di presentazione dell'istanza al COA di Lamezia Terme).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 9.08.2022, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 11.842,87 e con condanna dell' al ripristino del beneficio dalla data della CP_1 revoca;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 853,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, per le fasi di studio della controversia ed introduttiva pagina 5 di 6 del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in complessivi € 921,25 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n.
115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, per le fasi di trattazione e decisionale, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Lamezia Terme, 18.03.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
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