TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9893/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9893/2023
tra
Oggi 22 ottobre 2025 alle ore 9.52 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per “ “ l'avv. SANTOCONO CAMPO RITA Pt_1 Parte_2
Per l'avv. DAMINELLI SIMONA , l'avv. TOFFOLETTO ALBERTO Controparte_1
l'avv.LETTENMAYER FLORA, l'avv. CIPOLLA LUCIANA, l'avv. PESENTI MARCO , l'avv.
RO AN, oggi sostituiti dall'avv. DAIDONE MAURIZIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9893/2023 promossa da:
“ , (C.F. ), domiciliato in Parte_3 C.F._1
CATANIA, VIA MARTINO CILESTRI 25; rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO VINCENZO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 80 C/O AVV. Controparte_1 P.IVA_1
ENZA FURNARI CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DAMINELLI SIMONA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE M. RAPISARDI N. 571 C/O AVV Pt_4 P.IVA_2
BONINCONTRO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BENINTENDE ANTONINO giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 2 di 7 Decisa all'udienza del 22 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di titolare della ditta individuale Parte_2 Pt_1 conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale,
[...] Controparte_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e
[...] Controparte_1 dichiarare che il tasso convenuto è indeterminato e/o indeterminabile;
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione infavore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o di quelle che il tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà”.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio contestando e invocando il rigetto di tutte le pretese Controparte_1 avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di supporto probatorio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.1.2024 il G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 21.11.2024 il processo veniva dichiarato interrotto, atteso il verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 301 c.p.c. (intervenuta sospensione del difensore di parte attrice dall'esercizio della professione forense).
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 26.11.2024, parte attrice riassumeva il giudizio chiedendo al G.I. di fissare l'udienza per la prosecuzione del procedimento interrotto.
Con decreto del 21.02.2025, l'odierno decidente fissava l'udienza del 24.03.2025 per il prosieguo del giudizio, assegnando alla parte ricorrente termine entro il 10.03.2025 per la notifica alle controparti dell'atto di riassunzione (notifica che veniva eseguita in data 24.02.2025).
Con ordinanza del 4.04.2025 questo G.I. rigettava la richiesta di ctu formulata da parte attrice e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
Indi, all'udienza del 22.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 18 maggio 2012 l'odierno attore avanzava alla domanda di finanziamento per la Pt_4 formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti, ai sensi della L.R. 9/2009 art. 16.
Tale finanziamento veniva erogato da Banco Sicilia S.p.a. (oggi per l'importo di € Controparte_1
30.980,00.
L'attore, tuttavia, non provvedeva alla restituzione del capitale finanziato, rendendosi inadempiente al pagamento di n. 28 rate mensili e maturando un debito pari ad € 25.774,40, per sorte capitale oltre interessi moratori come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento.
In data 25.11.2015 veniva quindi emesso dal Tribunale di Enna, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1436/2015, il Decreto Ingiuntivo n. 391/2015 con il quale veniva ingiunto alla
[...] di pagare alla Parte_5 Parte_6
, la somma di € 25.774,40, oltre interessi moratori maturati e maturandi, al tasso
[...] ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento, oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
530,00, per compenso di avvocato ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Tale d.i. veniva notificato al debitore il 4.12.2015 e dichiarato definitivamente esecutivo il 14.12.2021, in quanto non opposto;
indi, in data 17.12.2021 veniva munito di formula esecutiva.
Il 18.02.2022 veniva quindi notificato al debitore, oggi attore, atto di precetto con cui gli si intimava il pagamento di € 25.774.40, oltre interessi moratori maturati e maturandi, come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento, oltre spese della procedura di ingiunzione.
In data 28.02.2022, veniva notificato all'odierno convenuto atto di citazione in opposizione a precetto, nell'ambito del giudizio n. R.G. 323/2022 incardinato innanzi al Tribunale di Enna.
Detta opposizione a precetto si concludeva con sentenza di rigetto e condanna alle spese.
Nel frattempo, con atto di citazione notificato in data 9.12.2021, l'attore aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano (R.G. n. 49215/2021) la per sentire, in sintesi: ritenere e Pt_4 dichiarare che il tasso convenuto è indeterminato o indeterminabile;
rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme risultanti dall'espletanda CTU o di quelle che il tribunale riterrà di giustizia oltre interessi dalla data domanda al soddisfo;
in subordine condannare la al Pt_4 pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
pagina 4 di 7 Era stata quindi dall'adito Tribunale la Sentenza n. 8371/2022, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale e veniva concesso il termine di giorni 30 per la riassunzione dinanzi il
Tribunale competente.
Parte attrice, tuttavia, non aveva provvedeva a riassumere la causa entro il termine indicato.
Pertanto, , per contestare la legittimità del credito vantato dalla aveva già Parte_2 Pt_4 proposto due azioni, una dinanzi il Tribunale di Enna (portante il n. 323/2022 R.G., specificata come opposizione a precetto, definito con sentenza) e un'altra dinanzi il Tribunale di Milano (portante il n.
49215/2021 R.G. specificata come citazione, definito anche con sentenza).
Tuttavia, continuando a ritenere che il contratto di finanziamento presentasse specifiche violazioni delle norme civilistiche attinenti alla determinabilità dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche pattuite, si determinava ad agire in giudizio e, al fine di tutelare le proprie ragioni, incoava il presente procedimento.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Controparte_1
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalla lettura del contratto, come il quantum dovuto dal mutuatario a titolo di interessi e spese fosse destinato unicamente alla CRIAS - Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane
Siciliane, ente pubblico economico avente la finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane mediante l'esercizio del credito e non alla (allora Banco di Sicilia Controparte_3
S.p.A.) la quale si limitava a svolgere una mera funzione di intermediazione, finalizzata alla trasmissione della richiesta pervenuta dall'attore all'ente competente per la concessione del credito.
Ciò trova riscontro nella chiarezza delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, delle quali si riporta l'inequivoco tenore testuale: “interessi a favore della;
“il rimborso delle spese a favore della Pt_4
; “in relazione al prestito artigiano di esercizio concesso dalla (…) dichiara di Pt_4 Pt_4 accettare che la trattenga dall'importo del prestito le somme relative agli interessi passivi e Pt_4 alle spese sostenute dalla stessa, e di ricevere, pertanto il netto ricavo pari a € 29.754,87”.
Ne discende che i soggetti direttamente coinvolti all'atto della stipula del contratto fossero il e Pt_2 la quale ente erogatore del finanziamento;
la avendo svolto unicamente la funzione di Pt_4 CP_3 intermediario, difetta di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea di ripetizione delle – presunte - somme illegittimamente percepite.
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che: “L'azione di ripetizione dell'indebito, prevista dall'art. 2033
c.c., permette a chi ha pagato indebitamente di agire per recuperare quanto versato, ma la
pagina 5 di 7 legittimazione passiva spetta esclusivamente a chi ha ricevuto il pagamento in modo giuridicamente corretto, cioè il destinatario effettivo della prestazione, e non a un mero intermediario”.
La citata sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 7871 del 6.04.2011, conferma quindi che l'azione
è diretta solo contro il soggetto che ha ricevuto indebitamente le somme.
Nel caso de quo, invece, la non ha mai incassato alcun importo a titolo di interessi e spese e, CP_3 dunque, in quanto soggetto diverso dall'accipiens, è priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea di restituzione di tali somme.
Merita, poi, di essere esaminata l'exceptio iudicati sollevata dalla difesa della atteso che Parte_4 relativamente alla domanda di finanziamento oggetto di odierna contestazione è stato emesso dal
Tribunale di Enna, il D.I. n. 391/2015, R.G. n. 1436/2015 che, non essendo stato opposto, in data
17.12.2021 veniva munito di formula esecutiva.
Orbene, nel momento in cui il D.I. - non essendo opposto - è divenuto definitivo, la materia del contendere risulta coperta da giudicato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è chiara ed univoca sul punto (cfr. ex multis Cass. S.U. n.
13916/2006; Cass. n. 2880/2023).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (Cass. civ. ord. n. 8937/2024).
È ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito pagina 6 di 7 azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Civ. sez. I,
19 settembre 2024, n. 25180).
Peraltro, richiamandosi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche la recente giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che: “Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile
a una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3968/2023 del 14 settembre 2023).
Le sopra esposte eccezioni, fondate ed assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione, precludono e privano di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti.
In particolare, quella concernente l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022 e tenuto conto della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9893/2023 R.G. così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 rigetta la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore dei convenuti , Controparte_2
e , che liquida per ciascuna parte in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9893/2023
tra
Oggi 22 ottobre 2025 alle ore 9.52 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per “ “ l'avv. SANTOCONO CAMPO RITA Pt_1 Parte_2
Per l'avv. DAMINELLI SIMONA , l'avv. TOFFOLETTO ALBERTO Controparte_1
l'avv.LETTENMAYER FLORA, l'avv. CIPOLLA LUCIANA, l'avv. PESENTI MARCO , l'avv.
RO AN, oggi sostituiti dall'avv. DAIDONE MAURIZIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9893/2023 promossa da:
“ , (C.F. ), domiciliato in Parte_3 C.F._1
CATANIA, VIA MARTINO CILESTRI 25; rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO VINCENZO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 80 C/O AVV. Controparte_1 P.IVA_1
ENZA FURNARI CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DAMINELLI SIMONA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE M. RAPISARDI N. 571 C/O AVV Pt_4 P.IVA_2
BONINCONTRO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BENINTENDE ANTONINO giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 2 di 7 Decisa all'udienza del 22 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di titolare della ditta individuale Parte_2 Pt_1 conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale,
[...] Controparte_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e
[...] Controparte_1 dichiarare che il tasso convenuto è indeterminato e/o indeterminabile;
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione infavore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o di quelle che il tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà”.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio contestando e invocando il rigetto di tutte le pretese Controparte_1 avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di supporto probatorio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.1.2024 il G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 21.11.2024 il processo veniva dichiarato interrotto, atteso il verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 301 c.p.c. (intervenuta sospensione del difensore di parte attrice dall'esercizio della professione forense).
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 26.11.2024, parte attrice riassumeva il giudizio chiedendo al G.I. di fissare l'udienza per la prosecuzione del procedimento interrotto.
Con decreto del 21.02.2025, l'odierno decidente fissava l'udienza del 24.03.2025 per il prosieguo del giudizio, assegnando alla parte ricorrente termine entro il 10.03.2025 per la notifica alle controparti dell'atto di riassunzione (notifica che veniva eseguita in data 24.02.2025).
Con ordinanza del 4.04.2025 questo G.I. rigettava la richiesta di ctu formulata da parte attrice e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
Indi, all'udienza del 22.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 18 maggio 2012 l'odierno attore avanzava alla domanda di finanziamento per la Pt_4 formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti, ai sensi della L.R. 9/2009 art. 16.
Tale finanziamento veniva erogato da Banco Sicilia S.p.a. (oggi per l'importo di € Controparte_1
30.980,00.
L'attore, tuttavia, non provvedeva alla restituzione del capitale finanziato, rendendosi inadempiente al pagamento di n. 28 rate mensili e maturando un debito pari ad € 25.774,40, per sorte capitale oltre interessi moratori come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento.
In data 25.11.2015 veniva quindi emesso dal Tribunale di Enna, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1436/2015, il Decreto Ingiuntivo n. 391/2015 con il quale veniva ingiunto alla
[...] di pagare alla Parte_5 Parte_6
, la somma di € 25.774,40, oltre interessi moratori maturati e maturandi, al tasso
[...] ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento, oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
530,00, per compenso di avvocato ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Tale d.i. veniva notificato al debitore il 4.12.2015 e dichiarato definitivamente esecutivo il 14.12.2021, in quanto non opposto;
indi, in data 17.12.2021 veniva munito di formula esecutiva.
Il 18.02.2022 veniva quindi notificato al debitore, oggi attore, atto di precetto con cui gli si intimava il pagamento di € 25.774.40, oltre interessi moratori maturati e maturandi, come pattuiti in seno alla domanda di finanziamento, oltre spese della procedura di ingiunzione.
In data 28.02.2022, veniva notificato all'odierno convenuto atto di citazione in opposizione a precetto, nell'ambito del giudizio n. R.G. 323/2022 incardinato innanzi al Tribunale di Enna.
Detta opposizione a precetto si concludeva con sentenza di rigetto e condanna alle spese.
Nel frattempo, con atto di citazione notificato in data 9.12.2021, l'attore aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano (R.G. n. 49215/2021) la per sentire, in sintesi: ritenere e Pt_4 dichiarare che il tasso convenuto è indeterminato o indeterminabile;
rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme risultanti dall'espletanda CTU o di quelle che il tribunale riterrà di giustizia oltre interessi dalla data domanda al soddisfo;
in subordine condannare la al Pt_4 pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
pagina 4 di 7 Era stata quindi dall'adito Tribunale la Sentenza n. 8371/2022, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale e veniva concesso il termine di giorni 30 per la riassunzione dinanzi il
Tribunale competente.
Parte attrice, tuttavia, non aveva provvedeva a riassumere la causa entro il termine indicato.
Pertanto, , per contestare la legittimità del credito vantato dalla aveva già Parte_2 Pt_4 proposto due azioni, una dinanzi il Tribunale di Enna (portante il n. 323/2022 R.G., specificata come opposizione a precetto, definito con sentenza) e un'altra dinanzi il Tribunale di Milano (portante il n.
49215/2021 R.G. specificata come citazione, definito anche con sentenza).
Tuttavia, continuando a ritenere che il contratto di finanziamento presentasse specifiche violazioni delle norme civilistiche attinenti alla determinabilità dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche pattuite, si determinava ad agire in giudizio e, al fine di tutelare le proprie ragioni, incoava il presente procedimento.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Controparte_1
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalla lettura del contratto, come il quantum dovuto dal mutuatario a titolo di interessi e spese fosse destinato unicamente alla CRIAS - Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane
Siciliane, ente pubblico economico avente la finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane mediante l'esercizio del credito e non alla (allora Banco di Sicilia Controparte_3
S.p.A.) la quale si limitava a svolgere una mera funzione di intermediazione, finalizzata alla trasmissione della richiesta pervenuta dall'attore all'ente competente per la concessione del credito.
Ciò trova riscontro nella chiarezza delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, delle quali si riporta l'inequivoco tenore testuale: “interessi a favore della;
“il rimborso delle spese a favore della Pt_4
; “in relazione al prestito artigiano di esercizio concesso dalla (…) dichiara di Pt_4 Pt_4 accettare che la trattenga dall'importo del prestito le somme relative agli interessi passivi e Pt_4 alle spese sostenute dalla stessa, e di ricevere, pertanto il netto ricavo pari a € 29.754,87”.
Ne discende che i soggetti direttamente coinvolti all'atto della stipula del contratto fossero il e Pt_2 la quale ente erogatore del finanziamento;
la avendo svolto unicamente la funzione di Pt_4 CP_3 intermediario, difetta di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea di ripetizione delle – presunte - somme illegittimamente percepite.
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che: “L'azione di ripetizione dell'indebito, prevista dall'art. 2033
c.c., permette a chi ha pagato indebitamente di agire per recuperare quanto versato, ma la
pagina 5 di 7 legittimazione passiva spetta esclusivamente a chi ha ricevuto il pagamento in modo giuridicamente corretto, cioè il destinatario effettivo della prestazione, e non a un mero intermediario”.
La citata sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 7871 del 6.04.2011, conferma quindi che l'azione
è diretta solo contro il soggetto che ha ricevuto indebitamente le somme.
Nel caso de quo, invece, la non ha mai incassato alcun importo a titolo di interessi e spese e, CP_3 dunque, in quanto soggetto diverso dall'accipiens, è priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea di restituzione di tali somme.
Merita, poi, di essere esaminata l'exceptio iudicati sollevata dalla difesa della atteso che Parte_4 relativamente alla domanda di finanziamento oggetto di odierna contestazione è stato emesso dal
Tribunale di Enna, il D.I. n. 391/2015, R.G. n. 1436/2015 che, non essendo stato opposto, in data
17.12.2021 veniva munito di formula esecutiva.
Orbene, nel momento in cui il D.I. - non essendo opposto - è divenuto definitivo, la materia del contendere risulta coperta da giudicato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è chiara ed univoca sul punto (cfr. ex multis Cass. S.U. n.
13916/2006; Cass. n. 2880/2023).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (Cass. civ. ord. n. 8937/2024).
È ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito pagina 6 di 7 azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Civ. sez. I,
19 settembre 2024, n. 25180).
Peraltro, richiamandosi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche la recente giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che: “Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile
a una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3968/2023 del 14 settembre 2023).
Le sopra esposte eccezioni, fondate ed assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione, precludono e privano di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti.
In particolare, quella concernente l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022 e tenuto conto della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9893/2023 R.G. così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 rigetta la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore dei convenuti , Controparte_2
e , che liquida per ciascuna parte in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7