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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. 9/2021 R.G. avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 100/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti il
6-07-2020 e depositata l'8/07/2020, nella causa iscritta al n. 27/2020 R.G”;
PROMOSSA DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione P.IVA_1
del Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n.
42 (studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv.
Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola C.F._1
1 Fabrizi n. 3, presso lo studio dell'avv. Emanuele Amato, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellata -
E NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI PATTI, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P. IVA
); P.IVA_2
Appellato non costituito -
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 27-01-
2025, svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 28-12-2020, impugnava Pt_1
la sentenza n. 100/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 6-07-2020 e depositata l'8-07-2020, non notificata, e, in ragione dei motivi di appello dettagliatamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- ritenere e
dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare d'efficacia la
gravata sentenza n. 100/2020, per le ragioni tutte sopra esposte;
2- Accogliere
nella forma il presente atto di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza: a.
ritenere e dichiarare valida, legittima e corretta l'intimazione di pagamento
emessa dalla b. ritenere e dichiarare dovuto l'importo portato Pt_1
dall'intimazione di pagamento impugnata;
c. per l'effetto, dichiarando, se del
caso ed in via subordinata, infondate in fatto ed inammissibili in diritto tutte le
2 eccezioni ed argomentazioni formulate in primo grado dalla parte appellata, per
le motivazioni tutte espresse in primo grado e in questa sede richiamate
integralmente, condannare quest'ultima al pagamento degli importi indicati
nell'intimazione, oltre interessi ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte
appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del
giudizio, revocando la decisione del primo giudice sul punto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12-4-2021, si costituiva in giudizio chiedendo “In via preliminare: Controparte_1
1) Rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi proposti in appello
dalla , confermando le risultanze della Parte_1
Sentenza n.100/20 del 08/07/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti, oggi
oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. 2) Per l'effetto,
confermare la sentenza appellata, dichiarandola legittima, fondata, valida ed
efficace in tutti i suoi punti per tutte le ragioni trattate nella superiore
narrativa. 3) Rigettare tutte le eccezioni e le motivazioni addotte da controparte
perché infondate ed inammissibili. 4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice
ritenesse fondato e/o ammissibile l'atto di controparte, chiamare in causa il
Comune di Patti, in quanto unico responsabile dei fatti di causa, ordinando di
rispondere alle omissioni sul richiesto intervento protocollato così come precisato
in atti, nonché una verifica e conseguente rettifica relativamente al consumo non
rispondente alla realtà presente nella fattura notificata alla Sig.ra . 5) CP_1
Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del primo e del
secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore distrattario”.
3 All'udienza del 3 maggio 2021, veniva disposta l'acquisizione fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado che veniva di poi acquisito, giusta annotazione di Cancelleria del 28-2-2022.
Quindi, all'udienza del 25-10-2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 27-1-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiamati dall'art. 352 comma 1
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Comune di Patti
che, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio (vedi produzione del 5-01-2021), non si è costituito.
3. Sempre in via preliminare, considerata la reiterazione dell' eccezione in sede di gravame, deve dichiararsi la legittimazione passiva di Pt_1
quale concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Patti ex art. 52 e seguenti del D. Lgs. 446/1997, sia per l'accertamento che per la riscossione anche in relazione ai canoni idrici dell'anno 2014.
Va osservato che, come si evince dallo stesso atto, l'intimazione di pagamento de qua è stata inviata da ai fini dell'emissione, in caso Pt_1
di mancato pagamento, dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910,
che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione.
4. Quanto all'esame dei motivi di impugnazione, è fondata la doglianza afferente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il primo
4 giudice ha posto, a sostegno della propria decisione, un motivo di opposizione non formulato in giudizio da parte attrice.
Sul tema, in via generale, giova rammentare che “il principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc.
civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non
richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi
corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il
giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli
elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),
attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello
richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella
domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio
un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto
fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto
dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni
estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa
petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della
domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base
ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti,
nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella
invocata dall'istante (Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1,
11/04/2018, n. 9002; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ.,
riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le
5 ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cassazione
civile sez. III, 05/04/2024, n. 9175).
Orbene, vagliando la correlativa eccezione di parte convenuta, il primo giudice, l'ha rigettata ritenendo preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attrice ossia “...in relazione all'oggettiva
incertezza delle somme richieste da Comune di Patti e dalla mediante Pt_1
l'intimazione notificata” (pag. 2 della sentenza).
Tuttavia, nel corpo della sentenza, ha successivamente motivato che “la
intimazione di pagamento presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo che non
può, certamente, configurarsi nella prodotta fattura che è un atto di parte. Per
quanto sopra detto la opposizione deve essere accolta” (pag. 3 della sentenza)
con conseguente accoglimento della domanda della stante la CP_1
“non dovutezza da parte dell'attore al pagamento della somma richiesta dal
Comune di Patti e dalla , argomentando in merito all' “oggettiva Pt_1
incertezza delle somme richieste”, alla mancanza di un titolo esecutivo quale
(ritenuto) presupposto dell'intimazione di pagamento ossia:
Sennonché la aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
0044935719020000335 del 10.12.2019, opponendo i seguenti motivi: 1) la
nullità dell'atto impugnato perché carente dei requisiti minimi indicati dalla
legge al fine di consentire al destinatario di comprendere l'oggetto della pretesa e
consentirgli la possibilità di esercitare il diritto di difesa;
2) l'illegittimità della
6 pretesa creditoria per aver l'Ente convenuto omesso di verificare il denunciato
malfunzionamento del contatore.
Ora, considerato che il Giudice a quo ha fondato la propria decisione
(anche) su un vizio non dedotto dall'attrice (l'inesistenza del titolo esecutivo), la sentenza gravata appare affetta dal vizio di extrapetizione,
considerato che – sulla scorta di principi generali valevoli anche nel caso in esame – “i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano
come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la
conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che
fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o - il che è lo
stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi
(cfr. con riguardo ad avviso di accertamento Cass. n. 8387/1996); nel
procedimento tributario, l'esame, da parte della commissione tributaria, di un
motivo di nullità della cartella esattoriale, non dedotto dalla parte interessata, dà
luogo, infatti, ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice
del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (cfr. con riguardo ad avviso di accertamento Cass. n. 20393/2007)” (Cassazione civile sez. trib.,
27/07/2018, n.20003).
Premesso che “i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità
insanabile della sentenza, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di
impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere rilevati d'ufficio dal
giudice d'appello, né la deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte
del giudice di primo grado può essere fatta valere per la prima volta in sede di
legittimità (confr. Cass. civ. aprile 2000, n. 4592; Cass. civ. 4 gennaio 2000, n.
21; Cass. civ. 21 settembre 1988, n. 5183)” (Cassazione civile sez. III,
7 06/12/2011, n.26196), il giudice dell'impugnazione, rilevata la nullità,
deve decidere nel merito la controversia (vedi ad es. Cassazione civile n.
27516/2016 a tenore della quale “Va ricordato, infatti, il principio
ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui, in applicazione dei
principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art.
161 c.p.c., comma 1), non sussistendo nel nostro ordinamento il principio del
doppio grado di giudizio, il giudice di appello, in caso di violazione dell'art. 112
c.p.c., non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a
dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Sez. 3,
Sentenza n. 4488 del 25/02/2009, Rv. 606669; Sez. 1, Sentenza n. 1965 del
26/02/1994, Rv. 485479)”.
5. Vanno allora vagliate le domande e le eccezioni riproposte in appello e rimaste assorbite dalla pronuncia del Giudice di primo grado.
Anzitutto, è infondato il primo motivo di opposizione formulato da ossia quello con il quale è stata eccepita la nullità Controparte_2
dell'atto impugnato poiché privo dei requisiti minimi indicati dalla legge come necessari per garantire il diritto di difesa del destinatario nonché a cagione della mancata allegazione dei documenti presupposti.
Invero, poiché l'atto impugnato è costituito da un mero sollecito di pagamento, non è soggetto a particolari requisiti di forma, posto,
peraltro, che con il predetto sollecito n. 0044935719020000335 del
10/12/2019, ha richiesto il pagamento della medesima somma Pt_1
indicata in fattura, oltre ai diritti di notifica.
8 Anche a volere individuarne un contenuto minimo, l'atto, per di più,
appare esaustivo sotto tale profilo considerato che:
i) quantifica l'importo delle somme richieste da nell'interesse del Pt_1
Comune di Patti;
ii) specifica la causale della pretesa (canone idrico per l'anno 2014);
iii) indica il numero della fattura (n. 2955 del 12-04-2016) di riferimento,
già pervenuta all'utente con il dettaglio dei consumi effettuati e,
d'altronde, la stessa opponente ha confermato di aver ricevuto la precitata fattura (cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo: “In data 22.06.16, a
seguito della ricezione della più anomala fattura, che integralmente si contesta,
l'opponente ha inviato al Comune di Patti una richiesta di intervento, con la
quale ha evidenziato l'illegittimità della pretesa ...”).
5.1. Va, invece, accolto il secondo motivo di opposizione proposto da
, così rubricato: “illegittimità della pretesa creditoria per Controparte_1
omissione di intervento e di verifica sul malfunzionamento del contatore” con il quale l'utente ha contestato il quantum della pretesa creditoria perché
ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto al normale fabbisogno del consumo, tenuto conto dell'importo indicato nelle fatture ricveute negli anni precedenti.
Come accennato, a seguito dell'invio della fattura relativa al canone idrico dovuto per l'anno 2014, recante l'importo di € 2.088,82, la CP_1
ha richiesto l'intervento del Comune di Patti per la verifica dei dati del contatore (cfr. istanza del 22-06-2016, prot. N. 12.905), assumendone il malfunzionamento, e specificando i motivi della richiesta individuati
9 nella registrazione di un consumo sproporzionato rispetto a quello indicato nelle precedenti bollette.
E, secondo quanto allegato dall'odierna appellata, tale verifica non è mai stata mai eseguita.
La ha, altresì, prodotto in giudizio le ricevute di pagamento CP_1
delle bollette relative ai seguenti importi e alle seguenti scadenze:
- € 74,13 con scadenza 15-12-2012 - anno 2010;
- € 76,13 con scadenza 31-05-2014;
- € 69,93 con scadenza 17-08-2015;
-€ 126,08 con scadenza 07-12-2015;
-€ 181,01 con scadenza 30/09/2016;
-188,94 con scadenza 31-07-2018.
Sicché, nel caso di specie, va fatta applicazione dell'insegnamento della
S.C. a tenore del quale “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n.
28984, pag. 6) che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei
consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal
somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui
imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3,
ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in
motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01).
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere
in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in
bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il
10 gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore
centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in
motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass.
Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord.
n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)", fermo che,
all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua
responsabilità, del fatto che "l'eccessività dei consumi è (stata) dovuta a fattori
esterni al suo controllo" (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che,
perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero
di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di
compiuta e non "mera" contestazione, dovendo "l'utente... contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica,
dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente
rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi
di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di
soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche
nel periodo in contestazione)" (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.
17401).
E ancora “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi
11 mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv.
642982-01” (Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n. 6562).
Ne discende che, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice in prime cure, il consumo idrico relativo all'anno 2014 appare effettivamente spropositato rispetto agli anni immediatamente precedenti e a quelli successivi e ancora che richiese Controparte_1
la verifica dei dati del contatore tempestivamente, ossia subito dopo la ricezione della fattura n. 2955/2016 del 12-04-2016, senza – da quel che consta – ricevere alcun riscontro.
Atteso che l'utente, nella specie, ha dimostrato, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione,
avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401), mentre gravava, di converso, sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante (onere rimasto insoddisfatto), la domanda avanzata da merita(va) accoglimento in primo grado Controparte_1
12 sebbene sulla scorta di un apparato motivazionale differente rispetto a quello che ha sorretta la statuizione di primo grado (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. III, 12/03/2024, n.6533; Cassazione civile sez. VI,
11/01/2019, n.513).
6. Conclusivamente, va rigettato il gravame proposto da e va Pt_1
confermata la sentenza n. 100/2020 del Giudice di Pace di Patti che ha dichiarato la non dovutezza della somma richiesta dal Comune di Patti e da Pt_1 Parte_1
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e del Pt_1
Comune di Patti e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, come da prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di
regola (ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone
infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come
nel caso di specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco
inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione”
13 (Tribunale Busto Arsizio sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di
Vibo Valentia, 09/06/2020, n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 9/2021 R.G.
- Previa dichiarazione di contumacia del Comune di Patti, in persona del
Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le causali di
[...]
cui in motivazione;
2. Condanna il Comune di Patti, in persona del , legale CP_3
rappresentante pro tempore, e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
solido, in favore di , delle spese del presente giudizio Controparte_1
di appello che liquida in € 852,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore de procuratore, avv.
Emanuele Amato, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
3. Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte
soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
14 a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1 bis.
Patti, 2-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. 9/2021 R.G. avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 100/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti il
6-07-2020 e depositata l'8/07/2020, nella causa iscritta al n. 27/2020 R.G”;
PROMOSSA DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione P.IVA_1
del Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n.
42 (studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv.
Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola C.F._1
1 Fabrizi n. 3, presso lo studio dell'avv. Emanuele Amato, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellata -
E NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI PATTI, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P. IVA
); P.IVA_2
Appellato non costituito -
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 27-01-
2025, svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 28-12-2020, impugnava Pt_1
la sentenza n. 100/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 6-07-2020 e depositata l'8-07-2020, non notificata, e, in ragione dei motivi di appello dettagliatamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- ritenere e
dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare d'efficacia la
gravata sentenza n. 100/2020, per le ragioni tutte sopra esposte;
2- Accogliere
nella forma il presente atto di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza: a.
ritenere e dichiarare valida, legittima e corretta l'intimazione di pagamento
emessa dalla b. ritenere e dichiarare dovuto l'importo portato Pt_1
dall'intimazione di pagamento impugnata;
c. per l'effetto, dichiarando, se del
caso ed in via subordinata, infondate in fatto ed inammissibili in diritto tutte le
2 eccezioni ed argomentazioni formulate in primo grado dalla parte appellata, per
le motivazioni tutte espresse in primo grado e in questa sede richiamate
integralmente, condannare quest'ultima al pagamento degli importi indicati
nell'intimazione, oltre interessi ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte
appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del
giudizio, revocando la decisione del primo giudice sul punto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12-4-2021, si costituiva in giudizio chiedendo “In via preliminare: Controparte_1
1) Rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi proposti in appello
dalla , confermando le risultanze della Parte_1
Sentenza n.100/20 del 08/07/2020, emessa dal Giudice di Pace di Patti, oggi
oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. 2) Per l'effetto,
confermare la sentenza appellata, dichiarandola legittima, fondata, valida ed
efficace in tutti i suoi punti per tutte le ragioni trattate nella superiore
narrativa. 3) Rigettare tutte le eccezioni e le motivazioni addotte da controparte
perché infondate ed inammissibili. 4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice
ritenesse fondato e/o ammissibile l'atto di controparte, chiamare in causa il
Comune di Patti, in quanto unico responsabile dei fatti di causa, ordinando di
rispondere alle omissioni sul richiesto intervento protocollato così come precisato
in atti, nonché una verifica e conseguente rettifica relativamente al consumo non
rispondente alla realtà presente nella fattura notificata alla Sig.ra . 5) CP_1
Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del primo e del
secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore distrattario”.
3 All'udienza del 3 maggio 2021, veniva disposta l'acquisizione fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado che veniva di poi acquisito, giusta annotazione di Cancelleria del 28-2-2022.
Quindi, all'udienza del 25-10-2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 27-1-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiamati dall'art. 352 comma 1
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Comune di Patti
che, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio (vedi produzione del 5-01-2021), non si è costituito.
3. Sempre in via preliminare, considerata la reiterazione dell' eccezione in sede di gravame, deve dichiararsi la legittimazione passiva di Pt_1
quale concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Patti ex art. 52 e seguenti del D. Lgs. 446/1997, sia per l'accertamento che per la riscossione anche in relazione ai canoni idrici dell'anno 2014.
Va osservato che, come si evince dallo stesso atto, l'intimazione di pagamento de qua è stata inviata da ai fini dell'emissione, in caso Pt_1
di mancato pagamento, dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910,
che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione.
4. Quanto all'esame dei motivi di impugnazione, è fondata la doglianza afferente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il primo
4 giudice ha posto, a sostegno della propria decisione, un motivo di opposizione non formulato in giudizio da parte attrice.
Sul tema, in via generale, giova rammentare che “il principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc.
civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non
richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi
corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il
giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli
elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),
attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello
richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella
domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio
un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto
fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto
dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni
estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa
petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della
domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base
ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti,
nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella
invocata dall'istante (Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1,
11/04/2018, n. 9002; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ.,
riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le
5 ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cassazione
civile sez. III, 05/04/2024, n. 9175).
Orbene, vagliando la correlativa eccezione di parte convenuta, il primo giudice, l'ha rigettata ritenendo preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attrice ossia “...in relazione all'oggettiva
incertezza delle somme richieste da Comune di Patti e dalla mediante Pt_1
l'intimazione notificata” (pag. 2 della sentenza).
Tuttavia, nel corpo della sentenza, ha successivamente motivato che “la
intimazione di pagamento presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo che non
può, certamente, configurarsi nella prodotta fattura che è un atto di parte. Per
quanto sopra detto la opposizione deve essere accolta” (pag. 3 della sentenza)
con conseguente accoglimento della domanda della stante la CP_1
“non dovutezza da parte dell'attore al pagamento della somma richiesta dal
Comune di Patti e dalla , argomentando in merito all' “oggettiva Pt_1
incertezza delle somme richieste”, alla mancanza di un titolo esecutivo quale
(ritenuto) presupposto dell'intimazione di pagamento ossia:
Sennonché la aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
0044935719020000335 del 10.12.2019, opponendo i seguenti motivi: 1) la
nullità dell'atto impugnato perché carente dei requisiti minimi indicati dalla
legge al fine di consentire al destinatario di comprendere l'oggetto della pretesa e
consentirgli la possibilità di esercitare il diritto di difesa;
2) l'illegittimità della
6 pretesa creditoria per aver l'Ente convenuto omesso di verificare il denunciato
malfunzionamento del contatore.
Ora, considerato che il Giudice a quo ha fondato la propria decisione
(anche) su un vizio non dedotto dall'attrice (l'inesistenza del titolo esecutivo), la sentenza gravata appare affetta dal vizio di extrapetizione,
considerato che – sulla scorta di principi generali valevoli anche nel caso in esame – “i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano
come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la
conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che
fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o - il che è lo
stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi
(cfr. con riguardo ad avviso di accertamento Cass. n. 8387/1996); nel
procedimento tributario, l'esame, da parte della commissione tributaria, di un
motivo di nullità della cartella esattoriale, non dedotto dalla parte interessata, dà
luogo, infatti, ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice
del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (cfr. con riguardo ad avviso di accertamento Cass. n. 20393/2007)” (Cassazione civile sez. trib.,
27/07/2018, n.20003).
Premesso che “i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità
insanabile della sentenza, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di
impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere rilevati d'ufficio dal
giudice d'appello, né la deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte
del giudice di primo grado può essere fatta valere per la prima volta in sede di
legittimità (confr. Cass. civ. aprile 2000, n. 4592; Cass. civ. 4 gennaio 2000, n.
21; Cass. civ. 21 settembre 1988, n. 5183)” (Cassazione civile sez. III,
7 06/12/2011, n.26196), il giudice dell'impugnazione, rilevata la nullità,
deve decidere nel merito la controversia (vedi ad es. Cassazione civile n.
27516/2016 a tenore della quale “Va ricordato, infatti, il principio
ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui, in applicazione dei
principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art.
161 c.p.c., comma 1), non sussistendo nel nostro ordinamento il principio del
doppio grado di giudizio, il giudice di appello, in caso di violazione dell'art. 112
c.p.c., non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a
dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Sez. 3,
Sentenza n. 4488 del 25/02/2009, Rv. 606669; Sez. 1, Sentenza n. 1965 del
26/02/1994, Rv. 485479)”.
5. Vanno allora vagliate le domande e le eccezioni riproposte in appello e rimaste assorbite dalla pronuncia del Giudice di primo grado.
Anzitutto, è infondato il primo motivo di opposizione formulato da ossia quello con il quale è stata eccepita la nullità Controparte_2
dell'atto impugnato poiché privo dei requisiti minimi indicati dalla legge come necessari per garantire il diritto di difesa del destinatario nonché a cagione della mancata allegazione dei documenti presupposti.
Invero, poiché l'atto impugnato è costituito da un mero sollecito di pagamento, non è soggetto a particolari requisiti di forma, posto,
peraltro, che con il predetto sollecito n. 0044935719020000335 del
10/12/2019, ha richiesto il pagamento della medesima somma Pt_1
indicata in fattura, oltre ai diritti di notifica.
8 Anche a volere individuarne un contenuto minimo, l'atto, per di più,
appare esaustivo sotto tale profilo considerato che:
i) quantifica l'importo delle somme richieste da nell'interesse del Pt_1
Comune di Patti;
ii) specifica la causale della pretesa (canone idrico per l'anno 2014);
iii) indica il numero della fattura (n. 2955 del 12-04-2016) di riferimento,
già pervenuta all'utente con il dettaglio dei consumi effettuati e,
d'altronde, la stessa opponente ha confermato di aver ricevuto la precitata fattura (cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo: “In data 22.06.16, a
seguito della ricezione della più anomala fattura, che integralmente si contesta,
l'opponente ha inviato al Comune di Patti una richiesta di intervento, con la
quale ha evidenziato l'illegittimità della pretesa ...”).
5.1. Va, invece, accolto il secondo motivo di opposizione proposto da
, così rubricato: “illegittimità della pretesa creditoria per Controparte_1
omissione di intervento e di verifica sul malfunzionamento del contatore” con il quale l'utente ha contestato il quantum della pretesa creditoria perché
ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto al normale fabbisogno del consumo, tenuto conto dell'importo indicato nelle fatture ricveute negli anni precedenti.
Come accennato, a seguito dell'invio della fattura relativa al canone idrico dovuto per l'anno 2014, recante l'importo di € 2.088,82, la CP_1
ha richiesto l'intervento del Comune di Patti per la verifica dei dati del contatore (cfr. istanza del 22-06-2016, prot. N. 12.905), assumendone il malfunzionamento, e specificando i motivi della richiesta individuati
9 nella registrazione di un consumo sproporzionato rispetto a quello indicato nelle precedenti bollette.
E, secondo quanto allegato dall'odierna appellata, tale verifica non è mai stata mai eseguita.
La ha, altresì, prodotto in giudizio le ricevute di pagamento CP_1
delle bollette relative ai seguenti importi e alle seguenti scadenze:
- € 74,13 con scadenza 15-12-2012 - anno 2010;
- € 76,13 con scadenza 31-05-2014;
- € 69,93 con scadenza 17-08-2015;
-€ 126,08 con scadenza 07-12-2015;
-€ 181,01 con scadenza 30/09/2016;
-188,94 con scadenza 31-07-2018.
Sicché, nel caso di specie, va fatta applicazione dell'insegnamento della
S.C. a tenore del quale “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n.
28984, pag. 6) che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei
consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal
somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui
imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3,
ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in
motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01).
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere
in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in
bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il
10 gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore
centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in
motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass.
Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord.
n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)", fermo che,
all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua
responsabilità, del fatto che "l'eccessività dei consumi è (stata) dovuta a fattori
esterni al suo controllo" (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che,
perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero
di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di
compiuta e non "mera" contestazione, dovendo "l'utente... contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica,
dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente
rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi
di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di
soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche
nel periodo in contestazione)" (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.
17401).
E ancora “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi
11 mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv.
642982-01” (Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n. 6562).
Ne discende che, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice in prime cure, il consumo idrico relativo all'anno 2014 appare effettivamente spropositato rispetto agli anni immediatamente precedenti e a quelli successivi e ancora che richiese Controparte_1
la verifica dei dati del contatore tempestivamente, ossia subito dopo la ricezione della fattura n. 2955/2016 del 12-04-2016, senza – da quel che consta – ricevere alcun riscontro.
Atteso che l'utente, nella specie, ha dimostrato, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione,
avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401), mentre gravava, di converso, sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante (onere rimasto insoddisfatto), la domanda avanzata da merita(va) accoglimento in primo grado Controparte_1
12 sebbene sulla scorta di un apparato motivazionale differente rispetto a quello che ha sorretta la statuizione di primo grado (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. III, 12/03/2024, n.6533; Cassazione civile sez. VI,
11/01/2019, n.513).
6. Conclusivamente, va rigettato il gravame proposto da e va Pt_1
confermata la sentenza n. 100/2020 del Giudice di Pace di Patti che ha dichiarato la non dovutezza della somma richiesta dal Comune di Patti e da Pt_1 Parte_1
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e del Pt_1
Comune di Patti e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, come da prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di
regola (ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone
infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come
nel caso di specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco
inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione”
13 (Tribunale Busto Arsizio sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di
Vibo Valentia, 09/06/2020, n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 9/2021 R.G.
- Previa dichiarazione di contumacia del Comune di Patti, in persona del
Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le causali di
[...]
cui in motivazione;
2. Condanna il Comune di Patti, in persona del , legale CP_3
rappresentante pro tempore, e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
solido, in favore di , delle spese del presente giudizio Controparte_1
di appello che liquida in € 852,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore de procuratore, avv.
Emanuele Amato, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
3. Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte
soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
14 a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1 bis.
Patti, 2-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15