Sentenza 10 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9304 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09304/2025REG.PROV.COLL.
N. 05636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5636 del 2024, proposto da:
OS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 88;
contro
Gestore Servizi Energetici - GS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, SC Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, n. 6946/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Gestore Servizi Energetici - GS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. SC MI e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e SC Vagnucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Nel mese di marzo 2017 la società OS s.r.l. stipulava con la società GR ND s.r.l. un contratto preliminare di vendita di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, sito nel Comune di Tarsia (CS), di potenza pari a 0,060MW, assentito mediante PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) depositata presso la competente Amministrazione comunale, condizionando la sottoscrizione del definitivo alla connessione alla rete entro il 29 giugno 2017, al fine di poter beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 6 luglio 2012, secondo le disposizioni di detto decreto.
Successivamente all’entrata in esercizio, avvenuta in data 28 giugno 2017, le società OS e GR siglavano il contratto definitivo di vendita.
Quindi, in data 28 luglio 2017 la ditta OS richiedeva al GS l’ammissione alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 23 giugno 2016 recante “ Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ”.
L’istanza veniva identificata con codice FER104091.
Con nota prot. P20170190243 in data 27 ottobre 2017 il GS comunicava il preavviso di rigetto, al quale replicava la società anche attraverso la produzione di documenti.
A distanza di alcuni mesi dalla trasmissione del preavviso di rigetto la società OS in data 6 febbraio 2018 dal GS riceveva una mail ordinaria nella quale si rappresentava che la società GR ND s.r.l. aveva realizzato tre ulteriori impianti collocati nei pressi di quello oggetto del presente giudizio e poi venduti ad altri operatori e che i quattro impianti - fra cui quello oggetto di causa - dovevano essere considerati quali unico impianto di potenza cumulativa di 0,240 mW.
A tale nota la società OS s.r.l. replicava con osservazioni che, tuttavia, conducevano il GS all’adozione dell’impugnato provvedimento di rigetto prot. n. P20180149978 del 21 maggio 2018, ove si osserva che:
«… Tanto premesso, analizzate le osservazioni riportate nelle Lettera di trasmissione inviata tramite portale FER-E in data 23/02/2018, si può confermare che nell’area di realizzazione dell’impianto in oggetto (particella 149 del foglio 37 e 92 del Foglio 39 del catasto del Comune di Tarsia (CS)) risultano essere situati altri 3 impianti di generazione da fonte eolica on shore, ciascuno di potenza nominale pari a 0,060 MW identificati con numeri FER104078, FER104082 e FER104085, ubicati sui Fogli 37 e 39 del catasto del Comune di TARSIA (CS), rispettivamente alle particelle:
- FER104078: foglio 37, particella 147, foglio 39, particella 92;
- FER104082: foglio 37, particella 151, foglio 39, particella 92;
- FER104085: foglio 39, particella 96, foglio 39, particella 92.
Nel corso dell’istruttoria di valutazione della richiesta in oggetto, il GS ha riscontrato che:
- gli impianti identificati con codici FER104078, FER104082, FER104085, FER104091 alla data di entrata in esercizio, risultavano nella disponibilità della medesima società, GR ND S.r.l.;
- i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale (92 del Foglio 39 del catasto del Comune di Tarsia (CS)), come si evince dai Disegni planimetrici ‘as built’.
In base alla definizione di impianto di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto e per quanto sopra rappresentato, per l’impianto è applicabile quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto e, per l’effetto, deve intendersi come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti citati.
Nell’analizzare la documentazione trasmessa con le richieste di incentivo dei due impianti, il GS ha inoltre riscontrato plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti che, in considerazione di quanto previsto dall’art. 29 del Decreto, confermano l’applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto. In particolare, ricorrono le seguenti circostanze:
- la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo per tre di esse, in particolare 6/06/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091;
- la coincidenza delle date di entrata in esercizio: 28/06/2017;
- la coincidenza delle date di fine lavori: 29/06/2017;
- la coincidenza delle date di inizio lavori per tre di esse, in particolare, 12/08/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091;
- alla data di entrata in esercizio degli impianti, sia il Verbale di Installazione dei Gruppi di Misura che il Regolamento di Esercizio sottoscritto con il Gestore di Rete erano in capo alla GRAZIELLA WIND S.r.L.
In presenza degli elementi sopra menzionati, il GS considera gli impianti relativi alle richieste FER104078, FER104082, FER104085 e FER104091, riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, come un unico impianto di potenza cumulativa (0,240 MW) pari alla somma dei singoli impianti; ne deriva che, l’impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi avendo una potenza ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,240 MW superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto pari a 0,060 MW. …».
2. - La società OS s.r.l. proponeva ricorso r.g. n. 8231/2018 dinanzi al T.a.r. Lazio, chiedendo l’annullamento:
« - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. prot. GSWEB/P20180149978 del 21.5.2018, recante in oggetto “FER104091/Diniego - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo V del d.m. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,60 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;
- della comunicazione trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. a mezzo e-mail del 6.2.2018, recante in oggetto “RICHIESTA INTEGRAZIONI FER104091”;
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. GSWEB/P20170190243 del 27.10.2017, recante in oggetto “FER104091/Preavviso di rigetto - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati con il presente atto, i) del d.m. 23.6.2016 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”; ii) delle Procedure applicative del d.m. 23.6.2016 adottate ai sensi dei dell’art. 26, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016 ».
Invocava, inoltre, l’accertamento del proprio diritto, in relazione all’impianto de quo , di accedere alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 23 giugno 2016».
Articolava le seguenti doglianze:
«1. Illegittimità del provvedimento di diniego a fronte del silenzio-assenso medio tempore intervenuto sull’istanza di accesso diretto alle tariffe incentivanti. Violazione degli artt. 1 e 20, l. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 4, comma 3, e 24, comma 1, del d.m. 23.6.2016.
2. Incompetenza del GS. Erronea e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. Erronea e falsa applicazione degli articoli 5 e 29 del d.m. 23 giugno 2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza, buon andamento, leale collaborazione. Violazione del principio di separazione dei poteri. Violazione dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE. Cattivo esercizio del potere. Subordinatamente: illegittimità degli articoli 5 e 29 del d.m. 23.6.2016 e del par. 1.3.3. delle Procedure applicative per violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 5, 102, 103, 113, 117, 118 Cost.
3. Illegittimità del provvedimento di diniego per insussistenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 5 e 29 del d.m. 23 giugno 2016. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta. ».
3. - La società presentava in data 9 marzo 2020 istanza di riesame, alla quale veniva acclusa la nota del Comune di Tarsia (CS) prot. n. 1181 del 20 febbraio 2020. In tale nota il Comune attestava la “ piena validità ed efficacia del titolo autorizzativo” e “ l’autonomia e l’indipendenza dell’impianto”.
La predetta istanza veniva respinta dal GS con nota prot. n. P20230044366 in data 6 ottobre 2023.
4. - Avverso detto provvedimento la società OS s.r.l. proponeva motivi aggiunti, deducendo le seguenti censure:
« I. Illegittimità in via autonoma del provvedimento di rigetto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28/2011. Violazione degli artt. 2, 5, 29, del D.M. 23.6.2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione degli artt. 3, 41, 97, 118, della Costituzione. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento. Violazione del principio di proporzionalità. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
II. Illegittimità in via derivata del provvedimento di rigetto .».
5. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
6. - Con rituale atto di appello la società OS s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Illegittimità della sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso e al motivo II.3. dell’atto di motivi aggiunti. Sulla violazione degli artt. 5 e 29 del decreto e sulla insussistenza dei presupposti di un artato frazionamento.
II. Illegittimità della sentenza in relazione al secondo motivo di ricorso e al motivo II.1. dell’atto di motivi aggiunti. Violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011. Insindacabilità da parte del GS dei titoli abilitativi rilasciati da altre amministrazioni.
III. Illegittimità della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso e al motivo II.1. dell’atto di motivi aggiunti. Sulla formazione del silenzio assenso sull’istanza di accesso al regime incentivante.
IV. Illegittimità della sentenza in relazione ai motivi aggiunti. Sulla illegittimità - in via autonoma e derivata - del provvedimento di riesame. ».
7. - Resistevano al gravame il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Gestore Servizi Energetici - GS s.p.a., chiedendone il rigetto.
8. - All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa passava in decisione.
9. - L’appello è infondato.
9.1. - In relazione al motivo di appello sub I (con cui la società OS contesta la sussistenza dei presupposti del cd. artato frazionamento di cui agli artt. 2, 5 e 29 del D.M. 23 giugno 2016) si osserva quanto segue.
Il motivo va disatteso.
Invero, il T.a.r. Lazio ha correttamente ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli indicatori oggettivi e soggettivi di un artato frazionamento a carico dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on shore , con potenza pari a 0,60 MW, sito nel Comune di Tarsia (CS), nella titolarità della OS s.r.l.
Sono, quindi, infondate le doglianze con cui l’odierna appellante assume una violazione del disposto di cui agli artt. 2, 5 e 29 del D.M. 23 giugno 2016.
A tal riguardo, deve premettersi che, come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice (cfr. pag. 10 della sentenza appellata), ai fini dell’integrazione di una fattispecie di artato frazionamento ai sensi dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 è richiesta la contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:
- la contiguità degli impianti (art. 5);
- la riconducibilità degli impianti alla medesima realtà societaria (art. 5);
- la sussistenza di indici di artato frazionamento (art. 29).
Ebbene, nel caso di specie - come correttamente accertato dal T.a.r. - ognuno di tali presupposti risulta positivamente integrato.
Infatti, con riferimento all’elemento della contiguità, l’art. 2, comma 1, lett. a), sub ii) del D.M. 23 giugno 2016, ricomprende nella nozione di “ impianto ” anche i “ misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi ” (cfr. pagg. 10-11 della sentenza appellata).
Per giungere a tale quantificazione l’art. 22 del D.M. 6 luglio 2012 - testualmente richiamato dall’art. 25 del D.M. 23 giugno 2016 - affida ai gestori di rete la responsabilità nella trasmissione al GS delle misure relative sia all’energia prodotta lorda, sia all’energia elettrica immessa in rete.
Ne consegue, per intrinseca necessità e coerenza logica, che anche i misuratori di energia elettrica e gli impianti per la connessione, indipendentemente dal soggetto titolare, rientrano nella nozione di “ impianto ”: trattasi, infatti, di impianti doppiamente indispensabili, sia per appurare la quantità di energia elettrica effettivamente immessa nel sistema (e non solo prodotta) da ciascun operatore, sia per procedere alla correlata quantificazione delle misure incentivanti.
Pertanto si condivide quanto affermato dal primo Giudice al par. 3.2.1. - pagg. 11-12 della sentenza appellata:
«… 3.2.1. Nella relazione tecnica prodotta da parte ricorrente (doc. 10) da un lato si afferma che il misuratore non è funzionale alla produzione di energia e non è annoverato tra le componenti dell’impianto eolico, dall’altro che il gestore di rete ne dispone il punto di posizionamento, che in tal caso è stato previsto a ridosso della cabina di trasformazione realizzata dallo stesso gestore di rete.
La prima affermazione collide con il contenuto letterale dell’art. 2 del D.M., che fa rientrare nella definizione di impianto anche i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi (art. 2, comma 1, lett. a, punto ii). Si tratta quindi non di un elemento secondario, ma costitutivo ed essenziale dell’impianto (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 11916/2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7709/2023), che rileva ai fini della localizzazione sulla medesima particella catastale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 23 giugno 2016. La funzione svolta da misuratore è appunto quella di quantificare l’energia prodotta e scambiata dall’aerogeneratore, per cui se è pur vero che l’aerogeneratore può produrre energia anche se privo di misuratore, non può tuttavia immetterla nella rete di distribuzione in assenza della quantificazione effettuata dal misuratore, che è funzionale alla determinazione degli incentivi. …».
L’impresa ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso in appello), nel richiamare sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 10404, rileva che “… plurimi elementi inducano a ritenere che, essendo parte dell’impianto tutto quello che sta a monte dei punti di connessione, questi ultimi vadano esclusi da tale definizione, quanto meno ai fini della rigorosa applicazione dei principi relativi alla concessione dei benefici per cui è causa ed in particolare ai fini del calcolo delle potenze di impianti posti sulle medesime particelle o particelle contigue …”.
L’assunto di parte appellante è, tuttavia, contraddetto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA, il quale, nell’Allegato A, stabilisce che “ l’impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione ” (cfr. art. 1, comma 1, lett. p), procedendo a definire le nozioni di “ impianto di rete per la connessione ”, “ impianto di utenza per la connessione ”, “ punto di connessione ” e “ punto di inserimento sulla rete esistente ”.
Del tutto logicamente, quindi, il GS ha proceduto al contestato diniego della domanda della ditta OS, richiamando a supporto anche l’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016 in forza del quale “ più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti .”.
Pertanto, correttamente il Gestore, in sede provvedimentale, ha dapprima posto l’enfasi sull’art. 2, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 con specifico riguardo ai “ misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi ”, rimarcando successivamente che “ i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale (92 del Foglio 39 del catasto del Comune di Tarsia (CS) ” (cfr. pag. 3 del censurato provvedimento di rigetto del 21 maggio 2018).
La determinazione del GS trova saldo ancoraggio nelle richiamate disposizioni del D.M. 23 giugno 2016.
Non sono, dunque, condivisibili le affermazioni della società OS (cfr. pag. 11 del ricorso in appello) secondo cui “… l’ubicazione del POD (così come del contatore di scambio M1, come meglio si dirà), essendo ricompreso, dal punto di vista tecnico, nella nozione di impianto di rete per la connessione (dunque, non rilevando ai fini della misurazione dell’energia elettrica prodotta che deve essere considerata ai fini della quantificazione degli incentivi) è elemento la cui localizzazione non rileva (né potrebbe rilevare) ai fini della integrazione del presupposto oggettivo della contiguità . …”.
Invero, questa Sezione con sentenza n. 2252 del 19 marzo 2025 ha evidenziato che, sebbene l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta non possa essere valutato da solo come elemento sufficiente a configurare un artato frazionamento alla luce del tenore letterale dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, ciò nondimeno detto elemento in uno ad altri (nel caso in esame certamente sussistenti ed elencati dal GS a pag. 3 del provvedimenti del 21 maggio 2018: “- gli impianti identificati con codici FER104078, FER104082, FER104085, FER104091 alla data di entrata in esercizio, risultavano nella disponibilità della medesima società, GR ND S.r.l.; - i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale (92 del Foglio 39 del catasto del Comune di Tarsia (CS)), come si evince dai Disegni planimetrici ‘as built’ ” e “ - la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo per tre di esse, in particolare 6/06/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091; - la coincidenza delle date di entrata in esercizio: 28/06/2017; - la coincidenza delle date di fine lavori: 29/06/2017; - la coincidenza delle date di inizio lavori per tre di esse, in particolare, 12/08/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091; - alla data di entrata in esercizio degli impianti, sia il Verbale di Installazione dei Gruppi di Misura che il Regolamento di Esercizio sottoscritto con il Gestore di Rete erano in capo alla GRAZIELLA WIND S.r.L. ”) corroborano la valutazione in ordine alla sussistenza di un artato frazionamento.
In ogni caso va precisato che con le sentenze n. 4350 del 21 maggio 2025, n. 4351 del 21 maggio 2025, n. 4805 del 3 giugno 2025 e n. 5437 del 23 giugno 2025 questa Sezione ha definito i giudizi rispettivamente r.g. n. 4965/2024, r.g. n. 4966/2024, n. 5633/2024 e r.g. n. 5605/2024, aventi ad oggetto i paralleli appelli promossi dalla Eco Dinamica s.r.l., dalla GR ND s.r.l., dalla Lia s.r.l. e ancora dalla GR ND s.r.l. in ordine agli altri impianti oggetto degli accertamenti antifrazionamento del GS.
In particolare, il Consiglio di Stato con le citate sentenze ha riconosciuto la piena legittimità dell’operato del GS, confermando la sussistenza di un artato frazionamento degli impianti in esame stante il posizionamento dei rispettivi contatori di scambio sulla medesima particella catastale.
Rileva Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437 (cfr. altresì negli stessi termini Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5439):
«… - secondo la definizione data dall’art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, i “misuratori” fanno comunque parte dell’impianto, mentre non è dirimente che il loro posizionamento dipenda da scelte del gestore della rete giacché ciò che rileva per i fini di cui si discute - ossia l’applicazione delle norme che vietano l’artato frazionamento - è per un verso l’identità del produttore di energia e la disponibilità dell’impianto e, per altro verso, la circostanza che il contatore di scambio fa parte dell’impianto (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2023, n. 7706, n. 7707 e n.7709);
- il termine “misuratore”, poi, va riferito sia ai contatori di produzione, sia a quelli di scambio, essendo entrambi “funzionali alla quantificazione degli incentivi”, che avviene in riferimento alla produzione netta immessa in rete, come si evince dai commi 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2016 …».
Va parimenti disattesa la contestazione di parte appellante (cfr. pag. 13 dell’atto di appello) secondo cui “… la localizzazione tanto del POD quanto del contatore di scambio (M1) non dipende da una scelta dell’operatore bensì da indicazioni obbligatorie fornite dal Gestore di rete …”.
Infatti, la circostanza per cui la E-Distribuzione abbia posizionato sulla medesima particella contatori riguardanti distinti impianti rappresenta una chiara dimostrazione della tesi posta dal GS a fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego.
Va al riguardo osservato che nella vicenda in esame il Gestore di rete si è uniformato alla realtà fattuale determinata dalla società appellante, in quanto, dinanzi a più impianti alimentati dalla medesima fonte, di proprietà di un medesimo soggetto e posti a distanza ravvicinata, E-Distribuzione ha adottato soluzioni tecniche minime che corroborano i profili di artato frazionamento emergenti nella fattispecie per cui è causa.
Pertanto, la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile.
Condivisibili sono, dunque, le conclusioni cui giunge il primo Giudice per cui le “… soluzioni tecniche imposte dal gestore possono prevedere la condivisione di porzioni di impianto di rete per la connessione, che riguardano tuttavia la rete distribuzione, collocandosi quindi oltre il punto di confine con l’impianto privato. Nella presente controversia la collocazione sulla medesima particella dei gruppi di misura dei diversi impianti configura pertanto un unico impianto ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett. b del D.M. …” (cfr. pag. 12 della sentenza appellata).
Per le stesse ragioni, neppure risultano condivisibili le asserzioni in ordine ad una asserita (ma insussistente) violazione, da parte del D.M. 23 giugno 2016, della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 99/2008 (recante “ Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA) ”).
Sul punto va precisato che, all’opposto, l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 risulta pienamente coerente con quanto previsto dalla menzionata delibera dell’AEEGSI, laddove il D.M. indica “ l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto ” quale “ possibile elemento indicativo di un artato frazionamento ”.
In base al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui alla richiamata delibera AEEGSI n. 99/2008, infatti, il Gestore di rete è chiamato a effettuare una valutazione delle soluzioni di connessione che siano la sintesi ottimale tra il minimo tecnico del singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema.
Nell’effettuare tale valutazione è previsto che per più richieste il Gestore stesso possa contemplare delle sezioni dell’impianto di rete comuni a più impianti (cfr. Allegato A alla delibera n. 99/2008).
Pertanto, in concreto, la condivisione del nodo di raccolta è una “ misura ” della prossimità tra gli impianti, diversa dalla contiguità delle particelle catastali, ma altrettanto significativa, in ogni caso da valutarsi in uno ad altri elementi sintomatici dell’artato frazionamento (cfr. Cons. Stato n. 2252/2025), come appunto avvenuto nel caso in esame.
Non meritevole di positivo apprezzamento è, altresì, l’argomentazione articolata dalla società appellante secondo cui il T.a.r. avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza dell’elemento soggettivo rilevante ai fini dell’integrazione di un’ipotesi di artato frazionamento.
Non è, infatti, condivisibile che “… nessuna previsione normativa, primaria o regolamentare, dispone in modo espresso che l’art. 5 del Decreto vada applicato in relazione allo stato di fatto o di diritto esistente al momento dell’entrata in esercizio …”, né che “… l’art. 5 del Decreto debba essere applicato, nella parte relativa all’analisi in ordine alla riconducibilità societaria, avendo esclusivo riguardo al momento della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi …”(cfr. pagg. 18-21 del ricorso in appello).
In primis , va rimarcato che la ditta ricorrente non contesta, né impugna in alcun modo l’effettiva sussistenza dei profili di fatto acclarati dal GS nel gravato provvedimento del 21 maggio 2018 (cfr. pag. 3: “ gli impianti identificati con codici FER104078, FER104082, FER104085, FER104091 alla data di entrata in esercizio, risultavano nella disponibilità della medesima società, GR ND S.r.l. ”).
In secondo luogo va ribadito che l’elemento in esame costituisce solo uno degli articolati profili in ordine alla presenza dell’artato frazionamento, puntualmente elencati dal GS nell’impugnato diniego.
In terzo luogo, va rilevato che comunque alla “ data di entrata in esercizio ” si è concretizzato un “ polo unico ” di soggetti (solo formalmente differenti) che aspirava a fruire indebitamente degli incentivi, con consequenziale doveroso intervento inibitorio del GS. Pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla ditta ricorrente a pagg. 21 - 22 dell’atto di appello, il GS non ha introdotto “ nuovi e diversi presupposti e modalità di determinazione della potenza dell’impianto ai fini dell’accesso ai regimi incentivanti ”, venendo in rilievo nel caso di specie unicamente la scrupolosa attuazione del dettato del D.M. 23 giugno 2016.
Sono dunque corrette le statuizioni del primo Giudice (cfr. pag. 13 della sentenza appellata) secondo cui “… gli articoli 6 e 7 del D.M. 23 giugno 2026 individuano il momento dell’entrata in esercizio - non quello successivo della presentazione della domanda di accesso - al fine della determinazione della tariffa e della decorrenza del periodo di incentivazione …”.
Ne discende che inevitabilmente ai fini dell’accertamento di un artato frazionamento di potenza non potrà che farsi riferimento all’assetto gestionale dei vari impianti proprio al momento dell’entrata in esercizio, momento che nella fattispecie per cui è causa è coincidente tra tutti gli impianti attenzionati dal GS.
Infatti, nell’ipotesi in cui fosse plausibile che “… ogni fatto storico e/o circostanza antecedente all’insorgere del “contatto” - e quindi del rapporto di diritto pubblico con il GS - deve ritenersi irrilevante ai fini della fattispecie incentivante …” (cfr. pag. 19 dell’atto di appello), si finirebbe per rendere pienamente legittima la condotta di chi, con intento elusivo e fraudolento, metta in atto pratiche di artato frazionamento della potenza degli impianti all’unico scopo di vedersi indebitamente riconosciuti degli incentivi, il cui regime tariffario è più elevato poiché inversamente proporzionale alla minor potenza dell’impianto.
In quest’ottica, è dunque non pertinente il richiamo, operato dalla ditta ricorrente (cfr. pagg. 2, 10, 21 e 24 dell’atto di appello), al precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2023, n. 7108, avente ad oggetto una fattispecie in cui gli impianti interessati erano riconducibili a due distinte imprese che il GS aveva ritenuto integrare un unico centro di imputazione.
Nel caso di specie, all’opposto, è evidente che, alla data di entrata in esercizio, gli impianti fossero tutti gestiti da un unico soggetto, rectius GR ND s.r.l.
In linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640 e da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 3 ottobre 2025, n. 7773), pertanto, il T.a.r. ha correttamente precisato (cfr. pag. 13 della sentenza appellata) che “… Il divieto di artato frazionamento costituisce … “un principio generale dell’ordinamento” che opera “a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 640/2023) …”.
Da ultimo, anche questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437), nel definire gli appelli della GR ND s.r.l. in relazione ad altro impianto (connesso a quello di cui al presente giudizio) oggetto degli accertamenti antifrazionamento del GS, ha confermato che “… quando alla data di entrata in esercizio più impianti sono riconducibili a un unico produttore, è integrato il requisito soggettivo dell’artato frazionamento, senza che rilevi il fatto che in seguito, e in particolare prima della presentazione della domanda d’incentivazione, uno o più di essi siano stati trasferiti a un imprenditore autonomo e indipendente rispetto al cedente. Ciò in quanto è alla realizzazione dell’impianto che sono correlati gli investimenti di cui occorre garantire l’equa remunerazione e tali investimenti sono proporzionalmente minori per un unico impianto di potenza maggiore, successivamente suddiviso, rispetto a singoli impianti più piccoli, già tali all’origine …”.
Non meritano condivisione nemmeno le critiche che la ditta OS rivolge alla pronuncia di primo grado in relazione agli ulteriori indici di artato frazionamento della potenza dell’impianto, ossia:
- “ la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo per tre di esse, in particolare 6/06/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091 ”;
- “ la coincidenza delle date di entrata in esercizio: 28/06/2017 ”;
- “ la coincidenza delle date di fine lavori: 29/06/2017 ”;
- “ la coincidenza delle date di inizio lavori per tre di esse, in particolare, 12/08/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091 ”;
- “ alla data di entrata in esercizio degli impianti, sia il Verbale di Installazione dei Gruppi di Misura che il Regolamento di Esercizio sottoscritto con il Gestore di rete erano in capo alla GRAZIELLA WIND S.r.L. ” (cfr. pag. 3 dell’impugnato provvedimento di diniego del 21 maggio 2018).
Invero, va osservato che l’appellante non contesta l’oggettiva sussistenza di tali elementi - da intendersi perciò come non contestati ex art. 115 del codice di procedura civile e 64, comma 2, del codice del processo amministrativo - ma si limita unicamente a legarli a non meglio specificate “… prassi degli investimenti nel settore dell’energia green …” (cfr. pag. 23 dell’atto di appello).
In primis va evidenziato che la doglianza appare genericamente articolata.
Del resto, anche di recente la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 12 febbraio 2025, n. 3191 con argomentazioni condivise da questo Collegio) ha rimarcato che gli elementi di cui sopra costituiscono, unitamente alla dimostrata sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo, “… evidenti e non equivoci indici dell’artato frazionamento della potenza di un impianto unitario …”.
Peraltro, nel caso in esame, tali indici non sono stati considerati dal GS “ in modo isolato ”, bensì “ unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di qualificare la situazione concreta ” (cfr. pagg. 13 - 14 della sentenza appellata).
Così come correttamente confermato anche dal T.a.r. in primo grado, poi, nessuna violazione procedimentale può addebitarsi al Gestore dal momento che “… La finalità della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è di garantire la partecipazione al procedimento, come avvenuto nel caso di specie ove il contraddittorio ha riguardato gli elementi essenziali della fattispecie …” (cfr. pag. 14 della sentenza appellata).
Inoltre, come parimenti chiarito dal Giudice di prime cure, in ogni caso un’eventuale violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 sarebbe stato sanato ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della medesima legge.
Infatti, “… Secondo consolidata giurisprudenza le garanzie procedimentali sono poste a protezione di interessi concreti, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2052/2019). Inoltre, in base alla disciplina ratione temporis applicabile - antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 - anche un’eventuale incompletezza del preavviso di rigetto è sanata in base al disposto dell’art. 21- octies. …” (cfr. pag. 14 della sentenza appellata).
In ogni caso va rimarcato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio il GS ha adottato un provvedimento dal contenuto vincolato, a fronte del riscontro oggettivo di un artato frazionamento (con consequenziale non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di una norma sul procedimento [quale appunto l’art. 10- bis della legge n. 241/1990], essendo palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato).
A tal riguardo Cons. Stato, Sez. II, 31 marzo 2025, n. 2670 ha condivisibilmente rilevato:
«… La pronuncia appellata ha fatto correttamente riferimento ai principi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750) secondo cui “… In caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo - l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato. In disparte il profilo sull’applicabilità ratione temporis della novella legislativa che non viene in rilievo (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 14 marzo 2022, n. 1790), la disposizione non potrebbe comunque qui applicarsi trattandosi di atto vincolato. …”.
Nel caso di specie, infatti, non vi è stata alcuna violazione dei principi partecipativi del procedimento in quanto l’atto adottato dal GS ha certamente natura vincolata.
È, quindi, corretto il riferimento contenuto nella sentenza gravata al menzionato art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge 241/1990.
Si richiama a tal riguardo Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2592:
«… In ogni caso dal punto di vista della sopravvenienza normativa rappresentata dall’art. 12, comma 1, lett. i), del decreto legge n. 76/2020, che ha novellato l’art. 21 octies della legge n. 241/1990, Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2024, n. 3086 ha osservato:
«… il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 (“La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”), introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non incide sulle considerazioni in precedenza esposte poiché la novella del 2020 ha ad oggetto unicamente il secondo periodo della disposizione in commento (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
Pertanto, in presenza di un’attività amministrativa vincolata (fattispecie ricorrente nel caso di specie) ai sensi del primo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 rimane comunque non annullabile il provvedimento adottato in violazione di una norma sul procedimento (quale appunto l’art. 10-bis legge n. 241/1990) qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. …».
In tal senso si è espresso anche Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129. …».
Nella fattispecie in esame può, dunque, trovare applicazione l’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990 (in virtù del quale “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”), venendo in rilievo un’attività amministrativa vincolata poiché è evidente che, a fronte della insussistenza di un evento calamitoso ovvero di un factum principis nei termini sopra delineati, non vi sarebbe potuto essere alcun riconoscimento della tariffa piena da parte del GS.
Orbene, come ribadito dalla citata sentenza del T.a.r. Lazio n. 5207/2021 con argomentazioni condivise da questo Collegio, “… il GS esercita un potere vincolato, limitato al riscontro della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e all’applicazione della formula matematica per la determinazione del beneficio. In ragione dunque di quanto evidenziato con riferimento alla data di entrata esercizio dell’impianto, il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere un esito diverso, anche nell’eventualità di un diverso svolgimento dell’iter procedimentale; ne consegue l’irrilevanza di ogni eventuale irregolarità in argomento. …”. …».
Ed ancora Cons. Stato, Sez. III, 8 maggio 2025, n. 3905 ha osservato:
«… per condiviso orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. II n. 9890/2024), anche dopo che l’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 l’inciso «la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis», è solo in caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato.
Più specificamente: «L’annullabilità di un provvedimento amministrativo, adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve essere, infatti, esclusa qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse, e tale principio rileva e continua a rilevare, nonostante la novella del d.l. n. 76 del 2020, anche in ipotesi di mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, al cospetto dei provvedimenti vincolati» (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11259).
3.6. Sul piano esegetico, infatti, è stato rilevato che «la disposizione introdotta nel corso del 2020 riguarda solo le ipotesi di omissione del preavviso di rigetto a fronte di attività amministrativa discrezionale (quale quella contemplata nel secondo periodo, espressamente richiamato dal successivo) e non anche le ipotesi di attività amministrativa vincolata (quale quella contemplata nel primo periodo […]), per la quale resta valida l’applicabilità dell’art. 21-octies (e quindi, la non annullabilità del provvedimento adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi)» (Cons. Stato, sez. VII, 10 gennaio 2024, n. 333). …».
Pertanto, stante il carattere doveroso e vincolato del provvedimento adottato dal GS nella fattispecie per cui è causa, trattandosi di istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione presentata in violazione del divieto di artato frazionamento, non è comunque pertinente il richiamo al disposto dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/1990 come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. i), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Analoga censura formulata dalla GR ND s.r.l. nel giudizio di appello r.g. n. 5605/2024 è stata peraltro disattesa da questo Consiglio, evidenziando che “… Per quanto poi riguarda il lamentato difetto di partecipazione endoprocedimentale ex art. 10 bis, trattasi di censura che è priva di refluenza patologica, in quanto, fermo restando che non si impone l’esatta coincidenza del quadro motivazionale a sostegno del provvedimento con le osservazioni rese in sede endoprocedimentale, la censura è disattivata nella sua carica patologica per la mancata ostensione in sede processuale delle ragioni a sostegno dell’infondatezza del quadro motivazionale dell’atto impugnato. Non si registrano infatti in ricorso precise contestazioni afferenti ai suddetti elementi posti a sostegno della determinazione del GS . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437).
Ne discende il rigetto del motivo di appello.
9.2. - Priva di pregio è anche la censura di cui al secondo motivo di appello con cui la società OS contesta al T.a.r. di avere - a suo dire - avallato un indebito sindacato del GS sul titolo autorizzativo dell’impianto.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il GS non si è reso protagonista di “ un’indebita ingerenza nella sfera di potere attribuita ad altro ente ” in ordine all’efficacia dei titoli abilitativi (cfr. pag. 25 del ricorso in appello).
Infatti, a fronte dell’istanza procedimentale promossa dalla OS s.r.l., il GS ha doverosamente e ordinariamente proceduto a valutare la documentazione ricevuta, concentrandosi sul solo esame dei requisiti emersi ai fini dell’erogazione dell’incentivo richiesto.
All’esito di tale valutazione (di propria competenza), il Gestore ha ravvisato la sussistenza di una pluralità di elementi indicativi di un artato frazionamento, i quali - si ribadisce - non sono contestati in punto di fatto.
Pertanto, l’attività del GS si è interamente svolta solo nell’ambito istituzionale che gli spettava, e con esclusivo riferimento alla attuazione del D.M. 23 giugno 2016: in tale esclusivo ambito, perciò, il GS ha effettuato un controllo a carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, senza alcuna verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore, proprio come prescritto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2025, n. 4350 e Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2025, n. 4351: “… Il GS non può sindacare i titoli abilitativi rilasciati da altre amministrazioni, a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore, ma deve limitarsi a verificarne l’esistenza e, se dubita della loro legittimità, è tenuto a confrontarsi con gli enti che li hanno rilasciati (Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2018 n. 6060). …”).
In definitiva, l’attività del GS non ha mai riguardato la legittimità del titolo autorizzativo vantato dalla società ricorrente, ma solo il (ben differente) profilo dell’accertamento della sussistenza di elementi preclusivi alla concessione delle misure economiche.
Sul punto, scrutinando analoga censura, Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11552 ha evidenziato:
«… la decadenza non è stata motivata sulla base dell’inefficacia dei titoli autorizzativi relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e, per l’effetto, il GS non ha invaso la competenza di altre amministrazioni decidendo sulla validità ed efficacia dei titoli autorizzativi riferiti agli impianti de quibus, questioni non rilevanti ai fini del disconoscimento del diritto agli incentivi in contestazione.
Le ragioni sostanziali alla base del provvedimento di decadenza non hanno riguardato l’insussistenza o l’invalidità di titoli autorizzativi degli impianti, ma la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’istante e l’attuazione di un progetto di investimento da considerare unitariamente ai fini dell’accesso alla pubblica incentivazione, mentre - si ripete - alcun sindacato sui titoli autorizzativi è stato in concreto compiuto dal GS. …».
Ciò spiega perché il GS, nella valutazione della richiesta di accesso agli incentivi per l’impianto di potenza pari a 0,060 MW (così come autorizzato dal Comune di Tarsia), ha riscontrato che la contiguità degli ulteriori impianti ha concorso a formare una struttura di potenza unitaria pari a 0,240 MW, insuscettibile di fruire dei contributi richiesti, configurando - come visto - un’ipotesi di artato frazionamento.
Corretta è, dunque, la valutazione del primo Giudice secondo cui “… la valutazione effettuata dal GS non riguarda la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni locali ai fini dell’istallazione dell’impianto, ma le condizioni di accesso ai benefici previsti dal D.M. 23 giugno 2016, fra le quali rientra la potenza dell’impianto …” (cfr. pagg. 8 - 9 della sentenza appellata).
Infatti, la tesi di parte appellante si risolve in una non consentita interpretatio abrogans dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, posto che in tale sede il legislatore:
- dapprima impone al GS l’esercizio del potere/dovere di “ verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza … attraverso il controllo della documentazione trasmessa ” dalle imprese istanti (cfr. comma 1);
- successivamente, “ nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi ”, prescrive che “ il GS dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate ” (cfr. comma 3).
Anche in tal caso si possono richiamare le statuizioni rese da questa Sezione sulla posizione della GR ND s.r.l., per le quali “… non è revocabile in dubbio che competa al GS in sede di ammissione all’incentivo e non al comune in sede di rilascio del titolo abilitativo la qualificazione di impianto artatamente frazionato …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437).
Parimenti non condivisibile è la lettura che la ditta appellante offre degli artt. 5 e 29 del D.M. 23 giugno 2016.
In primis va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla OS s.r.l., il GS non ha esercitato alcun “… sindacato in ordine alla validità ed efficacia del titolo autorizzativo rilasciato dall’Amministrazione comunale …” (cfr. pag. 27 dell’atto di appello).
Inoltre, reputa questo Collegio che le contestazioni articolate dalla ditta appellante sono frutto di una lettura non corretta della normativa di riferimento.
Le disposizioni in tema di anti-frazionamento contenute nel D.M. 6 luglio 2012 e nel D.M. 23 giugno 2016, lungi dal concretizzare la dedotta inosservanza degli artt. 5, 102, 103, 113, 117 e 118 della Costituzione, rappresentano un principio generale ed immanente dell’ordinamento giuridico pienamente coerente con la scelta legislativa a monte, che intende precludere agli operatori economici di frazionare (elusivamente) la potenza di impianti realizzati nel medesimo sito, al fine illegittimo di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione delle regole e delle procedure di ammissione alle tariffe incentivanti.
Di conseguenza, alcuna rideterminazione del contenuto del titolo autorizzativo comunale inerente alla sola istallazione dell’impianto che abbia comportato ripercussioni gravi in termini di certezza del diritto e, al contempo, in violazione dell’affidamento degli operatori privati, può essere imputata al GS.
Al riguardo, correttamente il T.a.r. ha rilevato che “… All’interno di un dato procedimento possono confluire provvedimenti adottati da amministrazioni titolari di attribuzioni diverse, il cui esercizio implica la soluzione di questioni pregiudiziali, giuridiche o fattuali, comuni: ciò tuttavia non significa che la soluzione alla questione comune fornita da un’amministrazione nell’adozione di un proprio provvedimento vincoli l’altra amministrazione nell’esercizio di una diversa attribuzione. L’invasione delle altrui attribuzioni (causa di nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. n. 241/90) è ravvisabile soltanto nei casi in cui un’amministrazione eserciti un potere alla stessa non spettante, adottando ovvero sindacando la legittimità e l’efficacia di titoli autorizzativi (di competenza e) rilasciati da altra amministrazione; una tale invasione di attribuzioni non potrebbe invece manifestarsi qualora un’amministrazione nell’esercizio di un proprio potere risolva questioni pregiudiziali, rilevanti per definire la regula iuris del caso concreto, in senso difforme rispetto a quanto statuito da altra amministrazione nell’esercizio di un diverso potere pubblico (Cons. Stato, sez. II, n. 11552/2022). …” (cfr. pag. 9 della sentenza appellata).
La scelta del legislatore - a ben vedere - risponde alla logica di assicurare la piena attuazione di primari e assoluti valori di rango costituzionale, quali la tutela della concorrenza (cfr. art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione) e la libertà di iniziativa economica privata (cfr. art. 41 della Costituzione), che devono necessariamente coniugarsi con l’utilità sociale ed una razionale ed equa distribuzione delle risorse pubbliche (cfr. artt. 41, comma 2, e 81 della Costituzione).
Non a caso lo stesso art. 29, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 contestato dalla società appellante chiarisce impeccabilmente, al comma 1, come “… un artato frazionamento della potenza degli impianti … costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti …”.
In ultima analisi, pertanto, la realizzazione di più impianti rinnovabili nel medesimo sito altera la concorrenza sotto un duplice profilo.
Da un lato, la costruzione di più impianti nel medesimo sito da parte di pochi operatori (e, correlata, la presentazione di una dichiarazione non veritiera) implica la lesione della libertà d’iniziativa economica di coloro che intendano accedere agli incentivi, poiché si sarebbe potuta verificare - in linea di principio - l’estromissione degli altri operatori che, laddove le regole fossero state osservate, avrebbero potuto vedere incentivata l’energia elettrica prodotta.
Dall’altro, tale realizzazione concretizza la lesione del principio della razionale distribuzione delle risorse pubbliche destinate ad incentivare la produzione di energia elettrica.
Si rileva, altresì, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul perimetro delle valutazioni effettuabili dal GS in merito ai titoli abilitativi “… non attiene alle ipotesi di artato frazionamento …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10388).
Ne discente l’infondatezza anche del secondo motivo di appello.
9.3. - In relazione al motivo di appello sub III si osserva quanto segue.
Diversamente da quanto lamentato dalla società appellante, condivisibilmente il T.a.r. ha ritenuto inapplicabile nel caso in esame l’istituto di semplificazione del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990.
La doglianza si fonda, infatti, su un non corretto inquadramento della normativa de qua .
Nello specifico si rammenta che nella vicenda oggetto di causa sussisteva già a monte una pluralità di circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza presentata a suo tempo dalla società ricorrente, come acclarato nel contestato provvedimento di diniego del 21 maggio 2018, quali:
1. le rispettive strutture situate a breve distanza (cfr. documento n. 14-15 depositato in primo grado dalla difesa del GS contenente planimetrie);
2. “ gli impianti identificati con codici FER104078, FER104082, FER104085, FER104091 alla data di entrata in esercizio, risultavano nella disponibilità della medesima società, GR ND S.r.l.” (cfr. pag. 3 del censurato provvedimento del 21 maggio 2018);
3. “ i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale (92 del Foglio 39 del catasto del Comune di Tarsia (CS)), come si evince dai Disegni planimetrici ‘as built’ ” (cfr. pag. 3 dell’impugnato provvedimento del 21 maggio 2018);
4. emerge evidente “ la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo per tre di esse, in particolare 6/06/2016 per le FER104078, FER104082 e FER104091 ” (cfr. pag. 3 del provvedimento del 21 maggio 2018);
5. risulta, inoltre, “ la coincidenza delle date di entrata in esercizio: 28/06/2017 ”, “ la coincidenza delle date di fine lavori: 29/06/2017 ” e “ la coincidenza delle date di inizio lavori per tre di esse, in particolare, 12/08/2016 per le FER104078, FER104082 e FER10409 ” (cfr. pag. 3 del provvedimento del 21 maggio 2018);
6. “ alla data di entrata in esercizio degli impianti, sia il Verbale di Installazione dei Gruppi di Misura che il Regolamento di Esercizio sottoscritto con il Gestore di Rete erano in capo alla GRAZIELLA WIND S.r.L. ” (cfr. pag. 3 del provvedimento del 21 maggio 2018).
Del tutto logicamente, dunque, il Gestore ha concluso affermando che “… In presenza degli elementi sopra menzionati, il GS considera gli impianti relativi alle richieste FER104078, FER104082, FER104085 e FER104091, riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, come un unico impianto di potenza cumulativa (0,240 MW) pari alla somma dei singoli impianti; ne deriva che, l’impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi avendo una potenza ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,240 MW superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto pari a 0,060 MW …” (cfr. pag. 3 del provvedimento del 21 maggio 2018).
Di conseguenza, a fronte di una fattispecie concreta carente dei requisiti normativamente previsti, di certo non poteva perfezionarsi l’ipotesi di silenzio assenso configurata dall’art. 20 della legge n. 241/1990.
Con argomentazioni condivisibili il T.a.r., nel richiamare il disposto del par. 3.2 delle Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 adottate dal GS (secondo cui “ Il procedimento si concluderà sempre mediante l’adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso ”), ha affermato che “… il procedimento di concluderà sempre mediante l’adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso. Pertanto, l’adozione del provvedimento da parte del GS oltre i termini ordinatori stabiliti dal D.M. non determina l’illegittimità dello stesso ” (cfr. pag. 8 della sentenza appellata).
Inoltre, sulla base di quanto correttamente statuito in primo grado, i termini di cui all’art. 24, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016, hanno evidentemente natura acceleratoria e ordinatoria.
Di conseguenza, non può attribuirsi alcun valore giuridico alla circostanza dell’avvenuto decorso degli stessi.
Peraltro, dal momento che il termine per l’esercizio dei controlli è previsto nell’interesse del GS ( rectius a presidio dell’interesse pubblico alla corretta erogazione dei contributi pubblici), l’eventuale suo inutile decorso non comporta l’esaurimento del relativo potere.
A tal riguardo il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-T er , 13 luglio 2020, n. 7976, con argomentazioni condivise da questo Giudice, ha rilevato che:
«… La perentorietà del termine di conclusione del procedimento sussiste solo quando vi sia una norma che espressamente lo qualifichi come tale, ovvero sancisca che allo spirare del termine si producano effetti giuridici incompatibili con la possibilità per l’Amministrazione di provvedere (T.A.R. Roma, sez. III ter, sentenza 02/10/2019, n.11502).
Tale principio è stato più volte affermato dalla sezione in relazione al potere esercitato dal GS, considerato che si tratta di un termine posto nell’interesse dell’Amministrazione al fine di svolgere la doverosa attività di controllo finalizzata alla corretta erogazione di contributi pubblici.
Ne consegue che il GS, una volta decorso il termine di conclusione del procedimento, non esaurisce il potere di provvedere, con la conseguenza che non sono illegittime, per la dedotta violazione dell’art. 20 della legge 241/1990, le impugnate regole applicative al punto 4.3. laddove prevedono che “l’eventuale ritardo del GS non integra un’ipotesi di silenzio assenso”.
L’art. 20, comma 4, della legge 241/90, deroga all’istituto del silenzio assenso per atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, materia nella quale, come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, rientra a pieno titolo la disciplina invocata riferibile al settore degli incentivi per il risparmio energetico e al rispetto degli impegni internazionali sui cambiamenti climatici (cfr. questa sezione, sentenze n. 7460/2019 e n. 2169/2019, Cons. Stato n. 2859/2018) . …».
Deve, altresì, aggiungersi che l’operatività dell’istituto del silenzio assenso invocato dalla ditta ricorrente è comunque preclusa anche per altri motivi.
Invero, la disciplina delle energie rinnovabili risulta pienamente riconducibile all’ambito della normativa volta alla tutela ambientale.
Sul tema va rilevato che, in considerazione della direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (da cui è scaturito il decreto legislativo n. 28/2011), detta disciplina costituisce parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra - nel rispetto di quanto sancito nel protocollo di Kyoto e nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - in quanto è volta al controllo del consumo di energia, al ricorso all’energia da fonti rinnovabili e ai risparmi energetici nonché all’aumento dell’efficienza energetica.
Inoltre, anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ad esempio sentenza n. 119/2010) riconosce la normativa relativa agli “ impianti che utilizzano fonti rinnovabili ” ed alla “ gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali ” come “ espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente ”.
Ne discende che il procedimento per cui è causa rientra nel novero di quelli incidenti su interessi a carattere particolarmente sensibile, per i quali è preclusa l’operatività del silenzio-assenso, di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 (cfr. comma 4 secondo cui “ Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ”).
È, pertanto, meritevole di conferma la statuizione del T.a.r. Lazio (cfr. pag. 7 della sentenza appellata) per cui “… Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la formazione del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrando essi nella materia ambientale, ove non opera l’art. 20 della L. 241/1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 3995/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 11645/2022). …”.
9.4. - Con il quarto motivo di appello l’odierna ricorrente ha dedotto l’illegittimità - in via autonoma e derivata - del censurato provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame (nota prot. n. P20230044366 in data 6 ottobre 2023), lamentando il difetto di motivazione e d’istruttoria, nonché l’omessa valutazione comparativa, tenuto conto dell’attestazione comunale del 20 febbraio 2020, e, in ogni caso, la violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo va respinto.
Invero, a tal proposito va rimarcato che la sentenza di primo grado ha correttamente acclarato la legittimità dell’operato del GS per avere respinto l’istanza formulata dalla società OS per ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo.
In punto di fatto, va preliminarmente osservato che in data 9 marzo 2020 l’odierna appellante ha formalizzato al GS un’istanza di riesame del contestato diniego.
Con nota prot. GSWEB/P20230044366 del 6 ottobre 2023 il GS ha riscontrato negativamente la citata istanza, confermando l’impossibilità di “… superare i motivi ostativi già rappresentati nel provvedimento di diniego del 21 maggio 2018 … che si intende integralmente richiamato e con cui si è motivatamente disposto al riguardo …”.
Al riguardo la ditta OS sostiene che “… il Gestore, senza in alcun modo valutare e/o verificare le allegazioni fornite dalla Società, ovvero omettendo del tutto di riscontrare i puntuali chiarimenti (pure) richiesti, abbia “confermato” - con formule di mero stile ed apodittiche - il proprio precedente provvedimento …” (cfr. pag. 33 dell’atto di appello).
Il rilievo non è meritevole di positivo apprezzamento.
A sostegno dell’istanza di riesame, difatti, la società OS non ha addotto alcun elemento effettivamente idoneo a superare il precedente diniego espresso dal GS, limitandosi a richiamare:
i) la giurisprudenza relativa alla carenza di potere del GS a sindacare il contenuto dei titoli abilitativi;
ii) nonché la nota del Comune di Tarsia prot. n. 1183 del 20 febbraio 2020 con cui il Comune attestava “ la piena idoneità ed efficacia del titolo autorizzativo sopra riportato per la realizzazione dell’impianto eolico assentito ” ed altresì che “ ciascuno degli impianti assentiti dalle sopra riportate PAS ha una potenza di 60 kW, insuscettibile di essere cumulata, stante l’autonomia dei predetti impianti con gli altri ”.
Si tratta chiaramente di elementi non pertinenti e inidonei a porre in discussione la piena legittimità dell’originario provvedimento di diniego del 21 maggio 2018 laddove il GS ha rilevato che i predetti impianti costituissero - sotto il profilo della normativa anti-frazionamento - “ un unico impianto di potenza cumulativa (0,240 MW) pari alla somma dei singoli impianti ”, con la conseguenza che “… l’impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi avendo una potenza ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,240 MW superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto pari a 0,060 MW …”.
Pertanto, considerato che le circostanze indicate nell’istanza di riesame del 9 marzo 2020 non apportavano alcun elemento inedito, né in fatto né in diritto, il GS non era ovviamente tenuto ad aprire un apposito segmento istruttorio.
Tanto è stato statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437) nel rigettare i motivi aggiunti proposti dalla GR ND nel giudizio r.g. n. 5605/2024, rilevando che “… sotto il primo profilo, la nota del Comune non ha portato all’emersione di fatti diversi, ma contiene una diversa valutazione dei medesimi presupposti già vagliati dal GS e, come tale, inidonea a imporre a quest’ultimo di riesaminarli …”.
La società appellante aggiunge, poi, che il GS avrebbe altresì dovuto motivare in relazione alla sopravvenienza fattuale esposta dalla medesima ditta OS, vale a dire la nota con cui “… l’Amministrazione comunale, oltre a confermare la validità del titolo autorizzativo, ha attestato altresì la completa indipendenza e autonomia (autorizzativa, costruttiva e funzionale) dell’Impianto . …” (cfr. pag. 33 dell’atto di appello).
In realtà, come già ampiamente esposto, il GS non ha mai messo in discussione la validità del titolo abilitativo di ciascuno dei predetti impianti, bensì ha rilevato - ai soli fini della erogazione degli incentivi di propria competenza - la sussistenza di un’articolata pluralità di elementi indicativi di un artato frazionamento.
Non rilevante è, pertanto, che dal punto di vista urbanistico-edilizio gli impianti siano caratterizzati da “ completa indipendenza e autonomia (autorizzativa, costruttiva e funzionale) ” poiché la normativa anti-frazionamento si poggia su indici differenti, essendo volta a verificare - anche sulla base di elementi di carattere sintomatico e a prescindere dalla formale autonomia funzionale, costruttiva ed organizzativa di ciascuno degli impianti - la sussistenza di un’ipotesi di artato frazionamento di un’iniziativa economica unitaria.
Del tutto correttamente, quindi, il T.a.r. ha rigettato i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Si rammenta, inoltre, che l’istanza di riesame presentata dalla ditta OS è datata 9 marzo 2020, risultando per ciò ad essa inapplicabile il disposto di cui all’art. 56, comma 8, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, entrato in vigore il 17 luglio 2020 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120).
Risulta, pertanto, condivisibile il rilievo del T.a.r. secondo cui, trattandosi di un’istanza semplice, “… non conseguiva neppure un dovere di provvedere da parte del GS, essendo la doverosità del riesame un connotato proprio ed esclusivo della procedura speciale stabilita dal citato art. 56 …” (cfr. pag. 14 della sentenza appellata).
Anche perché, come rilevato sempre in merito alla posizione della società GR ND s.r.l. nel giudizio di appello r.g. n. 5605/2024, “… l’obbligo di considerare l’interesse del privato al conseguimento o al mantenimento dell’incentivo e, più in generale, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sorto solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, ed è inapplicabile a istanze presentate prima della sua entrata in vigore, come quella dell’appellante, che è stata inoltrata nel mese di luglio 2017 . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437).
Ne discende la reiezione del motivo di appello.
10. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite con le Amministrazioni statali costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante OS s.r.l. al pagamento in favore del Gestore Servizi Energetici - GS s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Spese compensate con le Amministrazioni statali costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UI AS NO, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
SC Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
SC MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC MI | UI AS NO |
IL SEGRETARIO