Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05439/2025REG.PROV.COLL.
N. 05606/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5606 del 2024, proposto da EL Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero delle imprese e del made in TA , il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il GSE – Gestore servizi energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III stralcio, n. 6939 del 10 aprile 2024, resa inter partes , concernente un diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,120 MW, sito nel Comune di Borgia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in TA , del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché del GSE – Gestore Servizi Energetici – S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Carlomagno, per l’avvocato Andrea Sticchi Damiani, Enrico Campagnano, Adriana Amodeo, per l’avvocato Arturo Cancrini, e Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 8261 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società EL Wind S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A. prot. GSEWEB/P20180133839 del 3.5.2018, recante in oggetto “ FER104088/Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo V del d.m. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,120 MW, sito nel Comune di Borgia ”;
b ) del provvedimento del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A. GSEWEB/P20170229557 del 12.12.2017, recante in oggetto “ FER104088 / Preavviso di rigetto – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di BORGIA (CZ) ”;
c ) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati con il presente atto: i) del d.m. 23.6.2016 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “ Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ”; ii) delle Procedure applicative del d.m. 23.6.2016 adottate ai sensi dei dell’art. 26, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016;
e per l’accertamento
del diritto della Società, in relazione all’impianto oggetto del presente ricorso, ad accedere alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 23 giugno 2016.
2. A sostegno del gravame la Società, titolare di un impianto eolico onshore di potenza pari a 0,060 mW, sito nel Comune di Borgia (CZ), al fine di contrastare il provvedimento impugnato fondato sul rilevato artato frazionamento trattandosi di due impianti considerati quali unico impianto di potenza cumulativa di 0,120 mW, aveva dedotto:
i) la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di accesso diretto alle tariffe incentivanti stante il decorso di novanta giorni di cui al D.M. 23 giugno 2016;
ii) l’indebito sindacato sul titolo abilitativo da parte del GSE siccome estraneo alle sue competenze, anche laddove si fondasse sul citato D.M. in quanto sarebbe in contrasto con la normativa regionale e locale;
iii) l’erronea valorizzazione, ai fini del presupposto oggettivo, del posizionamento degli impianti nell’ottica della loro pretesa indebita contiguità, e, circa il presupposto soggettivo, la mancata valutazione della fattispecie alla data di entrata in esercizio degli impianti invece che alla data di presentazione della domanda di incentivi.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione III Stralcio) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.500) in favore del GSE.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- sarebbe da escludere il perfezionamento del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990, in quanto “ non è applicabile ai procedimenti riguardanti l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ”;
- non si configurerebbe alcun “ illegittimo sindacato sul titolo abilitativo ”, in quanto “ la valutazione effettuata dal GSE non riguarda la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni locali ai fini dell’istallazione dell’impianto, ma le condizioni di accesso ai benefici previsti dal D.M. 23 giugno 2016, fra le quali rientra la potenza dell’impianto ”; parimenti non rileverebbe la valutazione operata dal Comune in ordine all’autonomia tra gli impianti;
- sussisterebbe sia il presupposto oggettivo, stante “ la collocazione sulla medesima particella dei gruppi di misura dei diversi impianti ”, sia il presupposto soggettivo dell’artato frazionamento, attesa la riconducibilità ad un unico soggetto societario dei quattro impianti così come correttamente valutato dal GSE alla data di entrata in esercizio degli stessi (il 29 giugno 2017);
- “ Neanche sussiste violazione procedimentale in ordine alla mancata indicazione degli indici di artato frazionamento nel preavviso di rigetto ”.
5. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 28/06/2024 e depositato il 09/07/2024, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 7-30), quanto di seguito sintetizzato:
I) ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL TERZO MOTIVO DI RICORSO. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 29 DEL DECRETO E SULLA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI UN ARTATO FRAZIONAMENTO ;
II) ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 42, D.LGS. N. 28/2011. INSINDACABILITÀ DA PARTE DEL GSE DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI. ;
III) ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. SULLA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO SULL’ISTANZA DI ACCESSO AL REGIME INCENTIVANTE.
5.1. Parte appellante, detto in sintesi, deduce che, nella specie, sarebbero insussistenti i presupposti richiesti al fine di configurare l’artato frazionamento in quanto gli impianti non sono localizzati su particelle tra loro contigue e la localizzazione dei contatori di scambio non potrebbe costituire circostanza sufficiente alla adozione dei provvedimenti di diniego impugnati, come da preciso orientamento di questo Consiglio. Del resto la localizzazione tanto del POD quanto del contatore di scambio (M1) non dipende da una scelta dell’operatore bensì da indicazioni obbligatorie fornite dal Gestore di rete, sulla scorta delle previsioni recate dal Tica. Il momento rilevante ai fini dell’accertamento in ordine al presupposto soggettivo di cui all’art. 5 del Decreto non sarebbe quello della data di entrata in esercizio quanto quello della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi. Si insiste altresì nel denunciare il difetto di partecipazione endoprocedimentale e non vi sarebbero elementi in grado di suffragare il contestato artato frazionamento. Il GSE avrebbe effettuato un indebito sindacato sul titolo abilitativo e l’atto impugnato sarebbe gravato da deficit istruttorio sia per la mancata interlocuzione con l’amministrazione territorialmente competente sia per la totale obliterazione della attestazione rilasciata dal Comune di Borgia che espressamente ha certificato l’idoneità ed efficacia del titolo abilitativo per un impianto di potenza inferiore a 60 kW. Il T.a.r. avrebbe altresì errato nel non aver rilevato la formazione del silenzio assenso anche in considerazione dell’illegittimità della previsione di cui al par. 3.2 delle Procedure applicative adottate dal GSE.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado accertando e dichiarando il diritto della Società alla percezione delle tariffe di cui al Decreto.
7. In data 25 giugno 2024 il GSE si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame con vittoria di spese.
8. In data 11 aprile 2025 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzione al fine di argomentare nel senso dell’infondatezza dell’appello evidenziando la sussistenza di diversi indici sintomatici dell’artato frazionamento.
9. In pari data parte appellante ha depositato a sua volta memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato recenti pronunce di questo Consiglio che avrebbero rilevato l’illegittimità di analoghi provvedimenti di diniego di ammissione agli incentivi ritenendo che la mera coincidenza delle date relative alla fase burocratica e costruttiva non assume alcuna valenza probatoria decisiva ai fini di ritenere sussistente la fattispecie di artato frazionamento.
10. In data 18 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero delle imprese e del Made in TA , il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
11. In data 22 aprile 2025 entrambe le parti hanno depositato memorie insistendo per le rispettive conclusioni. Parte appellante ha ribadito, tra l’altro, che la localizzazione del misuratore M1 e del punto di consegna (o POD) dipende esclusivamente da esigenze impiantistiche e logistiche del Gestore di Rete e che la Società, al momento della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi, non aveva nella disponibilità e titolarità altri impianti contigui a quello oggetto in esame. Da parte sua il GSE ha rimarcato che costituisce presupposto oggettivo dell’artato frazionamento il fatto che i punti di connessione alla rete di due impianti siano posti sulla medesima particella catastale.
12. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 13 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
Come esposto in narrativa, il presente gravame verte sulla questione relativa alla effettiva o meno configurabilità dell’artato frazionamento, contestando quindi l’appellante i rilievi a base del provvedimento di prime cure e confermati dal T.a.r.
14. Con il primo complesso motivo di gravame (pagine 7-22) parte appellante deduce che gli impianti non sarebbero posizionati su particelle tra loro contigue e la localizzazione dei contatori di scambio non potrebbe costituire circostanza idonea e sufficiente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di diniego impugnati, come da preciso orientamento di questo Consiglio.
In particolare parte appellante contesta quanto opinato dal GSE nel senso che “ la ubicazione, sulla medesima particella, dei POD in bassa tensione (e dei relativi gruppi di misura) configurerebbe “un unico impianto” ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. b) del Decreto ”, atteso che nella nozione di “impianto” rientrano anche gli impianti per la connessione e, in particolare, il punto di consegna (POD, acronimo per “ Point of Delivery ”). Parte appellata richiama, di contro, il Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA nonché precisa giurisprudenza che attribuisce rilievo alla circostanza della presenza degli impianti sulla medesima particella catastale.
Ai fini della disamina del motivo, viene quindi in considerazione un profilo fattuale ed uno giuridico.
Il primo attiene ad un dato materiale, contestato da parte appellante, e cioè la collocazione dei contatori di energia elettrica scambiata con la rete sulla medesima particella catastale ( particella 495 del foglio 28).
Parte appellata osserva al riguardo che detta particella del catasto del Comune di Borgia, su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto identificato con il codice FER104062, risulta essere la medesima particella su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto identificato con il codice FER104088 (cfr. doc. 3, disegni planimetrici). Ne consegue che se è vero, come dedotto, che gli impianti non sono localizzati su particelle tra loro contigue, il GSE ha valorizzato il fatto che fossero installati sulla medesima particella i relativi POD.
Sul punto, parte appellante formula al riguardo le seguenti considerazioni.
La localizzazione del POD non rileva (né potrebbe rilevare) ai fini della integrazione del presupposto oggettivo della contiguità, come da preciso orientamento di questo Consiglio di Stato. Ciò perché la definizione di impianto ricomprende tutte quelle apparecchiature poste a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica e quindi non può sicuramente rientrarvi il contatore di scambio, che invece va ricompreso nell’impianto di rete per la connessione. All’uopo richiama anche le previsioni del Tica ed argomenta ripetutamente nel senso che la localizzazione del misuratore M1 e del punto di consegna (o POD) dipende esclusivamente da esigenze impiantistiche e logistiche del Gestore di Rete.
Ha quindi evidenziato che gli impianti:
“✓ non sono tra loro contigui, in quanto localizzati in particelle distinte e tra loro distanti ;
✓ sono tra di loro assolutamente indipendenti ed autonomi, anche dal punto di vista funzionale, essendo ciascun impianto dotato sia di un proprio POD che di un proprio misuratore ” (cfr. pag. 3 memoria).
A tal fine, la Società richiama due specifici precedenti di questo Consiglio (sentenza n. 10404/2022, confermata da ultimo dalla sentenza n. 6177/2024) che hanno ritenuto non rilevante, ai fini della integrazione di un artato frazionamento, la localizzazione dei diversi “punti di connessione” degli impianti.
Di contro il GSE valorizza un altro precedente invece di segno favorevole alle sue prospettazioni, che così si esprime: “ Quanto alla pluralità dei punti di connessione, poi, per costante giurisprudenza l’impianto comprende tutto ciò che è a monte del punto di connessione (deciso e gestito dal GSE) includendo il punto o i punti plurimi di misurazione dell’energia prodotta” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 marzo 2024, n. 2194).
Con riferimento all’elemento soggettivo lamenta parte appellante che nessun rilievo può assumere la titolarità degli impianti al momento dell’entrata in esercizio e che, in mancanza di riferimenti normativi di segno contrario, ogni fatto storico e/o circostanza antecedente all’insorgere del “contatto” -e quindi del rapporto di diritto pubblico con il GSE- deve ritenersi irrilevante ai fini della fattispecie incentivante. Ciò che rileva, a parere della Società, è il momento della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi. Ritiene altresì che, come da preciso orientamento pretorio, “ la mera coincidenza delle date relative alla fase burocratica e costruttiva non assuma alcuna valenza probatoria decisiva ai fini di ritenere sussistente la fattispecie di artato frazionamento ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7108/2023).
14.1. Orbene, in relazione a tale ultimo profilo censorio va condiviso quanto affermato dal GSE e cioè che, per le ragioni meglio di seguito specificate, “ anche i misuratori di energia elettrica e gli impianti per la connessione – indipendentemente dal soggetto titolare – rientrano nella nozione di “impianto ””, con la conseguenza che gli elementi valorizzati a tal riguardo dal GSE denotano l’unicità dell’impianto.
Il GSE opportunamente evidenzia, altresì, che “ alla data di entrata in esercizio dell’impianto FER104088, corrispondente alla data di entrata in esercizio dell’impianto FER104062, risultava che entrambi gli impianti fossero nella disponibilità del medesimo soggetto responsabile ”.
In effetti il quadro giurisprudenziale rimarcato da parte appellante lascia comunque intendere che gli elementi, soggettivo e oggettivo, evidenziati dal GSE, hanno quantomeno un valore sintomatico, occorrendo quindi verificare se nel caso di specie siano o meno suffragati da ulteriori elementi.
Ebbene, la risposta è affermativa, in quanto, nell’atto impugnato in prime cure, il GSE aveva valorizzato le ulteriori circostanze come di seguito specificate:
• la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo da parte del medesimo soggetto TT MA AG (PAS prot. 3386 del 30/04/2014 per la FER104062, PAS prot. 3387 del 30/04/2014 per la FER104088);
• la coincidenza delle date di richiesta di voltura dei titoli autorizzativi da TT MA AG a EL Wind S.r.l. (13/04/2016);
• la coincidenza delle date di entrata in esercizio (28/06/2017).
Del resto, nell’esaminare talune fattispecie analoghe (sent. n. 4350 e n. 4351 del 2025 relative ad altri impianti riconducibili a EL Wind, originaria titolare anche dell’impianto per cui è causa) questo Consiglio ha osservato che:
- secondo la definizione data dall’art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, i “misuratori” fanno comunque parte dell’impianto, mentre non è dirimente che il loro posizionamento dipenda da scelte del gestore della rete giacché ciò che rileva per i fini di cui si discute - ossia l’applicazione delle norme che vietano l’artato frazionamento - è per un verso l’identità del produttore di energia e la disponibilità dell’impianto e, per altro verso, la circostanza che il contatore di scambio fa parte dell’impianto (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2023, n. 7706, n. 7707 e n.7709);
- il termine “misuratore”, poi, va riferito sia ai contatori di produzione, sia a quelli di scambio, essendo entrambi “funzionali alla quantificazione degli incentivi”, che avviene in riferimento alla produzione netta immessa in rete, come si evince dai commi 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2016;
- non conducono a diverse conclusioni le sentenze di questa sezione n. 10404 del 25 novembre 2022 e n. 7108 del 20 luglio 2023, richiamate dall’appellante, la quali, a ben vedere, riguardano il punto di connessione – che affermano essere estraneo all’impianto del privato, il quale si arresta “a monte” del POD senza comprenderlo – perché nella specie si discute della collocazione del misuratore, che è invero elemento distinto rispetto al POD e come tale è preso in considerazione autonomamente dall’art. 2, comma 1, lettera a),romanino ii), del d.m. 23 giugno 2016;
- quando alla data di entrata in esercizio più impianti sono riconducibili a un unico produttore, è integrato il requisito soggettivo dell’artato frazionamento, senza che rilevi il fatto che in seguito, e in particolare prima della presentazione della domanda d’incentivazione, uno o più di essi siano stati trasferiti a un imprenditore autonomo e indipendente rispetto al cedente. Ciò in quanto è alla realizzazione dell’impianto che sono correlati gli investimenti di cui occorre garantire l’equa remunerazione e tali investimenti sono proporzionalmente minori per un unico impianto di potenza maggiore, successivamente suddiviso, rispetto a singoli impianti più piccoli, già tali all’origine.
- il frazionamento di un impianto successivamente all’entrata in esercizio, che è il momento rilevante per l’individuazione della tariffa incentivante da applicare (secondo quanto dispone l’art. 6, commi 1, 2 e 8, del d.m. 23 giugno 2016), conduce al riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante ed integra la fattispecie di artato frazionamento perché un’operazione unitaria viene rappresentata come una serie d’interventi isolati,
- la coincidenza o prossimità delle date relative alle fasi di costruzione e autorizzazione è elemento che, unito a quelli della contiguità e della riconducibilità a un medesimo imprenditore in una valutazione globale, dimostra l’esistenza di un artato frazionamento;
- il contatore di scambio (M1) è posto sul punto di consegna (POD) che è il punto di confine tra l’impianto di rete e l’impianto del produttore (Guida per le connessioni alla rete elettrica di E-distribuzione- cap. A.4 della “Sezione A –Generalità e cap. H.2 della “Sezione H – Misura dell’Energia”). La localizzazione del contatore di scambio nel punto di consegna o POD non è oggetto di contestazione;
- per gli impianti che non usufruiscono dello scambio sul posto o del ritiro dedicato, quale quello per cui è causa (cfr. richiesta di accesso all’incentivo), il contatore di scambio M1 conteggia anche tutta l’energia prodotta che coincide con quella immessa in rete, sicché - contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - esso è funzionale alla quantificazione degli incentivi, rientrando tra gli elementi costitutivi dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a) d.m. 2016;
- i POD dei due impianti e, di conseguenza, anche i contatori di scambio insistono sulla medesima particella catastale n. 123, sicché sussiste il requisito della contiguità degli impianti. Va condiviso quanto osservato dal GSE (memoria dell’11 aprile 2025 e memoria di replica del 22 aprile 2025) per cui il posizionamento sulla medesima particella dei contatori di distinti impianti, appartenente al medesimo soggetto ed alimentati dalla medesima fonte, corrobora i profili di artato frazionamento, indipendentemente dall’imputabilità al gestore di rete della soluzione tecnica minima generale, la quale è conformata sullo stato di fatto esistente;
Con specifico riferimento alla fattispecie per cui è causa il Collegio osserva ancora che:
i) il collegamento sostanziale tra SA EN OU e EL EN è confermato dall’identità del soggetto investito del potere gestorio in entrambe le società, potere che in SA è non solo rilevante ma anche esclusivo (in qualità di socio unico e amministratore unico). La titolarità della carica di amministratore unico e, al contempo, socio unico, da un lato, e di consigliere di amministrazione, dall’altro lato, proprio nel periodo in cui SA è divenuta cessionaria dell’impianto (al 16 luglio 2015 al 24 luglio 2017) costituiscono elementi sufficienti- congiuntamente valutati- a provare l’unicità del centro decisionale;
ii) non è ravvisabile alcun contrasto tra il richiamato par. 1.3.3. delle Procedure applicative con l’art. 5 d.m. 2016, costituendo il primo una puntuale applicazione del secondo laddove precisa che, ai sensi dell’art. 5 comma 2, sono riconducibili ad un unico produttore gli impianti nella titolarità di soggetti in sostanziale collegamento societario;
iii) non è condivisibile la lettura atomistica sostenuta dalla società degli ulteriori elementi valorizzati dal GSE (in particolare, la coincidenza temporale delle fasi burocratiche e di costruzione degli impianti) i quali, invece, considerati nel loro insieme e unitamente ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra indicati, integrano altrettanti indici dell’artato frazionamento.
iv) il richiamo alle scelte imprenditoriali e alle prassi commerciali non può scriminare né giustificare la violazione dei principi cardine dei regimi di sostegno, costituiti dall’equa remunerazione degli investimenti e dalla proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e incentivo riconosciuto (art. 29 d.m. 2016).
Dal quadro normativo e fattuale sopra richiamato discende che, come sostenuto dal T.a.r, sussistono tutti i presupposti dell’artato frazionamento di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 29 d.m. 2016, e cioè: a) la contiguità degli impianti; b) la riconducibilità degli impianti, a livello societario, ad un unico produttore.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett b) i due impianti vanno pertanto considerati come “ un unico impianto di potenza cumulata pari alla somma dei singoli impianti ”, come ravvisato dal GSE nel provvedimento impugnato.
14.2. Sul piano soggettivo, la società censura l’interpretazione del T.a.r., che ha ritenuto che l’accertamento della riconducibilità degli impianti a un unico produttore dovesse essere svolto alla data di entrata in esercizio degli impianti (quando, nella specie, essi erano ancora tutti riconducibili a EL Wind s.r.l.) invece che a quella in cui è stata avanzata la richiesta di accesso agli incentivi (quando quello per cui è causa era già stato trasferito all’appellante), rilevante in quanto è il momento del contatto tra azienda e Gestore e dell’instaurazione del rapporto amministrativo tra di essi.
La censura, come di recente rilevato da questa Sezione in una analoga vicenda (sentenza n. 4350 del 21 maggio 2025), non merita accoglimento.
Per stabilire se la riconducibilità degli impianti a un unico produttore debba essere valutata alla data di entrata in esercizio degli stessi ovvero a quella in cui sia stata presentata la domanda di ammissione all’incentivo, occorre muovere dalla considerazione che l’artato frazionamento « costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti », come afferma l’art. 29, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016.
Per la realizzazione dell’impianto l’azienda sostiene infatti costi che, almeno in parte, prescindono dalla sua dimensione (si pensi a quelli per studio e progettazione dell’intervento), e che quindi incidono proporzionalmente dipiù su quelli di minore potenza, circostanza che giustifica il maggior sostegno a carico della finanza pubblica.
Essendo dunque in proporzione meno oneroso realizzare un unico impianto “grande” piuttosto che singoli impianti “piccoli” è evidente che l’artato frazionamento, con cui un’operazione unitaria viene rappresentata come una serie d’interventi isolati, condurrebbe a riconoscere complessivamente un beneficio superiore a quello spettante.
Dovendosi quindi considerare l’unicità dell’intervento di realizzazione dell’impianto, cui sono correlati quegli investimenti di cui occorre garantire l’equa remunerazione, è logico ritenere che il momento cui riferire la valutazione sia la data di entrata in esercizio dello stesso che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera m), del d.m. 23 giugno 2016, rappresenta il momento « in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico », ossia quello in cui l’impianto può dirsi realizzato e funzionante.
Pertanto, quando alla data di entrata in esercizio più impianti sono riconducibili a un unico produttore, è integrato il requisito soggettivo dell’artato frazionamento, senza che rilevi il fatto che in seguito, e in particolare prima della presentazione della domanda d’incentivazione, uno o più di essi siano stati trasferiti a un imprenditore autonomo e indipendente rispetto al cedente.
A supporto di questa interpretazione militano anche considerazioni di coerenza del sistema, connesse al fatto che la data di entrata in esercizio è rilevante per l’individuazione della tariffa incentivante da applicare (secondo quanto dispone l’art. 6, commi 1, 2 e 8, del d.m. 23 giugno 2016).
14.3. Per quanto poi riguarda il lamentato difetto di partecipazione endoprocedimentale ex art. 10 bis , trattasi di censura che è priva di refluenza patologica, in quanto, fermo restando che non si impone l’esatta coincidenza del quadro motivazionale a sostegno del provvedimento con le osservazioni rese in sede endoprocedimentale, la censura è disattivata nella sua carica patologica per la mancata ostensione in sede processuale delle ragioni a sostegno dell’infondatezza del quadro motivazionale dell’atto impugnato. Non si registrano infatti in ricorso precise contestazioni afferenti ai suddetti elementi posti a sostegno della determinazione del GSE.
15. Gli ulteriori due motivi di gravame risultano anch’essi infondati per le seguenti ragioni.
15.1. Deduce parte appellante, con il motivo sub 2 (pagine 22-27), che il GSE avrebbe effettuato un indebito sindacato sul titolo abilitativo e l’atto impugnato sarebbe gravato da deficit istruttorio sia per la mancata interlocuzione con l’amministrazione territorialmente competente sia per la totale obliterazione della attestazione rilasciata dal Comune di Melfi che espressamente ha certificato l’idoneità ed efficacia del titolo abilitativo per un impianto di potenza inferiore a 60 kW: nemmeno questa censura può dirsi fondata, in quanto il GSE non ha svolto alcun sindacato sulla legittimità o meno del titolo edilizio, essendosi limitato a rilevare la sussistenza di profili oggettivamente idonei ad incidere sulla configurazione unitaria dello stesso.
Invero il GSE non ha sindacato la legittimità della PAS, ma esercitato il potere-di cui è titolare- di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’incentivo richiesto. Non è revocabile in dubbio che competa al GSE in sede di ammissione all’incentivo e non al comune in sede di rilascio del titolo abilitativo la qualificazione di impianto artatamente frazionato. In linea generale è ben possibile, infatti, che più enti siano titolari di attribuzioni diverse, il cui esercizio implica la soluzione di questioni pregiudiziali, giuridiche o fattuali, comuni, senza che ciò significhi che la soluzione alla questione comune fornita da un’amministrazione vincoli l’altra nell’esercizio di una diversa attribuzione (cfr. in senso conforme, Cons. Stato, sez. II, 17.05.2023, n. 4914; id. 8.01.2023, n. 640 e 29.12.2022, n. 11552).
Inconferenti sono, pertanto, i precedenti citati, che non riguardano fattispecie di artato frazionamento bensì casi in cui il gestore aveva sindacato in via diretta la PAS ritenendola inidonea ad autorizzare l’impianto (sez. II, n. 366/2024).
Non avendo il GSE sindacato il titolo abilitativo, ma esercitato il potere ad esso normativamente attribuito ex art. 42 d.lgs 28/2021, non sussiste alcun contrasto degli artt. 5 e 29 d.m. né con il citato art. 42 nè con la direttiva 2009/28/CE né, infine, valori e i principi presidiati dagli artt. 5 e 118 Cost.
15.2. Lamenta infine parte appellante, col motivo sub 3 (pagine 27-30), che il T.a.r. avrebbe errato nel non aver rilevato la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità del diniego di autotutela essendo intervenuto a distanza di oltre tre anni dalla sua trasmissione e pretermettendo “ ogni valutazione di merito e/o istruttoria in ordine alle puntuali allegazioni e richieste di chiarimento offerte dalla Società ”: anche tale motivo è infondato, in quanto il par. 3.2 delle Procedure Applicative adottate dal GSE, chiarisce che “Il procedimento si concluderà sempre mediante l’adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso” .
Non trova peraltro applicazione la regola generale del silenzio assenso sancita dall’art. 20, comma 1, l. 241/1990 poiché gli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile rientrano nella materia ambientale e, quindi, nelle deroghe previste dal comma 4 del medesimo art. 20 (Cons. Stato, sez. II n. 10808 del 2023, n. 2423 del 2025, negli stessi termini, sez. II,19 aprile 2023, n. 3995, e sez. IV, 14 maggio 2018, n. 2859);
Questa Sezione sentenza n. 3995 del 19 aprile 2023 si è peraltro già espressa negativamente in ordine alla questione prospettata, avendo rilevato che:
<< Il silenzio assenso invocato da parte appellante non trova fondamento né nella previsione generale dell’art. 20 l. 241/1990 né nella disciplina di settore.
8.3 Sotto il primo profilo, l’art. 20 comma 4 della legge sul procedimento amministrativo ha espressamente escluso dalla previsione generalizzata del silenzio assenso di cui al primo comma gli atti e i procedimenti riguardanti l’ambiente, tra cui rientra la disciplina riferibile al settore degli incentivi per il risparmio energetico e al rispetto degli impegni internazionali sui cambiamenti climatici. Sul punto è sufficiente richiamare il primo considerando della Direttiva del 23 aprile 2009, n. 28 (a cui è stata data attuazione con il d. lgs 28/2011) che sancisce: “ Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012 ”.
8.4 Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non vi è dubbio che il procedimento diretto alla verifica e al rilascio dei titoli di efficientamento energetico attenga alla materia ambientale.
8.5 Sotto il secondo profilo, né il d.m. 28 dicembre 2012 né le linee guida approvate con delibera AEEG n. 9/2011 contemplano un’ipotesi di silenzio assenso in relazione al rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi. D’altra parte nemmeno la società appellante ha indicato con precisione su quale disposizione, tra quelle che disciplinano le RCV e il rilascio dei TEE, si fonderebbe l’invocato silenzio assenso, atteso che: i ) inconferente è il richiamo, su cui insiste l’appellante, all’art. 6 comma 3 d.m. 28 dicembre 2012 (che sancisce “ Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata ”) che attiene esclusivamente al metodo di valutazione a consuntivo di cui all’art. 6 delle Linee Guida, che è l’unico fondato sulla proposta di progetto e programma di misura (PPPM), mentre nel caso di specie si verte in tema di misurazione con il metodo di valutazione standardizzato di cui all’art. 6 comma 2 d.m. 28 dicembre 2012 e all’art. 4 delle Linee Guida, fondato su schede tecniche predeterminate (cfr. art. 12 d.m. 28 dicembre 2012 e art. 4.3 delle Linee Guida); ii ) irrilevante è il richiamo all’art. 16 delle citate Linee Guida che si limita a disciplinare il procedimento per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, prevedendo che, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli, il soggetto responsabile certifica la corrispondente quota di risparmio netto integrale riconosciuta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 relativo al computo del risparmio netto anticipato. Il medesimo articolo precisa, al comma 4, che, nel caso in cui il soggetto responsabile ritenga opportuno richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive, il termine di cui al comma 1 viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene ridefinito pari a 90 giorni, senza sancire alcuna ipotesi di silenzio assenso.
8.6 La normativa non prevede, pertanto, che il superamento dei termini da essa contemplati determini il formarsi di un provvedimento favorevole per NT .
8.7 Questa Sezione con sentenza del 25 marzo 2022 n. 2196, nell’ambito di una controversia afferente alla configurabilità o meno del silenzio assenso su PPPM, ha escluso che sia ravvisabile un provvedimento tacito di accoglimento alla luce dell’espresso dato testuale dell’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012 (disposizione impropriamente richiamata anche da -OMISSIS- con riferimento al metodo di valutazione standardizzato) e ha precisato che il silenzio assenso non trova fondamento nemmeno nella previsione dell’art. 20 l. 241/1990 poiché le fattispecie in questione sono sussumibili nella materia ambientale “ sotto il profilo dell’esigenza di contenimento dell’impiego di materie prime e di riduzione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti, in attuazione degli obblighi nazionali il cui rispetto è imposto dall’Unione Europea per garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi a tutela dell’ambiente delineati nel protocollo di Kyoto ”. >>
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante, nella misura stabilita in dispositivo, nei riguardi del GSE mentre vanno compensate, in considerazione del tenore delle rispettive difese, nei riguardi dei Ministeri appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5606/2024), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del GSE, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti. Compensa le spese nei riguardi del Ministero delle imprese e del made in TA , del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO