Art. 5.
L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione.
Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria.
L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione.
Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria.