Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott. Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 628 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA con l'avv.to GRECO GIACINTO Pt_1
appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
Conclusioni: come da atto d'appello
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Lamezia Terme, pronunciandosi sui ricorsi proposti da e CP_1
successivamente riuniti, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per intervenuta decadenza;
ma ha dichiarato prescritte le azioni di ripetizioni di indebito di cui alle cause riunite n. 1498/18 RG e n.1798/18 RG, traenti origine da due avvisi di addebito per il recupero delle prestazioni previdenziali correlate alla iscrizione.
Ha ritenuto l'intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento ex art. 2946
c.c., affermando “Ed infatti, il primo avviso n.33020180001644412000 di cui alla causa riunita
n.1489/18 RG risulta notificato il 3.8.2018 a mani della ricorrente e riguarda la liquidazione di prestazioni di malattia e maternità e di disoccupazione agricola corrisposte nel giugno e nel luglio
2008 (v. allegato prospetto al fascicolo di parte resistente). Con riferimento al secondo avviso di addebito n..33020180001739028000 di importo pari ad € 1.939,73 di cui alla causa riunita
In entrambi i casi non risultano idonei atti interruttivi della prescrizione maturata.
Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame l' limitatamente al capo relativo alla dichiarata Pt_1
prescrizione ed ha lamentato:
1.l'omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dall'opposizione rispetto all'avviso di addebito n. 33020180001644412000 per decorso del termine di 40 gg. dalla notifica con conseguente inammissibilità del ricorso e consolidamento dei crediti, non potendosi far valere fatti estintivi antecedenti alla formazione del titolo;
2. l'omessa valutazione con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito n.
33020180001644412000 e 33020180001739028000, degli atti interruttivi della prescrizione, tutti atti contenuti nel fascicolo portante RG 621/18.
Ha sottolineato che: a) l'AVA n. 33020180001644412000 riguarda ANF ed indennità di disoccupazione agricola anno 2007, liquidati il 14/7/2008 come da prospetto;
l'AVA n.
33020180001739028000 riguarda l'indennità di malattia erogata nel periodo 1/2007 – 6/2008, con pagamenti del 23/5/07; 28/6/07; 30/10/07; 4/6/08; 14/7/08; b) gli stessi furono preceduti: da raccomandata del 28/11/2017 con cui si comunicava la revoca della indennità di disoccupazione agricola del 2006, con importi indicati nella seconda pagina, notificata il 13/12/2017; raccomandata del 28/11/2017 con cui si comunicava la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola del 2007, con importi erogati e da recuperare indicata nella seconda pagina, anch'essa notificata il
13/12/2017; raccomandata del 2/3/2018 con cui si comunicava indebito relativo alla indennità di disoccupazione agricola anno 2007 (erogata nel 2008) e prestazioni accessorie periodo 1/1/08 –
31/12/08 notificata il 27/3/18; raccomandata del 20/4/2018 con cui si comunicava indebito relativo alla malattia e maternità periodo 5/1/07 – 9/6/08 notificata il 8/5/18.
3. comunque l'erronea declaratoria di prescrizione, perché la vicenda nasceva da una simulazione di attività di bracciante agricola, secondo quanto accertato dagli ispettori con verbale di Pt_1
accertamento n. 2017000254/DDL del 23/06/2017, notificato il 17/07/2017. Ha sostenuto che solo all'esito dell'attività ispettiva poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione per il recupero degli indebiti e che la prescrizione dei crediti è rimasta sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. fino alla data della loro scoperta, avvenuta nel 2017, grazie all'attività ispettiva.
Ha concluso chiedendo:
“Riformare la sentenza nella parte in cui in parziale accoglimento del ricorso promosso “dichiara prescritte le azioni di ripetizioni di indebito di cui alle cause riunite N. 1498/18 RG e N.1798/18
RG”, escludendo la prescrizione per le ragioni sopra evidenziate e per l'effetto, rigettare
Pag. 2 di 4 l'opposizione avverso gli AVA N. 33020180001644412000 & 33020180001739028000 di cui alle cause riunite N. 1498/18 RG e N.1798/18 RG, con condanna di controparte al pagamento dei crediti portati dagli AVA menzionati. Con vittoria di spese e competenze”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Alla fissata udienza, sentito il difensore dell'unica parte costituita, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.L'appello va accolto per quanto di ragione.
2.1.L'eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 dlgs. n. 46/99, per mancata impugnazione entro il termine perentorio di 40gg - che il giudice di prime cure ha omesso di valutare – con riferimento all'avviso di addebito n. 33020180001644412000 è fondata, essendo stato notificato tale avviso di addebito il 3.8.2018, mentre il ricorso giurisdizionale risulta depositato il 15.9.2018. A ciò consegue il consolidamento dei crediti ivi riportati con preclusione dell'esame della prescrizione quale fatto antecedente alla formazione del titolo.
2.2. Per quanto riguarda, invece l'avviso di addebito n. 33020180001739028000, occorre premettere che , secondo la documentazione in atti, esso attiene al recupero dell'indennità di malattia erogata nel periodo 1/2007 – 6/2008, con pagamenti del 23/5/07; 28/6/07; 30/10/07;
4/6/08; 14/7/08.
Ciò posto, il credito restitutorio dell' sorge quando l' ha erogato il trattamento non Pt_1 CP_2
dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., mentre
è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l' venga a conoscenza della natura CP_2
indebita dell'erogazione effettuata: il principio è espressione della consolidata regola secondo cui
«l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. individua specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n.
10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
In ordine, poi, all'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., essa ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di
Pag. 3 di 4 accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (cfr Cass. ord. n.
5413/2020).
Alla luce di tali premesse, è da escludere che nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione possa coincidere con l'epoca dell'accertamento ispettivo e/o che possa trovare applicazione l'art. 2941 n. 8 c.c. non potendosi ravvisare la condotta di occultamento del credito nei termini chiariti dalla Suprema Corte.
In conclusione individuata la decorrenza della prescrizione nella data delle erogazioni delle prestazioni, la missiva notificata in data 8.5.2018 è intervenuta entro il decennio solo per gli ultimi due pagamenti.
Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata, deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
2.Considerato l'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in Pt_1
data 206.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 261/2023
, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza, a)dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020180001644412000.;
2. dichiara dovuta la ripetizione delle somme erogate in data 4/6/08 e in data 14/7/08, di cui all'avviso di addebito n. 33020180001739028000;
3.compensa le spese del doppio grado di giudizio;
4.conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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