TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 21/04/2026, n. 7151
TAR
Decreto cautelare 7 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 e 21-nonies L. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che non vi fosse ragione di comunicare l'avvio del procedimento, dato che l'annullamento precedente era per incompetenza e imponeva una riedizione del procedimento. Inoltre, le vicende processuali hanno interrotto il decorso del termine per l'annullamento d'ufficio. Le doglianze sulla mancata partecipazione dei soci sono infondate, data la loro posizione riflessa e la distinzione giuridica tra la VA e i suoi soci.

  • Rigettato
    Violazione art. 2 comma 4 D.M. 2523/2001, artt. 3 e 5 Bando, art. 1 Disciplinare e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la motivazione della delibera sia sorretta da una ragione sufficiente: la revoca del finanziamento regionale, non impugnata dalla ricorrente. Inoltre, la risoluzione del contratto preliminare è motivata da procedimenti penali e dall'impossibilità di portare a termine il programma, non dalla normativa citata dalla ricorrente. La costituzione di una quarta cooperativa non è stata chiarita. La cessione degli alloggi in godimento ai soci è avvenuta successivamente. La doglianza sull'indennizzo è infondata poiché né la convenzione né la legge prevedono tale indennizzo, e gli oneri sono stati in gran parte sostenuti dai soci assegnatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 21/04/2026, n. 7151
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7151
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo