Sentenza 11 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/03/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02252/2025REG.PROV.COLL.
N. 02477/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2022, proposto da:
PI RU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Battista Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ST dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Crisci in Roma, piazza Giuseppe Verdi, n. 8;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 209/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ST dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Battista Conte e Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Nel 2007 la PI RU s.r.l. presentava istanza di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica per un impianto di produzione di energia da fonte eolica in località Bora della Fantina, nel Comune di LO.
In data 4 gennaio 2007 la PI RU inoltrava a Terna s.p.a. una richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale per l’impianto eolico da realizzare in località Bora della Fantina, Comune di LO (PR), per collegare l’impianto alla RTN sulla linea di alta tensione (AT) “La Spezia - S. Colombano” di proprietà della società Terna s.p.a. per il tramite di una sottostazione elettrica di nuova realizzazione da costruire in località Monte Carmine, Comune di LO (PR).
In particolare con raccomandata del 26 gennaio 2007 prot. n. TE/P2007001060 Terna rispondeva alla società PI, comunicando la soluzione tecnica minima generale (STMG) per il collegamento tra l’impianto eolico e la linea AT “La Spezia - S. Colombano”, formalmente accettata dalla società il 5 aprile 2007 (Racc. A/R n. 13035200822-9).
Nella comunicazione Terna informava la PI che il collegamento sarebbe avvenuto tramite “ una nuova stazione di smistamento a 220 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea a 220kV ‘La Spezia - San Colombano’ ”.
Nella STMG Terna precisava, altresì, che la nuova stazione di smistamento e i raccordi che si renderanno necessari costituiscono impianti di rete per la connessione (doc. n. 2 fasc. TAR).
A seguito delle modifiche della soluzione di allacciamento, l’impianto è stato autorizzato con determina dirigenziale della Provincia di Parma del 13 ottobre 2008 n. 3552 di autorizzazione unica e determina dirigenziale del 16 ottobre 2008 n. 3624 di V.I.A. favorevole.
Successivamente, in data 30 gennaio 2009, la PI presentava una nuova richiesta di autorizzazione e di V.I.A. per un altro (completamente diverso e separato) parco eolico da realizzare in località Monte la Rocca nel Comune di RE, dando seguito alle indicazioni del piano energetico regionale e del piano energetico della Provincia di Parma.
Tale nuovo progetto prevedeva la realizzazione di un parco eolico, completamente separato e indipendente dall’altro, da realizzare in un Comune differente, ubicato a diversi chilometri di distanza dal primo.
A seguito dell’istruttoria la Provincia di Parma rilevava alcune criticità nel suddetto progetto: nello specifico, era stata rilevata una sovrapposizione con il progetto presentato dalla ditta RI-El s.p.a. in corso di pubblicazione.
In ragione di tali criticità, la società PI proponeva inizialmente alcune varianti al progetto, non accettate positivamente dall’Amministrazione, per poi raggiungere un’intesa con la società RI-El, accolta invece positivamente dall’Amministrazione provinciale.
Il progetto dell’impianto contemplava la connessione nella medesima nuova sottostazione di smistamento di LO, da inserire sulla linea “La Spezia - San Colombano” già autorizzata.
In base all’accordo tra la RI.El. e PI si decideva che la suddetta sottostazione sarebbe stata realizzata dalla prima società ed era prevista una connessione in condominio dei vari progetti.
Nel frattempo anche il progetto “RE” in località Monte la Rocca - così modificato - otteneva l’autorizzazione da parte della Provincia di Parma e il parere positivo in sede di V.I.A. (determina dirigenziale del 4 giugno 2012 n. 1419).
Con determina dirigenziale del 15 giugno 2012 n. 1545 la Provincia di Parma, dando atto dell’autorizzazione rilasciata all’impianto di Monte la Rocca della società PI, deliberava di autorizzare la RI-El s.p.a. alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, prevedendo (punto 26 del dispositivo) che “… in relazione a quanto proposto si richiede una gestione comune della cabina di sottostazione con l’obbligo da parte di RI-El di costruire e gestire la stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina […] consentendo a PI, che ha presentato una domanda per la realizzazione di un impianto eolico in aree contermini, di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione in “condominio ” …”.
In base alle tre autorizzazioni (quella rilasciata a favore dell’impianto di Bora della Fantina, quella a favore dell’impianto di Monte la Rocca e, in ultimo, quella a favore di RI-El), gli impianti avrebbero dovuto connettersi alla RTN attraverso una stazione in alta tensione della cui costruzione era stata incaricata la società RI-El s.p.a.
A seguito delle integrazioni documentali e progettuali fornite dalla società PI in merito alle nuove caratteristiche del progetto per la realizzazione dei due citati impianti, Terna ne dichiarava la conformità con i requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di rete (lettera prot. TRISPA/P20130008318).
Successivamente la società PI procedeva - ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 - all’iscrizione nei Registri del GSE, (ottenendo di rientrare nel contingente degli incentivi di cui ai Registri GSE 2014) e a richiedere l’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per due impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore di nuova costruzione, il primo con potenza pari a 3 MW, sito in località Bora della Fantina, Comune di LO (PR) e il secondo, con potenza di 2,4 MW, sito in località Monte la Rocca, Comune di RE (PR).
Nel dicembre del 2014 le opere di rete necessarie per la connessione dei tre impianti della PI e della RI.El (in particolare, la stazione elettrica in alta tensione), non erano ancora state realizzate né da RI-El, né da Terna.
Al contrario, la società PI aveva proceduto a realizzare le opere a suo carico previste dai provvedimenti di autorizzazione dei due propri impianti.
Al fine di rispettare il termine perentorio dell’8 dicembre 2015 per eseguire il primo funzionamento in parallelo con la rete e non decadere dal diritto a ottenere gli incentivi da parte del GSE, si rendeva necessario un collegamento provvisorio con la RTN attraverso la rete di MT di Enel.
Il GSE respingeva le richieste di accesso agli incentivi, previo invio dei preavvisi di rigetto (prot. GSEWEB/P20160066296 del 1° giugno 2016 e prot. GSEWEB/P20160066298 del 1° giugno 2016).
Nei menzionati preavvisi il rigetto delle istanze era stato inizialmente giustificato sulla base di alcuni motivi tra cui, in particolare, che i due impianti di proprietà della PI (Bora della Fantina-LO e Monte la Rocca-RE) sarebbero funzionalmente interconnessi e, quindi, costituirebbero un unico impianto di potenza pari a 5,4 MW, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012, la PI avrebbe dovuto partecipare alle procedure d’asta ( ex artt. 2, comma 1, lett. q), e 5, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012).
A detta del GSE (cfr. preavvisi di rigetto del 1° giugno 2016), infatti, “… l’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto definisce … un “impianto alimentato da fonti rinnovabili” come “l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi ”.
Pertanto, secondo il GSE i due impianti della PI dovevano considerarsi interconnessi fra loro.
Con nota del 7 giugno 2016 la società PI presentava al GSE le proprie osservazioni in merito al preavviso di rigetto, contestando i motivi dedotti a fondamento del preavviso di diniego.
In particolare, con riferimento all’asserita interconnessione dei due impianti di LO e di RE, la PI rilevava che entrambi i parchi eolici di sua proprietà non potevano essere considerati interconnessi, in quanto nessuno dei due “… condivide con gli altri impianti, siano essi di proprietà del medesimo soggetto responsabile o di altro soggetto, alcuna apparecchiatura a monte del punto di connessione alla rete elettrica … come definito al paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative ” (relative al D.M. 6 luglio 2012); “ Tutte le apparecchiature a monte del punto di connessione, ovvero del confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto per la connessione, sono state realizzate senza interconnessioni funzionali con altri impianti ”.
Inoltre, la società precisava come: i) entrambi gli impianti hanno un proprio locale MT con i relativi dispositivi, un proprio gruppo di misura (cessione) e un proprio esclusivo punto di connessione (POD - Punto di Prelievo [ Point of Delivery ]), così come chiarito dal verbale di attivazione della connessione e dal verbale di installazione del gruppo di misura; ii) gli impianti sono rispettivamente connessi alla rete mediante due linee interrate dedicate esclusivamente all’impianto di pertinenza e ai suoi aereogeneratori, mentre i servizi ausiliari sono prelevati direttamente dal rispettivo POD da cui viene ceduta l’energia netta prodotta dall’impianto di pertinenza; iii) gli impianti sono ubicati su particelle catastali non contigue fra loro.
A seguito dell’invio delle proprie osservazioni, il GSE riteneva di adottare i provvedimenti finali di rigetto GSEWEB/P20160107547 del 20 settembre 2016 e GSEWEB/P20160107548 del 20 settembre 2016 che non contenevano alcun riferimento alla problematica relativa all’interconnessione degli impianti, concentrandosi sulle altre problematiche riscontrate.
Con ricorsi r.g. n. 13212/2016 e r.g. n. 13214/2016 la PI impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio i menzionati provvedimenti finali negativi del 20 settembre 2016.
Detti ricorsi venivano respinti con sentenze del T.a.r. Lazio rispettivamente n. 191 del 7 gennaio 2021 e n. 193 del 7 gennaio 2021.
La ditta PI proponeva due distinti appelli avverso dette sentenze di primo grado respinti dal Consiglio di Stato con sentenze rispettivamente n. 368 dell’11 gennaio 2024 e n. 367 dell’11 gennaio 2024.
A seguito della pubblicazione del nuovo D.M. 23 giugno 2016 e delle relative Procedure Applicative, la PI presentava nuove domande per l’accesso agli incentivi tramite iscrizione a Registro per due impianti di 3 MW e 2,4 MW.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie, emergeva che solo l’impianto di LO era rientrato in posizione utile all’incentivazione, mentre quello di RE era stato escluso.
Con nota del 14 aprile 2017 GSEWEB/20170062152 il GSE inviava un nuovo preavviso di rigetto dell’incentivazione nuovamente motivato in ragione dell’asserita interconnessione fra i due impianti che comportava la sommatoria della potenza dei medesimi con consequenziale necessità di sottoposizione alla procedura di asta ( ex artt. 2, comma 1, lett. q), e 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016).
La ditta PI provvedeva a inviare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Con provvedimenti finali del 21 luglio 2017 il GSE confermava il preavviso e la propria convinzione che gli impianti dovessero essere considerati un impianto unitario da 5,4 MW e adottava l’impugnato diniego di accesso all’incentivazione per l’impianto di LO, inizialmente ammesso in graduatoria (invero il GSE ha adottato tre provvedimenti di diniego di identico contenuto: 21 luglio 2017 n. GSEWEB/P20170124156, GSEWEB/P20170124251 e GSEWEB/P20170124105).
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.a.r. Lazio la società PI chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:
«- provvedimenti del G.S.E. 20 luglio 2017 [rectius 21 luglio 2017] n. GSEWEB/P20170124156, GSEWEB/P20170124251 e GSEWEB/P20170124105, identici fra loro e tutti aventi ad oggetto il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione dell’impianto eolico sito in Comune di LO (PR), notificato alla titolare Società PI RU s.r.l. in data 21 luglio 2017;
- D.M. 23 giugno 2016, artt. 2, 5 e 29;
- procedure applicative al D.M. 23 giugno 2016 pubblicate dal G.S.E. il 15 luglio 2016; - di tutti - atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ».
Deduceva l’illegittimità di detti provvedimenti per i seguenti motivi:
« I. Violazione dell’art. 12, D.lgs. n. 387/03 e del d.lgs 79/99; violazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 143 a 154, e poi del d.m. 28 dicembre 2008; violazione del DM 23 giugno 2013, artt. 2, 5, 29; violazione del d.lgs 28/2011, art. 24, difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; irragionevolezza. Violazione dell’art. 3 Cost; Violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato dall’amministrazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa;
II. Violazione dell’art. 12, D.lgs. n. 387/03; violazione del d.lgs 28/2011, art. 24, difetto di istruttoria; violazione delle dir. 2009/28/CE e 2001/77/CE, del d.lgs 387/2003, del d.lgs 77/99; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; irragionevolezza. Violazione del principio di massima apertura concorrenziale del mercato, del principio di non discriminazione ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3, 97 e 117 Cost; nonché degli articoli 101 ss. del TFUE, nonché degli artt. 2 e 3 del TUE e del protocollo 27. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa;
III. Violazione del D.Lgs 28/2011, del D.M. 23 giugno 2016 ed in particolare, dell’art. 5, dell’art. 2 e dell’art. 29. Violazione dei principi di ragionevolezza, non discriminazione. Eccesso di potere per mancata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione della l. 241/1990, art. 1 e 6 ».
3. - Con ricorso per motivi aggiunti la PI impugnava agli stessi provvedimenti contestati con il ricorso introduttivo, deducendo il seguente motivo:
«- Illegittimità degli atti impugnati in relazione all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 1, comma 960 della legge n. 205/2017 ».
4. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato GSE, del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero dello Sviluppo Economico, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
5. - Con rituale atto di appello la società PI chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 29 del D.M. 23 giugno 2016. Irragionevolezza e illogicità manifesta per violazione del principio del legittimo affidamento. Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti.
II. Erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
III. Violazione dell’art. 1 co. 960 della L. n. 205/2017. Falsa applicazione dell’art. 42 co. 3 del d.lgs. n. 28/2011. Errata applicazione del principio tempus regit actum ».
Alla luce dell’effetto devolutivo dell’appello, la PI RU s.r.l. chiedeva l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, richiamandoli nell’atto di appello.
6. - Resisteva al gravame il ST dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
7. - All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa passava in decisione.
8. - L’appello è fondato.
8.1. - In particolare reputa questo Collegio meritevole di positivo apprezzamento il primo motivo di appello con cui la ditta PI sostiene che i due impianti di LO e TO, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., siano distinti e separati, non integrando gli stessi una violazione del principio del divieto di artato frazionamento.
Invero, con la sentenza appellata il T.a.r. Lazio ha evidenziato che:
«… In primo luogo occorre considerare che per “stessa fonte di alimentazione”, come correttamente eccepito dalla difesa del GSE, deve intendersi quella eolica (cioè la “fonte rinnovabile” di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del d.m. 2016), così che l’esistenza di distinti codici identificativi degli impianti non può escludere la ricorrenza di tale elemento della fattispecie di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) dello stesso decreto.
Va, altresì, evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, qualora, come nel caso di specie, “i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che - più in generale - gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, III Ter, 3 settembre 2019 n. 10692).
Non vi è peraltro motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz’altro ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché “in tale senso depone chiaramente l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si comprendono infatti tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”; “Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il ST corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 23 maggio 2019 n. 6311, 6313, 6317).
È stato, inoltre, precisato che la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (sent. 6311/2019 cit., nonché sent. 24 maggio 2017 n. 6206) . …».
A tal riguardo va rimarcato che dall’esame della sentenza emerge chiaramente come il primo Giudice non abbia applicato l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 nella sua interezza, disposizione che prevede:
« Il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.
3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l’artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa ».
Infatti, pur avendo richiamato il comma 1 dell’art. 29 del succitato D.M. nella parte in cui statuisce che il GSE “ nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti ”, il T.a.r. non ha considerato che tale disposizione prosegue affermando che “ In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione ”.
Dall’esame del citato art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 emerge inequivocabilmente come l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta possa essere al più valutato quale possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, ma non possa in alcun modo essere considerato - in forza di una non prevista presunzione assoluta - elemento da solo sufficiente a configurare un artato frazionamento.
Detta conclusione non è affatto smentita dall’invocato art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016.
Con tale disposizione si prevede, infatti, che “ Fermo restando l’art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: … b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. ”.
Se si aderisse all’interpretazione seguita dal T.a.r. Lazio nella pronuncia appellata, secondo cui si sarebbe in presenza sempre e comunque di un “ unico impianto ” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016 in caso di “ impianti localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ” solo perché nella stessa particella siano situati i POD, si procederebbe per via interpretativa alla inammissibile abrogazione della parte in cui lo stesso art. 5, comma 2 fa salvo l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 (in particolare rileva nel caso di specie la previsione di cui all’art. 29, comma 1, seconda parte, in virtù del quale “ In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione ”). In altri termini si dovrebbe irragionevolmente ammettere che il D.M. 23 giugno 2016 abbia, da un lato, all’art. 29, comma 1, affermato che l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta possa essere al più considerato quale “ possibile elemento indicativo di un artato frazionamento ” e, dall’altro, con l’art. 5, comma 2, lett. b), che la presenza dello stesso identico elemento sulla medesima particella catastale valga in ogni caso ex se a qualificare l’impianto come artatamente frazionato, con la conseguenza che la potenza dello stesso debba essere quantificata attraverso la somma della potenza dei singoli impianti. Il che evidentemente creerebbe un inammissibile corto circuito logico - giuridico.
Precisato che l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto può valere solamente come “ possibile elemento indicativo di un artato frazionamento ”, detto artato frazionamento non può ritenersi sussistente nel caso di specie.
Del resto, la non riconducibilità dei due impianti di LO e RE al concetto di “ artato frazionamento ” è testimoniata dalla vicenda di fatto che ha portato alla loro approvazione: i due impianti gestiti dalla PI sono stati ideati, progettati e, poi, autorizzati separatamente. Le opere distano diversi chilometri fra loro, non sono localizzati sulla medesima particella tantomeno su particelle contigue e sono state realizzate separatamente senza condividere alcuna infrastruttura.
Di fatto, l’impianto di LO non condivide con altri impianti - siano essi di proprietà del medesimo soggetto o di altro - alcuna apparecchiatura a monte del punto di connessione alla rete elettrica (POD).
Nell’attuale connessione alla rete elettrica tutte le apparecchiature a monte del punto di connessione, ovvero del confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto per la connessione, sono state realizzate senza interconnessioni funzionali con altri impianti.
A tal proposito, si deve rimarcare come l’impianto di LO: i) abbia un suo esclusivo locale MT con i relativi dispositivi, un suo esclusivo gruppo di misura (cessione) e un suo esclusivo punto di connessione POD, così come si evince dal verbale di attivazione della connessione e dal verbale di installazione del gruppo di misura; ii) è connesso mediante una linea MT interrata dedicata esclusivamente agli aerogeneratori dell’impianto, senza interferenze con altri; iii) i servizi ausiliari sono prelevati direttamente dal medesimo POD su cui viene ceduta l’energia elettrica prodotta al netto di quella direttamente consumata (tutti elementi non specificamente contestati dalla controparte).
A ritenere diversamente, si incorrerebbe, pertanto, in soluzioni irrazionali e anticoncorrenziali in spregio al diritto euro-unitario e del favor verso la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
Infatti, il Giudice di primo grado non considera che nel caso di specie la soluzione di allaccio alla rete era stata proposta direttamente da Terna, la quale aveva sottolineato la necessità che, oltre all’impianto di LO, la medesima sottostazione fosse utilizzata anche per la connessione alla rete di altri impianti (cfr. nota di Terna del 26 gennaio 2017).
La realizzazione di ulteriori impianti di produzione di energia impone la necessità della loro connessione con la RTN gestita da Terna che trasporta l’energia per tutto il territorio nazionale.
Ciò significa che i produttori e le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti per la realizzazione di impianti di produzione debbano coordinarsi con il gestore della rete in modo che sia assicurata l’immissione dell’energia in rete, senza creare problematiche, e che i punti di collocazione dei misuratori e, quindi, dei contatori siano stabiliti secondo le necessità tecniche della rete.
Tant’è che anche la Provincia di Parma, nel rilasciare alla PI l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico di località Monte La Rocca e di altre infrastrutture connesse in località Monte La Rocca in Comune di RE, aveva espressamente prescritto “(…) in relazione a quanto espresso in merito alle connessione dei parchi eolici alla rete elettrica nazionale, si prescrive di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione “in condominio” alla stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina già autorizzata ” (cfr. punto 22 del dispositivo della delibera della Provincia di Parma del 4 giugno 2012 n. 1419).
Analogamente al punto 26 del dispositivo della delibera della Provincia di Parma del 15 giugno 2012 n. 1545 (autorizzazione rilasciata alla RI.El alla costruzione ed esercizio di impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia, Monte Scassella nei Comuni di RE e LO) è previsto che “… in relazione a quanto proposto si richiede una gestione comune della cabina di sottostazione con l’obbligo da parte di RI-El di costruire e gestire la stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina […] consentendo a PI, che ha presentato una domanda per la realizzazione di un impianto eolico in aree contermini, di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione in “condominio ” …”.
Ne consegue che il T.a.r., laddove afferma nella sentenza appellata che “… La ratio delle suddette disposizioni risiede nell’esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all’asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria (come affermato dal citato preambolo del decreto, nonché evidenziato dalla giurisprudenza di questa sezione; tra le tante, sent. 23 maggio 2019 n. 6317). …”, non considera la reale volontà sottesa alle previsioni normative in commento.
Invero, dalle considerazioni in precedenza esposte emerge che la società non abbia inteso eludere le soglie previste per partecipare al Registro o all’asta al fine di ottenere l’accesso diretto ai meccanismi incentivanti.
Non a caso che la PI ha presentato due distinte domande di accesso al Registro per i due impianti rispettivamente di 3 MW e 2,4 MW e, quindi, di potenza ben al di sopra dei 60 kW previsti per l’accesso diretto (cfr. art. 4, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016).
Se, quindi, la ratio sottesa alla normativa richiamata in sentenza è evidentemente quella di impedire che un produttore possa frazionare un impianto che avrebbe dovuto essere unico, al mero fine di godere di una maggiore incentivazione, tali previsioni anti-artato frazionamento non possono trovare applicazione nei confronti dell’odierna appellante, la quale non ha mai richiesto l’accesso diretto agli incentivi e, in ossequio a quanto prescritto dalle Amministrazioni competenti, si è vista costretta ad un allaccio in “ condominio ” pena l’impossibilità di realizzare l’impianto.
D’altronde, il GSE - quale soggetto attuatore - è tenuto a garantire la corretta attribuzione dei fondi pubblici, ma nel fare ciò non può esimersi dal verificare in concreto la presenza di una eventuale interconnessione funzionale ad un artato frazionamento vietato dall’ordinamento.
Come chiarito da T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Ter , 27 luglio 2017, n. 8997 con argomentazioni condivise da questo Collegio, le disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 non esauriscono “… il compito del GSE di valutazione delle specifiche fattispecie concrete, in vista dell’adozione di determinazioni coerenti con le finalità perseguire dalla norma e tali da garantire sul punto un’applicazione del regime di incentivazione logico e razionale … ”.
Pertanto, il ST ha il dovere di interpretare la normativa in maniera coerente con le finalità dell’incentivazione, cosa non avvenuta nel caso di specie.
L’interpretazione delle disposizioni in esame deve essere sostanzialistica e volta, dunque, ad accertare se in un caso specifico vi sia stato effettivamente un artato frazionamento.
A tale scopo, un criterio adeguato - in quanto richiamato dall’art. 29, comma 1, prima parte, del D.M. 23 giugno 2016 (secondo cui “ Il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti ”) - è rinvenibile nell’interpretazione della normativa alla luce del principio di equa remunerazione dell’investimento: laddove due impianti, nonostante la prossimità delle opere di immissione dell’energia nella Rete nazionale, siano stati progettati, autorizzati e costruiti - come nella vicenda oggetto del presente giudizio - a molti km di distanza l’uno dall’altro, alla stregua di impianti diversi, e abbiano, dunque, sopportato per intero il costo di realizzazione dell’impianto senza usufruire del beneficio derivante da un’economia di scala, quegli stessi impianti dovranno essere incentivati come distinti impianti.
Occorre, inoltre, far presente come la sentenza appellata non considera che la connessione alla medesima sottostazione era stata disposta ben prima che la normativa sull’incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 (art. 5) valutasse negativamente la connessione a un unico punto di differenti impianti della stessa proprietà.
Va, altresì, osservato che non esiste alcuna possibilità che i due impianti siano stati progettati separatamente al fine specifico di frazionare artatamente un unico impianto poiché nelle due date (distanti anni l’una dall’altra: per l’impianto di LO in data 6 aprile 2007; per l’impianto di RE in data 30 gennaio 2009) in cui furono chieste le autorizzazioni uniche e in cui le stesse furono accordate, non esisteva alcuna proporzionalità dell’incentivazione in rapporto alla grandezza dell’impianto e le domande di autorizzazioni relative ai due impianti erano state presentate e assentite ben prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. 6 luglio 2012, ove per la prima volta furono stabilite le soglie di potenza a cui collegare il meccanismo di incentivazione.
Si deve, inoltre, rilevare che gli impianti de quibus non si sono in alcun modo giovati di una procedura semplificata per la loro specifica dimensione. Infatti, entrambi gli impianti sono stati sottoposti a VIA e sono stati autorizzati con autorizzazione unica.
Ne consegue come la scelta del produttore di progettare due impianti distinti, non connessi, seppur collegati ad una stessa sottostazione, è chiaramente derivata da due idee nate in tempi differenti di costruire due impianti diversi per poter sfruttare due siti differenti, tant’è che il secondo impianto è sopravvenuto soltanto successivamente, dando luogo a due cantieri distinti e distanti fra loro, i quali hanno avuto costi autonomi, posizionati in due Comuni diversi.
In concreto, quindi, non è possibile ravvisare in capo alla società appellante alcun intento abusivo o di mala fede indirizzato a eludere alcuna soglia di potenza.
Sul punto, a nulla rilevano le argomentazioni del GSE, poi condivise dal T.a.r. nella pronuncia appellata, che sono - in definitiva - basate sul mero dato della presenza, su una stessa particella catastale, delle opere di consegna dell’energia prodotta alla RTN.
Tuttavia, come detto, in tal modo si finisce per addivenire ad una interpretazione del D.M. 23 giugno 2016 che conduce a esiti non solo irragionevoli, ma anche del tutto contrari alla ratio di favor per le energie rinnovabili sottesa alla normativa de qua .
Da quanto sopra esposto discende che l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 deve essere applicato nella sua interezza, non potendosi ritenere ex se che la mera presenza dei POD sulla medesima particella catastale comporti un artato frazionamento, dovendo detta evenienza essere valutata quale possibile elemento indicativo di artato frazionamento in uno ad altre circostanze. All’opposto vi sono nella fattispecie in esame numerosi elementi in precedenza analizzati che inducono a escludere nel caso specifico la possibilità di un artato frazionamento.
8.2. - Il secondo motivo di appello, relativo alla contestazione della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha omesso di statuire in merito al motivo dedotto in primo grado circa la violazione del principio del legittimo affidamento riposto dalla società appellante nell’agire della P.A. in ordine al conseguimento dell’incentivo de quo , non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2023, n. 8363 in ordine al vizio di omessa pronuncia:
«… In merito al denunciato vizio di omessa pronuncia, occorre precisare che esso costituisce un errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c.
La norma trova applicazione nel processo amministrativo, con il correttivo secondo cui l’omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento oggetto di impugnazione deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così che essa può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non anche quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario.
L’omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo determinante l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., ma un vizio dell’impugnata sentenza, che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o comunque decidendo sul merito della causa (Cons. St., sez. III, 3 aprile 2023, n. 3421) . …».
Nella fattispecie per cui è causa, anche se il T.a.r. da un punto di vista grafico - testuale non si è pronunziato espressamente su questo punto controverso (la qual cosa comunque non determinerebbe la nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo), è tuttavia evidente che la decisione sul motivo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento risulta implicita nella considerazione (non condivisa da questo Collegio) operata, dal primo Giudice, in ordine al fatto che nel caso di specie sussistesse un artato frazionamento, posto in essere dalla ditta appellante, frazionamento che evidentemente non poteva consentire il radicamento di un legittimo affidamento.
8.3. - Va, invece, accolta la doglianza riproposta dalla ditta ricorrente alla luce dell’effetto devolutivo dell’appello (cfr. pagg. 16 e 17 dell’atto di appello) relativa alla violazione, da parte del GSE, del principio di legittimo affidamento.
Invero, va rammentato che già nell’anno 2014 la PI aveva presentato domanda di incentivazione per i due impianti di LO e RE.
A seguito della collocazione in posizione utile nella graduatoria dei due impianti, il GSE ha aperto due procedimenti di verifica.
Mentre i due preavvisi di rigetto del 1° giugno 2016 contenevano anch’essi la contestazione secondo cui i due impianti dovevano in verità essere considerati come uno solo, in quanto l’impianto di RE “… risulta funzionalmente interconnesso con la sezione di generazione eolica denominata TRN LO … ”, i provvedimenti finali di rigetto del 20 settembre 2016, poi impugnati dinnanzi al T.a.r. (che - come visto - respingeva i ricorsi con sentenze successivamente confermate dal Consiglio di Stato), attenevano a questioni riguardanti il titolo, l’applicabilità del criterio di priorità e l’allaccio in parallelo, che incidevano - a dire del GSE - sul legittimo inserimento in quella graduatoria.
Pertanto, a seguito della presentazione delle osservazioni della società PI (con nota del 7 giugno 2016), le considerazioni sull’unicità degli impianti e sulla sua complessiva potenza rappresentata dalla somma dei due (2,4 + 3 MW) venivano eliminate dal ST nei provvedimenti finali del 20 settembre 2016 e, quindi, non considerate quale causa di diniego degli incentivi.
In altre parole il GSE nei procedimenti di verifica del 2016 può aver indotto la PI a pensare che effettivamente gli impianti de quibus non fossero stati più ritenuti dal ST nei provvedimenti del 20 settembre 2016 interconnessi fra loro.
È stato, quindi, lo stesso GSE a dare piena conferma all’interpretazione della normativa sulla valutazione dell’esistenza o meno di un’interconnessione tra due impianti.
Si deve, infatti, notare come la normativa di riferimento applicata in quei procedimenti ( i.e. D.M. 6 luglio 2012) coincida esattamente con quella disposta dalla normativa vigente per la domanda di incentivazione oggetto del presente giudizio (D.M. 23 giugno 2016): sia la definizione di impianto di cui ai rispettivi artt. 2 dei decreti, sia la definizione delle modalità di calcolo dei valori di potenza di cui agli artt. 5 sono disposizioni di analogo contenuto.
Conseguentemente, a seguito della pubblicazione dei nuovi bandi per l’incentivazione degli impianti ex D.M. 23 giugno 2016, la PI ha ritenuto di poter partecipare alla procedura per l’iscrizione al Registro, escludendo la necessità di partecipare alla procedura d’asta nonché il rischio che gli impianti fossero, poi, considerati come un unico parco.
Infatti, se il GSE avesse confermato nei provvedimenti finali del 20 settembre 2016 la propria impostazione affermata nei preavvisi di rigetto del 1° giugno 2016, la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla procedura di asta per l’assegnazione di incentivi per impianti con produzione maggiore di 5 MW in relazione alla disciplina di cui al D.M. 23 giugno 2016.
Tuttavia, il ST ha negato l’ammissione agli incentivi di cui al D.M. 23 giugno 2016 sulla base di un mutamento di interpretazione, fatta propria anche dalla sentenza appellata, ritenendo nuovamente che i due impianti fossero interconnessi.
Tanto considerato, la motivazione degli impugnati provvedimenti del 21 luglio 2017 appare contraddittoria rispetto alle precedenti statuizioni di cui ai dinieghi del 20 settembre 2016, avendo il GSE deciso di “riesumare” una motivazione che evidentemente lo stesso TE aveva ritenuto inconferente e non riferibile agli impianti in discussione.
Ne consegue che l’interpretazione del D.M. 23 giugno 2016 seguita dal GSE con gli impugnati provvedimenti del 21 luglio 2017 è contraria non solo al dato letterale e alla ratio delle disposizioni in precedenza esaminate (artt. 5 e 29), ma anche al principio del legittimo affidamento ingenerato dallo stesso ST in capo alla PI RU s.r.l.
Sul tema del legittimo affidamento Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 10415 ha osservato:
«… Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’affidamento costituisce un “principio regolatore di ogni rapporto giuridico”, compresi quelli di diritto amministrativo (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 20, §. 6), “che trae origine nei rapporti di diritto civile e che risponde all’esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull’esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata.” (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 20, §. 5; nella sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 19, §. 11, si parla di tutela della “buona fede ragionevolmente riposta”).
Oltre che nei termini suindicati di “fiducia ragionevolmente riposta” sull’esistenza di una situazione apparente, il principio viene anche “definito come” e “identificato con” il “convincimento ragionevole” della spettanza di un bene della vita (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 20 del 2021, §. 17, ribadita da Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2023 n. 7406, §. 2.3.2.) o, ancora, con “l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito” dell’attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2021, §. 11, che richiama il decisum di Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011) o, infine, declinata come “«aspettativa del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato», che se frustrata può essere fonte di responsabilità della prima” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 20 del 2021, §. 6).
L’affidamento del privato si configura, dunque, in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato (così, Cons. Stato, Ad. plen. n. 19 del 2021, §. 14).
Nella tutela dell’affidamento risulta centrale la “dimensione soggettiva”, ma, nondimeno, si è messo in risalto che sussistono “limiti fisiologici” alla tutela dell’affidamento, riconducibili alle caratteristiche del rapporto amministrativo ed alla esigenza di proteggere anche altri principi ritenuti pari-ordinati o superiori alle aspettative di profitto dei singoli. Si pensi, a titolo di esempio:
a) alle evenienze legate alla durata del rapporto nel tempo, al venire meno dell’elemento fiduciario, alla necessità di tenere conto di sopravvenienze normative, all’esercizio di poteri pianificatori e programmatori (Cons. Stato, sez. IV, n. 3018 del 2022; n. 2460 del 2022; n. 2057 del 2022; n. 6470 del 2021; n. 2999 del 2021; n. 2194 del 2021; Corte cost. n. 202 del 2021; n. 179 del 2019);
b) alla prevalenza del principio di neutralità in sede di procedure lato sensu comparative; alle scelte di politica economica; alla necessità di superare prassi amministrative illegittime sia pure reiterate nel tempo (Corte di giustizia UE, sez. VI, 5 marzo 2020, C-211/18; 11 aprile 2018, C-532/16; 1 febbraio 2017, C-430/15; 21 gennaio 2016, C-335/14) . …».
Nel caso di specie è evidente la “fiducia ragionevolmente riposta” dalla ditta ricorrente PI sull’esistenza di una situazione apparente, derivante dalla circostanza che il GSE con i provvedimenti del 20 settembre 2016 aveva chiaramente mostrato di abbandonare l’argomento ostativo (alla concessione degli incentivi) rappresentato dalla problematica relativa all’interconnessione degli impianti per cui è causa, per poi riproporre la stessa questione (apparentemente superata) con gli impugnati atti del 21 luglio 2017.
9. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto nei sensi indicati e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto sempre nei sensi indicati, con annullamento degli atti impugnati. Ogni altra contestazione mossa in sede di appello deve ritenersi assorbita.
10. - Stante la peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla nei sensi di cui in motivazione gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco RIgida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO