Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2025, proposto da Casa di Cura “Prof. Dott. Luigi Cobellis S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione,
a - della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 735 del 21.12.2024, pubblicata sul BURC n. 88 del 30.12.2024, con la quale è stata approvata l’integrazione dei limiti di spesa assegnati alle case di cura private accreditate per gli esercizi 2023 e 2024 da ripartirsi secondo le tabelle allegate alla stessa delibera, nelle parti e per i vizi di seguito esposti;
b – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi relazioni, pareri, note, resi nell’ambito del procedimento diretto all’emanazione della delibera sub a), non conosciuti, nonché collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 111 - Salerno 1, della Regione Campania, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Casa di Cura ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 735 del 21.12.2024 (e gli atti ad essa presupposti) con la quale è stata approvata l’integrazione dei limiti di spesa assegnati alle case di cura private accreditate per gli esercizi 2023 e 2024.
Espone in fatto di essere una casa di cura accreditata con il servizio sanitario regionale, titolare di accreditamento definitivo per l’Assistenza Ospedaliera nelle branche di Chirurgia NE, Medicina NE, Ostetricia e Ginecologia e, da ultimo (Decreto Regione Campania n. 366 del 17.4.2024), della Urologia. Con la delibera di Giunta Regionale n. 405 del 31.07.2024, la Regione Campania ha determinato i limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2024.Tuttavia, i criteri utilizzati per la determinazione del budget avrebbero penalizzato la parte ricorrente in quanto la Regione non avrebbe conteggiato quanto prodotto dalla Clinica in prestazioni di chirurgia urologica, a causa delle determinazioni dell’ASL di Salerno del giugno 2022 ( impugnate con ricorso al Tar Salerno R.G. n. 67/2023 e al Consiglio di Stato R.G. n. 717/2025) che avrebbero escluso le prestazioni di urologia dalla Chirurgia NE , rendendole non più remunerabili. Con la delibera impugnata, la Regione, avendo acquisito ulteriori risorse disponibili per gli esercizi 2023 e 2024, ha approvato le integrazioni dei limiti di spesa per tali esercizi, ma nella predetta delibera è previsto che tali integrazioni siano subordinate alla dichiarazione di rinuncia dei beneficiari ai contenziosi – pendenti o proponibili – sui provvedimenti di determinazione dei limiti di spesa per le annualità 2023 e 2024 ed a qualsiasi ulteriore pretesa economica per tali annualità.
Avverso la delibera impugnata, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I – Violazione artt. 24, 51 e 97 Cost. in relazione all’art. 8 quinquies d. Lgs 502/1992 - eccesso di potere (difetto del presupposto - perplessità – iniquità – arbitrarietà)
La clausola contenuta nella delibera sarebbe del tutto arbitraria, capestro ed illegittima, e violerebbe i diritti di difesa (art. 24 Cost.) e di libertà di impresa (art. 41 Cost.).
II - Violazione artt. 24, 51 e 97 Cost. in relazione all’art. 8 quinquies d. Lgs 502/1992 - eccesso di potere (difetto del presupposto - perplessità – iniquità – arbitrarietà)
Le condizioni indicate nella delibera 735/2024 per l’erogazione dei residui 2023 e 2024 sarebbero illegittime, perché riferite ad importi dovuti in forza di legge e di contratto, ma anche a prestazioni già eseguite e ad importi già inseriti nel bilancio regionale. Si tratterebbe, dunque, di un credito maturato per attività già eseguite, definito nel suo esatto ammontare e iscritto in bilancio.
III - Violazione artt. 24, 51 e 97 Cost. in relazione all’art. 8 quinquies d. Lgs 502/1992 - eccesso di potere (difetto del presupposto - perplessità – iniquità – arbitrarietà)
I provvedimenti con cui l’ASL Salerno ha sostenuto che l’esecuzione di determinati interventi chirurgici di urologia non rientrassero nella branca della “chirurgia generale” per la quale la clinica è accreditata si fonderebbero sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1256/2022 che, tuttavia, secondo parte ricorrente, si limiterebbe a ribadire il principio della necessaria corrispondenza fra l’ambito dell’accreditamento e il contenuto dei contratti stipulati e che non sarebbe applicabile, per il diverso oggetto, al caso di specie della parte ricorrente. I provvedimenti sarebbero, peraltro, illegittimi perché inciderebbero retroattivamente su prestazioni già espletate.
IV - Violazione artt. 24, 51 e 97 Cost. in relazione all’art. 8 quinquies d. Lgs 502/1992 - eccesso di potere (difetto del presupposto - perplessità – iniquità – arbitrarietà)
Nell’importo della produzione totale da valutare ai fini della programmazione della spesa regionale per l’annualità 2024 la Regione, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto conteggiare anche le prestazioni di chirurgia urologica, in quanto anche tali prestazioni contribuiscono a determinare la capacità produttiva della Casa di Cura e a far pesare la maggiore o minore capacità attrattiva dell’utenza.
2. L’Asl Salerno, ritualmente costituitasi, con memoria del 21.03.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per avvenuta sottoscrizione del contratto per le annualità 2023 e 2024, con relativa clausola di salvaguardia. Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato.
3. Si è costituito il Ministero della Salute.
4. Con ordinanza n. 622/2025 è stata respinta la richiesta cautelare.
5. La Regione, ritualmente costituitasi, e l’Asl Salerno, in data 22.10.2025 hanno depositato documentazione.
6. La parte ricorrente, con memoria del 31.10.2025, ha insistito sulle proprie posizioni, chiedendo una rimeditazione dell’orientamento formatosi sulla clausola di salvaguardia alla luce della sentenza n. 650/2025 del C.G.A.R.S.
7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, in vista della quale la Regione e l’Asl Salerno hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In disparte la mancata notifica del ricorso ad un controinteressato, come eccepito dall’Asl Salerno e dalla Regione Campania la Casa di Cura ricorrente ha sottoscritto i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per gli anni 2023 ( 12.12.2023) e 2024 ( 25.09.2024) e la clausola di salvaguardia ivi contenuta, il cui effetto si estende anche alla distribuzione dei residui, di cui al caso di specie, in quanto il pagamento delle integrazioni alla Casa di cura ricorrente trova fondamento nell’ art. 2 punto 3 dei contratti sottoscritti, con individuazione anche dei criteri per la riassegnazione dei sottoutilizzi.
La clausola di salvaguardia di cui all’art. 11 dei contratti in discorso prescrive che “[…] con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ”.
La predetta sottoscrizione, dunque, priva la Casa di Cura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, con la conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
Tale clausola, peraltro, è stata ritenuta legittima del Consiglio di stato che ha affermato “ in ipotesi analoghe a quella in esame viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza", giacché l'assenso alla stipulazione del contratto si atteggia quale "comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall'Amministrazione (nell'esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria)". Da tale angolo visuale, "la cd. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività " (Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2023, n.4076).
È stato anche precisato che " le due clausole, quella relativa all'accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni, sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale, i cui contenuti, come stabilito dalla legge, sono in parte determinati autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, che definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili e che si inseriscono all'interno di rapporti contrattuali condizionati dall'esigenza di porre rimedio allo squilibrio finanziario maturato nel corso degli anni, e assolvono alla funzione di evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti. Tali clausole "imposte", peraltro, non costituiscono una novità, trovando ampio spazio nel settore commerciale, come dimostra l'esperienza quotidiana, e risultano giustificate dalla ratio che intendono perseguire". (Consiglio di Stato sez. II, 07.07.2023, n.6685)
3. Si ritiene, nondimeno, di dover confermare tale orientamento nonostante il Consiglio di giustizia amministrativa si sia espresso in senso contrario alla legittimità della clausola di salvaguardia, prima con ordinanza n. 130/2025 e poi, successivamente, con sentenza n. 650/2025. (richiamata diffusamente da parte ricorrente).
Sul punto, dato il contrasto tra il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa, sarebbe senza dubbio auspicabile un chiarimento da parte dell'Adunanza plenaria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., non può essere il giudice di primo grado a sollevare la relativa questione.
3.1. Tra i due orientamenti, come anticipato, questa Sezione ritiene di dover aderire a quello espresso dal Consiglio di Stato.
Il C.g.a., infatti, nella citata sentenza n. 650 del 2025 ha ritenuto la clausola di salvaguardia nulla, in estrema sintesi, perché: a) violerebbe l’art. 1462 c.c.; b) l’oggetto sarebbe indeterminato; c) violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost.
Sotto il primo profilo, secondo il C.g.a., poiché l’annullamento delle delibere sui cd. tetti di spesa determinerebbe (in parte qua) la nullità del contratto sottoscritto dalla struttura accreditata, “ la rinuncia al contenzioso pendente o (a fortiori) futuro pretesa dall’Amministrazione sanitaria con la c.d. clausola di salvaguardia in esame implicherebbe per l’aderente l’impossibilità di far valere l’eventuale nullità del contratto di convenzionamento dipendente dall’annullamento dei predetti atti amministrativi presupposti ”; e di conseguenza la clausola di salvaguardia, impedendo “ di eccepire la nullità del contratto all’amministrazione che pretenda l’esecuzione della prestazione sanitaria oggetto della convenzione, viola l’art. 1462 c.c. e, pertanto, deve ritenersi nulla, quand’anche non esplicitamente espressa nella formula solve et repete ”.
Sotto il secondo profilo, la clausola di salvaguardia sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto: il C.g.a. richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ la rinuncia a un diritto futuro ed eventuale è stata ritenuta ammissibile, in quanto espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, alla sola condizione che il suo oggetto risulti determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione (cfr. Cass., Sez. 3, 18 febbraio 1977, n. 745; Cass. 1 giugno 1974, n. 1573; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1975, n. 1222) ”. Secondo il C.g.a, la clausola di salvaguardia sarebbe eccessivamente ampia ed indeterminata, “ tale da non soddisfare i criteri restrittivi di determinatezza necessari per identificare nel suo esatto contenuto e nella sua esatta estensione il diritto futuro ad agire dell’operatore economico aderente, non potendo, infatti, preventivarsi con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”.
Sotto il terzo profilo, la clausola sarebbe nulla per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. perché “ la condotta dell’Amministrazione volta a imporre (mediante l’inserimento nello schema di un atto generale) la rinuncia ai contenziosi pendenti e futuri sugli atti amministrativi determinanti (anche) i prezzi delle prestazioni sanitarie in convenzione è illegittima per palese eccesso di potere; ossia, in termini più tradizionali, l’imposizione erga omnes della c.d. clausola di salvaguardia costituisce chiaro sintomo di sviamento del potere amministrativo, il quale – anziché essere correttamente esercitato per far accedere al settore tutti gli operatori accreditati o, tra essi, quelli che diano le maggiori garanzie di miglior espletamento del servizio – viene utilizzato per il diverso e illegittimo fine di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ”. Il C.g.a. esclude, ancora, che la necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria legittimi la clausola di salvaguardia: la p.a. non sarebbe legittimata a precludere radicalmente alle strutture accreditate la possibilità di agire in giudizio, spettando “ soltanto all’organo giudiziario valutare l’ammissibilità e fondatezza di una certa azione dopo la sua proposizione ”. La clausola di salvaguardia, dunque, “ viola il riparto di attribuzione dei poteri, non potendo la pubblica amministrazione arrogarsi – neppure per via formalmente convenzionale – il potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate), in quanto l’ordinamento riserva detta valutazione al solo controllo ex post del giudice munito di giurisdizione ”.
3.2. Nonostante l’autorevolezza del precedente, si ritiene preferibile aderire al diverso orientamento, più volte confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la clausola di salvaguardia è invece legittima ed ammissibile.
Quanto alla nullità per violazione dell’art. 1462 c.c., il C.g.a. parte dal presupposto che l’annullamento della delibera che fissa i cd. tetti di spesa determini la nullità, in parte qua, del contratto: presupposto invero tutt’altro che pacifico, atteso che – secondo l’opinione preferibile – l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determina non la nullità bensì l’inefficacia del contratto. Tale orientamento è stato espressamente confermato, tanto dal legislatore unionale quanto da quello nazionale, in materia di annullamento di aggiudicazione della gara d’appalto (art. 121 e ss. c.p.a.) e non vi sono ragioni che inducano a ritenere diversamente quanto agli effetti dell’annullamento della delibera regionale sul contratto stipulato ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. In secondo luogo, è dubbia l’applicabilità dell’art. 1462 c.c. al caso di specie, perché l’Amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute: tanto ciò vero che la struttura ben può esigere dal paziente l’intero prezzo della prestazione sanitaria una volta che il budget si sia esaurito.
Quanto alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto, pure si ritengono non condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.g.a. La clausola di salvaguardia, infatti, prevede testualmente: "1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso . 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ". Ritiene questa Sezione che l’oggetto della clausola sia sufficientemente determinato e comunque determinabile, atteso il riferimento ai “provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti”; anche al secondo comma la rinuncia è circoscritta “alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto”. Non può sostenersi che l’oggetto della clausola sia tale non permettere alla struttura accreditata di prevedere “ con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”: l’oggetto della clausola è molto chiaro, e come rilevato in numerosi precedenti, anche di questa Sezione, ha l’effetto di precludere “quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario”.
Quanto, infine, alla pretesa nullità per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., questa Sezione aderisce all’orientamento – più volte ribadito dal Consiglio di Stato – secondo cui non vi è alcuna violazione dei predetti principi costituzionali. Infatti, "gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata", tant'è che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879). Pertanto, la clausola di salvaguardia non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie.
3.3. Ai suddetti principi si può solo aggiungere che, per un verso, questa Sezione non ravvisa alcun vizio di eccesso di potere: la clausola non ha affatto l’obiettivo (illegittimo) “ di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ” ma quello, del tutto legittimo e pienamente meritevole di tutela, di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria; che alcune strutture sanitarie, magari eccellenti, preferiscano non aderire e collocarsi unicamente nel mercato della sanità privata è l’inevitabile conseguenza, da un lato, della libertà imprenditoriale di tali soggetti – che, con tutta evidenza, non possono essere costretti ad operare alle condizioni imposte dall’Amministrazione pubblica – e, dall’altro lato, dalla limitatezza delle risorse pubbliche, che impone l’“intangibilità del tetto di spesa”. Per altro verso, questa Sezione non ravvisa, nell’imposizione della clausola di salvaguardia, alcuna violazione del riparto di attribuzione dei poteri da parte della p.a.: tanto ciò vero che la legittimità della clausola di salvaguardia è stata contestata, più volte, in numerosissime sedi giurisdizionali, ed un organo giurisdizionale ha dovuto statuire in merito alla sua ammissibilità. Il controllo giurisdizionale, pertanto, non è stato escluso e non può sostenersi che, tramite la clausola di salvaguardia, la p.a. abbia privato il giudice del “ potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate) ”.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Campania e dell’Asl Salerno nella misura di € 3.000,00 (€ 1.500,00 ciascuna), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU PA Di OL, Presidente
RA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | GU PA Di OL |
IL SEGRETARIO