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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 991/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 991/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, NERI LIVIO e VENINI LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GALASSO ANTONIO e dell'avv. GRANATO LUIGI RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022, – dipendente di con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time per 18 ore settimanali, inquadramento nel 2° livello CCNL Servizi Integrati – Multiservizi e mansione di “pulitrice di locali” – dall'assunzione assegnata all'appalto per i servizi di pulizia presso il magazzino Fiege Logistics Italia s.r.l. a Castel San
Giovanni (PC), lamentava che il 28/5/2021 recatasi sul posto di lavoro, le era stato impedito l'ingresso dalla responsabile del servizio, che le aveva detto “non c'è lavoro qui per te”, Persona_1
aggiungendo che le avrebbe comunicato in seguito i nuovi turni di lavoro, che però, non aveva mai ricevuto.
Il giorno seguente, 29/5/2021, aveva iniziato un periodo di malattia e il 24/6/2021, tramite raccomandata, aveva comunicato alla società che sarebbe tornata al lavoro il 28 seguente, giorno in cui si era recata presso lo stabilimento Fiege di Castel San Giovanni, dove però nuovamente, Per_1
pagina 1 di 3 le aveva impedito di entrare, dicendole che doveva tornare a casa poiché “non c'era lavoro per Per_1 lei”.
Da allora e fino al 16.9.2022, data di cessazione del rapporto, non le era più stato consentito di svolgere la propria prestazione, nonostante avesse tramite i propri difensori, con lettera del 13.9.2021, rinnovato la propria messa a disposizione, rimasta priva di riscontro fino alla raccomandata datata 15.12.2021, ma ricevuta solamente il 15.2.2022, con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal CP_1
5/7/2021.
Il 17.2.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni, a cui non era seguito alcun riscontro, e infine, il
15/9/2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dal giorno seguente.
Chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei propri confronti dal
28.6.2021 al 16.9.2022 di condannare al pagamento delle retribuzioni dovute e del TFR. CP_1
Si costituiva e deduceva che la ricorrente il giorno 11/3/2021, sul Controparte_1
luogo di lavoro, aveva avuto un diverbio con la capoturno, seguito da una colluttazione Persona_2
con la caduta di entrambe dalle scale del magazzino del cliente Fiege, per cui dopo averle contestato il fatto con lettera del 6/4/2021, aveva adottato la sanzione di tre ore di multa.
A seguito di tale episodio, la committente aveva però ritenuto incompatibile la sua permanenza presso l'appalto e aveva chiesto espressamente il suo allontanamento, per cui con comunicazione del
20/5/2021 l'aveva avvisata che a partire da lunedì 24/5/2021 sarebbe stata assegnata presso il cliente a Piacenza, che rientrava nell'ambito territoriale espressamente indicato nella lettera di Parte_2
assunzione.
Negava l'invio e la consegna della raccomandata del 24/6/2021, di messa a disposizione della sua prestazione lavorativa e che la ricorrente il 28 seguente si fosse recata al magazzino Fiege a Castel San
Giovanni, anche perché in ferie dal 28/6/2021 al 4/7/2021, e sottolineava che dal 5/7/2021 la ricorrente non si era mai presentata al lavoro presso il cliente a Piacenza, restando così assente Parte_2
ingiustificata fino alle dimissioni, nonostante la coordinatrice del servizio, avesse Persona_1
tentato di contattarla più volte, ma invano, essendosi resa irreperibile, anche perché il 9/8/2021 aveva trovato un'altra occupazione.
Eccepiva pertanto, la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, stante l'assenza ingiustificata protratta dal 5/7/2021, in mancanza di sue comunicazioni, non avendo alcun rilievo la lettera 13/9/2021 dei suoi difensori di messa a disposizione dell'attività lavorativa, priva della sottoscrizione della ricorrente e la lettera del 17/2/2022 di giustificazione alla contestazione disciplinare, che costituivano un post factum rispetto alla cessazione del rapporto avvenuta mesi prima.
In subordine, contestava che la ricorrente non aveva più reso la propria prestazione, per cui, anche ad escludere la risoluzione del rapporto per atti concludenti, non aveva maturato alcuna retribuzione e in pagina 2 di 3 ogni caso, l'erroneità dei conteggi sulle somme dovute.
Con sentenza non definitiva n. 35/2025 del 28/1/2025 veniva dichiarata l'illegittimità della sospensione dal lavoro, adottata nei confronti della ricorrente dal 14.9.2021 al 16.9.2022, e disposta la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione degli importi a lei dovuti.
La ricorrente depositava i nuovi conteggi e all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti dalla società resistente alla ricorrente, per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, stabilito nella precedente sentenza non definitiva.
La società resistente non ha specificatamente contestato i nuovi conteggi depositati dalla ricorrente, con la quantificazione della retribuzione spettante per il periodo dal 14.9.2021 al 16.9.2022, in cui era stata unilateralmente sospesa dal lavoro, calcolata in complessivi € 7.464,59 a cui è stato sottratto l'importo di € 470,43 versato in corso di causa (buste paga di luglio e settembre 2021), con una differenza residua di € 6.994,16 su cui è stato poi calcolato il TFR di € 518,09 per un totale di € 7.512,25.
Di conseguenza la società resistente dev'essere condannata al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (anche ex art 1284 co 4 cc) dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. condanna al pagamento alla ricorrente di € 7.512,25 con Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali (anche ex art 1284 co 4 cc) dal dovuto al saldo,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre Controparte_1
in favore dei difensori della ricorrente ex art 93 cpc, che liquida in € 5.388,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 24/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 991/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, NERI LIVIO e VENINI LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GALASSO ANTONIO e dell'avv. GRANATO LUIGI RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022, – dipendente di con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time per 18 ore settimanali, inquadramento nel 2° livello CCNL Servizi Integrati – Multiservizi e mansione di “pulitrice di locali” – dall'assunzione assegnata all'appalto per i servizi di pulizia presso il magazzino Fiege Logistics Italia s.r.l. a Castel San
Giovanni (PC), lamentava che il 28/5/2021 recatasi sul posto di lavoro, le era stato impedito l'ingresso dalla responsabile del servizio, che le aveva detto “non c'è lavoro qui per te”, Persona_1
aggiungendo che le avrebbe comunicato in seguito i nuovi turni di lavoro, che però, non aveva mai ricevuto.
Il giorno seguente, 29/5/2021, aveva iniziato un periodo di malattia e il 24/6/2021, tramite raccomandata, aveva comunicato alla società che sarebbe tornata al lavoro il 28 seguente, giorno in cui si era recata presso lo stabilimento Fiege di Castel San Giovanni, dove però nuovamente, Per_1
pagina 1 di 3 le aveva impedito di entrare, dicendole che doveva tornare a casa poiché “non c'era lavoro per Per_1 lei”.
Da allora e fino al 16.9.2022, data di cessazione del rapporto, non le era più stato consentito di svolgere la propria prestazione, nonostante avesse tramite i propri difensori, con lettera del 13.9.2021, rinnovato la propria messa a disposizione, rimasta priva di riscontro fino alla raccomandata datata 15.12.2021, ma ricevuta solamente il 15.2.2022, con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal CP_1
5/7/2021.
Il 17.2.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni, a cui non era seguito alcun riscontro, e infine, il
15/9/2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dal giorno seguente.
Chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei propri confronti dal
28.6.2021 al 16.9.2022 di condannare al pagamento delle retribuzioni dovute e del TFR. CP_1
Si costituiva e deduceva che la ricorrente il giorno 11/3/2021, sul Controparte_1
luogo di lavoro, aveva avuto un diverbio con la capoturno, seguito da una colluttazione Persona_2
con la caduta di entrambe dalle scale del magazzino del cliente Fiege, per cui dopo averle contestato il fatto con lettera del 6/4/2021, aveva adottato la sanzione di tre ore di multa.
A seguito di tale episodio, la committente aveva però ritenuto incompatibile la sua permanenza presso l'appalto e aveva chiesto espressamente il suo allontanamento, per cui con comunicazione del
20/5/2021 l'aveva avvisata che a partire da lunedì 24/5/2021 sarebbe stata assegnata presso il cliente a Piacenza, che rientrava nell'ambito territoriale espressamente indicato nella lettera di Parte_2
assunzione.
Negava l'invio e la consegna della raccomandata del 24/6/2021, di messa a disposizione della sua prestazione lavorativa e che la ricorrente il 28 seguente si fosse recata al magazzino Fiege a Castel San
Giovanni, anche perché in ferie dal 28/6/2021 al 4/7/2021, e sottolineava che dal 5/7/2021 la ricorrente non si era mai presentata al lavoro presso il cliente a Piacenza, restando così assente Parte_2
ingiustificata fino alle dimissioni, nonostante la coordinatrice del servizio, avesse Persona_1
tentato di contattarla più volte, ma invano, essendosi resa irreperibile, anche perché il 9/8/2021 aveva trovato un'altra occupazione.
Eccepiva pertanto, la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, stante l'assenza ingiustificata protratta dal 5/7/2021, in mancanza di sue comunicazioni, non avendo alcun rilievo la lettera 13/9/2021 dei suoi difensori di messa a disposizione dell'attività lavorativa, priva della sottoscrizione della ricorrente e la lettera del 17/2/2022 di giustificazione alla contestazione disciplinare, che costituivano un post factum rispetto alla cessazione del rapporto avvenuta mesi prima.
In subordine, contestava che la ricorrente non aveva più reso la propria prestazione, per cui, anche ad escludere la risoluzione del rapporto per atti concludenti, non aveva maturato alcuna retribuzione e in pagina 2 di 3 ogni caso, l'erroneità dei conteggi sulle somme dovute.
Con sentenza non definitiva n. 35/2025 del 28/1/2025 veniva dichiarata l'illegittimità della sospensione dal lavoro, adottata nei confronti della ricorrente dal 14.9.2021 al 16.9.2022, e disposta la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione degli importi a lei dovuti.
La ricorrente depositava i nuovi conteggi e all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti dalla società resistente alla ricorrente, per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, stabilito nella precedente sentenza non definitiva.
La società resistente non ha specificatamente contestato i nuovi conteggi depositati dalla ricorrente, con la quantificazione della retribuzione spettante per il periodo dal 14.9.2021 al 16.9.2022, in cui era stata unilateralmente sospesa dal lavoro, calcolata in complessivi € 7.464,59 a cui è stato sottratto l'importo di € 470,43 versato in corso di causa (buste paga di luglio e settembre 2021), con una differenza residua di € 6.994,16 su cui è stato poi calcolato il TFR di € 518,09 per un totale di € 7.512,25.
Di conseguenza la società resistente dev'essere condannata al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (anche ex art 1284 co 4 cc) dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. condanna al pagamento alla ricorrente di € 7.512,25 con Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali (anche ex art 1284 co 4 cc) dal dovuto al saldo,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre Controparte_1
in favore dei difensori della ricorrente ex art 93 cpc, che liquida in € 5.388,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 24/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3