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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°981 /2022 R.G.
TRA
, in Parte_1 persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex art.417 bis comma 1 Cod.Proc.Civ., come introdotto dall'art.42 D.Lgs.31.03.98 n°80 e successive modifiche,
Istituto Comprensivo Statale “Montorio al AN - NA”
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.Domenico Di Controparte_1 Sabatino
RESISTENTE ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.660,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% dell'importo di tali compensi difensivi, IVA e CAP di legge.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 24 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente:
“In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati CP_ dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 e conseguentemente, accertare il corretto operato dell' in sede di valutazione della domanda di partecipazione Controparte_3 presentata dalla sig.ra per la graduatoria di concorso concernente Controparte_1 la figura del collaboratore scolastico […]”. Per la parte resistente:
“1. rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e diritto ed in ogni caso
2. accertare e dichiarare e/o confermare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale MONA ha disposto Pt_1 l'esclusione di dalle graduatorie di Istituto di III fascia del Controparte_1 personale AT della Provincia di per il triennio 2021/2024; Pt_1
3. accertare e dichiarare e/o confermare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012013 in data 28 ottobre 2021 nella parte in cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale MONA non ha Pt_1 disposto la convalida del punteggio nella graduatoria di “collaboratore Scolastico”;
4. accertare e dichiarare e/o confermare definitivamente l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia della graduatoria provinciale (Teramo) d'Istituto III fascia personale Ata, triennio 2021/2024, pubblicata sul sito web del Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, nella parte in cui aveva escluso e/o Controparte_1 comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti sopra indicati, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita e mantenuta nelle graduatorie d'istituto del personale AT per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, già inserita a seguito del provvedimento ex art. 700 c.p.c., e nella posizione spettante in base al punteggio di 13,00 e a quello ulteriore di servizio riconosciuto sempre a seguito del provvedimento ex art. 700 c.p.c.;
6. ordinare agli istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso - AR e di Montorio al AN - NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/06/2022, il e Controparte_4
l' hanno adito questo Tribunale, Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che
- in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT di Controparte_1
Terza Fascia per il triennio 2021/2024 ha modificato il titolo di accesso dichiarato nel precedente inserimento, indicando per il profilo di collaboratore scolastico un attestato di estetista di durata biennale, anziché il diploma di scuola superiore;
2 di 24 - d'altro canto, il diploma di scuola superiore era stato inserito in occasione dell'aggiornamento del profilo professionale di assistente amministrativo ed assistente tecnico;
- le dichiarazioni in merito ai titoli posseduti, rese in sede di aggiornamento della graduatoria, hanno consentito alla sig.ra di di conseguire due Controparte_1 supplenze a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, ossia una CP_ supplenza dal 17/09/2021 al 27/09/2021 presso l' di Montorio e una successiva CP_ supplenza dal 28/09/2021 al 03/11/2021 presso l' di Isola del Gran Sasso, poi interrotta per effetto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria adottato dal DS CP_ dell' di MO NA il 28/10/2021;
- l'esclusione della resistente dalla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico era dipesa dall'inidoneità dell'attestato di estetista di durata biennale dichiarato dalla sig.ra perché per il profilo di collaboratore Controparte_1 scolastico costituiscono validi titoli di accesso il diploma di qualifica triennale rilasciato dagli Istituti Professionali oppure la qualifica triennale rilasciata o riconosciuta dalle
Regioni;
- conseguentemente, l'I.C. di Montorio – NA con provvedimento prot. n.
12013 del 28/10/2021 aveva disposto la mancata convalida del punteggio della sig.ra
[...]
relativamente alla graduatoria di collaboratore scolastico e Controparte_1 contestualmente aveva emesso il decreto di esclusione dalla graduatoria stessa con provvedimento prot. n. 12015 del 28/10/2021 , poi inviato alle Scuole della Provincia di e alla diretta interessata;
Pt_1
- a seguito del decreto di esclusione era stata emessa anche la determina di non validità del servizio , prot. n. 12017 del 28/10/2021; CP_ CP_
- sulla scorta delle valutazioni compiute dall' di MO NA , l' di
Isola del Gran Sasso ha adottato il provvedimento prot. n. 9400 del 03//11/2021 con cui era stato deliberato il mancato riconoscimento del punteggio maturato dalla resistente per i periodi in cui è stata espletata la prestazione lavorativa, ovverosia dal 17/09/2021 al 27/09/2021 e dal 28/09/2021 al 03/11/2021;
- la sig.ra aveva agito con ricorso ex art. 700 c.p.c. impugnando Controparte_1
i provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 e prot. n. 12013 del 28/10/2021 emessi CP_ dall' di MO NA;
- all'esito del giudizio cautelare, identificato con il numero di R.G. 1878/2021, il giudice aveva accolto in parte il ricorso così statuendo:
3 di 24 -“Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli
Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al
AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa”;
-“Condanna l'Amministrazione resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento cautelare, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP di legge”.
Tanto premesso, l'Amministrazione, non condividendo le ragioni poste dal giudicante a fondamento dell'ordinanza cautelare suddetta e ritenendo opportuno entrare nel merito della controversia, esponeva le seguenti ragioni:
1) Correttezza dell'agere dell'Amministrazione e doveri di solidarietà gravanti sull'aspirante candidato ex art. 2 Cost.
Il DS dell'I.C. di Montorio NA, nel disporre l'esclusione della resistente dalla graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, aveva correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che
“L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 (Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia) e 3 (Requisiti generali di ammissione)”. Pertanto, la fattispecie non è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 7, comma 1, lett. b) del D.M. n. 50 del 2021, disciplinante il caso delle “…dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”.
In effetti, la sig.ra , in sede di aggiornamento della propria Controparte_1 posizione per il profilo di collaboratore scolastico, aveva eliminato il titolo del diploma, posseduto e costituente valido titolo di accesso, ed inserito il diploma biennale di estetista, sicuramente posseduto ma non spendibile quale titolo di accesso. L'art. 2, comma 5, lett. g individua quali titoli di studio validi per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto
4 di 24 professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” puntualizzando nel successivo comma 6 che “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”. È vero che la resistente possiede un diploma quinquennale, peraltro già accertato in occasione del contratto di lavoro stipulato in precedenza, però ella volontariamente ha deciso di aggiornare la propria posizione sostituendo il diploma quinquennale con l'attestato di estetista biennale, presumibilmente per conseguire il punteggio di 13,83 , evidentemente superiore al punteggio di 13 cui avrebbe avuto diritto ove avesse mantenuto il diploma.
Sull'aspirante candidato grava un dovere di buona fede e correttezza, non soltanto nei confronti dell'Amministrazione, bensì anche nei confronti di tutti gli altri candidati.
L'aver dichiarato il vero, in occasione dell'iscrizione nelle graduatorie AT , non implica ex se l'esistenza della buona fede della parte. In effetti, la buona fede consiste nella convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede, quindi, si caratterizza per l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o nell'ignoranza di contravvenire o raggirare delle regole. In definitiva, il soggetto che agisce in buona fede non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
Mentre, nel caso di specie, il comportamento della sig.ra di aveva Controparte_1
CP_ impedito all'avente diritto di conseguire la supplenza presso l' di MO
NA.
Sull'aspirante candidato gravano, altresì , degli specifici doveri di informazione e di collaborazione. Il T.A.R. per la Sicilia con sentenza n. 1727 del 2016 statuisce che <<Il soccorso istruttorio previsto da tali disposizioni, peraltro, non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, “dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli
5 di 24 elementi essenziali della domanda)" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n.
6248)>>.
La sentenza prosegue “…secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett.
b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen.,
3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez.
V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291). Soprattutto, ha chiarito ancora l'Adunanza Plenaria nella citata sentenza n. 9 del 2014, il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume
l'esigenza di speditezza e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa in concorsi con ampia affluenza di candidati, come quello in esame, rispetto ai quali l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario, affidato dall'ordinamento alla cura dell'Amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano)…>>. <<ne segue che in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, per le ragioni esposte, il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso in colpevole omissione, già per un elementare e certo non eccessivo principio di autoresponsabilità in questa materia, prima ancor che per il rispetto della par condicio e dei principi di efficienza ed efficacia sopra richiamati.>>.
L'Amministrazione ha fatto presente essere opportuno richiamare anche la sentenza del per il Veneto n. 144 del 2021 secondo cui <Come affermato da un recente e CP_5 condiviso arresto giurisprudenziale ( , n. 760 del 2020), nell'ambito Controparte_6 dei procedimenti selettivi “risulta prevalente il principio generale
6 di 24 dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Parte_3
Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS-I Sent. n. 4081 del
4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I
Sent. n. 154 del 3.3.2020)>>…<Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze possono essere determinati mediante
l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati>>.
2)Limiti di operatività del soccorso istruttorio.
L'Amministrazione ha poi dedotto che il giudice del lavoro a pagina 8 dell'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 affermava che l'art. 2, comma 11, del
D.M. n. 50 del 2021 codificherebbe un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio. Tale articolo prevede che “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” .
Inoltre, secondo il giudice, sul Dirigente Scolastico graverebbe il dovere di
“…valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante…” in virtù di
“…quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di
7 di 24 trattamento (art.97 Cost.) rappresenta il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura”.
Nell'ordinanza si asserisce che “…una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante che è dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implica la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante”.
Infine, per l'autorità giudiziaria “…il concetto di soccorso istruttorio sia compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria”.
Sul punto, l'Amministrazione precisava come la sig.ra avesse Controparte_1 partecipato ad una procedura selettiva, mettendosi in concorrenza con altri candidati interessati a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale procedura è regolata da una lex specialis , che nel caso di specie è costituita dal D.M. n. 50 del 2021, il quale contempla la possibilità per gli aspiranti candidati di iscriversi nei diversi profili del personale A.T.A., per ognuno dei quali verranno formate delle graduatorie. Da ciò ne deriva che l'aspirante candidato formula una domanda di inserimento / aggiornamento per ogni profilo, dovendo a tal fine dichiarare il possesso dei titoli all'uopo necessari.
La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Cost. garantendo al contempo la parità di trattamento dei candidati e la celerità della stessa.
L'esigenza di garantire l'equilibrato soddisfacimento degli interessi in gioco costituisce la base su cui si innesta l'istituto del soccorso istruttorio e ne delinea i limiti di operatività.
La giurisprudenza è univoca nell'individuare i limiti del soccorso istruttorio. In particolare, rileva la sentenza n. 3 del 2011 emessa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, la quale afferma che “Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici
8 di 24 dipendenti) : a)si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.”(successivamente, Sez. V, 21 giugno
2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr.
Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi
l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime”. (Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n. 9 del 2014).
L'Amministrazione ha aggiunto che “Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati…il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di
9 di 24 incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede”.(nel caso di specie si trattava di mancata indicazione del voto di laurea, integrabile, ad avviso del Consiglio di Stato, con la verifica della documentazione prodotta dall'interessata). (Consiglio di Stato del
22.11.2019 n. 7975).
Il Consiglio di Stato – Sezione II- con sentenza n. 7815 del 22/11/2021 – ha uteriormente dedotto la P.A. - ha ribadito nuovamente i limiti del soccorso istruttorio escludendo che esso possa operare sui titoli dichiarati dal candidato. Nella sentenza in questione si legge che “…l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
L'autorità giudiziaria, ha altresì segnalato la parte ricorrente - proseguiva affermando che “La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). La giurisprudenza nel limitare la portata del soccorso istruttorio vuole “..evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la
10 di 24 procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito
o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”
Di recente il con sentenza n. 855 del 08/06/2021 aveva, inoltre, Controparte_7 affermato che <<…il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
241/1990, è diretto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete”, senza che sia ammissibile una qualunque integrazione documentale suscettibile di alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione>>. Infatti, “secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di concorsi pubblici per titoli, è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, atteso che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. IV,
05/04/2018, n. 2118)”.
Da quanto precede derivava, secondo la P.A. ricorrente, che il soccorso istruttorio non può spingersi fino alla modifica sostanziale della domanda con la sostituzione di un titolo volutamente dichiarato dal candidato, ricorrendo ad un titolo che seppure posseduto sia stato dichiarato in altre e diverse graduatorie, determinando ciò una modifica non consentita della domanda oltre il termine di scadenza del bando e non una mera integrazione di documenti già presentati.
3)La competenza del Dirigente Scolastico all'adozione del provvedimento di esclusione e non validità del servizio.
L'esclusione della sig.ra dalle graduatorie AT per il profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico e , conseguentemente , il mancato riconoscimento del servizio svolto non costituiscono l'esito di un procedimento disciplinare attivato dal
Dirigente Scolastico poiché, nel caso di specie, non si era eccepita la falsità delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto l'inidoneità del titolo dichiarato dalla ricorrente in sede di aggiornamento delle graduatorie AT (presumibilmente al fine di conseguire un maggior punteggio scaturente dal diploma biennale di estetista) . Per
11 di 24 cui, a seguito dei controlli effettuati dall'Istituzione TI , ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021, era emersa la mancanza del titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico che ha determinato l'esclusione della candidata dalla procedura e la declaratoria di non validità del servizio svolto.
L'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021 individua il Dirigente Scolastico quale organo competente all'adozione delle determinazioni concernenti l'esclusione e la rideterminazione del punteggio. In effetti, si legge che “L'istituzione TI ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo
o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e il successivo comma 13 statuisce che “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Inoltre, l'esclusione era stata determinata dalla mancata dichiarazione di un valido titolo di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che “L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3…” ( di cui l'art. 2 disciplina i “(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” mentre, l'art. 3 i “Requisiti generali di ammissione” ).
Alla luce di ciò, l'esclusione era stata assunta dall'organo competente. Mentre, un'eventuale competenza dell'U.P.D. (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) poteva configurarsi in presenza di un illecito disciplinare, come per esempio le false dichiarazioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto perché evidentemente la sig.ra non aveva dichiarato il falso, essendo in possesso del diploma di Controparte_1 scuola secondaria di secondo grado. Il punto era che, nel caso in esame, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT la sig.ra di aveva Controparte_1
12 di 24 volontariamente sostituto il diploma di scuola secondaria di secondo grado dichiarato nel triennio precedente con il diploma biennale di estetista, quale titolo inidoneo per l'accesso alla qualifica professionale di collaboratore scolastico.
In sostanza, la sig.ra aveva eliminato il titolo di accesso valido Controparte_1 per la graduatoria di collaboratore scolastico sostituendolo con un titolo inidoneo e tale azione ha determinato il conferimento di una supplenza che non le sarebbe spettata, superando circa 101 aspiranti candidati in graduatoria, dato che con il punteggio CP_ legittimo di 13 non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'Istituzione Scolastica nel dare esecuzione all'ordinanza emessa nella causa R.G. n.
1878/2021 con provvedimento prot. n. 7173 del 25/05/2022 aveva reinserito la sig.ra
[...]
nella graduatoria di collaboratore scolastico, senza riconoscerle il Controparte_1 servizio prestato dal 17/09/2021 al 29/09/2021, poiché con il punteggio di 13 con CP_ ragionevole certezza ella non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'errore commesso era riconducibile alla sig.ra e non Controparte_1 certamente in capo all'Amministrazione che aveva applicato pedissequamente la normativa vigente.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non poteva spingersi fino a modificare gli elementi essenziali della domanda presentata dal candidato nell'ambito di una procedura selettiva , ove l'interesse del singolo va controbilanciato con le esigenze di imparzialità, par condicio e di celerità dell'azione amministrativa, tenendo contro oltretutto che sul singolo candidato grava un obbligo di collaborazione che si traduce in primis nell'onere di leggere il bando e , poi, nel compilare la domanda secondo quanto prescritto dal bando. Conseguentemente, l'aspirante candidato, in virtù del principio di autoresponsabilità, va incontro alle conseguenze degli eventuali errori commessi incidenti sulla posizione di altri candidati ed evitabili facendo uso di un'ordinaria diligenza e del buon senso.
Si è costituita in giudizio la resistente con memoria difensiva in cui ha concluso come in epigrafe, sulla base dei motivi esposti nell'atto.
Così fissati i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
***
L'Amministrazione TI ha inteso far accertare giudizialmente - a seguito della pronuncia di ordinanza ex art.700 c.p.c. con cui le era stato ordinato di reinserire l'attuale resistente nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di collaboratore scolastico valevole per il periodo 2021 – 2024 – la legittimità del proprio operato, che
13 di 24 era consistito nell'esclusione dell'aspirante dalla graduatoria per il profilo professionale appena citato per il triennio 2021-24 a causa della dichiarazione di un titolo inidoneo da parte della stessa nella relativa domanda.
In particolare, si tratta del diploma di qualifica biennale (seguito da un ulteriore anno di corso) da estetista, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, titolo che, appunto in ragione della durata (inizialmente) biennale del corso, a seguito del quale era stato rilasciato, non rispondeva al requisito di triennalità del corso stesso di cui al decreto ministeriale n.50/2021, pro tempore regolante le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.
L'attuale domanda di accertamento della legittimità dell'operato della P.A. è volta alla rivalutazione di una situazione sottoposta all'esame del Tribunale dall'attuale resistente con il ricorso ex art.700 Cod.Proc.Civ. depositato in data 07.12.2021, con cui chiese a questo Tribunale, previe le declaratorie di rito Controparte_1 circa la sospensione dell'efficacia in funzione della disapplicazione dei provvedimenti ritenuti lesivi del proprio di diritto ad essere inserita nelle graduatorie di III fascia della
Provincia di da cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza al Pt_1 personale AT con contratto a tempo determinato, di “condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e condannarli di conseguenza al reinserimento e/o ricollocazione di nelle Controparte_1 graduatorie di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio di 13,83, o in subordine di 13,00, nonché alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Isola del
G.S. - AR, di n° 36 ore settimanali”, nonchè di “accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia dell'attestato di estetista specialista per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
o in subordine [di] ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS”, e
“ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (13 punti)”.
aveva esposto a fondamento della domanda cautelare, in Controparte_1 sintesi:
che, in ordine al fumus boni iuris, era illegittima la decisione assunta dal Dirigente scolastico dell' di considerare Controparte_8
14 di 24 essa ricorrente priva del titolo di studio, richiesto dal decreto del
[...]
n.50 del 2021 ai fini dell'inserimento in graduatoria di III fascia per il Controparte_9 conferimento degli incarichi di supplenza a favore del personale AT, profilo di collaboratore scolastico, solo per avere la stessa - al fine di beneficiare del (peraltro irrilevante) aumento del punteggio per titolo di studio riveniente dalla dichiarazione, in luogo del diploma di maturità (comunque dichiarato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie citate per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, questione questa rilevante ai fini del decidere sulla domanda subordinata) – dichiarato il possesso dell'attestato o diploma di qualificazione professionale di estetista specializzata riconosciuto dalla Regione (avendo sostenuto l'anno di durata del corso per il conseguimento della specializzazione, dopo aver conseguito il diploma di estetista in esito a corso di durata biennale, corsi, entrambi, riconosciuti dalla Regione, come richiesto dal d.m. cit.);
che, infatti, il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico - dove, a seguito delle operazioni di rinnovo delle graduatorie di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22
– 2022/23 e 2023/24, la ricorrente (peraltro già inserita nelle graduatorie di III fascia sia per i profili di assistente amministrativo e tecnico, sia di collaboratore scolastico nel triennio scolastico precedente) aveva svolto il primo incarico di supplenza in tale triennio, a seguito dell'accredito di n.13,83 punti (di cui 0,83 in più rispetto a quanto le sarebbe spettato, per il profilo di collaboratore scolastico, se, invece del diploma di estetista specializzata, avesse dichiarato quello di maturità TI) - aveva assunto la suddetta decisione in base all'esclusione, che non trovava invero sostegno nella previsione dei titoli utili contenuta nel d.m. n.50 del 2021 citato, della validità (quale attestato o diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale) del diploma sopra indicato, sebbene, in effetti, conseguito a seguito di un anno di corso svolto successivamente al biennio prescritto ai fini del conseguimento dell'attestato o diploma di estetista (sc. non specializzato), trattandosi, comunque, di titolo di formazione conseguito all'esito di percorso teorico-pratico complessivamente pari a tre anni;
che, ad ogni modo, quand'anche, cioè, si fosse ritenuto che la decisione assunta dal
scolastico era corretta nell'escludere che la frequenza del corso annuale CP_10 successiva a quella di un corso biennale non equivalesse al conseguimento di titolo di formazione professionale per cui sia richiesto il superamento di un corso di durata triennale, sarebbe rimasto sempre valutabile, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per collaboratore scolastico, il titolo di studio dichiarato dall'aspirante, sia in ragione del fatto che il d.m. n.50 del 2021 dispone che “conservano validità” i titoli di studio precedenti (inteso, dalla ricorrente, tale inciso come riferibile ai titoli di studio dichiarati nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie per le supplenze, dichiarazione del titolo che era avvenuta da parte sua negli anni 2018-21), sia, in via alternativa e concorrente, in ragione del fatto che, una volta dichiarato il titolo di studio in possesso dell'aspirante, nella specie il diploma di maturità, nella sezione dell'unica ed unitaria domanda d'inserimento in graduatorie di supplenza AT riferita al titolo di studio, sarebbe stata applicabile altra disposizione del d.m. n.50 del 2021, che fa obbligo al Dirigente scolastico, in occasione della revisione dei titoli, da effettuare “tempestivamente” a seguito del conferimento della supplenza all'interessato, di valutare il complesso delle situazioni da lui dichiarate nelle varie graduatorie (senza, quindi, ritenere impossibile l'osmosi tra due diverse graduatorie della dichiarazione dei titoli di studio);
che, di qui, si evinceva come il Dirigente scolastico (peraltro incompetente all'adozione del provvedimento, per quanto argomentato successivamente, ossia in ragione della competenza esclusiva dell'Ufficio scolastico provinciale all'adozione dei
15 di 24 provvedimenti disciplinari, qual doveva ritenersi – secondo la ricorrente – la decadenza dall'impiego a tempo determinato che era conseguita alla revisione operata dal funzionario dei titoli dichiarati dall'interessata) avesse fatto malgoverno del potere affidatogli di rivedere i titoli, poiché aveva, in definitiva, ritenuto che l'aspirante avesse compiuto una dichiarazione mendace, assumendo di essere in possesso del titolo di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale, quale richiesto dal d.m. n.50 del 2021, tanto da aver escluso la ricorrente dalle graduatorie di III fascia AT per collaboratori scolastici, anziché limitarsi a retrocedere la sua posizione in base al punteggio inferiore che le sarebbe spettato se, invece di dichiarare il titolo di formazione professionale in thesi inidoneo, avesse dichiarato il possesso del diploma di maturità, che in effetti poteva vantare come non poteva essere ignoto all'Amministrazione, per le ragioni anzidette (dichiarazione del diploma di maturità nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie e dichiarazione di esso nell'ambito della stessa domanda per il triennio in corso, seppur per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico);
che, sotto ulteriore e distinto profilo, questa volta di ordine formale, sussisteva un ragione di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per violazione della legge n.241 del 1990, nella parte in cui fa obbligo all'Amministrazione che si accinga ad adottare un provvedimento di decadenza da benefici o di rigetto comunque di istanze proposte dall'interessato, di dargli un congruo preavviso, affinché questi, entro il termine di dieci giorni, possa attivarsi al fine di porre rimedio alla carenza documentale rilevata dall'Amministrazione;
che, inoltre, ricorreva, come già detto, anche il vizio di incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale;
che, dunque, andavano caducati, con il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, gli effetti conseguitine e consistiti nella privazione del punteggio da essa maturato nelle more dell'adozione del provvedimento, che aveva fatto sì che il servizio svolto dalla lavoratrice a seguito di convocazioni ricevute da Istituti scolastici, ossia quello di Montorio – NA e quello di Isola del Gran Sasso – AR (dove la ricorrente aveva iniziato a svolgere una supplenza in successione rispetto a quella affidatagli dal primo Istituto), venisse dichiarato prestato di fatto e non di diritto (ossia non valevole, appunto, ai fini del punteggio). L'Amministrazione si era costituita nel procedimento ex art.700 c.p.c. per rivendicare la legittimità del proprio operato, in persona del Dirigente scolastico dell'
[...]
stante il carattere di necessaria rispondenza Parte_2 della domanda di inserimento in graduatorie di III fascia ad esigenze di compilazione corretta della relativa modulistica, prevedente l'indicazione da parte dell'aspirante, a propria scelta (in caso di possesso di più titoli da lui ritenuti legittimi all'inserimento), di quello da sottoporre, in caso di accoglimento della domanda di conferimento di incarichi, al riesame da parte del Dirigente scolastico della prima Istituzione conferente, vincolato a tale scelta, indicazione che, nella specie, era caduta su un titolo non compreso tra quelli indicati nella pertinente disposizione di cui al d.m. n.50 del 2021 (essendo, invero, il diploma di specializzazione quale estetista conseguito in forza di un corso distinto e successivo a quello necessario e in precedenza superato dalla ricorrente per il conseguimento del già posseduto titolo di estetista, sempre riconosciuto dalla Regione); aveva argomentato, pertanto, l'Amministrazione che erroneamente la ricorrente reputava di essere stata esclusa dalle graduatorie di III fascia a seguito della ritenuta effettuazione di dichiarazione mendace circa il titolo di formazione posseduto, essendosi invece l'Amministrazione determinata ad escluderla da tale sola graduatoria
16 di 24 (senza denunciarla di falsità ideologica in autocertificazione, come avrebbe fatto se avesse ritenuto sussistenza una dichiarazione mendace) in quanto aveva bene letto e inteso il disposto del d.m. n.50 del 2021 in ordine all'elencazione sub lett.G dell'art.2 dei titoli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie di III relative al profilo di collaboratore scolastico, che non prevedono un titolo di formazione professionale di durata biennale, qual era quello in possesso della ricorrente;
né, aveva proseguito l'Amministrazione, era a parlarsi di incompetenza del Dirigente scolastico, stante la natura non disciplinare del provvedimento, rientrante invece nel paradigma normativo della revisione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale AT;
infine, neppure era ravvisabile, con l'asserita responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, uniformatasi alle disposizioni relative alle modalità di revisione non richiedenti l'avviso dell'avvio di procedimento di revisione stessa ed astenutasi quindi dal compiere atti in danno di diritti della lavoratrice. A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 2 marzo 2022 il giudice della fase cautelare aveva disatteso il motivo di ricorso con cui si lamentava che la rettifica del punteggio era stata disposta illegittimamente dal punto di vista sostanziale, per erronea esclusione della natura di corso di formazione di durata triennale, finalizzato al rilascio di attestato o di diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, di quello seguito dalla lavoratrice ed in esito al quale essa aveva conseguito il titolo poi dichiarato nella domanda d'inserimento nelle predette graduatorie (estetista specializzata). Tale prima domanda non è stata ritenuta assistita da fumus boni iuris, alla luce del documento prodotto dalla Amministrazione (nota assunta al prot. 11381 del 18.10.2021 dell' , inviata dalla “Informa” di L'Aquila), Parte_2 da cui risulta che la ricorrente ha sostenuto un corso biennale per diventare estetista qualificata (“CR 958.01.02”, lettere e numeri forse identificativi del riconoscimento regionale, comunque pacifico) “e successivamente un percorso annuale per Estetista Specializzata, CR958.02.02, autorizzati dalla Regione Abruzzo con DPG 009/185 del 15.12.2016”. L'art.2 d.m. n.50 del 2021, intitolato “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia”, recita ai commi 4 e 5:
“4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) (omissis: riguarda l'assistente amministrativo). B) (omissis: riguarda l'assistente tecnico). C) (omissis: riguarda il cuoco). D) (omissis: riguarda l'infermiere). E) (omissis: riguarda il ). Parte_4 F) (omissis: riguarda l'addetto alle aziende agrarie). G) - Collaboratore Scolastico:
17 di 24 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni […]”. Nell'ordinanza cautelare si è osservato che l'espressione “attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” indica che la durata del corso al cui termine è previsto il conseguimento dell'attestato o diploma di qualifica professionale sia triennale. Andava quindi esclusa l'idoneità a costituire titoli di inserimento nella graduatoria di attestati o diplomi di qualificazione professionale rilasciati in esito al percorso biennale, senza che assumesse rilievo che al rilascio dei titoli segua lo svolgimento di un corso di durata annuale facoltativo, integrativo del primo. In altri termini, il corso, per poter considerarsi compreso tra quelli di cui alla disposizione citata (art.2, comma 5, lett.G, d.m. n.50 del 2021), avrebbe dovuto prevedere una durata triennale del ciclo teorico e pratico di qualificazione professionale nell'ambito del piano dell'offerta formativa complessiva di ogni ciclo. Infatti, l'attestato o diploma di formazione professionale rilasciato al termine del secondo anno deve, di per sé, ritenersi rilasciato a seguito di corso biennale, anziché triennale, ossia di corso che non eroga la preparazione teorica e pratica richiesta dall'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021. Pretendere che sia poi il singolo dirigente scolastico a stabilire se, una volta sostenuto anche l'anno di specializzazione, tale preparazione debba ritenersi conseguita, sarebbe equivalso ad attribuire allo stesso un potere di valutazione, pure preteso dalla ricorrente con l'uso del termine "valutazione". Quella compiuta dal dirigente scolastico, invece, stante il carattere a- concorsuale della procedura, doveva ritenersi limitata ad una semplice verifica, da poter eseguirsi sulla base della stessa denominazione del corso (“triennale”) o comunque sulla base della lettura di un piano dell'offerta formativa, che deve essere unico ed articolato in tre anni. Né assumeva rilievo la circostanza del disporre il d.m. n.50 del 2021 che “conservano validità” i titoli già dichiarati dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata per una precedente tornata di rinnovo delle stesse. L'art.2, comma 6, d.m. n.50 del 2021 (“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”), letto in relazione con il comma precedente (il quale, come già detto, dispone che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale […]”), dimostrava che il regolamento rinvia ad una disciplina in parte innovativa rispetto a quella vigente alla data del regolamento per il rinnovo delle graduatorie di III fascia per precedente triennio scolastico, sicché si era preoccupato di precisare che, nonostante l'attribuzione in esso operata dell'idoneità all'inserimento in tali graduatorie di determinati titoli, a seguito delle modifiche, lasciava impregiudicata l'efficacia dei titoli (“restano validi”) dichiarati da quanti avevano ottenuto l'inserimento nel triennio scolastico in cui si applicava la vecchia disciplina. Il primo motivo di ricorso ex art.700 c.p.c. veniva pertanto disatteso.
18 di 24 Per completezza si aggiungeva che l'esclusione dalle graduatorie di collaboratore amministrativo era stata disposta dal dirigente scolastico in considerazione del mancato possesso del titolo, come detto, e non per dichiarazione mendace del possesso di esso, sicché doveva soprassedersi a qualsiasi rilievo circa la natura della dichiarazione stessa e procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, che non risultava precluso, appunto, per la ragione dell'essere stata applicata una disposizione (l'art.2, comma 4, in relazione all'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021), che prevede la non attribuzione ad un determinato titolo dell'idoneità a consentire l'inserimento nella graduatoria e che lascia impregiudicata la possibile attribuzione di tale idoneità ad altro titolo in possesso dell'aspirante, come si passa ad argomentare. Con il secondo motivo di ricorso, l'aspirante al conferimento di incarichi di collaboratore scolastico deduceva la “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per possesso di altro titolo valido. Violazione dell'art. 2 comma 6 e 6 comma 13 D.M. n. 50/2021”. La domanda, con riferimento a tale motivo, appariva sorretta da adeguato fumus boni iuris. Veniva in rilievo a tal proposito la disposizione dell'art.2, comma 11, del d.m.50/2021, secondo cui “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”. Si riteneva trattarsi di disposizione palesemente volta a codificare un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio, istituto di cui la ricorrente aveva invocato l'applicazione con riferimento al motivo di denuncia di error in procedendo per mancata informazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria e che, piuttosto (non essendo applicabili le disposizioni sul procedimento amministrativo in generale ad una procedura minutamente disciplinata da normazione secondaria delegata, qual è quella di cui al d.m. n.50 del 2021). Il dovere il dirigente scolastico valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante, a differenza di quanto reputa l'Amministrazione resistente, costituiva un'attuazione di quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di trattamento (art.97 Cost.) rappresentava il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura. Si è aggiunto essere, invero, imposto alla P.A. di procedere alla verifica del complesso delle situazioni dichiarate da ciascun aspirante, circostanza che elimina in radice ogni rischio di parzialità. Inoltre, una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implicava la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante. Doveva dunque ritenersi che il concetto di soccorso istruttorio fosse compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria.
19 di 24 Nessuna disposizione autorizzava ad escludere in tali casi la portata dell'art.2, comma 11, d.m. cit., e, in specie, una lettura soggettivistica della norma, che valorizzi la circostanza dell'aver l'aspirante, in una precedente istanza di inserimento in graduatoria, dichiarato il possesso di altro titolo formativo. Ciascuna tornata di rinnovo delle graduatorie di III fascia è autonoma dalle altre, tanto da aver il regolamento introdotto, come si era rilevato, una disposizione apposita per far sì che i titoli dichiarati in una precedente potessero continuare ad essere considerati validi nella successiva, nonostante il cambiamento del quadro disciplinare relativo agli attestati e diplomi. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso conduceva a ritenere assorbito quello che denunciava la violazione (peraltro insussistente, come si è detto) dell'obbligo di informare l'interessato dell'avvio del procedimento, al fine di consentirgli di collaborare con l'Amministrazione nel soccorso istruttorio. Veniva, infine, disatteso il motivo con cui si denunciava l'incompetenza funzionale del dirigente scolastico, in base all'assunto dell'aver questi adottato un provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale (ossia dell'Ufficio d'ambito territoriale di quello regionale). Tale motivo, la cui fondatezza avrebbe condotto alla disapplicazione in toto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, era contrastato dal già svolto rilievo per cui ci si trova alla presenza di una mera verifica del possesso di titoli dichiarati dall'aspirante, anziché di un procedimento avente ad oggetto la valutazione di una sua condotta nella dichiarazione del possesso dei titoli medesimi. In conclusione, ritenuto sussistere il fumus boni iuris con riferimento alla domanda proposta in subordine, veniva riconosciuto, almeno a livello di cognizione sommaria, sussistere il diritto al reinserimento della ricorrente nella graduatoria di collaboratore scolastico, ma con il punteggio pari a 13, anziché a 13,83. I provvedimenti che l'allora parte ricorrente aveva diritto di sentire adottare dalla P.A. in conseguenza di ciò si sostanziavano nella ri-attribuzione da parte degli Istituti scolastici di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA dei punteggi per servizio svolto, a condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati a lei competenti, anziché ad altri aspiranti inseriti nella citata graduatoria. In base a tali rilievi e della conseguente ricognizione del fumus boni iuris, si disponeva:
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”.
L'Amministrazione TI ha ora chiesto accertarsi la legittimità del proprio operato nell'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico al fine di ottenere la caducazione degli effetti del provvedimento d'urgenza.
20 di 24 Sussiste, pertanto, un interesse concreto ed attuale alla proposizione della domanda.
In ordine alle ragioni giuridiche poste a fondamento di essa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha ritenuto che l'aspirante avesse, con la spendita del titolo di diploma di estetista, inteso eliminare il titolo, pur posseduto, che invece le conferiva diritto di inserimento nella graduatoria, così vincolando la P.A., cui la domanda era diretta, a limitarsi a verificare l'idoneità o meno del diploma in parola, senza che essa potesse e dovesse verificare il possesso di un titolo idoneo, ma differente.
Tale primo motivo (nella cui esposizione si fa richiamo a giurisprudenza in materia di ammissibilità e limiti del soccorso istruttorio) si collega a quello successivo, con cui viene contestata la legittimità della pretesa dell'attuale resistente all'esercizio da parte della P.A. del potere di soccorso istruttorio tramite il riconoscimento, a favore dell'aspirante al conferimento di incarichi di supplenza che indichi un titolo inidoneo, del possesso, comunque, di altra abilitazione, costituente titolo legittimo all'inserimento in graduatoria, laddove tale abilitazione risulti già riconosciuta idonea della stessa P.A.
I motivi, seppur connessi sotto il profilo appena indicato, vanno esaminati separatamente.
In ordine al primo di essi, si rileva quanto segue.
L'interpretazione della domanda di inserimento/aggiornamento della posizione dell'aspirante in graduatoria AT è assoggettata alle regole comuni in materia di interpretazione degli atti unilaterali tra vivi a contenuto in senso lato patrimoniale.
Essa, in quanto redatta mediante compilazione di moduli predisposti dalla P.A. e destinati ad essere inseriti via telematica, postula peraltro il rispetto da parte dell'aspirante, nelle indicazioni circa i titoli di studio e di servizio posseduti, delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, nello specifico mediante il decreto ministeriale n.50/2021.
Nella tabella di valutazione dei titoli culturali allegata a tale decreto ministeriale pro tempore valevole, di cui all'allegato A/5 (tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico), si precisa che, riguardo al “titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione”, “si valuta un solo titolo”.
21 di 24 La circostanza dell'aver la ricorrente indicato nella domanda un titolo – il diploma di estetista -, per il profilo di collaboratore amministrativo, differente da quello che la stessa ha dichiarato per gli altri profili del personale AT - deve dunque essere valutata in ordine alla sua idoneità a far ritenere che l'aspirante intendeva sostituire il titolo a quello in base a cui era inserita per il profilo di collaboratore nella graduatoria per il periodo precedente. La Dirigente TI ha dato risposta affermativa al quesito e valutato esclusivamente l'idoneità del titolo di estetista, valutazione che, stante la durata biennale del corso, la ha indotta a decretare l'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria.
Va, però, rilevato che il decreto ministeriale d.m. n.50 del 2021 prevede altresì che,
“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
È pacifico che l'attuale resistente avesse ottenuto l'inserimento nella graduatoria citata nel precedente periodo scolastico in forza della dichiarazione e del possesso di titolo che rientrava tra quelli previsti nella tabella pro tempore valevole;
tale titolo, seppur superiore a quello minimo che era richiesto per l'inserimento, andava valutato dalla P.A. in sede di esame della domanda di aggiornamento, in via esclusiva, una volta ritenuta l'inidoneità di quello nuovo, siccome ottenuto a seguito di corso di studi privo del requisito temporale.
L'espressione “restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l'inserimento in tali graduatorie”, infatti, non si presta ad altre interpretazioni.
Nessuna interpretazione di una diversa volontà dell'interessata appare legittima, alla stregua della disciplina regolamentare contenuta nella citata disposizione ministeriale.
Infatti, la dichiarazione del possesso di un titolo idoneo, una volta compiuta e validata dall'Amministrazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve essere considerata idonea a preservare l'aspirante dall'esclusione dalla graduatoria, indipendentemente dalla possibile indicazione, in occasione dell'aggiornamento della propria posizione in essa, di differente titolo di studio, indicazione che in nessun caso può essere considerata come rinuncia a far valere il titolo che si era già verificato come integrante i requisiti di legge.
22 di 24 Il primo motivo di ricorso, quindi, non può essere accolto.
Circa il secondo motivo che, come già rilevato, è connesso al precedente, si osserva che - una volta riconosciuta l'idoneità dell'iniziale titolo di inserimento in graduatoria ai fini anche dell'aggiornamento della posizione dell'aspirante in sede di formazione della graduatoria relativa a periodo scolastico successivo, a prescindere dalla dichiarazione da parte dell'aspirante stesso di titoli differenti - è superata la questione dell'ammissibilità di soccorso istruttorio, questione che sarebbe stata rilevante se il titolo di ammissione alla graduatoria avesse dovuto essere reperito dall'Amministrazione tramite attività apposita. Resta quindi irrilevante la deduzione svolta dall'Amministrazione per cui l'ammissibilità di tale soccorso incontrerebbe un ostacolo nella regola di buona fede, cui l'aspirante si sarebbe sottratta, intendendo giovarsi di titolo, conseguito dopo la formazione della graduatoria per il periodo precedente, che, se fosse stato effettivamente valutabile, le avrebbe permesso di lucrare l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello attribuitole mediante la valutazione di quello precedente, giusta la tabella dei titoli allegata al d.m.
Né l'incertezza, in cui viene a trovarsi il Dirigente scolastico, circa l'individuazione della volontà dell'interessato acché il nuovo titolo sia valutato invece del precedente, rappresenta un motivo valido per ritenere che l'esclusione dalla graduatoria vada disposta, se il nuovo titolo risulti inidoneo, poiché così si attribuirebbe una portata sanzionatoria all'esclusione. La stessa P.A. ha escluso che il provvedimento in parola possa essere, invece, inteso come di natura sanzionatoria per il comportamento attuato dall'attuale resistente.
Il Dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto limitarsi, dunque, ad attribuire esclusivamente il punteggio previsto nella tabella A/5 per il titolo già riconosciuto senza alcuna valutazione di quello indicato nella domanda di aggiornamento della graduatoria.
Deve quindi ritenersi infondato anche il motivo in esame, mediante il quale si deduce l'inammissibilità della pretesa di esercizio del potere di soccorso istruttorio in una situazione in cui la condotta dell'aspirante all'aggiornamento della propria posizione in graduatoria andrebbe valutata in termini di mala fede, versandosi in fattispecie in cui, anziché un soccorso istruttorio, si richiede l'applicazione di una disposizione del d.m., che, a ben vedere, anziché codificare un caso di soccorso istruttorio, si limita a prevedere semplicemente l'esenzione dell'Amministrazione dalla verifica circa il possesso da parte dell'aspirante del titolo di inserimento in graduatoria.
23 di 24 È superata dai rilievi svolti la necessità di dare risposta al terzo motivo di ricorso che, in base alla deduzione svolta in via subordinata dalla parte attuale resistente nell'istanza di provvedimento d'urgenza – con cui si configura il provvedimento di esclusione dalla graduatoria come di natura disciplinare -, ne sottolinea la diversa natura di atto di gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza del personale AT.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto, ritenendosi illegittima l'esclusione dalla graduatoria dell'attuale resistente disposta dall'Amministrazione.
La domanda della resistente, di attribuzione del punteggio per l'incarico di supplenza che l'Amministrazione ha interrotto con il provvedimento del 28 ottobre 2021 alla data del 3 novembre 2021, in conseguenza della sua esclusione dalla graduatoria, rappresenta mera conseguenza della richiesta di rigettare la domanda proposta dall'Amministrazione di “accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 CP_ e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021”.
Di conseguenza, nessuna pronuncia va resa in ordine a tale domanda, escludendosi che essa configuri una riconvenzionale (la cui proposizione sarebbe stata subordinata alla richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione ex art.416 c.p.c.).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
24 di 24
L'Amministrazione ha fatto presente essere opportuno richiamare anche la sentenza del per il Veneto n. 144 del 2021 secondo cui <Come affermato da un recente e CP_5 condiviso arresto giurisprudenziale ( , n. 760 del 2020), nell'ambito Controparte_6 dei procedimenti selettivi “risulta prevalente il principio generale
6 di 24 dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Parte_3
Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS-I Sent. n. 4081 del
4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I
Sent. n. 154 del 3.3.2020)>>…<Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze possono essere determinati mediante
l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati>>.
2)Limiti di operatività del soccorso istruttorio.
L'Amministrazione ha poi dedotto che il giudice del lavoro a pagina 8 dell'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 affermava che l'art. 2, comma 11, del
D.M. n. 50 del 2021 codificherebbe un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio. Tale articolo prevede che “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” .
Inoltre, secondo il giudice, sul Dirigente Scolastico graverebbe il dovere di
“…valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante…” in virtù di
“…quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di
7 di 24 trattamento (art.97 Cost.) rappresenta il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura”.
Nell'ordinanza si asserisce che “…una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante che è dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implica la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante”.
Infine, per l'autorità giudiziaria “…il concetto di soccorso istruttorio sia compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria”.
Sul punto, l'Amministrazione precisava come la sig.ra avesse Controparte_1 partecipato ad una procedura selettiva, mettendosi in concorrenza con altri candidati interessati a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale procedura è regolata da una lex specialis , che nel caso di specie è costituita dal D.M. n. 50 del 2021, il quale contempla la possibilità per gli aspiranti candidati di iscriversi nei diversi profili del personale A.T.A., per ognuno dei quali verranno formate delle graduatorie. Da ciò ne deriva che l'aspirante candidato formula una domanda di inserimento / aggiornamento per ogni profilo, dovendo a tal fine dichiarare il possesso dei titoli all'uopo necessari.
La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Cost. garantendo al contempo la parità di trattamento dei candidati e la celerità della stessa.
L'esigenza di garantire l'equilibrato soddisfacimento degli interessi in gioco costituisce la base su cui si innesta l'istituto del soccorso istruttorio e ne delinea i limiti di operatività.
La giurisprudenza è univoca nell'individuare i limiti del soccorso istruttorio. In particolare, rileva la sentenza n. 3 del 2011 emessa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, la quale afferma che “Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici
8 di 24 dipendenti) : a)si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.”(successivamente, Sez. V, 21 giugno
2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr.
Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi
l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime”. (Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n. 9 del 2014).
L'Amministrazione ha aggiunto che “Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati…il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di
9 di 24 incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede”.(nel caso di specie si trattava di mancata indicazione del voto di laurea, integrabile, ad avviso del Consiglio di Stato, con la verifica della documentazione prodotta dall'interessata). (Consiglio di Stato del
22.11.2019 n. 7975).
Il Consiglio di Stato – Sezione II- con sentenza n. 7815 del 22/11/2021 – ha uteriormente dedotto la P.A. - ha ribadito nuovamente i limiti del soccorso istruttorio escludendo che esso possa operare sui titoli dichiarati dal candidato. Nella sentenza in questione si legge che “…l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
L'autorità giudiziaria, ha altresì segnalato la parte ricorrente - proseguiva affermando che “La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). La giurisprudenza nel limitare la portata del soccorso istruttorio vuole “..evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la
10 di 24 procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito
o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”
Di recente il con sentenza n. 855 del 08/06/2021 aveva, inoltre, Controparte_7 affermato che <<…il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
241/1990, è diretto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete”, senza che sia ammissibile una qualunque integrazione documentale suscettibile di alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione>>. Infatti, “secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di concorsi pubblici per titoli, è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, atteso che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. IV,
05/04/2018, n. 2118)”.
Da quanto precede derivava, secondo la P.A. ricorrente, che il soccorso istruttorio non può spingersi fino alla modifica sostanziale della domanda con la sostituzione di un titolo volutamente dichiarato dal candidato, ricorrendo ad un titolo che seppure posseduto sia stato dichiarato in altre e diverse graduatorie, determinando ciò una modifica non consentita della domanda oltre il termine di scadenza del bando e non una mera integrazione di documenti già presentati.
3)La competenza del Dirigente Scolastico all'adozione del provvedimento di esclusione e non validità del servizio.
L'esclusione della sig.ra dalle graduatorie AT per il profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico e , conseguentemente , il mancato riconoscimento del servizio svolto non costituiscono l'esito di un procedimento disciplinare attivato dal
Dirigente Scolastico poiché, nel caso di specie, non si era eccepita la falsità delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto l'inidoneità del titolo dichiarato dalla ricorrente in sede di aggiornamento delle graduatorie AT (presumibilmente al fine di conseguire un maggior punteggio scaturente dal diploma biennale di estetista) . Per
11 di 24 cui, a seguito dei controlli effettuati dall'Istituzione TI , ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021, era emersa la mancanza del titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico che ha determinato l'esclusione della candidata dalla procedura e la declaratoria di non validità del servizio svolto.
L'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021 individua il Dirigente Scolastico quale organo competente all'adozione delle determinazioni concernenti l'esclusione e la rideterminazione del punteggio. In effetti, si legge che “L'istituzione TI ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo
o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e il successivo comma 13 statuisce che “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Inoltre, l'esclusione era stata determinata dalla mancata dichiarazione di un valido titolo di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che “L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3…” ( di cui l'art. 2 disciplina i “(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” mentre, l'art. 3 i “Requisiti generali di ammissione” ).
Alla luce di ciò, l'esclusione era stata assunta dall'organo competente. Mentre, un'eventuale competenza dell'U.P.D. (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) poteva configurarsi in presenza di un illecito disciplinare, come per esempio le false dichiarazioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto perché evidentemente la sig.ra non aveva dichiarato il falso, essendo in possesso del diploma di Controparte_1 scuola secondaria di secondo grado. Il punto era che, nel caso in esame, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT la sig.ra di aveva Controparte_1
12 di 24 volontariamente sostituto il diploma di scuola secondaria di secondo grado dichiarato nel triennio precedente con il diploma biennale di estetista, quale titolo inidoneo per l'accesso alla qualifica professionale di collaboratore scolastico.
In sostanza, la sig.ra aveva eliminato il titolo di accesso valido Controparte_1 per la graduatoria di collaboratore scolastico sostituendolo con un titolo inidoneo e tale azione ha determinato il conferimento di una supplenza che non le sarebbe spettata, superando circa 101 aspiranti candidati in graduatoria, dato che con il punteggio CP_ legittimo di 13 non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'Istituzione Scolastica nel dare esecuzione all'ordinanza emessa nella causa R.G. n.
1878/2021 con provvedimento prot. n. 7173 del 25/05/2022 aveva reinserito la sig.ra
[...]
nella graduatoria di collaboratore scolastico, senza riconoscerle il Controparte_1 servizio prestato dal 17/09/2021 al 29/09/2021, poiché con il punteggio di 13 con CP_ ragionevole certezza ella non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'errore commesso era riconducibile alla sig.ra e non Controparte_1 certamente in capo all'Amministrazione che aveva applicato pedissequamente la normativa vigente.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non poteva spingersi fino a modificare gli elementi essenziali della domanda presentata dal candidato nell'ambito di una procedura selettiva , ove l'interesse del singolo va controbilanciato con le esigenze di imparzialità, par condicio e di celerità dell'azione amministrativa, tenendo contro oltretutto che sul singolo candidato grava un obbligo di collaborazione che si traduce in primis nell'onere di leggere il bando e , poi, nel compilare la domanda secondo quanto prescritto dal bando. Conseguentemente, l'aspirante candidato, in virtù del principio di autoresponsabilità, va incontro alle conseguenze degli eventuali errori commessi incidenti sulla posizione di altri candidati ed evitabili facendo uso di un'ordinaria diligenza e del buon senso.
Si è costituita in giudizio la resistente con memoria difensiva in cui ha concluso come in epigrafe, sulla base dei motivi esposti nell'atto.
Così fissati i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
***
L'Amministrazione TI ha inteso far accertare giudizialmente - a seguito della pronuncia di ordinanza ex art.700 c.p.c. con cui le era stato ordinato di reinserire l'attuale resistente nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di collaboratore scolastico valevole per il periodo 2021 – 2024 – la legittimità del proprio operato, che
13 di 24 era consistito nell'esclusione dell'aspirante dalla graduatoria per il profilo professionale appena citato per il triennio 2021-24 a causa della dichiarazione di un titolo inidoneo da parte della stessa nella relativa domanda.
In particolare, si tratta del diploma di qualifica biennale (seguito da un ulteriore anno di corso) da estetista, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, titolo che, appunto in ragione della durata (inizialmente) biennale del corso, a seguito del quale era stato rilasciato, non rispondeva al requisito di triennalità del corso stesso di cui al decreto ministeriale n.50/2021, pro tempore regolante le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.
L'attuale domanda di accertamento della legittimità dell'operato della P.A. è volta alla rivalutazione di una situazione sottoposta all'esame del Tribunale dall'attuale resistente con il ricorso ex art.700 Cod.Proc.Civ. depositato in data 07.12.2021, con cui chiese a questo Tribunale, previe le declaratorie di rito Controparte_1 circa la sospensione dell'efficacia in funzione della disapplicazione dei provvedimenti ritenuti lesivi del proprio di diritto ad essere inserita nelle graduatorie di III fascia della
Provincia di da cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza al Pt_1 personale AT con contratto a tempo determinato, di “condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e condannarli di conseguenza al reinserimento e/o ricollocazione di nelle Controparte_1 graduatorie di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio di 13,83, o in subordine di 13,00, nonché alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Isola del
G.S. - AR, di n° 36 ore settimanali”, nonchè di “accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia dell'attestato di estetista specialista per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
o in subordine [di] ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS”, e
“ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (13 punti)”.
aveva esposto a fondamento della domanda cautelare, in Controparte_1 sintesi:
che, in ordine al fumus boni iuris, era illegittima la decisione assunta dal Dirigente scolastico dell' di considerare Controparte_8
14 di 24 essa ricorrente priva del titolo di studio, richiesto dal decreto del
[...]
n.50 del 2021 ai fini dell'inserimento in graduatoria di III fascia per il Controparte_9 conferimento degli incarichi di supplenza a favore del personale AT, profilo di collaboratore scolastico, solo per avere la stessa - al fine di beneficiare del (peraltro irrilevante) aumento del punteggio per titolo di studio riveniente dalla dichiarazione, in luogo del diploma di maturità (comunque dichiarato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie citate per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, questione questa rilevante ai fini del decidere sulla domanda subordinata) – dichiarato il possesso dell'attestato o diploma di qualificazione professionale di estetista specializzata riconosciuto dalla Regione (avendo sostenuto l'anno di durata del corso per il conseguimento della specializzazione, dopo aver conseguito il diploma di estetista in esito a corso di durata biennale, corsi, entrambi, riconosciuti dalla Regione, come richiesto dal d.m. cit.);
che, infatti, il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico - dove, a seguito delle operazioni di rinnovo delle graduatorie di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22
– 2022/23 e 2023/24, la ricorrente (peraltro già inserita nelle graduatorie di III fascia sia per i profili di assistente amministrativo e tecnico, sia di collaboratore scolastico nel triennio scolastico precedente) aveva svolto il primo incarico di supplenza in tale triennio, a seguito dell'accredito di n.13,83 punti (di cui 0,83 in più rispetto a quanto le sarebbe spettato, per il profilo di collaboratore scolastico, se, invece del diploma di estetista specializzata, avesse dichiarato quello di maturità TI) - aveva assunto la suddetta decisione in base all'esclusione, che non trovava invero sostegno nella previsione dei titoli utili contenuta nel d.m. n.50 del 2021 citato, della validità (quale attestato o diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale) del diploma sopra indicato, sebbene, in effetti, conseguito a seguito di un anno di corso svolto successivamente al biennio prescritto ai fini del conseguimento dell'attestato o diploma di estetista (sc. non specializzato), trattandosi, comunque, di titolo di formazione conseguito all'esito di percorso teorico-pratico complessivamente pari a tre anni;
che, ad ogni modo, quand'anche, cioè, si fosse ritenuto che la decisione assunta dal
scolastico era corretta nell'escludere che la frequenza del corso annuale CP_10 successiva a quella di un corso biennale non equivalesse al conseguimento di titolo di formazione professionale per cui sia richiesto il superamento di un corso di durata triennale, sarebbe rimasto sempre valutabile, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per collaboratore scolastico, il titolo di studio dichiarato dall'aspirante, sia in ragione del fatto che il d.m. n.50 del 2021 dispone che “conservano validità” i titoli di studio precedenti (inteso, dalla ricorrente, tale inciso come riferibile ai titoli di studio dichiarati nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie per le supplenze, dichiarazione del titolo che era avvenuta da parte sua negli anni 2018-21), sia, in via alternativa e concorrente, in ragione del fatto che, una volta dichiarato il titolo di studio in possesso dell'aspirante, nella specie il diploma di maturità, nella sezione dell'unica ed unitaria domanda d'inserimento in graduatorie di supplenza AT riferita al titolo di studio, sarebbe stata applicabile altra disposizione del d.m. n.50 del 2021, che fa obbligo al Dirigente scolastico, in occasione della revisione dei titoli, da effettuare “tempestivamente” a seguito del conferimento della supplenza all'interessato, di valutare il complesso delle situazioni da lui dichiarate nelle varie graduatorie (senza, quindi, ritenere impossibile l'osmosi tra due diverse graduatorie della dichiarazione dei titoli di studio);
che, di qui, si evinceva come il Dirigente scolastico (peraltro incompetente all'adozione del provvedimento, per quanto argomentato successivamente, ossia in ragione della competenza esclusiva dell'Ufficio scolastico provinciale all'adozione dei
15 di 24 provvedimenti disciplinari, qual doveva ritenersi – secondo la ricorrente – la decadenza dall'impiego a tempo determinato che era conseguita alla revisione operata dal funzionario dei titoli dichiarati dall'interessata) avesse fatto malgoverno del potere affidatogli di rivedere i titoli, poiché aveva, in definitiva, ritenuto che l'aspirante avesse compiuto una dichiarazione mendace, assumendo di essere in possesso del titolo di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale, quale richiesto dal d.m. n.50 del 2021, tanto da aver escluso la ricorrente dalle graduatorie di III fascia AT per collaboratori scolastici, anziché limitarsi a retrocedere la sua posizione in base al punteggio inferiore che le sarebbe spettato se, invece di dichiarare il titolo di formazione professionale in thesi inidoneo, avesse dichiarato il possesso del diploma di maturità, che in effetti poteva vantare come non poteva essere ignoto all'Amministrazione, per le ragioni anzidette (dichiarazione del diploma di maturità nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie e dichiarazione di esso nell'ambito della stessa domanda per il triennio in corso, seppur per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico);
che, sotto ulteriore e distinto profilo, questa volta di ordine formale, sussisteva un ragione di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per violazione della legge n.241 del 1990, nella parte in cui fa obbligo all'Amministrazione che si accinga ad adottare un provvedimento di decadenza da benefici o di rigetto comunque di istanze proposte dall'interessato, di dargli un congruo preavviso, affinché questi, entro il termine di dieci giorni, possa attivarsi al fine di porre rimedio alla carenza documentale rilevata dall'Amministrazione;
che, inoltre, ricorreva, come già detto, anche il vizio di incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale;
che, dunque, andavano caducati, con il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, gli effetti conseguitine e consistiti nella privazione del punteggio da essa maturato nelle more dell'adozione del provvedimento, che aveva fatto sì che il servizio svolto dalla lavoratrice a seguito di convocazioni ricevute da Istituti scolastici, ossia quello di Montorio – NA e quello di Isola del Gran Sasso – AR (dove la ricorrente aveva iniziato a svolgere una supplenza in successione rispetto a quella affidatagli dal primo Istituto), venisse dichiarato prestato di fatto e non di diritto (ossia non valevole, appunto, ai fini del punteggio). L'Amministrazione si era costituita nel procedimento ex art.700 c.p.c. per rivendicare la legittimità del proprio operato, in persona del Dirigente scolastico dell'
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stante il carattere di necessaria rispondenza Parte_2 della domanda di inserimento in graduatorie di III fascia ad esigenze di compilazione corretta della relativa modulistica, prevedente l'indicazione da parte dell'aspirante, a propria scelta (in caso di possesso di più titoli da lui ritenuti legittimi all'inserimento), di quello da sottoporre, in caso di accoglimento della domanda di conferimento di incarichi, al riesame da parte del Dirigente scolastico della prima Istituzione conferente, vincolato a tale scelta, indicazione che, nella specie, era caduta su un titolo non compreso tra quelli indicati nella pertinente disposizione di cui al d.m. n.50 del 2021 (essendo, invero, il diploma di specializzazione quale estetista conseguito in forza di un corso distinto e successivo a quello necessario e in precedenza superato dalla ricorrente per il conseguimento del già posseduto titolo di estetista, sempre riconosciuto dalla Regione); aveva argomentato, pertanto, l'Amministrazione che erroneamente la ricorrente reputava di essere stata esclusa dalle graduatorie di III fascia a seguito della ritenuta effettuazione di dichiarazione mendace circa il titolo di formazione posseduto, essendosi invece l'Amministrazione determinata ad escluderla da tale sola graduatoria
16 di 24 (senza denunciarla di falsità ideologica in autocertificazione, come avrebbe fatto se avesse ritenuto sussistenza una dichiarazione mendace) in quanto aveva bene letto e inteso il disposto del d.m. n.50 del 2021 in ordine all'elencazione sub lett.G dell'art.2 dei titoli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie di III relative al profilo di collaboratore scolastico, che non prevedono un titolo di formazione professionale di durata biennale, qual era quello in possesso della ricorrente;
né, aveva proseguito l'Amministrazione, era a parlarsi di incompetenza del Dirigente scolastico, stante la natura non disciplinare del provvedimento, rientrante invece nel paradigma normativo della revisione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale AT;
infine, neppure era ravvisabile, con l'asserita responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, uniformatasi alle disposizioni relative alle modalità di revisione non richiedenti l'avviso dell'avvio di procedimento di revisione stessa ed astenutasi quindi dal compiere atti in danno di diritti della lavoratrice. A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 2 marzo 2022 il giudice della fase cautelare aveva disatteso il motivo di ricorso con cui si lamentava che la rettifica del punteggio era stata disposta illegittimamente dal punto di vista sostanziale, per erronea esclusione della natura di corso di formazione di durata triennale, finalizzato al rilascio di attestato o di diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, di quello seguito dalla lavoratrice ed in esito al quale essa aveva conseguito il titolo poi dichiarato nella domanda d'inserimento nelle predette graduatorie (estetista specializzata). Tale prima domanda non è stata ritenuta assistita da fumus boni iuris, alla luce del documento prodotto dalla Amministrazione (nota assunta al prot. 11381 del 18.10.2021 dell' , inviata dalla “Informa” di L'Aquila), Parte_2 da cui risulta che la ricorrente ha sostenuto un corso biennale per diventare estetista qualificata (“CR 958.01.02”, lettere e numeri forse identificativi del riconoscimento regionale, comunque pacifico) “e successivamente un percorso annuale per Estetista Specializzata, CR958.02.02, autorizzati dalla Regione Abruzzo con DPG 009/185 del 15.12.2016”. L'art.2 d.m. n.50 del 2021, intitolato “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia”, recita ai commi 4 e 5:
“4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) (omissis: riguarda l'assistente amministrativo). B) (omissis: riguarda l'assistente tecnico). C) (omissis: riguarda il cuoco). D) (omissis: riguarda l'infermiere). E) (omissis: riguarda il ). Parte_4 F) (omissis: riguarda l'addetto alle aziende agrarie). G) - Collaboratore Scolastico:
17 di 24 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni […]”. Nell'ordinanza cautelare si è osservato che l'espressione “attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” indica che la durata del corso al cui termine è previsto il conseguimento dell'attestato o diploma di qualifica professionale sia triennale. Andava quindi esclusa l'idoneità a costituire titoli di inserimento nella graduatoria di attestati o diplomi di qualificazione professionale rilasciati in esito al percorso biennale, senza che assumesse rilievo che al rilascio dei titoli segua lo svolgimento di un corso di durata annuale facoltativo, integrativo del primo. In altri termini, il corso, per poter considerarsi compreso tra quelli di cui alla disposizione citata (art.2, comma 5, lett.G, d.m. n.50 del 2021), avrebbe dovuto prevedere una durata triennale del ciclo teorico e pratico di qualificazione professionale nell'ambito del piano dell'offerta formativa complessiva di ogni ciclo. Infatti, l'attestato o diploma di formazione professionale rilasciato al termine del secondo anno deve, di per sé, ritenersi rilasciato a seguito di corso biennale, anziché triennale, ossia di corso che non eroga la preparazione teorica e pratica richiesta dall'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021. Pretendere che sia poi il singolo dirigente scolastico a stabilire se, una volta sostenuto anche l'anno di specializzazione, tale preparazione debba ritenersi conseguita, sarebbe equivalso ad attribuire allo stesso un potere di valutazione, pure preteso dalla ricorrente con l'uso del termine "valutazione". Quella compiuta dal dirigente scolastico, invece, stante il carattere a- concorsuale della procedura, doveva ritenersi limitata ad una semplice verifica, da poter eseguirsi sulla base della stessa denominazione del corso (“triennale”) o comunque sulla base della lettura di un piano dell'offerta formativa, che deve essere unico ed articolato in tre anni. Né assumeva rilievo la circostanza del disporre il d.m. n.50 del 2021 che “conservano validità” i titoli già dichiarati dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata per una precedente tornata di rinnovo delle stesse. L'art.2, comma 6, d.m. n.50 del 2021 (“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”), letto in relazione con il comma precedente (il quale, come già detto, dispone che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale […]”), dimostrava che il regolamento rinvia ad una disciplina in parte innovativa rispetto a quella vigente alla data del regolamento per il rinnovo delle graduatorie di III fascia per precedente triennio scolastico, sicché si era preoccupato di precisare che, nonostante l'attribuzione in esso operata dell'idoneità all'inserimento in tali graduatorie di determinati titoli, a seguito delle modifiche, lasciava impregiudicata l'efficacia dei titoli (“restano validi”) dichiarati da quanti avevano ottenuto l'inserimento nel triennio scolastico in cui si applicava la vecchia disciplina. Il primo motivo di ricorso ex art.700 c.p.c. veniva pertanto disatteso.
18 di 24 Per completezza si aggiungeva che l'esclusione dalle graduatorie di collaboratore amministrativo era stata disposta dal dirigente scolastico in considerazione del mancato possesso del titolo, come detto, e non per dichiarazione mendace del possesso di esso, sicché doveva soprassedersi a qualsiasi rilievo circa la natura della dichiarazione stessa e procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, che non risultava precluso, appunto, per la ragione dell'essere stata applicata una disposizione (l'art.2, comma 4, in relazione all'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021), che prevede la non attribuzione ad un determinato titolo dell'idoneità a consentire l'inserimento nella graduatoria e che lascia impregiudicata la possibile attribuzione di tale idoneità ad altro titolo in possesso dell'aspirante, come si passa ad argomentare. Con il secondo motivo di ricorso, l'aspirante al conferimento di incarichi di collaboratore scolastico deduceva la “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per possesso di altro titolo valido. Violazione dell'art. 2 comma 6 e 6 comma 13 D.M. n. 50/2021”. La domanda, con riferimento a tale motivo, appariva sorretta da adeguato fumus boni iuris. Veniva in rilievo a tal proposito la disposizione dell'art.2, comma 11, del d.m.50/2021, secondo cui “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”. Si riteneva trattarsi di disposizione palesemente volta a codificare un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio, istituto di cui la ricorrente aveva invocato l'applicazione con riferimento al motivo di denuncia di error in procedendo per mancata informazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria e che, piuttosto (non essendo applicabili le disposizioni sul procedimento amministrativo in generale ad una procedura minutamente disciplinata da normazione secondaria delegata, qual è quella di cui al d.m. n.50 del 2021). Il dovere il dirigente scolastico valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante, a differenza di quanto reputa l'Amministrazione resistente, costituiva un'attuazione di quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di trattamento (art.97 Cost.) rappresentava il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura. Si è aggiunto essere, invero, imposto alla P.A. di procedere alla verifica del complesso delle situazioni dichiarate da ciascun aspirante, circostanza che elimina in radice ogni rischio di parzialità. Inoltre, una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implicava la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante. Doveva dunque ritenersi che il concetto di soccorso istruttorio fosse compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria.
19 di 24 Nessuna disposizione autorizzava ad escludere in tali casi la portata dell'art.2, comma 11, d.m. cit., e, in specie, una lettura soggettivistica della norma, che valorizzi la circostanza dell'aver l'aspirante, in una precedente istanza di inserimento in graduatoria, dichiarato il possesso di altro titolo formativo. Ciascuna tornata di rinnovo delle graduatorie di III fascia è autonoma dalle altre, tanto da aver il regolamento introdotto, come si era rilevato, una disposizione apposita per far sì che i titoli dichiarati in una precedente potessero continuare ad essere considerati validi nella successiva, nonostante il cambiamento del quadro disciplinare relativo agli attestati e diplomi. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso conduceva a ritenere assorbito quello che denunciava la violazione (peraltro insussistente, come si è detto) dell'obbligo di informare l'interessato dell'avvio del procedimento, al fine di consentirgli di collaborare con l'Amministrazione nel soccorso istruttorio. Veniva, infine, disatteso il motivo con cui si denunciava l'incompetenza funzionale del dirigente scolastico, in base all'assunto dell'aver questi adottato un provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale (ossia dell'Ufficio d'ambito territoriale di quello regionale). Tale motivo, la cui fondatezza avrebbe condotto alla disapplicazione in toto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, era contrastato dal già svolto rilievo per cui ci si trova alla presenza di una mera verifica del possesso di titoli dichiarati dall'aspirante, anziché di un procedimento avente ad oggetto la valutazione di una sua condotta nella dichiarazione del possesso dei titoli medesimi. In conclusione, ritenuto sussistere il fumus boni iuris con riferimento alla domanda proposta in subordine, veniva riconosciuto, almeno a livello di cognizione sommaria, sussistere il diritto al reinserimento della ricorrente nella graduatoria di collaboratore scolastico, ma con il punteggio pari a 13, anziché a 13,83. I provvedimenti che l'allora parte ricorrente aveva diritto di sentire adottare dalla P.A. in conseguenza di ciò si sostanziavano nella ri-attribuzione da parte degli Istituti scolastici di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA dei punteggi per servizio svolto, a condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati a lei competenti, anziché ad altri aspiranti inseriti nella citata graduatoria. In base a tali rilievi e della conseguente ricognizione del fumus boni iuris, si disponeva:
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”.
L'Amministrazione TI ha ora chiesto accertarsi la legittimità del proprio operato nell'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico al fine di ottenere la caducazione degli effetti del provvedimento d'urgenza.
20 di 24 Sussiste, pertanto, un interesse concreto ed attuale alla proposizione della domanda.
In ordine alle ragioni giuridiche poste a fondamento di essa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha ritenuto che l'aspirante avesse, con la spendita del titolo di diploma di estetista, inteso eliminare il titolo, pur posseduto, che invece le conferiva diritto di inserimento nella graduatoria, così vincolando la P.A., cui la domanda era diretta, a limitarsi a verificare l'idoneità o meno del diploma in parola, senza che essa potesse e dovesse verificare il possesso di un titolo idoneo, ma differente.
Tale primo motivo (nella cui esposizione si fa richiamo a giurisprudenza in materia di ammissibilità e limiti del soccorso istruttorio) si collega a quello successivo, con cui viene contestata la legittimità della pretesa dell'attuale resistente all'esercizio da parte della P.A. del potere di soccorso istruttorio tramite il riconoscimento, a favore dell'aspirante al conferimento di incarichi di supplenza che indichi un titolo inidoneo, del possesso, comunque, di altra abilitazione, costituente titolo legittimo all'inserimento in graduatoria, laddove tale abilitazione risulti già riconosciuta idonea della stessa P.A.
I motivi, seppur connessi sotto il profilo appena indicato, vanno esaminati separatamente.
In ordine al primo di essi, si rileva quanto segue.
L'interpretazione della domanda di inserimento/aggiornamento della posizione dell'aspirante in graduatoria AT è assoggettata alle regole comuni in materia di interpretazione degli atti unilaterali tra vivi a contenuto in senso lato patrimoniale.
Essa, in quanto redatta mediante compilazione di moduli predisposti dalla P.A. e destinati ad essere inseriti via telematica, postula peraltro il rispetto da parte dell'aspirante, nelle indicazioni circa i titoli di studio e di servizio posseduti, delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, nello specifico mediante il decreto ministeriale n.50/2021.
Nella tabella di valutazione dei titoli culturali allegata a tale decreto ministeriale pro tempore valevole, di cui all'allegato A/5 (tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico), si precisa che, riguardo al “titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione”, “si valuta un solo titolo”.
21 di 24 La circostanza dell'aver la ricorrente indicato nella domanda un titolo – il diploma di estetista -, per il profilo di collaboratore amministrativo, differente da quello che la stessa ha dichiarato per gli altri profili del personale AT - deve dunque essere valutata in ordine alla sua idoneità a far ritenere che l'aspirante intendeva sostituire il titolo a quello in base a cui era inserita per il profilo di collaboratore nella graduatoria per il periodo precedente. La Dirigente TI ha dato risposta affermativa al quesito e valutato esclusivamente l'idoneità del titolo di estetista, valutazione che, stante la durata biennale del corso, la ha indotta a decretare l'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria.
Va, però, rilevato che il decreto ministeriale d.m. n.50 del 2021 prevede altresì che,
“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
È pacifico che l'attuale resistente avesse ottenuto l'inserimento nella graduatoria citata nel precedente periodo scolastico in forza della dichiarazione e del possesso di titolo che rientrava tra quelli previsti nella tabella pro tempore valevole;
tale titolo, seppur superiore a quello minimo che era richiesto per l'inserimento, andava valutato dalla P.A. in sede di esame della domanda di aggiornamento, in via esclusiva, una volta ritenuta l'inidoneità di quello nuovo, siccome ottenuto a seguito di corso di studi privo del requisito temporale.
L'espressione “restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l'inserimento in tali graduatorie”, infatti, non si presta ad altre interpretazioni.
Nessuna interpretazione di una diversa volontà dell'interessata appare legittima, alla stregua della disciplina regolamentare contenuta nella citata disposizione ministeriale.
Infatti, la dichiarazione del possesso di un titolo idoneo, una volta compiuta e validata dall'Amministrazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve essere considerata idonea a preservare l'aspirante dall'esclusione dalla graduatoria, indipendentemente dalla possibile indicazione, in occasione dell'aggiornamento della propria posizione in essa, di differente titolo di studio, indicazione che in nessun caso può essere considerata come rinuncia a far valere il titolo che si era già verificato come integrante i requisiti di legge.
22 di 24 Il primo motivo di ricorso, quindi, non può essere accolto.
Circa il secondo motivo che, come già rilevato, è connesso al precedente, si osserva che - una volta riconosciuta l'idoneità dell'iniziale titolo di inserimento in graduatoria ai fini anche dell'aggiornamento della posizione dell'aspirante in sede di formazione della graduatoria relativa a periodo scolastico successivo, a prescindere dalla dichiarazione da parte dell'aspirante stesso di titoli differenti - è superata la questione dell'ammissibilità di soccorso istruttorio, questione che sarebbe stata rilevante se il titolo di ammissione alla graduatoria avesse dovuto essere reperito dall'Amministrazione tramite attività apposita. Resta quindi irrilevante la deduzione svolta dall'Amministrazione per cui l'ammissibilità di tale soccorso incontrerebbe un ostacolo nella regola di buona fede, cui l'aspirante si sarebbe sottratta, intendendo giovarsi di titolo, conseguito dopo la formazione della graduatoria per il periodo precedente, che, se fosse stato effettivamente valutabile, le avrebbe permesso di lucrare l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello attribuitole mediante la valutazione di quello precedente, giusta la tabella dei titoli allegata al d.m.
Né l'incertezza, in cui viene a trovarsi il Dirigente scolastico, circa l'individuazione della volontà dell'interessato acché il nuovo titolo sia valutato invece del precedente, rappresenta un motivo valido per ritenere che l'esclusione dalla graduatoria vada disposta, se il nuovo titolo risulti inidoneo, poiché così si attribuirebbe una portata sanzionatoria all'esclusione. La stessa P.A. ha escluso che il provvedimento in parola possa essere, invece, inteso come di natura sanzionatoria per il comportamento attuato dall'attuale resistente.
Il Dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto limitarsi, dunque, ad attribuire esclusivamente il punteggio previsto nella tabella A/5 per il titolo già riconosciuto senza alcuna valutazione di quello indicato nella domanda di aggiornamento della graduatoria.
Deve quindi ritenersi infondato anche il motivo in esame, mediante il quale si deduce l'inammissibilità della pretesa di esercizio del potere di soccorso istruttorio in una situazione in cui la condotta dell'aspirante all'aggiornamento della propria posizione in graduatoria andrebbe valutata in termini di mala fede, versandosi in fattispecie in cui, anziché un soccorso istruttorio, si richiede l'applicazione di una disposizione del d.m., che, a ben vedere, anziché codificare un caso di soccorso istruttorio, si limita a prevedere semplicemente l'esenzione dell'Amministrazione dalla verifica circa il possesso da parte dell'aspirante del titolo di inserimento in graduatoria.
23 di 24 È superata dai rilievi svolti la necessità di dare risposta al terzo motivo di ricorso che, in base alla deduzione svolta in via subordinata dalla parte attuale resistente nell'istanza di provvedimento d'urgenza – con cui si configura il provvedimento di esclusione dalla graduatoria come di natura disciplinare -, ne sottolinea la diversa natura di atto di gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza del personale AT.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto, ritenendosi illegittima l'esclusione dalla graduatoria dell'attuale resistente disposta dall'Amministrazione.
La domanda della resistente, di attribuzione del punteggio per l'incarico di supplenza che l'Amministrazione ha interrotto con il provvedimento del 28 ottobre 2021 alla data del 3 novembre 2021, in conseguenza della sua esclusione dalla graduatoria, rappresenta mera conseguenza della richiesta di rigettare la domanda proposta dall'Amministrazione di “accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 CP_ e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021”.
Di conseguenza, nessuna pronuncia va resa in ordine a tale domanda, escludendosi che essa configuri una riconvenzionale (la cui proposizione sarebbe stata subordinata alla richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione ex art.416 c.p.c.).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
24 di 24
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°981 /2022 R.G.
TRA
, in Parte_1 persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex art.417 bis comma 1 Cod.Proc.Civ., come introdotto dall'art.42 D.Lgs.31.03.98 n°80 e successive modifiche,
Istituto Comprensivo Statale “Montorio al AN - NA”
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.Domenico Di Controparte_1 Sabatino
RESISTENTE ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.660,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% dell'importo di tali compensi difensivi, IVA e CAP di legge.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 24 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente:
“In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati CP_ dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 e conseguentemente, accertare il corretto operato dell' in sede di valutazione della domanda di partecipazione Controparte_3 presentata dalla sig.ra per la graduatoria di concorso concernente Controparte_1 la figura del collaboratore scolastico […]”. Per la parte resistente:
“1. rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e diritto ed in ogni caso
2. accertare e dichiarare e/o confermare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale MONA ha disposto Pt_1 l'esclusione di dalle graduatorie di Istituto di III fascia del Controparte_1 personale AT della Provincia di per il triennio 2021/2024; Pt_1
3. accertare e dichiarare e/o confermare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012013 in data 28 ottobre 2021 nella parte in cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale MONA non ha Pt_1 disposto la convalida del punteggio nella graduatoria di “collaboratore Scolastico”;
4. accertare e dichiarare e/o confermare definitivamente l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia della graduatoria provinciale (Teramo) d'Istituto III fascia personale Ata, triennio 2021/2024, pubblicata sul sito web del Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, nella parte in cui aveva escluso e/o Controparte_1 comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti sopra indicati, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita e mantenuta nelle graduatorie d'istituto del personale AT per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, già inserita a seguito del provvedimento ex art. 700 c.p.c., e nella posizione spettante in base al punteggio di 13,00 e a quello ulteriore di servizio riconosciuto sempre a seguito del provvedimento ex art. 700 c.p.c.;
6. ordinare agli istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso - AR e di Montorio al AN - NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/06/2022, il e Controparte_4
l' hanno adito questo Tribunale, Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che
- in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT di Controparte_1
Terza Fascia per il triennio 2021/2024 ha modificato il titolo di accesso dichiarato nel precedente inserimento, indicando per il profilo di collaboratore scolastico un attestato di estetista di durata biennale, anziché il diploma di scuola superiore;
2 di 24 - d'altro canto, il diploma di scuola superiore era stato inserito in occasione dell'aggiornamento del profilo professionale di assistente amministrativo ed assistente tecnico;
- le dichiarazioni in merito ai titoli posseduti, rese in sede di aggiornamento della graduatoria, hanno consentito alla sig.ra di di conseguire due Controparte_1 supplenze a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, ossia una CP_ supplenza dal 17/09/2021 al 27/09/2021 presso l' di Montorio e una successiva CP_ supplenza dal 28/09/2021 al 03/11/2021 presso l' di Isola del Gran Sasso, poi interrotta per effetto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria adottato dal DS CP_ dell' di MO NA il 28/10/2021;
- l'esclusione della resistente dalla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico era dipesa dall'inidoneità dell'attestato di estetista di durata biennale dichiarato dalla sig.ra perché per il profilo di collaboratore Controparte_1 scolastico costituiscono validi titoli di accesso il diploma di qualifica triennale rilasciato dagli Istituti Professionali oppure la qualifica triennale rilasciata o riconosciuta dalle
Regioni;
- conseguentemente, l'I.C. di Montorio – NA con provvedimento prot. n.
12013 del 28/10/2021 aveva disposto la mancata convalida del punteggio della sig.ra
[...]
relativamente alla graduatoria di collaboratore scolastico e Controparte_1 contestualmente aveva emesso il decreto di esclusione dalla graduatoria stessa con provvedimento prot. n. 12015 del 28/10/2021 , poi inviato alle Scuole della Provincia di e alla diretta interessata;
Pt_1
- a seguito del decreto di esclusione era stata emessa anche la determina di non validità del servizio , prot. n. 12017 del 28/10/2021; CP_ CP_
- sulla scorta delle valutazioni compiute dall' di MO NA , l' di
Isola del Gran Sasso ha adottato il provvedimento prot. n. 9400 del 03//11/2021 con cui era stato deliberato il mancato riconoscimento del punteggio maturato dalla resistente per i periodi in cui è stata espletata la prestazione lavorativa, ovverosia dal 17/09/2021 al 27/09/2021 e dal 28/09/2021 al 03/11/2021;
- la sig.ra aveva agito con ricorso ex art. 700 c.p.c. impugnando Controparte_1
i provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 e prot. n. 12013 del 28/10/2021 emessi CP_ dall' di MO NA;
- all'esito del giudizio cautelare, identificato con il numero di R.G. 1878/2021, il giudice aveva accolto in parte il ricorso così statuendo:
3 di 24 -“Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli
Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al
AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa”;
-“Condanna l'Amministrazione resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento cautelare, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP di legge”.
Tanto premesso, l'Amministrazione, non condividendo le ragioni poste dal giudicante a fondamento dell'ordinanza cautelare suddetta e ritenendo opportuno entrare nel merito della controversia, esponeva le seguenti ragioni:
1) Correttezza dell'agere dell'Amministrazione e doveri di solidarietà gravanti sull'aspirante candidato ex art. 2 Cost.
Il DS dell'I.C. di Montorio NA, nel disporre l'esclusione della resistente dalla graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, aveva correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che
“L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 (Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia) e 3 (Requisiti generali di ammissione)”. Pertanto, la fattispecie non è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 7, comma 1, lett. b) del D.M. n. 50 del 2021, disciplinante il caso delle “…dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”.
In effetti, la sig.ra , in sede di aggiornamento della propria Controparte_1 posizione per il profilo di collaboratore scolastico, aveva eliminato il titolo del diploma, posseduto e costituente valido titolo di accesso, ed inserito il diploma biennale di estetista, sicuramente posseduto ma non spendibile quale titolo di accesso. L'art. 2, comma 5, lett. g individua quali titoli di studio validi per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto
4 di 24 professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” puntualizzando nel successivo comma 6 che “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”. È vero che la resistente possiede un diploma quinquennale, peraltro già accertato in occasione del contratto di lavoro stipulato in precedenza, però ella volontariamente ha deciso di aggiornare la propria posizione sostituendo il diploma quinquennale con l'attestato di estetista biennale, presumibilmente per conseguire il punteggio di 13,83 , evidentemente superiore al punteggio di 13 cui avrebbe avuto diritto ove avesse mantenuto il diploma.
Sull'aspirante candidato grava un dovere di buona fede e correttezza, non soltanto nei confronti dell'Amministrazione, bensì anche nei confronti di tutti gli altri candidati.
L'aver dichiarato il vero, in occasione dell'iscrizione nelle graduatorie AT , non implica ex se l'esistenza della buona fede della parte. In effetti, la buona fede consiste nella convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede, quindi, si caratterizza per l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o nell'ignoranza di contravvenire o raggirare delle regole. In definitiva, il soggetto che agisce in buona fede non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
Mentre, nel caso di specie, il comportamento della sig.ra di aveva Controparte_1
CP_ impedito all'avente diritto di conseguire la supplenza presso l' di MO
NA.
Sull'aspirante candidato gravano, altresì , degli specifici doveri di informazione e di collaborazione. Il T.A.R. per la Sicilia con sentenza n. 1727 del 2016 statuisce che <<Il soccorso istruttorio previsto da tali disposizioni, peraltro, non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, “dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli
5 di 24 elementi essenziali della domanda)" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n.
6248)>>.
La sentenza prosegue “…secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett.
b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen.,
3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez.
V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291). Soprattutto, ha chiarito ancora l'Adunanza Plenaria nella citata sentenza n. 9 del 2014, il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume
l'esigenza di speditezza e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa in concorsi con ampia affluenza di candidati, come quello in esame, rispetto ai quali l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario, affidato dall'ordinamento alla cura dell'Amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano)…>>. <<ne segue che in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, per le ragioni esposte, il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso in colpevole omissione, già per un elementare e certo non eccessivo principio di autoresponsabilità in questa materia, prima ancor che per il rispetto della par condicio e dei principi di efficienza ed efficacia sopra richiamati.>>.
L'Amministrazione ha fatto presente essere opportuno richiamare anche la sentenza del per il Veneto n. 144 del 2021 secondo cui <Come affermato da un recente e CP_5 condiviso arresto giurisprudenziale ( , n. 760 del 2020), nell'ambito Controparte_6 dei procedimenti selettivi “risulta prevalente il principio generale
6 di 24 dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Parte_3
Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS-I Sent. n. 4081 del
4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I
Sent. n. 154 del 3.3.2020)>>…<Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze possono essere determinati mediante
l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati>>.
2)Limiti di operatività del soccorso istruttorio.
L'Amministrazione ha poi dedotto che il giudice del lavoro a pagina 8 dell'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 affermava che l'art. 2, comma 11, del
D.M. n. 50 del 2021 codificherebbe un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio. Tale articolo prevede che “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” .
Inoltre, secondo il giudice, sul Dirigente Scolastico graverebbe il dovere di
“…valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante…” in virtù di
“…quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di
7 di 24 trattamento (art.97 Cost.) rappresenta il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura”.
Nell'ordinanza si asserisce che “…una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante che è dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implica la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante”.
Infine, per l'autorità giudiziaria “…il concetto di soccorso istruttorio sia compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria”.
Sul punto, l'Amministrazione precisava come la sig.ra avesse Controparte_1 partecipato ad una procedura selettiva, mettendosi in concorrenza con altri candidati interessati a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale procedura è regolata da una lex specialis , che nel caso di specie è costituita dal D.M. n. 50 del 2021, il quale contempla la possibilità per gli aspiranti candidati di iscriversi nei diversi profili del personale A.T.A., per ognuno dei quali verranno formate delle graduatorie. Da ciò ne deriva che l'aspirante candidato formula una domanda di inserimento / aggiornamento per ogni profilo, dovendo a tal fine dichiarare il possesso dei titoli all'uopo necessari.
La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Cost. garantendo al contempo la parità di trattamento dei candidati e la celerità della stessa.
L'esigenza di garantire l'equilibrato soddisfacimento degli interessi in gioco costituisce la base su cui si innesta l'istituto del soccorso istruttorio e ne delinea i limiti di operatività.
La giurisprudenza è univoca nell'individuare i limiti del soccorso istruttorio. In particolare, rileva la sentenza n. 3 del 2011 emessa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, la quale afferma che “Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici
8 di 24 dipendenti) : a)si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.”(successivamente, Sez. V, 21 giugno
2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr.
Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi
l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime”. (Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n. 9 del 2014).
L'Amministrazione ha aggiunto che “Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati…il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di
9 di 24 incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede”.(nel caso di specie si trattava di mancata indicazione del voto di laurea, integrabile, ad avviso del Consiglio di Stato, con la verifica della documentazione prodotta dall'interessata). (Consiglio di Stato del
22.11.2019 n. 7975).
Il Consiglio di Stato – Sezione II- con sentenza n. 7815 del 22/11/2021 – ha uteriormente dedotto la P.A. - ha ribadito nuovamente i limiti del soccorso istruttorio escludendo che esso possa operare sui titoli dichiarati dal candidato. Nella sentenza in questione si legge che “…l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
L'autorità giudiziaria, ha altresì segnalato la parte ricorrente - proseguiva affermando che “La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). La giurisprudenza nel limitare la portata del soccorso istruttorio vuole “..evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la
10 di 24 procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito
o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”
Di recente il con sentenza n. 855 del 08/06/2021 aveva, inoltre, Controparte_7 affermato che <<…il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
241/1990, è diretto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete”, senza che sia ammissibile una qualunque integrazione documentale suscettibile di alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione>>. Infatti, “secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di concorsi pubblici per titoli, è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, atteso che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. IV,
05/04/2018, n. 2118)”.
Da quanto precede derivava, secondo la P.A. ricorrente, che il soccorso istruttorio non può spingersi fino alla modifica sostanziale della domanda con la sostituzione di un titolo volutamente dichiarato dal candidato, ricorrendo ad un titolo che seppure posseduto sia stato dichiarato in altre e diverse graduatorie, determinando ciò una modifica non consentita della domanda oltre il termine di scadenza del bando e non una mera integrazione di documenti già presentati.
3)La competenza del Dirigente Scolastico all'adozione del provvedimento di esclusione e non validità del servizio.
L'esclusione della sig.ra dalle graduatorie AT per il profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico e , conseguentemente , il mancato riconoscimento del servizio svolto non costituiscono l'esito di un procedimento disciplinare attivato dal
Dirigente Scolastico poiché, nel caso di specie, non si era eccepita la falsità delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto l'inidoneità del titolo dichiarato dalla ricorrente in sede di aggiornamento delle graduatorie AT (presumibilmente al fine di conseguire un maggior punteggio scaturente dal diploma biennale di estetista) . Per
11 di 24 cui, a seguito dei controlli effettuati dall'Istituzione TI , ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021, era emersa la mancanza del titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico che ha determinato l'esclusione della candidata dalla procedura e la declaratoria di non validità del servizio svolto.
L'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021 individua il Dirigente Scolastico quale organo competente all'adozione delle determinazioni concernenti l'esclusione e la rideterminazione del punteggio. In effetti, si legge che “L'istituzione TI ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo
o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e il successivo comma 13 statuisce che “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Inoltre, l'esclusione era stata determinata dalla mancata dichiarazione di un valido titolo di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che “L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3…” ( di cui l'art. 2 disciplina i “(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” mentre, l'art. 3 i “Requisiti generali di ammissione” ).
Alla luce di ciò, l'esclusione era stata assunta dall'organo competente. Mentre, un'eventuale competenza dell'U.P.D. (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) poteva configurarsi in presenza di un illecito disciplinare, come per esempio le false dichiarazioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto perché evidentemente la sig.ra non aveva dichiarato il falso, essendo in possesso del diploma di Controparte_1 scuola secondaria di secondo grado. Il punto era che, nel caso in esame, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT la sig.ra di aveva Controparte_1
12 di 24 volontariamente sostituto il diploma di scuola secondaria di secondo grado dichiarato nel triennio precedente con il diploma biennale di estetista, quale titolo inidoneo per l'accesso alla qualifica professionale di collaboratore scolastico.
In sostanza, la sig.ra aveva eliminato il titolo di accesso valido Controparte_1 per la graduatoria di collaboratore scolastico sostituendolo con un titolo inidoneo e tale azione ha determinato il conferimento di una supplenza che non le sarebbe spettata, superando circa 101 aspiranti candidati in graduatoria, dato che con il punteggio CP_ legittimo di 13 non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'Istituzione Scolastica nel dare esecuzione all'ordinanza emessa nella causa R.G. n.
1878/2021 con provvedimento prot. n. 7173 del 25/05/2022 aveva reinserito la sig.ra
[...]
nella graduatoria di collaboratore scolastico, senza riconoscerle il Controparte_1 servizio prestato dal 17/09/2021 al 29/09/2021, poiché con il punteggio di 13 con CP_ ragionevole certezza ella non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'errore commesso era riconducibile alla sig.ra e non Controparte_1 certamente in capo all'Amministrazione che aveva applicato pedissequamente la normativa vigente.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non poteva spingersi fino a modificare gli elementi essenziali della domanda presentata dal candidato nell'ambito di una procedura selettiva , ove l'interesse del singolo va controbilanciato con le esigenze di imparzialità, par condicio e di celerità dell'azione amministrativa, tenendo contro oltretutto che sul singolo candidato grava un obbligo di collaborazione che si traduce in primis nell'onere di leggere il bando e , poi, nel compilare la domanda secondo quanto prescritto dal bando. Conseguentemente, l'aspirante candidato, in virtù del principio di autoresponsabilità, va incontro alle conseguenze degli eventuali errori commessi incidenti sulla posizione di altri candidati ed evitabili facendo uso di un'ordinaria diligenza e del buon senso.
Si è costituita in giudizio la resistente con memoria difensiva in cui ha concluso come in epigrafe, sulla base dei motivi esposti nell'atto.
Così fissati i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
***
L'Amministrazione TI ha inteso far accertare giudizialmente - a seguito della pronuncia di ordinanza ex art.700 c.p.c. con cui le era stato ordinato di reinserire l'attuale resistente nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di collaboratore scolastico valevole per il periodo 2021 – 2024 – la legittimità del proprio operato, che
13 di 24 era consistito nell'esclusione dell'aspirante dalla graduatoria per il profilo professionale appena citato per il triennio 2021-24 a causa della dichiarazione di un titolo inidoneo da parte della stessa nella relativa domanda.
In particolare, si tratta del diploma di qualifica biennale (seguito da un ulteriore anno di corso) da estetista, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, titolo che, appunto in ragione della durata (inizialmente) biennale del corso, a seguito del quale era stato rilasciato, non rispondeva al requisito di triennalità del corso stesso di cui al decreto ministeriale n.50/2021, pro tempore regolante le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.
L'attuale domanda di accertamento della legittimità dell'operato della P.A. è volta alla rivalutazione di una situazione sottoposta all'esame del Tribunale dall'attuale resistente con il ricorso ex art.700 Cod.Proc.Civ. depositato in data 07.12.2021, con cui chiese a questo Tribunale, previe le declaratorie di rito Controparte_1 circa la sospensione dell'efficacia in funzione della disapplicazione dei provvedimenti ritenuti lesivi del proprio di diritto ad essere inserita nelle graduatorie di III fascia della
Provincia di da cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza al Pt_1 personale AT con contratto a tempo determinato, di “condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e condannarli di conseguenza al reinserimento e/o ricollocazione di nelle Controparte_1 graduatorie di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio di 13,83, o in subordine di 13,00, nonché alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Isola del
G.S. - AR, di n° 36 ore settimanali”, nonchè di “accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia dell'attestato di estetista specialista per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
o in subordine [di] ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS”, e
“ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (13 punti)”.
aveva esposto a fondamento della domanda cautelare, in Controparte_1 sintesi:
che, in ordine al fumus boni iuris, era illegittima la decisione assunta dal Dirigente scolastico dell' di considerare Controparte_8
14 di 24 essa ricorrente priva del titolo di studio, richiesto dal decreto del
[...]
n.50 del 2021 ai fini dell'inserimento in graduatoria di III fascia per il Controparte_9 conferimento degli incarichi di supplenza a favore del personale AT, profilo di collaboratore scolastico, solo per avere la stessa - al fine di beneficiare del (peraltro irrilevante) aumento del punteggio per titolo di studio riveniente dalla dichiarazione, in luogo del diploma di maturità (comunque dichiarato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie citate per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, questione questa rilevante ai fini del decidere sulla domanda subordinata) – dichiarato il possesso dell'attestato o diploma di qualificazione professionale di estetista specializzata riconosciuto dalla Regione (avendo sostenuto l'anno di durata del corso per il conseguimento della specializzazione, dopo aver conseguito il diploma di estetista in esito a corso di durata biennale, corsi, entrambi, riconosciuti dalla Regione, come richiesto dal d.m. cit.);
che, infatti, il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico - dove, a seguito delle operazioni di rinnovo delle graduatorie di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22
– 2022/23 e 2023/24, la ricorrente (peraltro già inserita nelle graduatorie di III fascia sia per i profili di assistente amministrativo e tecnico, sia di collaboratore scolastico nel triennio scolastico precedente) aveva svolto il primo incarico di supplenza in tale triennio, a seguito dell'accredito di n.13,83 punti (di cui 0,83 in più rispetto a quanto le sarebbe spettato, per il profilo di collaboratore scolastico, se, invece del diploma di estetista specializzata, avesse dichiarato quello di maturità TI) - aveva assunto la suddetta decisione in base all'esclusione, che non trovava invero sostegno nella previsione dei titoli utili contenuta nel d.m. n.50 del 2021 citato, della validità (quale attestato o diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale) del diploma sopra indicato, sebbene, in effetti, conseguito a seguito di un anno di corso svolto successivamente al biennio prescritto ai fini del conseguimento dell'attestato o diploma di estetista (sc. non specializzato), trattandosi, comunque, di titolo di formazione conseguito all'esito di percorso teorico-pratico complessivamente pari a tre anni;
che, ad ogni modo, quand'anche, cioè, si fosse ritenuto che la decisione assunta dal
scolastico era corretta nell'escludere che la frequenza del corso annuale CP_10 successiva a quella di un corso biennale non equivalesse al conseguimento di titolo di formazione professionale per cui sia richiesto il superamento di un corso di durata triennale, sarebbe rimasto sempre valutabile, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per collaboratore scolastico, il titolo di studio dichiarato dall'aspirante, sia in ragione del fatto che il d.m. n.50 del 2021 dispone che “conservano validità” i titoli di studio precedenti (inteso, dalla ricorrente, tale inciso come riferibile ai titoli di studio dichiarati nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie per le supplenze, dichiarazione del titolo che era avvenuta da parte sua negli anni 2018-21), sia, in via alternativa e concorrente, in ragione del fatto che, una volta dichiarato il titolo di studio in possesso dell'aspirante, nella specie il diploma di maturità, nella sezione dell'unica ed unitaria domanda d'inserimento in graduatorie di supplenza AT riferita al titolo di studio, sarebbe stata applicabile altra disposizione del d.m. n.50 del 2021, che fa obbligo al Dirigente scolastico, in occasione della revisione dei titoli, da effettuare “tempestivamente” a seguito del conferimento della supplenza all'interessato, di valutare il complesso delle situazioni da lui dichiarate nelle varie graduatorie (senza, quindi, ritenere impossibile l'osmosi tra due diverse graduatorie della dichiarazione dei titoli di studio);
che, di qui, si evinceva come il Dirigente scolastico (peraltro incompetente all'adozione del provvedimento, per quanto argomentato successivamente, ossia in ragione della competenza esclusiva dell'Ufficio scolastico provinciale all'adozione dei
15 di 24 provvedimenti disciplinari, qual doveva ritenersi – secondo la ricorrente – la decadenza dall'impiego a tempo determinato che era conseguita alla revisione operata dal funzionario dei titoli dichiarati dall'interessata) avesse fatto malgoverno del potere affidatogli di rivedere i titoli, poiché aveva, in definitiva, ritenuto che l'aspirante avesse compiuto una dichiarazione mendace, assumendo di essere in possesso del titolo di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale, quale richiesto dal d.m. n.50 del 2021, tanto da aver escluso la ricorrente dalle graduatorie di III fascia AT per collaboratori scolastici, anziché limitarsi a retrocedere la sua posizione in base al punteggio inferiore che le sarebbe spettato se, invece di dichiarare il titolo di formazione professionale in thesi inidoneo, avesse dichiarato il possesso del diploma di maturità, che in effetti poteva vantare come non poteva essere ignoto all'Amministrazione, per le ragioni anzidette (dichiarazione del diploma di maturità nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie e dichiarazione di esso nell'ambito della stessa domanda per il triennio in corso, seppur per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico);
che, sotto ulteriore e distinto profilo, questa volta di ordine formale, sussisteva un ragione di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per violazione della legge n.241 del 1990, nella parte in cui fa obbligo all'Amministrazione che si accinga ad adottare un provvedimento di decadenza da benefici o di rigetto comunque di istanze proposte dall'interessato, di dargli un congruo preavviso, affinché questi, entro il termine di dieci giorni, possa attivarsi al fine di porre rimedio alla carenza documentale rilevata dall'Amministrazione;
che, inoltre, ricorreva, come già detto, anche il vizio di incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale;
che, dunque, andavano caducati, con il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, gli effetti conseguitine e consistiti nella privazione del punteggio da essa maturato nelle more dell'adozione del provvedimento, che aveva fatto sì che il servizio svolto dalla lavoratrice a seguito di convocazioni ricevute da Istituti scolastici, ossia quello di Montorio – NA e quello di Isola del Gran Sasso – AR (dove la ricorrente aveva iniziato a svolgere una supplenza in successione rispetto a quella affidatagli dal primo Istituto), venisse dichiarato prestato di fatto e non di diritto (ossia non valevole, appunto, ai fini del punteggio). L'Amministrazione si era costituita nel procedimento ex art.700 c.p.c. per rivendicare la legittimità del proprio operato, in persona del Dirigente scolastico dell'
[...]
stante il carattere di necessaria rispondenza Parte_2 della domanda di inserimento in graduatorie di III fascia ad esigenze di compilazione corretta della relativa modulistica, prevedente l'indicazione da parte dell'aspirante, a propria scelta (in caso di possesso di più titoli da lui ritenuti legittimi all'inserimento), di quello da sottoporre, in caso di accoglimento della domanda di conferimento di incarichi, al riesame da parte del Dirigente scolastico della prima Istituzione conferente, vincolato a tale scelta, indicazione che, nella specie, era caduta su un titolo non compreso tra quelli indicati nella pertinente disposizione di cui al d.m. n.50 del 2021 (essendo, invero, il diploma di specializzazione quale estetista conseguito in forza di un corso distinto e successivo a quello necessario e in precedenza superato dalla ricorrente per il conseguimento del già posseduto titolo di estetista, sempre riconosciuto dalla Regione); aveva argomentato, pertanto, l'Amministrazione che erroneamente la ricorrente reputava di essere stata esclusa dalle graduatorie di III fascia a seguito della ritenuta effettuazione di dichiarazione mendace circa il titolo di formazione posseduto, essendosi invece l'Amministrazione determinata ad escluderla da tale sola graduatoria
16 di 24 (senza denunciarla di falsità ideologica in autocertificazione, come avrebbe fatto se avesse ritenuto sussistenza una dichiarazione mendace) in quanto aveva bene letto e inteso il disposto del d.m. n.50 del 2021 in ordine all'elencazione sub lett.G dell'art.2 dei titoli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie di III relative al profilo di collaboratore scolastico, che non prevedono un titolo di formazione professionale di durata biennale, qual era quello in possesso della ricorrente;
né, aveva proseguito l'Amministrazione, era a parlarsi di incompetenza del Dirigente scolastico, stante la natura non disciplinare del provvedimento, rientrante invece nel paradigma normativo della revisione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale AT;
infine, neppure era ravvisabile, con l'asserita responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, uniformatasi alle disposizioni relative alle modalità di revisione non richiedenti l'avviso dell'avvio di procedimento di revisione stessa ed astenutasi quindi dal compiere atti in danno di diritti della lavoratrice. A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 2 marzo 2022 il giudice della fase cautelare aveva disatteso il motivo di ricorso con cui si lamentava che la rettifica del punteggio era stata disposta illegittimamente dal punto di vista sostanziale, per erronea esclusione della natura di corso di formazione di durata triennale, finalizzato al rilascio di attestato o di diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, di quello seguito dalla lavoratrice ed in esito al quale essa aveva conseguito il titolo poi dichiarato nella domanda d'inserimento nelle predette graduatorie (estetista specializzata). Tale prima domanda non è stata ritenuta assistita da fumus boni iuris, alla luce del documento prodotto dalla Amministrazione (nota assunta al prot. 11381 del 18.10.2021 dell' , inviata dalla “Informa” di L'Aquila), Parte_2 da cui risulta che la ricorrente ha sostenuto un corso biennale per diventare estetista qualificata (“CR 958.01.02”, lettere e numeri forse identificativi del riconoscimento regionale, comunque pacifico) “e successivamente un percorso annuale per Estetista Specializzata, CR958.02.02, autorizzati dalla Regione Abruzzo con DPG 009/185 del 15.12.2016”. L'art.2 d.m. n.50 del 2021, intitolato “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia”, recita ai commi 4 e 5:
“4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) (omissis: riguarda l'assistente amministrativo). B) (omissis: riguarda l'assistente tecnico). C) (omissis: riguarda il cuoco). D) (omissis: riguarda l'infermiere). E) (omissis: riguarda il ). Parte_4 F) (omissis: riguarda l'addetto alle aziende agrarie). G) - Collaboratore Scolastico:
17 di 24 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni […]”. Nell'ordinanza cautelare si è osservato che l'espressione “attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” indica che la durata del corso al cui termine è previsto il conseguimento dell'attestato o diploma di qualifica professionale sia triennale. Andava quindi esclusa l'idoneità a costituire titoli di inserimento nella graduatoria di attestati o diplomi di qualificazione professionale rilasciati in esito al percorso biennale, senza che assumesse rilievo che al rilascio dei titoli segua lo svolgimento di un corso di durata annuale facoltativo, integrativo del primo. In altri termini, il corso, per poter considerarsi compreso tra quelli di cui alla disposizione citata (art.2, comma 5, lett.G, d.m. n.50 del 2021), avrebbe dovuto prevedere una durata triennale del ciclo teorico e pratico di qualificazione professionale nell'ambito del piano dell'offerta formativa complessiva di ogni ciclo. Infatti, l'attestato o diploma di formazione professionale rilasciato al termine del secondo anno deve, di per sé, ritenersi rilasciato a seguito di corso biennale, anziché triennale, ossia di corso che non eroga la preparazione teorica e pratica richiesta dall'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021. Pretendere che sia poi il singolo dirigente scolastico a stabilire se, una volta sostenuto anche l'anno di specializzazione, tale preparazione debba ritenersi conseguita, sarebbe equivalso ad attribuire allo stesso un potere di valutazione, pure preteso dalla ricorrente con l'uso del termine "valutazione". Quella compiuta dal dirigente scolastico, invece, stante il carattere a- concorsuale della procedura, doveva ritenersi limitata ad una semplice verifica, da poter eseguirsi sulla base della stessa denominazione del corso (“triennale”) o comunque sulla base della lettura di un piano dell'offerta formativa, che deve essere unico ed articolato in tre anni. Né assumeva rilievo la circostanza del disporre il d.m. n.50 del 2021 che “conservano validità” i titoli già dichiarati dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata per una precedente tornata di rinnovo delle stesse. L'art.2, comma 6, d.m. n.50 del 2021 (“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”), letto in relazione con il comma precedente (il quale, come già detto, dispone che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale […]”), dimostrava che il regolamento rinvia ad una disciplina in parte innovativa rispetto a quella vigente alla data del regolamento per il rinnovo delle graduatorie di III fascia per precedente triennio scolastico, sicché si era preoccupato di precisare che, nonostante l'attribuzione in esso operata dell'idoneità all'inserimento in tali graduatorie di determinati titoli, a seguito delle modifiche, lasciava impregiudicata l'efficacia dei titoli (“restano validi”) dichiarati da quanti avevano ottenuto l'inserimento nel triennio scolastico in cui si applicava la vecchia disciplina. Il primo motivo di ricorso ex art.700 c.p.c. veniva pertanto disatteso.
18 di 24 Per completezza si aggiungeva che l'esclusione dalle graduatorie di collaboratore amministrativo era stata disposta dal dirigente scolastico in considerazione del mancato possesso del titolo, come detto, e non per dichiarazione mendace del possesso di esso, sicché doveva soprassedersi a qualsiasi rilievo circa la natura della dichiarazione stessa e procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, che non risultava precluso, appunto, per la ragione dell'essere stata applicata una disposizione (l'art.2, comma 4, in relazione all'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021), che prevede la non attribuzione ad un determinato titolo dell'idoneità a consentire l'inserimento nella graduatoria e che lascia impregiudicata la possibile attribuzione di tale idoneità ad altro titolo in possesso dell'aspirante, come si passa ad argomentare. Con il secondo motivo di ricorso, l'aspirante al conferimento di incarichi di collaboratore scolastico deduceva la “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per possesso di altro titolo valido. Violazione dell'art. 2 comma 6 e 6 comma 13 D.M. n. 50/2021”. La domanda, con riferimento a tale motivo, appariva sorretta da adeguato fumus boni iuris. Veniva in rilievo a tal proposito la disposizione dell'art.2, comma 11, del d.m.50/2021, secondo cui “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”. Si riteneva trattarsi di disposizione palesemente volta a codificare un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio, istituto di cui la ricorrente aveva invocato l'applicazione con riferimento al motivo di denuncia di error in procedendo per mancata informazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria e che, piuttosto (non essendo applicabili le disposizioni sul procedimento amministrativo in generale ad una procedura minutamente disciplinata da normazione secondaria delegata, qual è quella di cui al d.m. n.50 del 2021). Il dovere il dirigente scolastico valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante, a differenza di quanto reputa l'Amministrazione resistente, costituiva un'attuazione di quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di trattamento (art.97 Cost.) rappresentava il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura. Si è aggiunto essere, invero, imposto alla P.A. di procedere alla verifica del complesso delle situazioni dichiarate da ciascun aspirante, circostanza che elimina in radice ogni rischio di parzialità. Inoltre, una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implicava la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante. Doveva dunque ritenersi che il concetto di soccorso istruttorio fosse compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria.
19 di 24 Nessuna disposizione autorizzava ad escludere in tali casi la portata dell'art.2, comma 11, d.m. cit., e, in specie, una lettura soggettivistica della norma, che valorizzi la circostanza dell'aver l'aspirante, in una precedente istanza di inserimento in graduatoria, dichiarato il possesso di altro titolo formativo. Ciascuna tornata di rinnovo delle graduatorie di III fascia è autonoma dalle altre, tanto da aver il regolamento introdotto, come si era rilevato, una disposizione apposita per far sì che i titoli dichiarati in una precedente potessero continuare ad essere considerati validi nella successiva, nonostante il cambiamento del quadro disciplinare relativo agli attestati e diplomi. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso conduceva a ritenere assorbito quello che denunciava la violazione (peraltro insussistente, come si è detto) dell'obbligo di informare l'interessato dell'avvio del procedimento, al fine di consentirgli di collaborare con l'Amministrazione nel soccorso istruttorio. Veniva, infine, disatteso il motivo con cui si denunciava l'incompetenza funzionale del dirigente scolastico, in base all'assunto dell'aver questi adottato un provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale (ossia dell'Ufficio d'ambito territoriale di quello regionale). Tale motivo, la cui fondatezza avrebbe condotto alla disapplicazione in toto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, era contrastato dal già svolto rilievo per cui ci si trova alla presenza di una mera verifica del possesso di titoli dichiarati dall'aspirante, anziché di un procedimento avente ad oggetto la valutazione di una sua condotta nella dichiarazione del possesso dei titoli medesimi. In conclusione, ritenuto sussistere il fumus boni iuris con riferimento alla domanda proposta in subordine, veniva riconosciuto, almeno a livello di cognizione sommaria, sussistere il diritto al reinserimento della ricorrente nella graduatoria di collaboratore scolastico, ma con il punteggio pari a 13, anziché a 13,83. I provvedimenti che l'allora parte ricorrente aveva diritto di sentire adottare dalla P.A. in conseguenza di ciò si sostanziavano nella ri-attribuzione da parte degli Istituti scolastici di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA dei punteggi per servizio svolto, a condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati a lei competenti, anziché ad altri aspiranti inseriti nella citata graduatoria. In base a tali rilievi e della conseguente ricognizione del fumus boni iuris, si disponeva:
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”.
L'Amministrazione TI ha ora chiesto accertarsi la legittimità del proprio operato nell'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico al fine di ottenere la caducazione degli effetti del provvedimento d'urgenza.
20 di 24 Sussiste, pertanto, un interesse concreto ed attuale alla proposizione della domanda.
In ordine alle ragioni giuridiche poste a fondamento di essa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha ritenuto che l'aspirante avesse, con la spendita del titolo di diploma di estetista, inteso eliminare il titolo, pur posseduto, che invece le conferiva diritto di inserimento nella graduatoria, così vincolando la P.A., cui la domanda era diretta, a limitarsi a verificare l'idoneità o meno del diploma in parola, senza che essa potesse e dovesse verificare il possesso di un titolo idoneo, ma differente.
Tale primo motivo (nella cui esposizione si fa richiamo a giurisprudenza in materia di ammissibilità e limiti del soccorso istruttorio) si collega a quello successivo, con cui viene contestata la legittimità della pretesa dell'attuale resistente all'esercizio da parte della P.A. del potere di soccorso istruttorio tramite il riconoscimento, a favore dell'aspirante al conferimento di incarichi di supplenza che indichi un titolo inidoneo, del possesso, comunque, di altra abilitazione, costituente titolo legittimo all'inserimento in graduatoria, laddove tale abilitazione risulti già riconosciuta idonea della stessa P.A.
I motivi, seppur connessi sotto il profilo appena indicato, vanno esaminati separatamente.
In ordine al primo di essi, si rileva quanto segue.
L'interpretazione della domanda di inserimento/aggiornamento della posizione dell'aspirante in graduatoria AT è assoggettata alle regole comuni in materia di interpretazione degli atti unilaterali tra vivi a contenuto in senso lato patrimoniale.
Essa, in quanto redatta mediante compilazione di moduli predisposti dalla P.A. e destinati ad essere inseriti via telematica, postula peraltro il rispetto da parte dell'aspirante, nelle indicazioni circa i titoli di studio e di servizio posseduti, delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, nello specifico mediante il decreto ministeriale n.50/2021.
Nella tabella di valutazione dei titoli culturali allegata a tale decreto ministeriale pro tempore valevole, di cui all'allegato A/5 (tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico), si precisa che, riguardo al “titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione”, “si valuta un solo titolo”.
21 di 24 La circostanza dell'aver la ricorrente indicato nella domanda un titolo – il diploma di estetista -, per il profilo di collaboratore amministrativo, differente da quello che la stessa ha dichiarato per gli altri profili del personale AT - deve dunque essere valutata in ordine alla sua idoneità a far ritenere che l'aspirante intendeva sostituire il titolo a quello in base a cui era inserita per il profilo di collaboratore nella graduatoria per il periodo precedente. La Dirigente TI ha dato risposta affermativa al quesito e valutato esclusivamente l'idoneità del titolo di estetista, valutazione che, stante la durata biennale del corso, la ha indotta a decretare l'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria.
Va, però, rilevato che il decreto ministeriale d.m. n.50 del 2021 prevede altresì che,
“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
È pacifico che l'attuale resistente avesse ottenuto l'inserimento nella graduatoria citata nel precedente periodo scolastico in forza della dichiarazione e del possesso di titolo che rientrava tra quelli previsti nella tabella pro tempore valevole;
tale titolo, seppur superiore a quello minimo che era richiesto per l'inserimento, andava valutato dalla P.A. in sede di esame della domanda di aggiornamento, in via esclusiva, una volta ritenuta l'inidoneità di quello nuovo, siccome ottenuto a seguito di corso di studi privo del requisito temporale.
L'espressione “restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l'inserimento in tali graduatorie”, infatti, non si presta ad altre interpretazioni.
Nessuna interpretazione di una diversa volontà dell'interessata appare legittima, alla stregua della disciplina regolamentare contenuta nella citata disposizione ministeriale.
Infatti, la dichiarazione del possesso di un titolo idoneo, una volta compiuta e validata dall'Amministrazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve essere considerata idonea a preservare l'aspirante dall'esclusione dalla graduatoria, indipendentemente dalla possibile indicazione, in occasione dell'aggiornamento della propria posizione in essa, di differente titolo di studio, indicazione che in nessun caso può essere considerata come rinuncia a far valere il titolo che si era già verificato come integrante i requisiti di legge.
22 di 24 Il primo motivo di ricorso, quindi, non può essere accolto.
Circa il secondo motivo che, come già rilevato, è connesso al precedente, si osserva che - una volta riconosciuta l'idoneità dell'iniziale titolo di inserimento in graduatoria ai fini anche dell'aggiornamento della posizione dell'aspirante in sede di formazione della graduatoria relativa a periodo scolastico successivo, a prescindere dalla dichiarazione da parte dell'aspirante stesso di titoli differenti - è superata la questione dell'ammissibilità di soccorso istruttorio, questione che sarebbe stata rilevante se il titolo di ammissione alla graduatoria avesse dovuto essere reperito dall'Amministrazione tramite attività apposita. Resta quindi irrilevante la deduzione svolta dall'Amministrazione per cui l'ammissibilità di tale soccorso incontrerebbe un ostacolo nella regola di buona fede, cui l'aspirante si sarebbe sottratta, intendendo giovarsi di titolo, conseguito dopo la formazione della graduatoria per il periodo precedente, che, se fosse stato effettivamente valutabile, le avrebbe permesso di lucrare l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello attribuitole mediante la valutazione di quello precedente, giusta la tabella dei titoli allegata al d.m.
Né l'incertezza, in cui viene a trovarsi il Dirigente scolastico, circa l'individuazione della volontà dell'interessato acché il nuovo titolo sia valutato invece del precedente, rappresenta un motivo valido per ritenere che l'esclusione dalla graduatoria vada disposta, se il nuovo titolo risulti inidoneo, poiché così si attribuirebbe una portata sanzionatoria all'esclusione. La stessa P.A. ha escluso che il provvedimento in parola possa essere, invece, inteso come di natura sanzionatoria per il comportamento attuato dall'attuale resistente.
Il Dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto limitarsi, dunque, ad attribuire esclusivamente il punteggio previsto nella tabella A/5 per il titolo già riconosciuto senza alcuna valutazione di quello indicato nella domanda di aggiornamento della graduatoria.
Deve quindi ritenersi infondato anche il motivo in esame, mediante il quale si deduce l'inammissibilità della pretesa di esercizio del potere di soccorso istruttorio in una situazione in cui la condotta dell'aspirante all'aggiornamento della propria posizione in graduatoria andrebbe valutata in termini di mala fede, versandosi in fattispecie in cui, anziché un soccorso istruttorio, si richiede l'applicazione di una disposizione del d.m., che, a ben vedere, anziché codificare un caso di soccorso istruttorio, si limita a prevedere semplicemente l'esenzione dell'Amministrazione dalla verifica circa il possesso da parte dell'aspirante del titolo di inserimento in graduatoria.
23 di 24 È superata dai rilievi svolti la necessità di dare risposta al terzo motivo di ricorso che, in base alla deduzione svolta in via subordinata dalla parte attuale resistente nell'istanza di provvedimento d'urgenza – con cui si configura il provvedimento di esclusione dalla graduatoria come di natura disciplinare -, ne sottolinea la diversa natura di atto di gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza del personale AT.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto, ritenendosi illegittima l'esclusione dalla graduatoria dell'attuale resistente disposta dall'Amministrazione.
La domanda della resistente, di attribuzione del punteggio per l'incarico di supplenza che l'Amministrazione ha interrotto con il provvedimento del 28 ottobre 2021 alla data del 3 novembre 2021, in conseguenza della sua esclusione dalla graduatoria, rappresenta mera conseguenza della richiesta di rigettare la domanda proposta dall'Amministrazione di “accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 CP_ e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021”.
Di conseguenza, nessuna pronuncia va resa in ordine a tale domanda, escludendosi che essa configuri una riconvenzionale (la cui proposizione sarebbe stata subordinata alla richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione ex art.416 c.p.c.).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
24 di 24
L'Amministrazione ha fatto presente essere opportuno richiamare anche la sentenza del per il Veneto n. 144 del 2021 secondo cui <Come affermato da un recente e CP_5 condiviso arresto giurisprudenziale ( , n. 760 del 2020), nell'ambito Controparte_6 dei procedimenti selettivi “risulta prevalente il principio generale
6 di 24 dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Parte_3
Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS-I Sent. n. 4081 del
4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I
Sent. n. 154 del 3.3.2020)>>…<Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze possono essere determinati mediante
l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati>>.
2)Limiti di operatività del soccorso istruttorio.
L'Amministrazione ha poi dedotto che il giudice del lavoro a pagina 8 dell'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021 affermava che l'art. 2, comma 11, del
D.M. n. 50 del 2021 codificherebbe un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio. Tale articolo prevede che “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” .
Inoltre, secondo il giudice, sul Dirigente Scolastico graverebbe il dovere di
“…valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante…” in virtù di
“…quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di
7 di 24 trattamento (art.97 Cost.) rappresenta il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura”.
Nell'ordinanza si asserisce che “…una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante che è dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implica la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante”.
Infine, per l'autorità giudiziaria “…il concetto di soccorso istruttorio sia compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria”.
Sul punto, l'Amministrazione precisava come la sig.ra avesse Controparte_1 partecipato ad una procedura selettiva, mettendosi in concorrenza con altri candidati interessati a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale procedura è regolata da una lex specialis , che nel caso di specie è costituita dal D.M. n. 50 del 2021, il quale contempla la possibilità per gli aspiranti candidati di iscriversi nei diversi profili del personale A.T.A., per ognuno dei quali verranno formate delle graduatorie. Da ciò ne deriva che l'aspirante candidato formula una domanda di inserimento / aggiornamento per ogni profilo, dovendo a tal fine dichiarare il possesso dei titoli all'uopo necessari.
La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Cost. garantendo al contempo la parità di trattamento dei candidati e la celerità della stessa.
L'esigenza di garantire l'equilibrato soddisfacimento degli interessi in gioco costituisce la base su cui si innesta l'istituto del soccorso istruttorio e ne delinea i limiti di operatività.
La giurisprudenza è univoca nell'individuare i limiti del soccorso istruttorio. In particolare, rileva la sentenza n. 3 del 2011 emessa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, la quale afferma che “Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici
8 di 24 dipendenti) : a)si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.”(successivamente, Sez. V, 21 giugno
2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr.
Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi
l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime”. (Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n. 9 del 2014).
L'Amministrazione ha aggiunto che “Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati…il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di
9 di 24 incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede”.(nel caso di specie si trattava di mancata indicazione del voto di laurea, integrabile, ad avviso del Consiglio di Stato, con la verifica della documentazione prodotta dall'interessata). (Consiglio di Stato del
22.11.2019 n. 7975).
Il Consiglio di Stato – Sezione II- con sentenza n. 7815 del 22/11/2021 – ha uteriormente dedotto la P.A. - ha ribadito nuovamente i limiti del soccorso istruttorio escludendo che esso possa operare sui titoli dichiarati dal candidato. Nella sentenza in questione si legge che “…l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
L'autorità giudiziaria, ha altresì segnalato la parte ricorrente - proseguiva affermando che “La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). La giurisprudenza nel limitare la portata del soccorso istruttorio vuole “..evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la
10 di 24 procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito
o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”
Di recente il con sentenza n. 855 del 08/06/2021 aveva, inoltre, Controparte_7 affermato che <<…il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
241/1990, è diretto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete”, senza che sia ammissibile una qualunque integrazione documentale suscettibile di alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione>>. Infatti, “secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di concorsi pubblici per titoli, è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, atteso che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. IV,
05/04/2018, n. 2118)”.
Da quanto precede derivava, secondo la P.A. ricorrente, che il soccorso istruttorio non può spingersi fino alla modifica sostanziale della domanda con la sostituzione di un titolo volutamente dichiarato dal candidato, ricorrendo ad un titolo che seppure posseduto sia stato dichiarato in altre e diverse graduatorie, determinando ciò una modifica non consentita della domanda oltre il termine di scadenza del bando e non una mera integrazione di documenti già presentati.
3)La competenza del Dirigente Scolastico all'adozione del provvedimento di esclusione e non validità del servizio.
L'esclusione della sig.ra dalle graduatorie AT per il profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico e , conseguentemente , il mancato riconoscimento del servizio svolto non costituiscono l'esito di un procedimento disciplinare attivato dal
Dirigente Scolastico poiché, nel caso di specie, non si era eccepita la falsità delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto l'inidoneità del titolo dichiarato dalla ricorrente in sede di aggiornamento delle graduatorie AT (presumibilmente al fine di conseguire un maggior punteggio scaturente dal diploma biennale di estetista) . Per
11 di 24 cui, a seguito dei controlli effettuati dall'Istituzione TI , ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021, era emersa la mancanza del titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico che ha determinato l'esclusione della candidata dalla procedura e la declaratoria di non validità del servizio svolto.
L'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 2021 individua il Dirigente Scolastico quale organo competente all'adozione delle determinazioni concernenti l'esclusione e la rideterminazione del punteggio. In effetti, si legge che “L'istituzione TI ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo
o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e il successivo comma 13 statuisce che “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Inoltre, l'esclusione era stata determinata dalla mancata dichiarazione di un valido titolo di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, del D.M. n. 50 del 2021 ove si legge che “L'Amministrazione TI dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3…” ( di cui l'art. 2 disciplina i “(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” mentre, l'art. 3 i “Requisiti generali di ammissione” ).
Alla luce di ciò, l'esclusione era stata assunta dall'organo competente. Mentre, un'eventuale competenza dell'U.P.D. (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) poteva configurarsi in presenza di un illecito disciplinare, come per esempio le false dichiarazioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto perché evidentemente la sig.ra non aveva dichiarato il falso, essendo in possesso del diploma di Controparte_1 scuola secondaria di secondo grado. Il punto era che, nel caso in esame, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie AT la sig.ra di aveva Controparte_1
12 di 24 volontariamente sostituto il diploma di scuola secondaria di secondo grado dichiarato nel triennio precedente con il diploma biennale di estetista, quale titolo inidoneo per l'accesso alla qualifica professionale di collaboratore scolastico.
In sostanza, la sig.ra aveva eliminato il titolo di accesso valido Controparte_1 per la graduatoria di collaboratore scolastico sostituendolo con un titolo inidoneo e tale azione ha determinato il conferimento di una supplenza che non le sarebbe spettata, superando circa 101 aspiranti candidati in graduatoria, dato che con il punteggio CP_ legittimo di 13 non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'Istituzione Scolastica nel dare esecuzione all'ordinanza emessa nella causa R.G. n.
1878/2021 con provvedimento prot. n. 7173 del 25/05/2022 aveva reinserito la sig.ra
[...]
nella graduatoria di collaboratore scolastico, senza riconoscerle il Controparte_1 servizio prestato dal 17/09/2021 al 29/09/2021, poiché con il punteggio di 13 con CP_ ragionevole certezza ella non avrebbe lavorato presso l' di MO NA.
L'errore commesso era riconducibile alla sig.ra e non Controparte_1 certamente in capo all'Amministrazione che aveva applicato pedissequamente la normativa vigente.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non poteva spingersi fino a modificare gli elementi essenziali della domanda presentata dal candidato nell'ambito di una procedura selettiva , ove l'interesse del singolo va controbilanciato con le esigenze di imparzialità, par condicio e di celerità dell'azione amministrativa, tenendo contro oltretutto che sul singolo candidato grava un obbligo di collaborazione che si traduce in primis nell'onere di leggere il bando e , poi, nel compilare la domanda secondo quanto prescritto dal bando. Conseguentemente, l'aspirante candidato, in virtù del principio di autoresponsabilità, va incontro alle conseguenze degli eventuali errori commessi incidenti sulla posizione di altri candidati ed evitabili facendo uso di un'ordinaria diligenza e del buon senso.
Si è costituita in giudizio la resistente con memoria difensiva in cui ha concluso come in epigrafe, sulla base dei motivi esposti nell'atto.
Così fissati i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
***
L'Amministrazione TI ha inteso far accertare giudizialmente - a seguito della pronuncia di ordinanza ex art.700 c.p.c. con cui le era stato ordinato di reinserire l'attuale resistente nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di collaboratore scolastico valevole per il periodo 2021 – 2024 – la legittimità del proprio operato, che
13 di 24 era consistito nell'esclusione dell'aspirante dalla graduatoria per il profilo professionale appena citato per il triennio 2021-24 a causa della dichiarazione di un titolo inidoneo da parte della stessa nella relativa domanda.
In particolare, si tratta del diploma di qualifica biennale (seguito da un ulteriore anno di corso) da estetista, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, titolo che, appunto in ragione della durata (inizialmente) biennale del corso, a seguito del quale era stato rilasciato, non rispondeva al requisito di triennalità del corso stesso di cui al decreto ministeriale n.50/2021, pro tempore regolante le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.
L'attuale domanda di accertamento della legittimità dell'operato della P.A. è volta alla rivalutazione di una situazione sottoposta all'esame del Tribunale dall'attuale resistente con il ricorso ex art.700 Cod.Proc.Civ. depositato in data 07.12.2021, con cui chiese a questo Tribunale, previe le declaratorie di rito Controparte_1 circa la sospensione dell'efficacia in funzione della disapplicazione dei provvedimenti ritenuti lesivi del proprio di diritto ad essere inserita nelle graduatorie di III fascia della
Provincia di da cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza al Pt_1 personale AT con contratto a tempo determinato, di “condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e condannarli di conseguenza al reinserimento e/o ricollocazione di nelle Controparte_1 graduatorie di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio di 13,83, o in subordine di 13,00, nonché alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Isola del
G.S. - AR, di n° 36 ore settimanali”, nonchè di “accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia dell'attestato di estetista specialista per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
o in subordine [di] ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS”, e
“ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (13 punti)”.
aveva esposto a fondamento della domanda cautelare, in Controparte_1 sintesi:
che, in ordine al fumus boni iuris, era illegittima la decisione assunta dal Dirigente scolastico dell' di considerare Controparte_8
14 di 24 essa ricorrente priva del titolo di studio, richiesto dal decreto del
[...]
n.50 del 2021 ai fini dell'inserimento in graduatoria di III fascia per il Controparte_9 conferimento degli incarichi di supplenza a favore del personale AT, profilo di collaboratore scolastico, solo per avere la stessa - al fine di beneficiare del (peraltro irrilevante) aumento del punteggio per titolo di studio riveniente dalla dichiarazione, in luogo del diploma di maturità (comunque dichiarato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie citate per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, questione questa rilevante ai fini del decidere sulla domanda subordinata) – dichiarato il possesso dell'attestato o diploma di qualificazione professionale di estetista specializzata riconosciuto dalla Regione (avendo sostenuto l'anno di durata del corso per il conseguimento della specializzazione, dopo aver conseguito il diploma di estetista in esito a corso di durata biennale, corsi, entrambi, riconosciuti dalla Regione, come richiesto dal d.m. cit.);
che, infatti, il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico - dove, a seguito delle operazioni di rinnovo delle graduatorie di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22
– 2022/23 e 2023/24, la ricorrente (peraltro già inserita nelle graduatorie di III fascia sia per i profili di assistente amministrativo e tecnico, sia di collaboratore scolastico nel triennio scolastico precedente) aveva svolto il primo incarico di supplenza in tale triennio, a seguito dell'accredito di n.13,83 punti (di cui 0,83 in più rispetto a quanto le sarebbe spettato, per il profilo di collaboratore scolastico, se, invece del diploma di estetista specializzata, avesse dichiarato quello di maturità TI) - aveva assunto la suddetta decisione in base all'esclusione, che non trovava invero sostegno nella previsione dei titoli utili contenuta nel d.m. n.50 del 2021 citato, della validità (quale attestato o diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale) del diploma sopra indicato, sebbene, in effetti, conseguito a seguito di un anno di corso svolto successivamente al biennio prescritto ai fini del conseguimento dell'attestato o diploma di estetista (sc. non specializzato), trattandosi, comunque, di titolo di formazione conseguito all'esito di percorso teorico-pratico complessivamente pari a tre anni;
che, ad ogni modo, quand'anche, cioè, si fosse ritenuto che la decisione assunta dal
scolastico era corretta nell'escludere che la frequenza del corso annuale CP_10 successiva a quella di un corso biennale non equivalesse al conseguimento di titolo di formazione professionale per cui sia richiesto il superamento di un corso di durata triennale, sarebbe rimasto sempre valutabile, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per collaboratore scolastico, il titolo di studio dichiarato dall'aspirante, sia in ragione del fatto che il d.m. n.50 del 2021 dispone che “conservano validità” i titoli di studio precedenti (inteso, dalla ricorrente, tale inciso come riferibile ai titoli di studio dichiarati nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie per le supplenze, dichiarazione del titolo che era avvenuta da parte sua negli anni 2018-21), sia, in via alternativa e concorrente, in ragione del fatto che, una volta dichiarato il titolo di studio in possesso dell'aspirante, nella specie il diploma di maturità, nella sezione dell'unica ed unitaria domanda d'inserimento in graduatorie di supplenza AT riferita al titolo di studio, sarebbe stata applicabile altra disposizione del d.m. n.50 del 2021, che fa obbligo al Dirigente scolastico, in occasione della revisione dei titoli, da effettuare “tempestivamente” a seguito del conferimento della supplenza all'interessato, di valutare il complesso delle situazioni da lui dichiarate nelle varie graduatorie (senza, quindi, ritenere impossibile l'osmosi tra due diverse graduatorie della dichiarazione dei titoli di studio);
che, di qui, si evinceva come il Dirigente scolastico (peraltro incompetente all'adozione del provvedimento, per quanto argomentato successivamente, ossia in ragione della competenza esclusiva dell'Ufficio scolastico provinciale all'adozione dei
15 di 24 provvedimenti disciplinari, qual doveva ritenersi – secondo la ricorrente – la decadenza dall'impiego a tempo determinato che era conseguita alla revisione operata dal funzionario dei titoli dichiarati dall'interessata) avesse fatto malgoverno del potere affidatogli di rivedere i titoli, poiché aveva, in definitiva, ritenuto che l'aspirante avesse compiuto una dichiarazione mendace, assumendo di essere in possesso del titolo di formazione professionale riconosciuto dalla Regione a seguito di corso di durata triennale, quale richiesto dal d.m. n.50 del 2021, tanto da aver escluso la ricorrente dalle graduatorie di III fascia AT per collaboratori scolastici, anziché limitarsi a retrocedere la sua posizione in base al punteggio inferiore che le sarebbe spettato se, invece di dichiarare il titolo di formazione professionale in thesi inidoneo, avesse dichiarato il possesso del diploma di maturità, che in effetti poteva vantare come non poteva essere ignoto all'Amministrazione, per le ragioni anzidette (dichiarazione del diploma di maturità nella tornata precedente di rinnovo delle graduatorie e dichiarazione di esso nell'ambito della stessa domanda per il triennio in corso, seppur per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico);
che, sotto ulteriore e distinto profilo, questa volta di ordine formale, sussisteva un ragione di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per violazione della legge n.241 del 1990, nella parte in cui fa obbligo all'Amministrazione che si accinga ad adottare un provvedimento di decadenza da benefici o di rigetto comunque di istanze proposte dall'interessato, di dargli un congruo preavviso, affinché questi, entro il termine di dieci giorni, possa attivarsi al fine di porre rimedio alla carenza documentale rilevata dall'Amministrazione;
che, inoltre, ricorreva, come già detto, anche il vizio di incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale;
che, dunque, andavano caducati, con il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, gli effetti conseguitine e consistiti nella privazione del punteggio da essa maturato nelle more dell'adozione del provvedimento, che aveva fatto sì che il servizio svolto dalla lavoratrice a seguito di convocazioni ricevute da Istituti scolastici, ossia quello di Montorio – NA e quello di Isola del Gran Sasso – AR (dove la ricorrente aveva iniziato a svolgere una supplenza in successione rispetto a quella affidatagli dal primo Istituto), venisse dichiarato prestato di fatto e non di diritto (ossia non valevole, appunto, ai fini del punteggio). L'Amministrazione si era costituita nel procedimento ex art.700 c.p.c. per rivendicare la legittimità del proprio operato, in persona del Dirigente scolastico dell'
[...]
stante il carattere di necessaria rispondenza Parte_2 della domanda di inserimento in graduatorie di III fascia ad esigenze di compilazione corretta della relativa modulistica, prevedente l'indicazione da parte dell'aspirante, a propria scelta (in caso di possesso di più titoli da lui ritenuti legittimi all'inserimento), di quello da sottoporre, in caso di accoglimento della domanda di conferimento di incarichi, al riesame da parte del Dirigente scolastico della prima Istituzione conferente, vincolato a tale scelta, indicazione che, nella specie, era caduta su un titolo non compreso tra quelli indicati nella pertinente disposizione di cui al d.m. n.50 del 2021 (essendo, invero, il diploma di specializzazione quale estetista conseguito in forza di un corso distinto e successivo a quello necessario e in precedenza superato dalla ricorrente per il conseguimento del già posseduto titolo di estetista, sempre riconosciuto dalla Regione); aveva argomentato, pertanto, l'Amministrazione che erroneamente la ricorrente reputava di essere stata esclusa dalle graduatorie di III fascia a seguito della ritenuta effettuazione di dichiarazione mendace circa il titolo di formazione posseduto, essendosi invece l'Amministrazione determinata ad escluderla da tale sola graduatoria
16 di 24 (senza denunciarla di falsità ideologica in autocertificazione, come avrebbe fatto se avesse ritenuto sussistenza una dichiarazione mendace) in quanto aveva bene letto e inteso il disposto del d.m. n.50 del 2021 in ordine all'elencazione sub lett.G dell'art.2 dei titoli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie di III relative al profilo di collaboratore scolastico, che non prevedono un titolo di formazione professionale di durata biennale, qual era quello in possesso della ricorrente;
né, aveva proseguito l'Amministrazione, era a parlarsi di incompetenza del Dirigente scolastico, stante la natura non disciplinare del provvedimento, rientrante invece nel paradigma normativo della revisione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale AT;
infine, neppure era ravvisabile, con l'asserita responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, uniformatasi alle disposizioni relative alle modalità di revisione non richiedenti l'avviso dell'avvio di procedimento di revisione stessa ed astenutasi quindi dal compiere atti in danno di diritti della lavoratrice. A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 2 marzo 2022 il giudice della fase cautelare aveva disatteso il motivo di ricorso con cui si lamentava che la rettifica del punteggio era stata disposta illegittimamente dal punto di vista sostanziale, per erronea esclusione della natura di corso di formazione di durata triennale, finalizzato al rilascio di attestato o di diploma di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, di quello seguito dalla lavoratrice ed in esito al quale essa aveva conseguito il titolo poi dichiarato nella domanda d'inserimento nelle predette graduatorie (estetista specializzata). Tale prima domanda non è stata ritenuta assistita da fumus boni iuris, alla luce del documento prodotto dalla Amministrazione (nota assunta al prot. 11381 del 18.10.2021 dell' , inviata dalla “Informa” di L'Aquila), Parte_2 da cui risulta che la ricorrente ha sostenuto un corso biennale per diventare estetista qualificata (“CR 958.01.02”, lettere e numeri forse identificativi del riconoscimento regionale, comunque pacifico) “e successivamente un percorso annuale per Estetista Specializzata, CR958.02.02, autorizzati dalla Regione Abruzzo con DPG 009/185 del 15.12.2016”. L'art.2 d.m. n.50 del 2021, intitolato “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia”, recita ai commi 4 e 5:
“4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) (omissis: riguarda l'assistente amministrativo). B) (omissis: riguarda l'assistente tecnico). C) (omissis: riguarda il cuoco). D) (omissis: riguarda l'infermiere). E) (omissis: riguarda il ). Parte_4 F) (omissis: riguarda l'addetto alle aziende agrarie). G) - Collaboratore Scolastico:
17 di 24 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni […]”. Nell'ordinanza cautelare si è osservato che l'espressione “attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” indica che la durata del corso al cui termine è previsto il conseguimento dell'attestato o diploma di qualifica professionale sia triennale. Andava quindi esclusa l'idoneità a costituire titoli di inserimento nella graduatoria di attestati o diplomi di qualificazione professionale rilasciati in esito al percorso biennale, senza che assumesse rilievo che al rilascio dei titoli segua lo svolgimento di un corso di durata annuale facoltativo, integrativo del primo. In altri termini, il corso, per poter considerarsi compreso tra quelli di cui alla disposizione citata (art.2, comma 5, lett.G, d.m. n.50 del 2021), avrebbe dovuto prevedere una durata triennale del ciclo teorico e pratico di qualificazione professionale nell'ambito del piano dell'offerta formativa complessiva di ogni ciclo. Infatti, l'attestato o diploma di formazione professionale rilasciato al termine del secondo anno deve, di per sé, ritenersi rilasciato a seguito di corso biennale, anziché triennale, ossia di corso che non eroga la preparazione teorica e pratica richiesta dall'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021. Pretendere che sia poi il singolo dirigente scolastico a stabilire se, una volta sostenuto anche l'anno di specializzazione, tale preparazione debba ritenersi conseguita, sarebbe equivalso ad attribuire allo stesso un potere di valutazione, pure preteso dalla ricorrente con l'uso del termine "valutazione". Quella compiuta dal dirigente scolastico, invece, stante il carattere a- concorsuale della procedura, doveva ritenersi limitata ad una semplice verifica, da poter eseguirsi sulla base della stessa denominazione del corso (“triennale”) o comunque sulla base della lettura di un piano dell'offerta formativa, che deve essere unico ed articolato in tre anni. Né assumeva rilievo la circostanza del disporre il d.m. n.50 del 2021 che “conservano validità” i titoli già dichiarati dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie presentata per una precedente tornata di rinnovo delle stesse. L'art.2, comma 6, d.m. n.50 del 2021 (“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”), letto in relazione con il comma precedente (il quale, come già detto, dispone che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale AT prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale […]”), dimostrava che il regolamento rinvia ad una disciplina in parte innovativa rispetto a quella vigente alla data del regolamento per il rinnovo delle graduatorie di III fascia per precedente triennio scolastico, sicché si era preoccupato di precisare che, nonostante l'attribuzione in esso operata dell'idoneità all'inserimento in tali graduatorie di determinati titoli, a seguito delle modifiche, lasciava impregiudicata l'efficacia dei titoli (“restano validi”) dichiarati da quanti avevano ottenuto l'inserimento nel triennio scolastico in cui si applicava la vecchia disciplina. Il primo motivo di ricorso ex art.700 c.p.c. veniva pertanto disatteso.
18 di 24 Per completezza si aggiungeva che l'esclusione dalle graduatorie di collaboratore amministrativo era stata disposta dal dirigente scolastico in considerazione del mancato possesso del titolo, come detto, e non per dichiarazione mendace del possesso di esso, sicché doveva soprassedersi a qualsiasi rilievo circa la natura della dichiarazione stessa e procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, che non risultava precluso, appunto, per la ragione dell'essere stata applicata una disposizione (l'art.2, comma 4, in relazione all'art.2, comma 5, lett. G, d.m. n.50 del 2021), che prevede la non attribuzione ad un determinato titolo dell'idoneità a consentire l'inserimento nella graduatoria e che lascia impregiudicata la possibile attribuzione di tale idoneità ad altro titolo in possesso dell'aspirante, come si passa ad argomentare. Con il secondo motivo di ricorso, l'aspirante al conferimento di incarichi di collaboratore scolastico deduceva la “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per possesso di altro titolo valido. Violazione dell'art. 2 comma 6 e 6 comma 13 D.M. n. 50/2021”. La domanda, con riferimento a tale motivo, appariva sorretta da adeguato fumus boni iuris. Veniva in rilievo a tal proposito la disposizione dell'art.2, comma 11, del d.m.50/2021, secondo cui “L'istituzione TI ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”. Si riteneva trattarsi di disposizione palesemente volta a codificare un'ipotesi specifica di soccorso istruttorio, istituto di cui la ricorrente aveva invocato l'applicazione con riferimento al motivo di denuncia di error in procedendo per mancata informazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria e che, piuttosto (non essendo applicabili le disposizioni sul procedimento amministrativo in generale ad una procedura minutamente disciplinata da normazione secondaria delegata, qual è quella di cui al d.m. n.50 del 2021). Il dovere il dirigente scolastico valutare il complesso delle dichiarazioni dichiarate dall'aspirante, a differenza di quanto reputa l'Amministrazione resistente, costituiva un'attuazione di quell'impegno reciproco di solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede in senso oggettivo in materia di rapporti contrattuali (art.1375), rispetto al quale, peraltro, l'obbligatorietà dell'informarsi della P.A. a criteri di efficienza e parità di trattamento (art.97 Cost.) rappresentava il presupposto della legittimità di una verifica estesa al complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, senza confliggere in nulla con il rispetto della par condicio dei partecipanti alla procedura. Si è aggiunto essere, invero, imposto alla P.A. di procedere alla verifica del complesso delle situazioni dichiarate da ciascun aspirante, circostanza che elimina in radice ogni rischio di parzialità. Inoltre, una volta rilevata l'esistenza della regolare dichiarazione del possesso dell'attestato o del diploma richiesto, seppur nella sezione dell'unica ed unitaria domanda di inserimento nelle graduatorie presentata dall'aspirante dedicata alla dichiarazione dei titoli per un profilo professionale diverso, l'obbligo di verificare l'idoneità di essi anche per il profilo in relazione al quale risulti dichiarato un titolo inidoneo non implicava la sostituzione della P.A. in una scelta dell'aspirante. Doveva dunque ritenersi che il concetto di soccorso istruttorio fosse compatibile con l'adozione di una condotta della P.A. che eviti all'aspirante di incorrere negli effetti della scelta di dichiarare un titolo inidoneo per uno dei profili professionali, essendo, in realtà, l'indicazione dell'aspirante dettata da motivi (lucrare maggior punteggio) che denotano un errore di valutazione, anziché una scelta vera e propria.
19 di 24 Nessuna disposizione autorizzava ad escludere in tali casi la portata dell'art.2, comma 11, d.m. cit., e, in specie, una lettura soggettivistica della norma, che valorizzi la circostanza dell'aver l'aspirante, in una precedente istanza di inserimento in graduatoria, dichiarato il possesso di altro titolo formativo. Ciascuna tornata di rinnovo delle graduatorie di III fascia è autonoma dalle altre, tanto da aver il regolamento introdotto, come si era rilevato, una disposizione apposita per far sì che i titoli dichiarati in una precedente potessero continuare ad essere considerati validi nella successiva, nonostante il cambiamento del quadro disciplinare relativo agli attestati e diplomi. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso conduceva a ritenere assorbito quello che denunciava la violazione (peraltro insussistente, come si è detto) dell'obbligo di informare l'interessato dell'avvio del procedimento, al fine di consentirgli di collaborare con l'Amministrazione nel soccorso istruttorio. Veniva, infine, disatteso il motivo con cui si denunciava l'incompetenza funzionale del dirigente scolastico, in base all'assunto dell'aver questi adottato un provvedimento disciplinare riservato alla competenza dell'Ufficio scolastico provinciale (ossia dell'Ufficio d'ambito territoriale di quello regionale). Tale motivo, la cui fondatezza avrebbe condotto alla disapplicazione in toto del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, era contrastato dal già svolto rilievo per cui ci si trova alla presenza di una mera verifica del possesso di titoli dichiarati dall'aspirante, anziché di un procedimento avente ad oggetto la valutazione di una sua condotta nella dichiarazione del possesso dei titoli medesimi. In conclusione, ritenuto sussistere il fumus boni iuris con riferimento alla domanda proposta in subordine, veniva riconosciuto, almeno a livello di cognizione sommaria, sussistere il diritto al reinserimento della ricorrente nella graduatoria di collaboratore scolastico, ma con il punteggio pari a 13, anziché a 13,83. I provvedimenti che l'allora parte ricorrente aveva diritto di sentire adottare dalla P.A. in conseguenza di ciò si sostanziavano nella ri-attribuzione da parte degli Istituti scolastici di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA dei punteggi per servizio svolto, a condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati a lei competenti, anziché ad altri aspiranti inseriti nella citata graduatoria. In base a tali rilievi e della conseguente ricognizione del fumus boni iuris, si disponeva:
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in preventiva disapplicazione dei provvedimenti di cui al ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di III fascia della Provincia di per il profilo Pt_1 professionale di collaboratore scolastico con il punteggio pari a 13,00, ed ordina agli Istituti scolastici comprensivi di Isola del Gran Sasso – AR e di Montorio al AN – NA la ri-attribuzione alla ricorrente dei punteggi per servizio decurtatile a seguito del provvedimento di esclusione dalla detta graduatoria disposto da quest'ultimo Istituto, oltre che del punteggio che sarebbe maturato sino al termine dell'incarico conferito dal primo, alla condizione che gli incarichi da essi conferiti, se alla ricorrente fosse stato attribuito il punteggio sopra indicato, sarebbero risultati spettare a lei, anziché ad altri aspiranti inseriti nella graduatoria stessa […]”.
L'Amministrazione TI ha ora chiesto accertarsi la legittimità del proprio operato nell'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico al fine di ottenere la caducazione degli effetti del provvedimento d'urgenza.
20 di 24 Sussiste, pertanto, un interesse concreto ed attuale alla proposizione della domanda.
In ordine alle ragioni giuridiche poste a fondamento di essa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha ritenuto che l'aspirante avesse, con la spendita del titolo di diploma di estetista, inteso eliminare il titolo, pur posseduto, che invece le conferiva diritto di inserimento nella graduatoria, così vincolando la P.A., cui la domanda era diretta, a limitarsi a verificare l'idoneità o meno del diploma in parola, senza che essa potesse e dovesse verificare il possesso di un titolo idoneo, ma differente.
Tale primo motivo (nella cui esposizione si fa richiamo a giurisprudenza in materia di ammissibilità e limiti del soccorso istruttorio) si collega a quello successivo, con cui viene contestata la legittimità della pretesa dell'attuale resistente all'esercizio da parte della P.A. del potere di soccorso istruttorio tramite il riconoscimento, a favore dell'aspirante al conferimento di incarichi di supplenza che indichi un titolo inidoneo, del possesso, comunque, di altra abilitazione, costituente titolo legittimo all'inserimento in graduatoria, laddove tale abilitazione risulti già riconosciuta idonea della stessa P.A.
I motivi, seppur connessi sotto il profilo appena indicato, vanno esaminati separatamente.
In ordine al primo di essi, si rileva quanto segue.
L'interpretazione della domanda di inserimento/aggiornamento della posizione dell'aspirante in graduatoria AT è assoggettata alle regole comuni in materia di interpretazione degli atti unilaterali tra vivi a contenuto in senso lato patrimoniale.
Essa, in quanto redatta mediante compilazione di moduli predisposti dalla P.A. e destinati ad essere inseriti via telematica, postula peraltro il rispetto da parte dell'aspirante, nelle indicazioni circa i titoli di studio e di servizio posseduti, delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, nello specifico mediante il decreto ministeriale n.50/2021.
Nella tabella di valutazione dei titoli culturali allegata a tale decreto ministeriale pro tempore valevole, di cui all'allegato A/5 (tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico), si precisa che, riguardo al “titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione”, “si valuta un solo titolo”.
21 di 24 La circostanza dell'aver la ricorrente indicato nella domanda un titolo – il diploma di estetista -, per il profilo di collaboratore amministrativo, differente da quello che la stessa ha dichiarato per gli altri profili del personale AT - deve dunque essere valutata in ordine alla sua idoneità a far ritenere che l'aspirante intendeva sostituire il titolo a quello in base a cui era inserita per il profilo di collaboratore nella graduatoria per il periodo precedente. La Dirigente TI ha dato risposta affermativa al quesito e valutato esclusivamente l'idoneità del titolo di estetista, valutazione che, stante la durata biennale del corso, la ha indotta a decretare l'esclusione dell'attuale resistente dalla graduatoria.
Va, però, rilevato che il decreto ministeriale d.m. n.50 del 2021 prevede altresì che,
“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
È pacifico che l'attuale resistente avesse ottenuto l'inserimento nella graduatoria citata nel precedente periodo scolastico in forza della dichiarazione e del possesso di titolo che rientrava tra quelli previsti nella tabella pro tempore valevole;
tale titolo, seppur superiore a quello minimo che era richiesto per l'inserimento, andava valutato dalla P.A. in sede di esame della domanda di aggiornamento, in via esclusiva, una volta ritenuta l'inidoneità di quello nuovo, siccome ottenuto a seguito di corso di studi privo del requisito temporale.
L'espressione “restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l'inserimento in tali graduatorie”, infatti, non si presta ad altre interpretazioni.
Nessuna interpretazione di una diversa volontà dell'interessata appare legittima, alla stregua della disciplina regolamentare contenuta nella citata disposizione ministeriale.
Infatti, la dichiarazione del possesso di un titolo idoneo, una volta compiuta e validata dall'Amministrazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve essere considerata idonea a preservare l'aspirante dall'esclusione dalla graduatoria, indipendentemente dalla possibile indicazione, in occasione dell'aggiornamento della propria posizione in essa, di differente titolo di studio, indicazione che in nessun caso può essere considerata come rinuncia a far valere il titolo che si era già verificato come integrante i requisiti di legge.
22 di 24 Il primo motivo di ricorso, quindi, non può essere accolto.
Circa il secondo motivo che, come già rilevato, è connesso al precedente, si osserva che - una volta riconosciuta l'idoneità dell'iniziale titolo di inserimento in graduatoria ai fini anche dell'aggiornamento della posizione dell'aspirante in sede di formazione della graduatoria relativa a periodo scolastico successivo, a prescindere dalla dichiarazione da parte dell'aspirante stesso di titoli differenti - è superata la questione dell'ammissibilità di soccorso istruttorio, questione che sarebbe stata rilevante se il titolo di ammissione alla graduatoria avesse dovuto essere reperito dall'Amministrazione tramite attività apposita. Resta quindi irrilevante la deduzione svolta dall'Amministrazione per cui l'ammissibilità di tale soccorso incontrerebbe un ostacolo nella regola di buona fede, cui l'aspirante si sarebbe sottratta, intendendo giovarsi di titolo, conseguito dopo la formazione della graduatoria per il periodo precedente, che, se fosse stato effettivamente valutabile, le avrebbe permesso di lucrare l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello attribuitole mediante la valutazione di quello precedente, giusta la tabella dei titoli allegata al d.m.
Né l'incertezza, in cui viene a trovarsi il Dirigente scolastico, circa l'individuazione della volontà dell'interessato acché il nuovo titolo sia valutato invece del precedente, rappresenta un motivo valido per ritenere che l'esclusione dalla graduatoria vada disposta, se il nuovo titolo risulti inidoneo, poiché così si attribuirebbe una portata sanzionatoria all'esclusione. La stessa P.A. ha escluso che il provvedimento in parola possa essere, invece, inteso come di natura sanzionatoria per il comportamento attuato dall'attuale resistente.
Il Dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto limitarsi, dunque, ad attribuire esclusivamente il punteggio previsto nella tabella A/5 per il titolo già riconosciuto senza alcuna valutazione di quello indicato nella domanda di aggiornamento della graduatoria.
Deve quindi ritenersi infondato anche il motivo in esame, mediante il quale si deduce l'inammissibilità della pretesa di esercizio del potere di soccorso istruttorio in una situazione in cui la condotta dell'aspirante all'aggiornamento della propria posizione in graduatoria andrebbe valutata in termini di mala fede, versandosi in fattispecie in cui, anziché un soccorso istruttorio, si richiede l'applicazione di una disposizione del d.m., che, a ben vedere, anziché codificare un caso di soccorso istruttorio, si limita a prevedere semplicemente l'esenzione dell'Amministrazione dalla verifica circa il possesso da parte dell'aspirante del titolo di inserimento in graduatoria.
23 di 24 È superata dai rilievi svolti la necessità di dare risposta al terzo motivo di ricorso che, in base alla deduzione svolta in via subordinata dalla parte attuale resistente nell'istanza di provvedimento d'urgenza – con cui si configura il provvedimento di esclusione dalla graduatoria come di natura disciplinare -, ne sottolinea la diversa natura di atto di gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi di supplenza del personale AT.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto, ritenendosi illegittima l'esclusione dalla graduatoria dell'attuale resistente disposta dall'Amministrazione.
La domanda della resistente, di attribuzione del punteggio per l'incarico di supplenza che l'Amministrazione ha interrotto con il provvedimento del 28 ottobre 2021 alla data del 3 novembre 2021, in conseguenza della sua esclusione dalla graduatoria, rappresenta mera conseguenza della richiesta di rigettare la domanda proposta dall'Amministrazione di “accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti prot. n. 12015 del 28/10/2021 CP_ e prot. n. 12013 del 28/10/2021 adottati dall' di MO NA e travolti dall'ordinanza cautelare emessa nella causa R.G. n. 1878/2021”.
Di conseguenza, nessuna pronuncia va resa in ordine a tale domanda, escludendosi che essa configuri una riconvenzionale (la cui proposizione sarebbe stata subordinata alla richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione ex art.416 c.p.c.).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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