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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice RT RA, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal Giudice Onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177/2018 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni” e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Longo e A. G. Parte_1 C.F._1 Bitonte, presso il cui studio a Tuturano (BR) in via Aduan 6 è elettivamente domiciliato;
Attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. P. De Monte, presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio a Porto Cesareo in via J.F.Kennedy n. 16 è elettivamente domiciliato;
Convenuto e
, già denominata nella persona Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. O. Rascazzo, presso il cui studio a San Pietro Vernotico in via Brindisi n. 351 4 è elettivamente domiciliata;
Terza chiamata
*******
Motivi della decisone
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_2 Parte_3 all'epoca dei fatti esercenti la potestà genitoriale su , divenuto maggiorenne nel Parte_1 corso del giudizio, hanno convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima Controparte_1 ditta e gestore della giostra denominata Tagadà, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dal figlio nella misura di 26.000,00 euro. Gli attori hanno riferito che il 29.06.2016 a San Pietro V.tico, il minore trovandosi su tale struttura, a causa della velocità e del movimento ondulatorio-sussultorio avrebbe perso l'equilibrio rovinando sulla piattaforma e a causa di tale caduta avrebbe riportato lesioni personali. Hanno precisato, altresì, che l'evento lesivo ebbe a verificarsi per la responsabilità esclusiva del , rientrando la sua attività in quelle Parte_4 qualificate pericolose ex art. 2050 c.c.
1 Costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa attorea, rilevando che Controparte_4 l'evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi per la condotta imprudente dello stesso minore, per cui, previa istanza preliminare di intervento del terzo , quale istituto assicuratore CP_2 della , ha concluso chiedendo il rigetto della domanda introduttiva, a sua volta Parte_5 ribadita dalla compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa.
Ciò posto, la domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Alla luce degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di idonea valutazione probatoria utilizzabili per la decisione: le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale da , nelle more diventato maggiorenne, Parte_1 e di come reciprocamente deferiti, nei limiti delle loro rivelazioni confessorie;
Controparte_4 le deposizioni rese dai testimoni e da;
la certificazione sanitaria Testimone_1 Tes_2 allegata dagli istanti (copia della cartella clinica e la perizia medica di parte); la documentazione tecnica prodotta dal convenuto;
gli esiti della espletata c.t.u. medico-legale.
In punto di fatto, è risultato pacifico l'accadimento dell'evento infortunistico riferito in atti. In particolare, acquista rilevanza probatoria quanto, confessoriamente nel corso dell'interrogatorio formale, l'attore - in relazione al proprio comportamento tenuto nell'occorso -, Parte_1 rivela sia di non avere rilevato i cartelloni contenenti gli avvertimenti per la sicurezza del pubblico
“poiché vi erano molte persone”, la cui presenza in loco viene, però, confermata dal teste Tes_2 sia, soprattutto, che “all'inizio del funzionamento della giostra mi sono alzato in piedi insieme agli altri, sono andato verso il centro della giostra e dopo un paio di giri sono caduto, quando aveva cominciato a girare più forte”.
A sua volta, anche il convenuto, in ordine al suo comportamento, in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto di non avere controllato i documenti al fine di verificare la maggiore età del in occasione dell'acquisto del biglietto “in quanto mi sembrava una persona Parte_1 grandicella”, mentre la teste ha riferito che il convenuto non arrestò Tes_1 immediatamente il funzionamento della giostra a seguito della caduta del precisando che Parte_1
“la giostra continuava a girare fino a quando non ha terminato il giro”.
Ebbene, sulla base di tali risultanze probatorie e in difetto di elementi contrari di cognizione, ritiene questo giudice che le circostanze di fatto relative all'accadimento dell'evento lesivo de quo vanno riferite in termini di concorsualità sia a , colpevole di aver tenuto durante la Parte_1 corsa un comportamento imprudente e negligente per essersi posto in piedi al centro dell'attrattiva, sia al convenuto, il quale non provvide a controllare l'età del danneggiato prima di consentirgli l'accesso alla giostra.
Ne consegue – sotto il profilo del mero fatto - la responsabilità di esse parti nella causazione del sinistro.
In punto di diritto, la controversia trova soluzione alla luce dei disposti di cui all'art.2050 c.c. in tema di esercizio di attività pericolosa, la cui applicabilità viene esclusa da parte dei convenuti, e all'art. 2051 c.c. in materia di danni cagionati da cose in custodia, nel cui ambito va inquadra la fattispecie, come assunto dal nelle proprie memorie difensive. CP_1 In particolare, in merito al primo profilo, i convenuti, nell'escluderne l'applicabilità, rilevano
- a ciò richiamando specifici precedenti giurisprudenziali in materia – che l'art. 2050 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l'attività pericolosa, che tuttavia può essere superata con la prova della responsabilità a carico di chi ne usufruisce. Ebbene, tale assunto, seppure condivisibile in via di principio generale, non può però trovare applicazione nell'ipotesi in esame, in quanto, per effetto delle circostanze di fatto sopra accertate, il gestore dell'impianto non ha adottato le cautele più opportune per contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività ludica. In realtà, deve trovare applicazione la disciplina in esame, 2 in forza del principio disposto dalla S.C., allorchè ha ritenuto che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolosa – quale è quella in questione – può essere superata solo con una prova particolarmente rigorosa, consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, non essendo sufficiente la prova negativa per non aver commesso alcuna violazione di legge o di comune prudenza, occorrendo, invece, quella positiva di aver impiegato ogni misura volta a impedire l'evento lesivo, per cui il fatto dello stesso danneggiato può produrre effetti liberatori solo se la sua incidenza sia tale da escludere in modo certo il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass., ord., n. 16170 del 19.05.2022). Del che è la fattispecie in esame. Per quanto attiene l'art. 2051 c.c. in ordine ai danni cagionati da cose in custodia, i convenuti sostengono che nella dinamica del sinistro la cosa in custodia, cioè la giostra denominata Tagadà, ha avuto un ruolo meramente passivo e il danno non è stato cagionato da una situazione di pericolo occulto o da una situazione di insidia. Assumono, altresì, che, avendo il minore tenuto durante la corsa un comportamento imprudente e negligente per essersi posto in piedi al centro dell'impianto, ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa e il danno, così escludendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode.
Ebbene, come già precisato in punto di fatto, è risultato pacifico l'accadimento dell'evento lesivo riferito nell'atto introduttivo, verificatosi secondo le modalità emerse in sede di prova, che inducono a stabilire una responsabilità concorsuale per le condotte tenute da entrambe le parti, da un lato, il convenuto per non aver avvertito gli utenti della piattaforma a restare seduti e per non averne immediatamente bloccato il funzionamento dopo la caduta, ed anzi per averlo accelerato;
sotto il primo profilo, infatti, la circostanza che vi fossero dei cartelli indicanti le modalità di fruizione della giostra, non esclude che, alla vista del ragazzo in piedi al centro della pista, peraltro non da solo, come emerso dall'istruttoria, il gestore avrebbe dovuto interrompere immediatamente la corsa, cosa che non ha fatto neppure dopo la caduta, attendendo la fine del giro.
Per altro verso, il minore, ponendosi in piedi al centro della struttura, nonostante il divieto esistente, ha tenuto un comportamento imprudente e negligente, idoneo non ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, ma ad incidere causalmente, in concorso, sul verificarsi dell'evento, così attenuando la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
E' noto infatti che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la prova da parte attorea del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava la dimostrazione liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e/o della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass., Sez. un., ord., n. 20943 del 30.06.2022).
Nella fattispecie in esame, dall'istruzione in corso è emersa nei termini anzidetti la prova del concorso colposo delle parti ex art. 1227, comma 1, c.c, come fattore concorrente dell'accadimento dell'evento dannoso, la cui incidenza di responsabilità appare congruo determinare in pari misura. Consegue che parte istante ha titolo al risarcimento del danno nella quota corrispondente
Per la determinazione del quantum risarcitorio è stata disposta consulenza medico - legale, espletata dal c.t.u. dott. , il quale, come conseguenza dell'evento lesivo riportato, Persona_1 nell'occorso, dal ha diagnosticato la distorsione con lussazione della caviglia di sinistra da Parte_1
“frattura di diafisi, chiusa perone e tibia. Frattura scomposta terzo distale peroneale sinistra e metaepifisaria distale di tibia”, come da diagnosi dai sanitari dell'ospedale “Perrino” di Brindisi. Seguiva primo intervento chirurgico.
3 Ha subito lesioni permanenti nella misura del 6%, nonché una invalidità temporanea totale di giorni 40, di 20 gg. per ITP al 75%, di gg. 40 per ITP al 50% ed ulteriori 40 gg. per ITP al 25% : esiti che questo decidente fa propri, in quanto espressi secondo i presupposti tecnico - giuridici applicabili nella fattispecie. Ai fini della valutazione del danno così individuato, si ritiene opportuno applicare i criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2011, dal momento che la Suprema Corte, III Sez., con la sentenza n. 12408 del 07.06.2011 ha precisato che “i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”. Queste tabelle individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo – funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” di una percentuale ponderata - dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34% di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50% -, e prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzare in via di c.d. personalizzazione.
Risulta, inoltre, dimostrata nella specie anche l'ulteriore figura descrittiva del danno non patrimoniale, individuata dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 nel danno morale.
Orbene con questa pronuncia la Cassazione ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Pertanto, deve affermarsi che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la “formula danno morale” non individua una sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di “lesione” costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transuente, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale, consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare), è risarcibile.
Nella fattispecie concreta, il giudicante, sulla base delle allegazioni, ritiene che la “voce” del danno morale intesa come “sofferenza psichica” debba essere adeguatamente risarcita, in considerazione del danno subito dall'attore.
Applicando le predette tabelle, nella specie, tenuto doverosamente conto che è stata riconosciuta all'attore una percentuale invalidante del 6%, invalidità temporanea totale di giorni 40 ed una invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 40 al 50%, una invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40, il danno non patrimoniale (danno biologico più morale) deve essere quantificato in 12452,27 euro in relazione all'età di 15 anni dell'attore al momento dell'evento.
Quanto, invece, al calcolo del danno da inabilità temporanea, in applicazione dei suddetti valori tabellari e prendendo come riferimento il valore minimo, si quantifica in 2247,20 euro l'ITT (40 giorni.), 842,70 euro l'ITP al 75% (20 giorni); 1123,60 euro l'ITP al 50% (40 giorni), 561,80 euro l'ITP al 25%(40 giorni). Alla luce dell'esiguità delle lesioni riportate si ritiene presuntivamente di non poter operare ulteriori personalizzazioni (si veda ad es. Cass. n. 11609 del 26.5.2011).
Quanto al rimborso di spese mediche, si ritiene riconoscibile la somma di 768,00 euro sostenute in occasione del sinistro, documentate da fatture e scontrini in atti e ritenute congrue da parte del C.T.U.
4 Il danno risarcibile può essere quantificato nella somma complessiva di 17.995,57 euro;
l'importo liquidabile, previa decurtazione del 50%, è dunque pari a 8.997,785 euro e dunque entro tali limiti può trovare accoglimento la domanda attorea. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo.
Pertanto tenuto conto di quanto sopra, i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di 8.997,785 euro, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento per i danni riportati ed essendo liquidato alla stregua di criteri e valori aggiornati ed essendo le somme in precedenza indicate già espresse in moneta attuale, non va accordata la rivalutazione alla data attuale, che darebbe luogo ad un indebita duplicazioni del risarcimento. Pertanto, entro tali limiti la domanda attorea può trovare accoglimento.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di questo giudizio sono poste a carico di e in persona del suo legale rappresentante p.t., in Controparte_1 Controparte_2 solido;
esse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente in solido a carico di e Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa RT RA, coadiuvato dall'Ufficio del Processo, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore Controparte_2 di della somma risarcitoria nella misura di 8.997,785 euro, oltre gli interessi legali Parte_1 dalla data dell'evento al saldo;
condanna in solido e , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessive 2.500,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente in capo alle parti soccombenti, in solido, le spese di CTU.
Brindisi, 15 ottobre 2025
Il Giudice
RT RA
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