Art. 17. Indennita' di motoveicolo di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). 1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 , la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.
3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.
4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile.
5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .
Note all'art. 17:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.
3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.
4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile.
5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .
Note all'art. 17:
Parte di provvedimento in formato grafico