TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 728/2021
Il GOP dott. Enrico Prost, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.IVA. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Salimbene del foro di Salerno
opponente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto e contro
Controparte_2
[...]
contumace
Conclusioni
Per l'opponente: “1) Previo annullamento dell'opposto avviso di addebito n. N.400
2021 0000245314 000 accertare e dichiarare l'infondatezza del preteso credito da parte dell' N.400 2021 0000245314 000 CP_1 2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “- respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto, CP_1
confermando pertanto l'accertamento ispettivo qui impugnato e condannando parte ricorrente a pagare la somma indicata nell'avviso di addebito, o la diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre alle somme aggiuntive ulteriori calcolate come per legge sino al saldo effettivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 40020210000245314000, notificato il 16.10.2021 (accessi del 19 e CP_1
27.09.2018), emesso a titolo di contributi Gestioni Aziende con lavoratori dipendenti
– periodo 10/2017 - 09/2018, per un importo complessivo di € 7.107,09.
2. L'avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. RE0000/2018-715-02 del 19.11.2018, con il quale l' Controparte_3
accertava, per i lavoratori ,
[...] Persona_1 Controparte_4 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_5
, e , le seguenti
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
violazioni:
- omessa registrazione sul libro unico del lavoro (Art. 3, D. L. 12/2002, comma 3, come modif. dall'art. 4, l. 183/2010), per aver comunicato in ritardo l'assunzione di n. 10 lavoratori per giorni inferiori a 30;
- lavoro nero (decreto legislativo 151/2015) - omesse registrazioni per più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi.
A conclusione dell'iter amministrativo, l'INL emetteva, il 21.02.2020, l'ordinanza ingiunzione 46/2020, prot. n.5895 (doc. 1 , successivamente archiviata per Pt_1
decesso del trasgressore, Sig. Persona_2
Pag. 2 di 5 3. Parte opponente contesta l'assunto, da parte degli ispettori, secondo il quale vi era la prassi generalizzata, in azienda, di far svolgere un iniziale periodo di prova, per poi procedere alla formale assunzione dei dipendenti, spiegando di aver sempre provveduto alla preventiva comunicazione Unilav al centro dell'Impiego, un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
La Società ha illustrato che gli orari di lavoro erano caratterizzati da una certa flessibilità e che erano i dipendenti a decidere, in accordo tra di loro, i turni da effettuare in base alle proprie esigenze, comunque sempre nel rispetto dell'orario di lavoro contrattuale.
È stato inoltre specificato che non ha mai lavorato per la società. Parte_5
Sono stati prodotti i verbali di conciliazione sindacale dei lavoratori , Pt_2 Pt_4
, e (doc.
7-11 e le dichiarazioni di , e CP_5 Pt_7 Pt_8 Pt_1 CP_5 Pt_7 Pt_8
che hanno dichiarato di aver incominciato a lavorare solo a seguito di Pt_2
formale assunzione e sottoscrizione del contratto (doc. 6 . Pt_1
4. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata. CP_1
All'esito dell'attività ispettiva, è emerso che:
- l'azienda, esercente l'attività di bar a era solita far svolgere ai propri CP_1
dipendenti un breve periodo di lavoro prima dell'assunzione, senza che per lo stesso fossero attivate le assicurazioni obbligatorie di legge, così violando l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare al centro per l'impiego l'assunzione del lavoratore il giorno prima dell'inizio della prestazione;
- dall'esame dei prospetti settimanali dei turni, inviati ai lavoratori via WhatsApp dall'amministratore della ditta (deceduto), le ore di lavoro inserite Persona_2
in busta paga non corrispondevano con quelle effettivamente lavorate;
- la lavoratrice , nata in [...] il [...], assunta con rapporto di Persona_3
lavoro dipendente dal 09.06.2018, in più di un'occasione, nonostante la minore età, è
Pag. 3 di 5 stata impegnata al lavoro in orario notturno, durante l'evento periodico intitolato
“Mercoledì Rosa” (in violazione degli artt. 15 e 17 della legge n 977/67 come novellati dal D.lgs. n 345/99); inoltre. la stessa ha lavorato per più di 8 ore al giorno o di 40 settimanali (in violazione dell'art 18 del Dlgs n 977/67 e successive modificazioni);
- la lavoratrice è stata dapprima assunta come dipendente qualificata Parte_9
(dal 04.04.2018 al 18.04.2018) e successivamente assunta, con decorrenza
02.05.2018, come apprendista, nonostante la stessa abbia continuato a svolgere le medesime mansioni.
L' ha eccepito, inoltre, la validità dei verbali di conciliazione riprodotti CP_1
dall'opponente, che non hanno alcuna rilevanza sul piano della regolarità contributiva dei rapporti in questione. L ha poi osservato che le dichiarazioni rilasciate CP_1
all'azienda dai lavoratori, a rettifica di quanto dichiarato in fase ispettiva, non hanno alcun valore, in quanto hanno molta più rilevanza quelle rilasciate agli ispettori, cioè
a pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La testimonianza del Sig. referente di , è risultata Testimone_1 Persona_2
scarsamente significativa, dal momento che lo stesso ha affermato che non verificava il numero di ore effettuato dai dipendenti.
D'altro canto, i lavoratori e hanno pienamente confermato le CP_5 Pt_4
dichiarazioni rese e l'ispettore ha confermato le genuine modalità di raccolta Tes_2
di tutte le dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi.
Non vi è quindi motivo di discostarsi dalle risultanze di tali dichiarazioni, che sono coerenti nel delineare precisamente il quadro di omissioni previdenziali oggetto dell'avviso opposto.
Pag. 4 di 5 Infine, i prospetti settimanali dei turni di lavoro inviati via WhatsApp ai dipendenti, Cont depositati da ma provenienti dall'opponente, hanno confermato appieno il contenuto delle dichiarazioni.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di , con applicazione dei valori medi – dai quali non vi è CP_1
ragione per discostarsi – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 728/2021, ogni altra eccezione e domanda rigettata:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro l'avviso di Parte_1
addebito n. N.400 2021 0000245314 000, accertando la debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore di , CP_1
liquidate in € 5.391,00 oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 18/02/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 728/2021
Il GOP dott. Enrico Prost, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.IVA. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Salimbene del foro di Salerno
opponente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto e contro
Controparte_2
[...]
contumace
Conclusioni
Per l'opponente: “1) Previo annullamento dell'opposto avviso di addebito n. N.400
2021 0000245314 000 accertare e dichiarare l'infondatezza del preteso credito da parte dell' N.400 2021 0000245314 000 CP_1 2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “- respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto, CP_1
confermando pertanto l'accertamento ispettivo qui impugnato e condannando parte ricorrente a pagare la somma indicata nell'avviso di addebito, o la diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre alle somme aggiuntive ulteriori calcolate come per legge sino al saldo effettivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 40020210000245314000, notificato il 16.10.2021 (accessi del 19 e CP_1
27.09.2018), emesso a titolo di contributi Gestioni Aziende con lavoratori dipendenti
– periodo 10/2017 - 09/2018, per un importo complessivo di € 7.107,09.
2. L'avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. RE0000/2018-715-02 del 19.11.2018, con il quale l' Controparte_3
accertava, per i lavoratori ,
[...] Persona_1 Controparte_4 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_5
, e , le seguenti
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
violazioni:
- omessa registrazione sul libro unico del lavoro (Art. 3, D. L. 12/2002, comma 3, come modif. dall'art. 4, l. 183/2010), per aver comunicato in ritardo l'assunzione di n. 10 lavoratori per giorni inferiori a 30;
- lavoro nero (decreto legislativo 151/2015) - omesse registrazioni per più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi.
A conclusione dell'iter amministrativo, l'INL emetteva, il 21.02.2020, l'ordinanza ingiunzione 46/2020, prot. n.5895 (doc. 1 , successivamente archiviata per Pt_1
decesso del trasgressore, Sig. Persona_2
Pag. 2 di 5 3. Parte opponente contesta l'assunto, da parte degli ispettori, secondo il quale vi era la prassi generalizzata, in azienda, di far svolgere un iniziale periodo di prova, per poi procedere alla formale assunzione dei dipendenti, spiegando di aver sempre provveduto alla preventiva comunicazione Unilav al centro dell'Impiego, un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
La Società ha illustrato che gli orari di lavoro erano caratterizzati da una certa flessibilità e che erano i dipendenti a decidere, in accordo tra di loro, i turni da effettuare in base alle proprie esigenze, comunque sempre nel rispetto dell'orario di lavoro contrattuale.
È stato inoltre specificato che non ha mai lavorato per la società. Parte_5
Sono stati prodotti i verbali di conciliazione sindacale dei lavoratori , Pt_2 Pt_4
, e (doc.
7-11 e le dichiarazioni di , e CP_5 Pt_7 Pt_8 Pt_1 CP_5 Pt_7 Pt_8
che hanno dichiarato di aver incominciato a lavorare solo a seguito di Pt_2
formale assunzione e sottoscrizione del contratto (doc. 6 . Pt_1
4. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata. CP_1
All'esito dell'attività ispettiva, è emerso che:
- l'azienda, esercente l'attività di bar a era solita far svolgere ai propri CP_1
dipendenti un breve periodo di lavoro prima dell'assunzione, senza che per lo stesso fossero attivate le assicurazioni obbligatorie di legge, così violando l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare al centro per l'impiego l'assunzione del lavoratore il giorno prima dell'inizio della prestazione;
- dall'esame dei prospetti settimanali dei turni, inviati ai lavoratori via WhatsApp dall'amministratore della ditta (deceduto), le ore di lavoro inserite Persona_2
in busta paga non corrispondevano con quelle effettivamente lavorate;
- la lavoratrice , nata in [...] il [...], assunta con rapporto di Persona_3
lavoro dipendente dal 09.06.2018, in più di un'occasione, nonostante la minore età, è
Pag. 3 di 5 stata impegnata al lavoro in orario notturno, durante l'evento periodico intitolato
“Mercoledì Rosa” (in violazione degli artt. 15 e 17 della legge n 977/67 come novellati dal D.lgs. n 345/99); inoltre. la stessa ha lavorato per più di 8 ore al giorno o di 40 settimanali (in violazione dell'art 18 del Dlgs n 977/67 e successive modificazioni);
- la lavoratrice è stata dapprima assunta come dipendente qualificata Parte_9
(dal 04.04.2018 al 18.04.2018) e successivamente assunta, con decorrenza
02.05.2018, come apprendista, nonostante la stessa abbia continuato a svolgere le medesime mansioni.
L' ha eccepito, inoltre, la validità dei verbali di conciliazione riprodotti CP_1
dall'opponente, che non hanno alcuna rilevanza sul piano della regolarità contributiva dei rapporti in questione. L ha poi osservato che le dichiarazioni rilasciate CP_1
all'azienda dai lavoratori, a rettifica di quanto dichiarato in fase ispettiva, non hanno alcun valore, in quanto hanno molta più rilevanza quelle rilasciate agli ispettori, cioè
a pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La testimonianza del Sig. referente di , è risultata Testimone_1 Persona_2
scarsamente significativa, dal momento che lo stesso ha affermato che non verificava il numero di ore effettuato dai dipendenti.
D'altro canto, i lavoratori e hanno pienamente confermato le CP_5 Pt_4
dichiarazioni rese e l'ispettore ha confermato le genuine modalità di raccolta Tes_2
di tutte le dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi.
Non vi è quindi motivo di discostarsi dalle risultanze di tali dichiarazioni, che sono coerenti nel delineare precisamente il quadro di omissioni previdenziali oggetto dell'avviso opposto.
Pag. 4 di 5 Infine, i prospetti settimanali dei turni di lavoro inviati via WhatsApp ai dipendenti, Cont depositati da ma provenienti dall'opponente, hanno confermato appieno il contenuto delle dichiarazioni.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di , con applicazione dei valori medi – dai quali non vi è CP_1
ragione per discostarsi – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 728/2021, ogni altra eccezione e domanda rigettata:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro l'avviso di Parte_1
addebito n. N.400 2021 0000245314 000, accertando la debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore di , CP_1
liquidate in € 5.391,00 oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 18/02/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5