Sentenza 2 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01682/2025REG.PROV.COLL.
N. 07979/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7979 del 2023, proposto da
IS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, EN RT IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariano Alterio e Antonio Gabrieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3524/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Franco Viola in dichiarata delega dell'avvocato Mariano Alterio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante, titolare di alcuni marchi registrati di varietà di grano duro “Apulo”, EL e IA, con il ricorso di primo grado, esponeva che era stata esclusa dalla lista delle varietà beneficiarie del Premio Specifico alla Qualità del Frumento Duro previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (ed ulteriormente disciplinato dai regolamenti (CE) n. 2237/2003 e n. 1973/2004, recepito poi a livello italiano con il Decreto del Capo Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MIPAF del 29.10.2004) con le predette varietà di grano duro.
2. Contro tale esclusione avvenuta con Decreto Ministeriale del 1.12.2006, la IS s.a.s. (che successivamente è diventata la IS s.r.l.) e la GR s.r.l. (titolare di utilizzazione commerciale delle varietà, successivamente cessata) avevano proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio (n.r.g. 2946/2007), chiedendo l’annullamento dell’esclusione.
3. Il TAR adito, sezione II-ter, con la sentenza n. 3590/2011 aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento.
4. La sentenza è stata oggetto di appello da parte del MIPAF e dell’Istituto Sperimentale della Cerealicoltura che la Terza Sezione di questo Consiglio di Stato ha respinto con la sentenza n. 3797/2015, ma con parziale diversa motivazione.
5. Nelle more dei due giudizi, continua l’odierna appellante, il provvedimento impugnato e successivamente annullato aveva esaurito i propri effetti, in quanto la Comunità Europea, con regolamento del Consiglio n. 73/2009, aveva modificato la base comunitaria e la procedura di attribuzione.
6. Di talché il ricorso dinanzi al TAR del Lazio (n.r.g. 1052/2016) contenente un’azione risarcitoria per i danni subiti dalle società che veniva quantificato in 19.244.550,53 €, oltre interessi.
7. Il TAR, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha respinto il ricorso e ha ritenuto che nel caso di specie che gli argomenti addotti nel gravame non fossero in grado di sorreggere la pretesa risarcitoria in quanto:
- l’illegittimità dei provvedimenti, affermata all’esito dei due gradi di giudizio, era discesa dall’accertamento di vizi formali (l’incompetenza dell’organo del Ministero ad adottare il decreto del 29.10.2004, con riverbero sui conseguenti atti adottati);
- anche i motivi dedotti nei richiamati giudizi e non scrutinati in sede di giudizio impugnatorio e riproposto nel giudizio risarcitorio, sono vizi di carattere formale e non sostanziale;
- non era quindi provato un danno ingiusto in capo ai ricorrenti, avendo il giudice d’appello riformato parzialmente la sentenza di primo grado concludendo per l’infondatezza del motivo inerente l’inserimento di diritto delle varietà di grano duro;
- non emergevano dagli atti di causa elementi che provavano la spettanza del bene della vita, necessari a fondare la pretesa al risarcimento del danno.
8. L’appello di IS s.r.l., notificato il 30.9.2023 e depositato nel P.A.T. il 6.10.2023 è affidato ai seguenti motivi:
I) Error in iudicando. Errore di fatto e di diritto.
L’appellante deduce una falsa rappresentazione degli elementi giuridici emersi dalle sentenze analizzate. I motivi di annullamento non sarebbero solo formali, ma anche sostanziali. Secondo la società IS i motivi accolti dal G.A. sarebbero: 1) il mancato inserimento nella lista del premio della varietà EL, utilizzata come testimone; 2) l’illegittimità della partecipazione al premio su istanza di parte anziché d’ufficio per le sole varietà iscritte nel Registro nazionale ed illegittima esclusione delle varietà “LO e IA; 3) l’omessa pubblicizzazione dell’avvio del procedimento; 4) l’illegittima estensione delle prove a varietà che non risultavano iscritte nel registro nazionale; 5) la mancanza di un valido atto di recepimento interno della normativa comunitaria e incompetenza. Ciò confermerebbe:
- l’impedimento dell’appellante – leader di mercato con due varietà incluse dell’elenco delle varietà DOP – alla partecipazione alla procedura per ottenere il premio sarebbe una doppia illegittimità per violazione di legge (partecipazione su istanza di parte e mancata pubblicizzazione della procedura) e quindi un vizio sostanziale;
- anche l’illegittima ammissione di varietà alla procedura per il premio sarebbe un vizio sostanziale e non formale, avendo consentito l’accesso a chi non aveva i requisiti per inserirsi in una fetta di mercato e che era detenuta dalla società appellante;
- i motivi assorbiti nei giudizi di merito ed analizzati dal TAR nel ricorso risarcitorio sarebbe stati erroneamente qualificati solo formali e non sostanziali, in quanto avrebbero denunciato vizi che minerebbero in radice la legittimità dell’intera procedura ed in particolare le modalità di svolgimento delle prove;
- le varietà riconosciute come DOP, in quanto inserite ex lege nell’elenco dei grani duri di alta qualità che ai sensi del regolamento europeo n. 1782/2003 dovevano beneficiare del premio e quindi l’annullamento della procedura avrebbe determinato il ritorno allo status quo ante, con la conseguente determinazione del bene della vita;
- l’appellante contesta la statuizione del TAR che rigettava il primo motivo del ricorso originario sulla motivazione che il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza con diversa motivazione sul punto avesse affermato l’infondatezza del motivo riguardante l’inserimento di diritto delle varietà testimoni nell’elenco delle varietà beneficiarie del Premio di Qualità. Secondo l’appellante il richiamo del TAR sarebbe stato incompleto in quanto il giudice d’appello si sarebbe limitato a non condividere l’interpretazione della normativa comunitaria, ossia che le varietà testimone andassero inserite di diritto nell’elenco del premio. La varietà testimone EL non sarebbe stata sottoposta ad alcuna valutazione sul campo secondo le procedure e le modalità dettate per tutte le altre varietà, valutate per il premio, ma sarebbe stata sottoposta ad una sola analisi qualitativa “in chiaro”, essendo nota la varietà analizzata, contrariamente a tutte le varietà partecipanti, le cui sementi sono state analizzate “in anonimo”. La norma comunitaria non avrebbe previsto espressamente che le varietà testimoni fossero inserite di diritto nell’elenco, ma che fossero valutate come tutte le altre, ossia mediante verifica “in anonimo”;
- infine, con l’ultimo sub-profilo, l’appellante deduce che il primo giudice non avrebbe svolto alcun giudizio sulla natura oppositiva o pretensiva dell’interesse legittimo. La società IS sostiene che nel caso di specie l’interesse fatto valere abbia natura oppositiva, in quanto le varietà – oltre a godere di una posizione egemonica sul mercato delle sementi di grano duro – al momento della emanazione del provvedimento impugnato sarebbero state già ammesse a beneficiare del premio, in quanto varietà DOP. La procedura di attribuzione del premio avrebbe stravolto un equilibrio di mercato del grano duro pressoché perfetto, nel quale le originarie società ricorrente avrebbero detenuto una posizione di egemonia conquistata esclusivamente grazie alla altissima qualità delle proprie varietà. Attraverso l’esclusione illegittima le varietà EL, LO e IA, fino a quel momento richiestissime, avrebbero perso l’appeal commerciale, in quanto le altre varietà di qualità inferiore, solo grazie al premio, avevano un prezzo fino all’80% inferiore. Il bene della vita danneggiato dall’illecita azione amministrativa consisterebbe nella egemonia delle succitate varietà nel mercato, egemonia posseduta dall’appellante fino al momento dell’avvio del procedimento di attribuzione del premio. Ciò configurerebbe l’interesse impugnatorio in capo a IS e GR quale interesse oppositivo.
II. Fondatezza del ricorso di primo grado.
A prosieguo l’appellante richiama integralmente i motivi proposti sulla fondatezza del ricorso di primo grado.
9. Si sono costituiti, per resistere, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ed il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria con atto del 12.10.2023, che con successiva memoria dello stesso giorno hanno puntualmente dedotto sull’infondatezza dell’appello.
10. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale il 16.1.2025.
11. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica in vista della pubblica udienza del 20 febbraio 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
12. L’appello non è fondato. Al riguardo, esaminando congiuntamente entrambi i motivi d’appello, si osserva quanto segue.
13. In linea generale, giova ricordare che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8282).
14. Nella fattispecie in esame va altresì precisato che l’interesse legittimo di cui le società originarie ricorrenti avevano lamentato la lesione non ha carattere oppositivo, non riguarda cioè una posizione soggettiva di vantaggio già definitivamente acquisita alla sua sfera giuridica, ma ha natura pretensiva.
15. L’annullamento giurisdizionale alla base dell’azione risarcitoria riguarda infatti non già di un provvedimento autorizzativo già conseguito da GR e IS, bensì dalla mancata inclusione delle loro varietà di grano duro dalla lista delle varietà beneficiarie del Premio Specifico alla Qualità del Frumento Duro previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
16. In tema di risarcimento del danno conseguente alla lesione degli interessi pretensivi, il mero annullamento di un provvedimento non è sufficiente a fondare la domanda di ristoro per equivalente da parte del ricorrente vittorioso essendo a tal fine necessario un quid pluris , consistente nella dimostrazione che in assenza di tale provvedimento egli avrebbe senz'altro avuto accesso al bene della vita correlato all'interesse leso, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza.
17. L’annullamento in sede giudiziaria infatti può intervenire non solo per motivi di carattere sostanziale, ma anche per ragioni formali o procedimentali e in quest’ultimo caso non statuisce sul rapporto del ricorrente con il bene della vita correlato all’interesse leso, ma si limita a verificare l’illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte dell’Ente procedente.
18. È quanto avvenuto nella fattispecie in esame. Occorre, per valutare la fondatezza dell’appello e che denunci l’ error in iudicando del TAR in merito ai vizi sostanziali (e non solo formali) della procedura annullata, un attento esame della sentenza d’appello del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3797/2015 che in parti rilevanti – pur confermando la conclusione dell’annullamento degli atti gravati – ha però modificato la motivazione giungendo anche all’espunzione di alcune parti del giudicato gravato.
19. Il TAR ha infatti accolto, oltre al quinto motivo sulla incompetenza del Capo del Dipartimento del Ministero (punto 3 in diritto), anche i motivi 2, 3 e 4 con i quali le società ricorrenti denunciavano l’illegittimità della mancata valutazione delle varietà “PU e IA”, sebbene iscritte nel Registro nazionale e l’illegittimità della valutazione di altre varietà invece non iscritte nel predetto Registro (punto 4 in diritto). Infine (punto 5 in diritto) il TAR ha accolto anche il primo motivo del ricorso introduttivo e riguardante l’esclusione della varietà EL dalla lista delle varietà ammesse al premio comunitario di cui al D.M. 1° dicembre 2006 posto che la predetta varietà, nel biennio 2004/2005 e 2005/2006, aveva costituito il metro di paragone qualitativo per le altre varietà sottoposte alla prova di qualità.
20. Il Consiglio di Stato non ha però confermato tali vizi “sostanziali” accertati dal TAR. Nella richiamata pronuncia n. 3797/2015 emerge infatti che:
- la III Sezione ha rilevato che “ Occorre comunque esaminare gli altri due motivi di appello, che riguardano aspetti applicativi delle disposizioni comunitarie, in ordine ai quali potrebbe parimenti formarsi il giudicato, nei confronti di una successiva eventuale riedizione del potere da parte dell’organo competente o comunque di pretese autonomamente azionate dagli appellati .”
- sulla dedotta inclusione “d’ufficio” delle varietà “Dauna” e “LO, il Consiglio di Stato, diversamente dal TAR Lazio, ha ritenuto che “ non implica che la procedura debba in assoluto essere lasciata all’impulso di parte, ma colloca la necessità dell’impulso di parte, espressione di libera scelta, nel contesto della selezione in concreto avviata dall’Amministrazione, con ciò quindi non escludendo che l’impostazione della procedura sarebbe potuta essere diversa (e prevedere la sottoposizione alle prove d’ufficio di tutte le varietà iscritte) ”;
- per quanto riguarda invece la varietà EL (oggetto anche di specifica istruttoria da parte della Sezione nell’ambito del giudizio d’appello) la Sezione ha riformato la statuizione del TAR di prime cure e ha accertato che “ Infatti, nessuna previsione testuale sottrae le varietà rappresentative (testimoni) alla verifica sul campo dell’indice di qualità. Al contrario, l’art. 7, cit., nel definire l’oggetto della valutazione, fa sempre riferimento alle varietà, senza specificazioni o esclusioni. Se è vero che, tendenzialmente, la maggior diffusione sul territorio di una varietà è sintomo di qualità della stessa, è però ormai assodato che l’individuazione delle varietà rappresentative è avvenuta soltanto sulla base della diffusione, cioè di un dato che attesta direttamente un connotato quantitativo e non qualitativo. La scelta delle varietà rappresentative, in altri termini, non consegue direttamente al riscontro dell’eccellenza o dell’adeguatezza, rispetto ad una determinata soglia oggettiva, o del possesso di determinate caratteristiche. D’altro canto, la previsione dell’assegnazione alle varietà testimoni dell’indice 100 ha soltanto un valore metodologico, ai fini dell’individuazione della base cui rapportare, proporzionalmente, le caratteristiche parametriche riscontrate per ciascuna varietà sottoposta a valutazione sul campo. La soglia di sufficienza, stabilita dall’art. 7, par. 3, in un valore dell’indice di qualità, raffrontato a quello delle varietà testimoniali, pari a 98/100, è una soglia relativa, dipendente dall’entità dei valori parametrici che le varietà testimoniali, in media tra di loro, dimostrano (dimostreranno) in concreto di possedere. Appare così del tutto coerente con l’art. 7, e rispondente a logica, la formula che il C.R.A. ha dichiarato di aver utilizzato: IGQ Vi (indice di qualità della qualità considerata) = (Pv/Pt x 40) + (Gv/Gt x 30) + (Cv/Ct x 20) + Ev/Et x 10) – dove P, G, C ed E sono i valori dei parametri previsti dall’art. 7: proteine, qualità del glutine, colore e peso elettrolitico; v i valori dei parametri della varietà esaminata; e t per gli stessi parametri i valori medi delle cinque varietà scelte come testimoni (cfr. relazione in data 22 settembre 2006, cit., pag. 5). Gli appellati invocano anche, a supporto della propria tesi, la circostanza che il Protocollo allegato al decreto 29 ottobre 2004, prevede che le varietà testimoni fossero presenti nelle prove “in chiaro” e quindi senza alcuna codifica. Il Collegio osserva al riguardo che la previsione sembra riferirsi all’utilizzazione delle varietà come elemento di raffronto nell’ambito della medesima zona di semina, come si evince dal complesso della previsione: “Disegno sperimentale: blocco randomizzato con tre ripartizioni; randomizzazione dei genotipi del tutto casuale, in quanto gli stessi sono contraddistinti da sigle. La prova sarà da due fasce di rispetto su ogni lato. In considerazione dell’elevato numero di genotipi in prova, e, quindi, delle notevoli dimensioni dei blocchi, si ritiene opportuno suddividere ogni replica in tre blocchetti, in ciascuno dei quali saranno sempre presenti tutti i testimoni (ovviamente in chiaro).” Ciò non toglie che, quando la varietà testimone è sottoposta a prova, anch’essa debba essere codificata con sigla, come tutte le altre. In udienza, gli appellati, depositando documentazione, hanno ulteriormente sottolineato che lo stesso MiPAAF aveva cercato di modificare l’art. 7, nel senso di comprendere tutte le varietà nella valutazione dell’indice di qualità, ma invano; e che nelle relazioni di chiarimenti, il MiPAAF ha omesso di informare che “in realtà, le varietà testimoni, così come tutte le altre, sono state oggetto di misurazione (monitoraggio) non solo nelle annate 2004/2005 e 2005/2006 ma anche negli anni precedenti e successivi”. Il Collegio ritiene che anche tali considerazioni non spostino i termini della questione. Infatti, da un lato il testo della proposta cui si riferiscono gli appellati (telefax del MiPAAF alla Commissione CE prot. D/324 in data 16 giugno 2004, e testo allegato), e dal solo riferimento nel testo proposto della valutazione a “toutes les variétés de blé dur”, non si può evincere che quello da essi indicato sia il senso della richiesta di modifica; questa era espressamente finalizzata a “rendere più chiara la disposizione”, e avrebbe comportato una riscrittura integrale dell’art. 7 per quanto concerne la descrizione del metodo di calcolo dell’indice di qualità. Dall’altro, l’esistenza di dati sulla qualità anche prima che venisse organizzata l’attuazione dell’art. 7, non sembra, nella stessa prospettazione degli appellati, differenziare le varietà testimoni dalle altre. Non si ravvisano, dunque, elementi per disporre in ordine all’interpretazione dell’art. 7 il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiesto dagli appellati. In conclusione, le sentenze di primo grado, sotto il profilo in esame, sono errate, cosicché dalla loro conferma va espunto l’accoglimento di tale profilo di censura. 16. Quanto esposto si riferisce strettamente alla portata applicativa dell’art. 7, nell’ambito della procedura avviata dal Ministero, alla luce della questione oggetto di appello. E quindi prescinde da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle pretese, pure avanzate dagli appellati attraverso la denuncia dell’illegittimità delle disposizioni comunitarie, e riproposte in appello, a che alle varietà testimoniali venga comunque riconosciuta a priori una qualità di eccellenza, che le sottragga alla valutazione dell’indice di qualità ai sensi dell’art. 7. ”
21. Orbene, da tale accertamento consegue ictu oculi la correttezza della sentenza qui gravata, che aveva quindi correttamente rilevato che non fosse possibile ravvisare in capo ai ricorrenti un danno ingiusto risarcibile, avendo il Giudice d’appello escluso il riconoscimento d’ufficio del premio alla qualità delle tre varietà di grano duro AN, PU e IA e che, con riferimento all’indice di qualità delle varietà testimoniali (limitato alla varietà EL), questo Consiglio di Stato avesse parzialmente riformato la sentenza di primo grado affermando l’infondatezza del motivo di gravame inerente l'inserimento di diritto delle varietà testimoni nell'elenco delle varietà beneficiarie del Premio di Qualità.
22. L’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa.
23. L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 2021, ha enunciato, in materia, il seguente principio di diritto: “ la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. - da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ. ”.
24. L’Adunanza plenaria ha anche sottolineato che l’accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l’evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente. A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. “ assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata e nella quale può quindi essere ricondotta la pretesa risarcitoria connessa al regime tariffario incentivante di cui la società ricorrente chiede il ristoro per equivalente ” (sentenza n. 7 del 2021, cit.).
25. Il riferimento allo schema della responsabilità extracontrattuale comporta il richiamo ai principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova, con la conseguenza che, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A.; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa.
26. Nel caso in esame, va osservato che le originarie ricorrenti non hanno speso alcuna specifica deduzione idonea a dimostrare la sicura spettanza del bene della vita che avevano richiesto. Ad ogni buon conto – ferma restando l’accertata illegittimità della procedura per il deficit di competenza rilevato dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato – non emerge ad esito del giudizio d’appello concluso nella sentenza n. 3979/2015 un riconoscimento ulteriore. IS non ha quindi dimostrato l’esistenza del nesso di causalità immediata e diretta tra l’arresto procedimentale relativo alla formazione della lista delle varietà oggetto del premio e il danno da essa lamentato.
27. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
28. In ragione della particolarità delle questioni, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO