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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2832 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con gli avv. Arcangeli Jacopo e Di Giamberardino Alessio, Parte_1 giusta procura in atti, appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore appellato - contumace ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9821/2024 del
07/10/2024.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il Parte_1
Tribu relazione alla domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi.
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella maggiore misura di € CP_1
1.8 vinte le spese del presente grado.
L' è rimasto contumace. CP_1
A erna udienza la causa è stata decisa. ~ 2 ~
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Il diritto dell'appellante alla provvidenza richiesta è stato accertato con decreto emesso in seguito ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente omologato con decreto notificato alla controparte, come indicato nel ricorso.
Effettivamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite rimanendo al di sotto dei limiti minimi imposti dai dd.mm. 55/2014 e 147/2022. Conseguentemente le spese devono essere rideterminate in misura corrispondente alle tariffe forensi in vigore. Gli onorari possono essere liquidati nel minimo, tenuto conto del carattere elementare e ripetitivo delle questioni trattate in primo e nel presente grado. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla parte è erronea, poiché per la fase di studio spettano € 460,00, per quella introduttiva € 389,00, per quella decisionale € 851, ossia nel complesso € 1.700,00 e non la somma di € 1.863,00 domandata. In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite vanno rideterminate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Spese del grado a carico del soccombente, liquidate tenendo conto che il valore della presente causa è dato dalla differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto. Roma, 27 novembre 2025.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, quantificandole in euro 1.7 , in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi CP_1
€ 247,00, ol spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2832 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con gli avv. Arcangeli Jacopo e Di Giamberardino Alessio, Parte_1 giusta procura in atti, appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore appellato - contumace ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9821/2024 del
07/10/2024.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il Parte_1
Tribu relazione alla domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi.
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella maggiore misura di € CP_1
1.8 vinte le spese del presente grado.
L' è rimasto contumace. CP_1
A erna udienza la causa è stata decisa. ~ 2 ~
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Il diritto dell'appellante alla provvidenza richiesta è stato accertato con decreto emesso in seguito ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente omologato con decreto notificato alla controparte, come indicato nel ricorso.
Effettivamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite rimanendo al di sotto dei limiti minimi imposti dai dd.mm. 55/2014 e 147/2022. Conseguentemente le spese devono essere rideterminate in misura corrispondente alle tariffe forensi in vigore. Gli onorari possono essere liquidati nel minimo, tenuto conto del carattere elementare e ripetitivo delle questioni trattate in primo e nel presente grado. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla parte è erronea, poiché per la fase di studio spettano € 460,00, per quella introduttiva € 389,00, per quella decisionale € 851, ossia nel complesso € 1.700,00 e non la somma di € 1.863,00 domandata. In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite vanno rideterminate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Spese del grado a carico del soccombente, liquidate tenendo conto che il valore della presente causa è dato dalla differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto. Roma, 27 novembre 2025.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, quantificandole in euro 1.7 , in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi CP_1
€ 247,00, ol spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi (f.to digitalmente)