Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 , e modificato dalla legge 14 novembre 1979, n. 576 , e sostituito dal seguente:
"L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attivita' per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE".
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 , e modificato dalla legge 14 novembre 1979, n. 576 , e sostituito dal seguente:
"L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attivita' per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE".