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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 2943/2024, promossa
da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avv. UGGE'
GIANMICHELE, elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE, 1 - 26900 LODI, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura, dall'avv. BELLOMO C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliati in C.SO MILANO, 30 - 20900 MONZA,
APPELLATI
pagina 1 di 9 PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 2233/2024, pubblicata il 16.9.2024 dal Tribunale di Monza e notificata il
17.9.2024 nella causa n. 21/2022 R.G.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante in atti, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Monza venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che il a fronte del pagamento eseguito a favore dei clienti Parte_1 malversati signori e , è stato specificatamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 surrogato da questi ultimi nei rispettivi diritti di credito nei confronti dei clienti indebitamente beneficiati signori e e, per l'effetto, accertato che il Controparte_1 Controparte_2
è creditore nei confronti dei predetti signori e Parte_1 Controparte_1 CP_2
della somma di € 176.747,10.= e il diritto del alla ripetizione
[...] Controparte_3 della predetta somma versata a favore dei clienti malversati, conseguentemente condanni i signori e a pagare al la predetta Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
somma di € 176.747,10.=, oltre agli interessi dalla data di effettuazione delle illegittime operazioni di sottoscrizione/trasferimento titoli e/o accredito al saldo;
- accerti e dichiari che il a fronte del pagamento eseguito a favore dei clienti Parte_1 malversati signori e , si è surrogato nei diritti Parte_2 Parte_3 Parte_4
di credito di questi ultimi nei confronti dei signori e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, accertato che il è creditore nei confronti dei predetti signori Parte_1 [...]
e della somma di € 176.747,10.= e il diritto del CP_1 Controparte_2 [...]
alla ripetizione della predetta somma versata a favore dei clienti malversati, CP_3 conseguentemente condanni i signori e a pagare al Controparte_1 Controparte_2
la predetta somma di € 176.747,10.=, oltre agli interessi dalla data di Controparte_3
pagina 2 di 9 effettuazione delle illegittime operazioni di sottoscrizione/trasferimento titoli e/o accredito al saldo;
- accerti e dichiari che i signori e si sono arricchiti Controparte_1 Controparte_2
senza giusta causa in danno del , per la complessiva somma di € 176.747,10.=, per Parte_1 effetto delle illegittime operazioni eseguite dal dipendente signor sui rapporti dei Parte_5
clienti malversati signor e signori e , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 conseguentemente condanni i signori e a Controparte_1 Controparte_2 indennizzare ai sensi dell'art. 2041 c.c. il mediante il pagamento della predetta Parte_1
somma di € 176.747,10.= versata dalla ai suddetti clienti malversati, oltre agli interessi CP_4 dalla data di effettuazione delle illegittime operazioni di accredito al saldo;
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dal Controparte_3
In via istruttoria, ammetta la prova orale per testi sui capitoli di prova articolati in atti nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per e Controparte_1 Controparte_2
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la CP_3 sentenza n. 2233/2024 del Tribunale di Monza, rigettando tutte le domande da questi formulate nonché tutte le istanze e quindi confermare integralmente la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e diritti di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone a tutte le istanze istruttore formulate da controparte e si chiede l'ammissione della prova orale per testi sui capitoli di prova così come formulati nel giudizio di primo grado ivi compresa la prova contraria sui testi di controparte eventualmente ammessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Monza – e per chiedere loro la Controparte_1 Controparte_2 restituzione del vantaggio indebitamente ottenuto, a seguito di operazioni bancarie disposte pagina 3 di 9 nell'arco temporale 2012-2019 dall'allora dipendente della filiale di Busnago del , Parte_1
tale Parte_5
L'attrice deduceva che i convenuti, correntisti di lungo corso presso la filiale del Parte_1
di Busnago, in quanto titolari del conto corrente n. 11560 e dossier titoli n. 134547, avevano indebitamente beneficiato della somma complessiva di € 176.747,10 a seguito di una serie di operazioni di trasferimenti (di somme di denaro e di quote di investimento), meglio indicate in citazione (cfr. pag. 5 lett. a) – q), tutte riconducibili all'ex dipendente Questi Parte_5 avrebbe in specie operato anomali trasferimenti di denaro, di quote di fondi comuni di Parte investimento e di obbligazioni , da conti correnti di clienti della filiale a conti di altri clienti della stessa filiale, effettuati mediante bonifici eseguiti direttamente dallo sportello o tramite servizio You Web ed avrebbe anche effettuato indebiti acquisti di strumenti finanziari eseguiti al nome di clienti della filiale con regolamento delle operazioni su conti intestati ad altri clienti. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, dando atto che il dipendente Parte_5 in precedenza destinatario di lettera di contestazione, aveva rassegnato le dimissioni in data Parte
1.01.2020 e che aveva già provveduto a rimborsare i clienti malversati delle perdite subite mediante diversi atti di transazione, ha concluso chiedendo in via principale di accertarsi che, a fronte del ridetto pagamento a favore dei clienti danneggiati, il si era surrogato ex Pt_1
art. 1201 o 1203 n. 3) c.c. nei diritti di credito di questi ultimi nei confronti dei convenuti
[...]
e divenendo creditore nei confronti di questi per la CP_1 Controparte_2
somma di € 176.747,10. In via subordinata, l'attrice, nel denegato caso in cui non fosse ritenuta operante la surrogazione del , ha chiesto accertarsi che i conventi si erano arricchiti Parte_1 senza giusta causa in danno del per la stessa complessiva somma di cui sopra per Parte_1
effetto delle illegittime operazioni eseguite dall'ex dipendente Parte_5
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno contestato la pretesa attorea, in relazione ai presupposti tanto della surrogazione (sia legale che volontaria), che dell'azione di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.; nel merito, hanno contestato la pretesa economica quantificata dall'attrice, depositando una perizia contabile.
La causa è stata istruita con una c.t.u. contabile.
pagina 4 di 9 Con sentenza n. 2233/2024, pubblicata il 16.9.2024, il Tribunale di Monza ha rigettato le domande attoree e condannato la banca a rifondere le spese processuali ai due convenuti.
Il Tribunale, premesso che l'attrice non ha instaurato azione di responsabilità nei confronti dei convenuti (anzi, “non ha mai neanche indirettamente dedotto, né in citazione né negli atti difensivi, una responsabilità a titolo di concorso dei convenuti nell'atto illecito commesso dal nemmeno a titolo di agevolazione colposa o altro”) ha, in particolare, escluso Pt_5
l'applicabilità tanto dell'istituto della surroga per volontà del creditore ex art. 1201 c.c., quanto di quello della surroga legale ex art. 1203 c.c.; rispettivamente perché, in sostanza, l'istituto di credito attore non sarebbe terzo nel rapporto obbligatorio – in quanto tenuto esso stesso nei confronti dei suoi clienti ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. per il fatto illecito del suo dipendente – né coobbligato solidale dei due convenuti nei confronti dei clienti risarciti.
Quanto all'azione subordinata di indebito arricchimento, questa è stata ritenuta inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. Il Tribunale ha infatti evidenziato come l'attrice, fra l'altro, non avesse specificato se e quali azioni avesse eventualmente intrapreso contro il dipendente infedele (a parte la denuncia querela sporta avanti alla Procura presso il
Tribunale di Monza in data 18.09.2020, di cui non si conosceva il seguito), né se fossero state in qualche modo recuperate alcune somme.
La domanda è stata però anche rigettata nel merito, non ritenendo il Tribunale provata la debenza degli importi contestati da parte dei convenuti, insufficiente essendo a tal fine la mera contestualità delle operazioni da un conto all'altro (rilevata dal CTU) ed in assenza di prova di collusione tra i convenuti ed il funzionario infedele (prova neppure giammai dedotta).
Parte Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello con tre motivi, relativi rispettivamente alle tre domande alternative svolte in primo grado e non accolte dal Tribunale.
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa del 31 gennaio 2025, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 9 L'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono congiuntamente, con riguardo a tutti e tre i motivi svolti, in quanto a loro volta strettamente connessi.
Parte appellante, infatti, contesta di fondo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il rapporto di credito azionato dalla banca (e rispetto al quale invoca in via rispettivamente gradata la surrogazione per volontà del creditore, quella legale e infine, in via indiretta per sussidiarietà della relativa azione, la ripetizione dell'indebito) fosse quello intercorrente tra i clienti malversati e l'autore dell'illecito, ossia il funzionario infedele Pt_5 ritenendo, per conseguenza, carenti i presupposti di soggettività del rapporto obbligatorio richiesti rispettivamente dagli artt. 1201 c.c. e 1203 c.c., così come quelli di sussidiarietà dell'azione (rispetto ai medesimi soggetti debitori) richiesti dall'art. 2042 c.c. Per contro,
l'appellante evidenzia la natura restitutoria (e non risarcitoria) del rapporto di credito azionato, rispetto al quale parti sarebbero direttamente i due convenuti come soggetti indebitamente beneficiati.
Tale deduzione è, tuttavia, del tutto infondata, presupponendo la configurabilità di un rapporto obbligatorio ex ante – di mero “indebito” – tra gli asseriti beneficiari dalla condotta illecita di un terzo e i danneggiati da questa condotta. Orbene, se è naturalmente pacifica la configurabilità di un concorso nel fatto illecito da parte dei beneficiari, tale da fondare Parte un'ipotesi di responsabilità aquiliana a loro carico (e, pertanto, l'azione risarcitoria che , espressamente, non ha inteso proporre), l'obbligazione restitutoria da indebito presuppone invece un previo accertamento in assenza del quale non può esistere, verso i beneficiari e da parte dei danneggiati, alcun credito certo - né tantomeno liquido ed esigibile - tale da fondare la facoltà di surroga di cui all'art. 1201 c.c. Né, appunto, risulta mai essere intercorso un rapporto diretto fra i clienti malversati e gli appellati (di cui evidentemente i primi sono venuti a sapere solo dopo le indagini della banca stessa) sulla base del quale configurare l'obbligazione
“restitutoria” dedotta dalla banca appellante.
Del pari, e per ragioni del tutto analoghe, incensurabile è l'esclusione da parte del Tribunale di una solidarietà passiva (tale configurare l'ipotesi della surroga legale ex art. 1203 c.c.) tra banca e appellati nei confronti dei clienti danneggiati, a meno – anche qui – di non voler pagina 6 di 9 fondare un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito, di cui la banca risponderebbe (e, infatti, ha risposto indennizzando i malversati) a fronte del coinvolgimento del proprio funzionario infedele nell'espletamento delle proprie mansioni o comunque in collegamento di occasionalità necessaria rispetto a queste, ai sensi degli artt. 1228 c.c. e 2049 c.c.: in altri termini, l'unico coobbligato della banca nei confronti dei clienti danneggiati, stando alla stessa prospettazione in causa della prima, è il dipendente infedele, nei cui confronti invece – come già evidenziato dal primo Giudice anche al fine di correttamente escludere l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento – non è dato sapere, a tutt'oggi, quali iniziative (civili) la banca stessa abbia concretamente intrapreso, né tantomeno i loro eventuali concreti risultati (invero, nulla dice l'appellante neppure circa le sorti del procedimento penale instaurato su suo impulso).
Per tale ultima osservazione, è palesemente inammissibile anche l'azione di ingiustificato arricchimento.
Non può, infatti, accogliersi la deduzione dell'appellante secondo cui il carattere della residualità dell'azione ex art. 2042 c.c. deve essere valutato singolarmente e individualmente nei confronti del soggetto coinvolto: per tale via, sostiene l'appellante, l'azione è ammissibile, poiché essa ha esercitato in via principale azione di surroga nei confronti degli appellati e, vedendosi appunto rigettata la stessa, avrebbe titolo per formulare domanda residuale di ingiustificato arricchimento.
Che però il limite della sussidiarietà vada commisurato in relazione ad ogni singolo legittimato passivo, è affermazione non corrispondente al tenore letterale dell'art. 2042 c.c., che riferisce il limite alla ben più generale oggettività del pregiudizio subìto, e non lo circoscrive soggettivamente ai legittimati ex art. 2041 c.c. In tal senso, si colloca infatti il consolidato orientamento della Corte di legittimità, per il quale la sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento sussiste anche rispetto alla responsabilità, per altro titolo, non solo del soggetto arricchito, bensì anche di terzi soggetti (cfr., tra le molte, Cass. 11064/2003, 16594/2005,
24478/2013, nonché 26199/2017: “L'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare pagina 7 di 9 che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi”).
Nel caso che ci occupa, come già evidenziato, non solo il titolo su cui fondare la richiesta di ristoro del pregiudizio sussiste(va) in astratto (la responsabilità solidale da illecito del dipendente – infatti illo tenpore denunciato dalla – e per converso l'azione di rivalsa nei CP_4
confronti del medesimo per il quantum pagato ai clienti danneggiati), ma la banca non ha in alcun modo provato e neppure dedotto di aver esperito, anche se in ipotesi risultando soccombente, tale rimedio.
Quanto precede rende non necessario l'esame degli argomenti relativi al merito della domanda ed, in particolare, alla valutazione delle risultanze di CTU.
La sentenza di primo grado viene dunque integralmente confermata, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di appello.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone: rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € 9.991,00
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 2943/2024, promossa
da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avv. UGGE'
GIANMICHELE, elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE, 1 - 26900 LODI, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura, dall'avv. BELLOMO C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliati in C.SO MILANO, 30 - 20900 MONZA,
APPELLATI
pagina 1 di 9 PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 2233/2024, pubblicata il 16.9.2024 dal Tribunale di Monza e notificata il
17.9.2024 nella causa n. 21/2022 R.G.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante in atti, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Monza venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che il a fronte del pagamento eseguito a favore dei clienti Parte_1 malversati signori e , è stato specificatamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 surrogato da questi ultimi nei rispettivi diritti di credito nei confronti dei clienti indebitamente beneficiati signori e e, per l'effetto, accertato che il Controparte_1 Controparte_2
è creditore nei confronti dei predetti signori e Parte_1 Controparte_1 CP_2
della somma di € 176.747,10.= e il diritto del alla ripetizione
[...] Controparte_3 della predetta somma versata a favore dei clienti malversati, conseguentemente condanni i signori e a pagare al la predetta Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
somma di € 176.747,10.=, oltre agli interessi dalla data di effettuazione delle illegittime operazioni di sottoscrizione/trasferimento titoli e/o accredito al saldo;
- accerti e dichiari che il a fronte del pagamento eseguito a favore dei clienti Parte_1 malversati signori e , si è surrogato nei diritti Parte_2 Parte_3 Parte_4
di credito di questi ultimi nei confronti dei signori e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, accertato che il è creditore nei confronti dei predetti signori Parte_1 [...]
e della somma di € 176.747,10.= e il diritto del CP_1 Controparte_2 [...]
alla ripetizione della predetta somma versata a favore dei clienti malversati, CP_3 conseguentemente condanni i signori e a pagare al Controparte_1 Controparte_2
la predetta somma di € 176.747,10.=, oltre agli interessi dalla data di Controparte_3
pagina 2 di 9 effettuazione delle illegittime operazioni di sottoscrizione/trasferimento titoli e/o accredito al saldo;
- accerti e dichiari che i signori e si sono arricchiti Controparte_1 Controparte_2
senza giusta causa in danno del , per la complessiva somma di € 176.747,10.=, per Parte_1 effetto delle illegittime operazioni eseguite dal dipendente signor sui rapporti dei Parte_5
clienti malversati signor e signori e , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 conseguentemente condanni i signori e a Controparte_1 Controparte_2 indennizzare ai sensi dell'art. 2041 c.c. il mediante il pagamento della predetta Parte_1
somma di € 176.747,10.= versata dalla ai suddetti clienti malversati, oltre agli interessi CP_4 dalla data di effettuazione delle illegittime operazioni di accredito al saldo;
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dal Controparte_3
In via istruttoria, ammetta la prova orale per testi sui capitoli di prova articolati in atti nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per e Controparte_1 Controparte_2
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la CP_3 sentenza n. 2233/2024 del Tribunale di Monza, rigettando tutte le domande da questi formulate nonché tutte le istanze e quindi confermare integralmente la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e diritti di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone a tutte le istanze istruttore formulate da controparte e si chiede l'ammissione della prova orale per testi sui capitoli di prova così come formulati nel giudizio di primo grado ivi compresa la prova contraria sui testi di controparte eventualmente ammessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Monza – e per chiedere loro la Controparte_1 Controparte_2 restituzione del vantaggio indebitamente ottenuto, a seguito di operazioni bancarie disposte pagina 3 di 9 nell'arco temporale 2012-2019 dall'allora dipendente della filiale di Busnago del , Parte_1
tale Parte_5
L'attrice deduceva che i convenuti, correntisti di lungo corso presso la filiale del Parte_1
di Busnago, in quanto titolari del conto corrente n. 11560 e dossier titoli n. 134547, avevano indebitamente beneficiato della somma complessiva di € 176.747,10 a seguito di una serie di operazioni di trasferimenti (di somme di denaro e di quote di investimento), meglio indicate in citazione (cfr. pag. 5 lett. a) – q), tutte riconducibili all'ex dipendente Questi Parte_5 avrebbe in specie operato anomali trasferimenti di denaro, di quote di fondi comuni di Parte investimento e di obbligazioni , da conti correnti di clienti della filiale a conti di altri clienti della stessa filiale, effettuati mediante bonifici eseguiti direttamente dallo sportello o tramite servizio You Web ed avrebbe anche effettuato indebiti acquisti di strumenti finanziari eseguiti al nome di clienti della filiale con regolamento delle operazioni su conti intestati ad altri clienti. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, dando atto che il dipendente Parte_5 in precedenza destinatario di lettera di contestazione, aveva rassegnato le dimissioni in data Parte
1.01.2020 e che aveva già provveduto a rimborsare i clienti malversati delle perdite subite mediante diversi atti di transazione, ha concluso chiedendo in via principale di accertarsi che, a fronte del ridetto pagamento a favore dei clienti danneggiati, il si era surrogato ex Pt_1
art. 1201 o 1203 n. 3) c.c. nei diritti di credito di questi ultimi nei confronti dei convenuti
[...]
e divenendo creditore nei confronti di questi per la CP_1 Controparte_2
somma di € 176.747,10. In via subordinata, l'attrice, nel denegato caso in cui non fosse ritenuta operante la surrogazione del , ha chiesto accertarsi che i conventi si erano arricchiti Parte_1 senza giusta causa in danno del per la stessa complessiva somma di cui sopra per Parte_1
effetto delle illegittime operazioni eseguite dall'ex dipendente Parte_5
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno contestato la pretesa attorea, in relazione ai presupposti tanto della surrogazione (sia legale che volontaria), che dell'azione di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.; nel merito, hanno contestato la pretesa economica quantificata dall'attrice, depositando una perizia contabile.
La causa è stata istruita con una c.t.u. contabile.
pagina 4 di 9 Con sentenza n. 2233/2024, pubblicata il 16.9.2024, il Tribunale di Monza ha rigettato le domande attoree e condannato la banca a rifondere le spese processuali ai due convenuti.
Il Tribunale, premesso che l'attrice non ha instaurato azione di responsabilità nei confronti dei convenuti (anzi, “non ha mai neanche indirettamente dedotto, né in citazione né negli atti difensivi, una responsabilità a titolo di concorso dei convenuti nell'atto illecito commesso dal nemmeno a titolo di agevolazione colposa o altro”) ha, in particolare, escluso Pt_5
l'applicabilità tanto dell'istituto della surroga per volontà del creditore ex art. 1201 c.c., quanto di quello della surroga legale ex art. 1203 c.c.; rispettivamente perché, in sostanza, l'istituto di credito attore non sarebbe terzo nel rapporto obbligatorio – in quanto tenuto esso stesso nei confronti dei suoi clienti ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. per il fatto illecito del suo dipendente – né coobbligato solidale dei due convenuti nei confronti dei clienti risarciti.
Quanto all'azione subordinata di indebito arricchimento, questa è stata ritenuta inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. Il Tribunale ha infatti evidenziato come l'attrice, fra l'altro, non avesse specificato se e quali azioni avesse eventualmente intrapreso contro il dipendente infedele (a parte la denuncia querela sporta avanti alla Procura presso il
Tribunale di Monza in data 18.09.2020, di cui non si conosceva il seguito), né se fossero state in qualche modo recuperate alcune somme.
La domanda è stata però anche rigettata nel merito, non ritenendo il Tribunale provata la debenza degli importi contestati da parte dei convenuti, insufficiente essendo a tal fine la mera contestualità delle operazioni da un conto all'altro (rilevata dal CTU) ed in assenza di prova di collusione tra i convenuti ed il funzionario infedele (prova neppure giammai dedotta).
Parte Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello con tre motivi, relativi rispettivamente alle tre domande alternative svolte in primo grado e non accolte dal Tribunale.
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa del 31 gennaio 2025, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 9 L'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono congiuntamente, con riguardo a tutti e tre i motivi svolti, in quanto a loro volta strettamente connessi.
Parte appellante, infatti, contesta di fondo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il rapporto di credito azionato dalla banca (e rispetto al quale invoca in via rispettivamente gradata la surrogazione per volontà del creditore, quella legale e infine, in via indiretta per sussidiarietà della relativa azione, la ripetizione dell'indebito) fosse quello intercorrente tra i clienti malversati e l'autore dell'illecito, ossia il funzionario infedele Pt_5 ritenendo, per conseguenza, carenti i presupposti di soggettività del rapporto obbligatorio richiesti rispettivamente dagli artt. 1201 c.c. e 1203 c.c., così come quelli di sussidiarietà dell'azione (rispetto ai medesimi soggetti debitori) richiesti dall'art. 2042 c.c. Per contro,
l'appellante evidenzia la natura restitutoria (e non risarcitoria) del rapporto di credito azionato, rispetto al quale parti sarebbero direttamente i due convenuti come soggetti indebitamente beneficiati.
Tale deduzione è, tuttavia, del tutto infondata, presupponendo la configurabilità di un rapporto obbligatorio ex ante – di mero “indebito” – tra gli asseriti beneficiari dalla condotta illecita di un terzo e i danneggiati da questa condotta. Orbene, se è naturalmente pacifica la configurabilità di un concorso nel fatto illecito da parte dei beneficiari, tale da fondare Parte un'ipotesi di responsabilità aquiliana a loro carico (e, pertanto, l'azione risarcitoria che , espressamente, non ha inteso proporre), l'obbligazione restitutoria da indebito presuppone invece un previo accertamento in assenza del quale non può esistere, verso i beneficiari e da parte dei danneggiati, alcun credito certo - né tantomeno liquido ed esigibile - tale da fondare la facoltà di surroga di cui all'art. 1201 c.c. Né, appunto, risulta mai essere intercorso un rapporto diretto fra i clienti malversati e gli appellati (di cui evidentemente i primi sono venuti a sapere solo dopo le indagini della banca stessa) sulla base del quale configurare l'obbligazione
“restitutoria” dedotta dalla banca appellante.
Del pari, e per ragioni del tutto analoghe, incensurabile è l'esclusione da parte del Tribunale di una solidarietà passiva (tale configurare l'ipotesi della surroga legale ex art. 1203 c.c.) tra banca e appellati nei confronti dei clienti danneggiati, a meno – anche qui – di non voler pagina 6 di 9 fondare un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito, di cui la banca risponderebbe (e, infatti, ha risposto indennizzando i malversati) a fronte del coinvolgimento del proprio funzionario infedele nell'espletamento delle proprie mansioni o comunque in collegamento di occasionalità necessaria rispetto a queste, ai sensi degli artt. 1228 c.c. e 2049 c.c.: in altri termini, l'unico coobbligato della banca nei confronti dei clienti danneggiati, stando alla stessa prospettazione in causa della prima, è il dipendente infedele, nei cui confronti invece – come già evidenziato dal primo Giudice anche al fine di correttamente escludere l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento – non è dato sapere, a tutt'oggi, quali iniziative (civili) la banca stessa abbia concretamente intrapreso, né tantomeno i loro eventuali concreti risultati (invero, nulla dice l'appellante neppure circa le sorti del procedimento penale instaurato su suo impulso).
Per tale ultima osservazione, è palesemente inammissibile anche l'azione di ingiustificato arricchimento.
Non può, infatti, accogliersi la deduzione dell'appellante secondo cui il carattere della residualità dell'azione ex art. 2042 c.c. deve essere valutato singolarmente e individualmente nei confronti del soggetto coinvolto: per tale via, sostiene l'appellante, l'azione è ammissibile, poiché essa ha esercitato in via principale azione di surroga nei confronti degli appellati e, vedendosi appunto rigettata la stessa, avrebbe titolo per formulare domanda residuale di ingiustificato arricchimento.
Che però il limite della sussidiarietà vada commisurato in relazione ad ogni singolo legittimato passivo, è affermazione non corrispondente al tenore letterale dell'art. 2042 c.c., che riferisce il limite alla ben più generale oggettività del pregiudizio subìto, e non lo circoscrive soggettivamente ai legittimati ex art. 2041 c.c. In tal senso, si colloca infatti il consolidato orientamento della Corte di legittimità, per il quale la sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento sussiste anche rispetto alla responsabilità, per altro titolo, non solo del soggetto arricchito, bensì anche di terzi soggetti (cfr., tra le molte, Cass. 11064/2003, 16594/2005,
24478/2013, nonché 26199/2017: “L'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare pagina 7 di 9 che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi”).
Nel caso che ci occupa, come già evidenziato, non solo il titolo su cui fondare la richiesta di ristoro del pregiudizio sussiste(va) in astratto (la responsabilità solidale da illecito del dipendente – infatti illo tenpore denunciato dalla – e per converso l'azione di rivalsa nei CP_4
confronti del medesimo per il quantum pagato ai clienti danneggiati), ma la banca non ha in alcun modo provato e neppure dedotto di aver esperito, anche se in ipotesi risultando soccombente, tale rimedio.
Quanto precede rende non necessario l'esame degli argomenti relativi al merito della domanda ed, in particolare, alla valutazione delle risultanze di CTU.
La sentenza di primo grado viene dunque integralmente confermata, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di appello.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone: rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € 9.991,00
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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