TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 141/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MOLINARI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LAURA SETTIMI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione sono nati quattro figli:
[...] nata a [...] il [...], nata a [...] il Parte_3 Parte_4
13/05/2015, nato a [...] il [...], Parte_5 Parte_6 nato a [...] il [...].
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/01/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI “CONCLUSIONI
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale dei minori.
2. Dare atto che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
SUI RAPPORTI GENITORI / FIGLIE
3. Dare atto che i minori e sono affidati Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 congiuntamente a entrambi i genitori e collocati presso la casa familiare con la madre nell'abitazione di LI (LC), in via Montello n.30.
4. Dare atto che la casa familiare, sita a LI (LC) in via Montello n.30, foglio
CON/6, part. 2782, sub. 1, Piano S1- T-1, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, ove risiedono stabilmente la madre unitamente ai figli minori, e il pertinente box auto sito a
LI (LC) in via Montello n.30, foglio CON/6, part. 2782, sub.2, Piano S1, categoria
C/6, classe 2, consistenza 45 m², come da visure allegate, vengono assegnati alla IG
. Parte_1
5. Dare atto che, su accordo delle parti, il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri e, comunque sia, secondo il seguente calendario di massima che, nell'interesse delle minori, i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi:
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 20:00, sino alla domenica sera alle ore 20:00, anche presso la casa sita in LI (LC), in via Montello n.30;
- gli eventuali cosiddetti “ponti” seguiranno il principio dell'alternanza dei fine settimana e le vacanze scolastiche, salvo differenti accordi, saranno trascorse con ciascun genitore in egual misura. Il papà, previo accordo con la madre, potrà trascorrere questi periodi con i minori all'interno della casa di Via Montello n.30 in
LI;
- con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che ciascuno terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, tra Giugno e Agosto, impegnandosi a concordare tra loro il relativo periodo spettante a ciascuno entro il 30 Maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, posto l'accordo dei genitori a trascorrere congiuntamente i festeggiamenti relativi al giorno di Natale insieme ai minori, i figli pagina 2 di 6 trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo tra Natale e Capodanno
e tra Capodanno e l'Epifania;
- le vacanze pasquali verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni, lasciando ferma la possibilità per i genitori, in accordo, di trascorrere i festeggiamenti congiuntamente insieme ai minori;
- per quanto concerne i compleanni dei figli, i genitori si impegnano a trascorrerli congiuntamente ai bambini;
in caso di impossibilità di festeggiare insieme ai minori,
i genitori, alternandosi di anno in anno, staranno con i figli il giorno della ricorrenza o la relativa vigilia;
6. Dare atto che durante i periodi di vacanza i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti in altre località e informarsi in merito all'organizzazione di gite o vacanze fuori porta con i minori con pernottamento incluso.
7. Dare atto che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
8. Dare atto che i genitori si impegnano, ex art. 317bis c.c., a favorire il diritto degli ascendenti, sia paterni, sia materni, di mantenere rapporti significativi con le nipoti e acconsentano a che, i minori, in caso di impegni lavorativi dei genitori, siano accuditi dai nonni paterni o materni.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
9. Dare atto che, a titolo di concorso indiretto al mantenimento delle figlie minori, si obbliga a corrispondere a , tramite bonifico su c/c Parte_2 Parte_1 bancario a lei intestato, e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
Dicembre, la somma di € 3.000,00 (tremila/000) mensili, dunque € 750,00
(millecinquecento/000) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, costo vita.
10. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 ai figli secondo le “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco in data 29 Marzo 2018 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita,
pagina 3 di 6 superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/
o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività̀ sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto
(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività̀ agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e
/ o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività̀ sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività̀ lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 4 di 6 11. Dare atto che il padre, a partire dall'interruzione della stabile convivenza con la
IG , ha contribuito sia direttamente, sia indirettamente, al mantenimento della Pt_1 prole versando alla madre, nell'arco temporale compreso tra il 2020 e il 2023, l'importo complessivo di circa euro 100.000,00 a mezzo bonifici bancari, di cui la Sig.ra ha già Pt_1 dato, e conferma in questa sede, piena quietanza, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere a tale titolo per il pregresso.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
13. Dare atto che i genitori si impegnano per un anno a partire dal deposito del presente ricorso, nell'interesse esclusivo dei figli minori e Pt_3 Pt_4 Pt_5 [...]
a non mettere in contatto i minori con persone a loro affettivamente legate. Per lo Parte_6 stesso periodo, inoltre, i genitori si obbligano, nell'interesse psicologico-affettivo dei figli minori, a non far convivere e con eventuali loro nuovi Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 partners. In ogni caso, trascorso l'anno pattuito, i figli verranno messi in contatto con i possibili, futuri, partners con la dovuta gradualità.
14. Dare atto che, i Signori e si concedono, sin d'ora, reciproca Parte_6 Pt_1 autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori.
15. Le parti si obbligano a dare immediata attuazione a quanto sopra pattuito, ogni eccezione rimossa, riconoscendovi piena e immediata attuazione.
16. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del rispettivo Avvocato con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 141/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MOLINARI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LAURA SETTIMI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione sono nati quattro figli:
[...] nata a [...] il [...], nata a [...] il Parte_3 Parte_4
13/05/2015, nato a [...] il [...], Parte_5 Parte_6 nato a [...] il [...].
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/01/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI “CONCLUSIONI
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale dei minori.
2. Dare atto che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
SUI RAPPORTI GENITORI / FIGLIE
3. Dare atto che i minori e sono affidati Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 congiuntamente a entrambi i genitori e collocati presso la casa familiare con la madre nell'abitazione di LI (LC), in via Montello n.30.
4. Dare atto che la casa familiare, sita a LI (LC) in via Montello n.30, foglio
CON/6, part. 2782, sub. 1, Piano S1- T-1, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, ove risiedono stabilmente la madre unitamente ai figli minori, e il pertinente box auto sito a
LI (LC) in via Montello n.30, foglio CON/6, part. 2782, sub.2, Piano S1, categoria
C/6, classe 2, consistenza 45 m², come da visure allegate, vengono assegnati alla IG
. Parte_1
5. Dare atto che, su accordo delle parti, il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri e, comunque sia, secondo il seguente calendario di massima che, nell'interesse delle minori, i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi:
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 20:00, sino alla domenica sera alle ore 20:00, anche presso la casa sita in LI (LC), in via Montello n.30;
- gli eventuali cosiddetti “ponti” seguiranno il principio dell'alternanza dei fine settimana e le vacanze scolastiche, salvo differenti accordi, saranno trascorse con ciascun genitore in egual misura. Il papà, previo accordo con la madre, potrà trascorrere questi periodi con i minori all'interno della casa di Via Montello n.30 in
LI;
- con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che ciascuno terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, tra Giugno e Agosto, impegnandosi a concordare tra loro il relativo periodo spettante a ciascuno entro il 30 Maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, posto l'accordo dei genitori a trascorrere congiuntamente i festeggiamenti relativi al giorno di Natale insieme ai minori, i figli pagina 2 di 6 trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo tra Natale e Capodanno
e tra Capodanno e l'Epifania;
- le vacanze pasquali verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni, lasciando ferma la possibilità per i genitori, in accordo, di trascorrere i festeggiamenti congiuntamente insieme ai minori;
- per quanto concerne i compleanni dei figli, i genitori si impegnano a trascorrerli congiuntamente ai bambini;
in caso di impossibilità di festeggiare insieme ai minori,
i genitori, alternandosi di anno in anno, staranno con i figli il giorno della ricorrenza o la relativa vigilia;
6. Dare atto che durante i periodi di vacanza i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti in altre località e informarsi in merito all'organizzazione di gite o vacanze fuori porta con i minori con pernottamento incluso.
7. Dare atto che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
8. Dare atto che i genitori si impegnano, ex art. 317bis c.c., a favorire il diritto degli ascendenti, sia paterni, sia materni, di mantenere rapporti significativi con le nipoti e acconsentano a che, i minori, in caso di impegni lavorativi dei genitori, siano accuditi dai nonni paterni o materni.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
9. Dare atto che, a titolo di concorso indiretto al mantenimento delle figlie minori, si obbliga a corrispondere a , tramite bonifico su c/c Parte_2 Parte_1 bancario a lei intestato, e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
Dicembre, la somma di € 3.000,00 (tremila/000) mensili, dunque € 750,00
(millecinquecento/000) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, costo vita.
10. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 ai figli secondo le “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco in data 29 Marzo 2018 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita,
pagina 3 di 6 superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/
o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività̀ sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto
(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività̀ agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e
/ o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività̀ sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività̀ lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 4 di 6 11. Dare atto che il padre, a partire dall'interruzione della stabile convivenza con la
IG , ha contribuito sia direttamente, sia indirettamente, al mantenimento della Pt_1 prole versando alla madre, nell'arco temporale compreso tra il 2020 e il 2023, l'importo complessivo di circa euro 100.000,00 a mezzo bonifici bancari, di cui la Sig.ra ha già Pt_1 dato, e conferma in questa sede, piena quietanza, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere a tale titolo per il pregresso.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
13. Dare atto che i genitori si impegnano per un anno a partire dal deposito del presente ricorso, nell'interesse esclusivo dei figli minori e Pt_3 Pt_4 Pt_5 [...]
a non mettere in contatto i minori con persone a loro affettivamente legate. Per lo Parte_6 stesso periodo, inoltre, i genitori si obbligano, nell'interesse psicologico-affettivo dei figli minori, a non far convivere e con eventuali loro nuovi Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 partners. In ogni caso, trascorso l'anno pattuito, i figli verranno messi in contatto con i possibili, futuri, partners con la dovuta gradualità.
14. Dare atto che, i Signori e si concedono, sin d'ora, reciproca Parte_6 Pt_1 autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori.
15. Le parti si obbligano a dare immediata attuazione a quanto sopra pattuito, ogni eccezione rimossa, riconoscendovi piena e immediata attuazione.
16. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del rispettivo Avvocato con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6