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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8331/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 12649/2023
TRA
EL UI, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Palumbo e Michele Rega, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Paola Forgione, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l'I.N.P.S., dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa Angela Pagano, confermava la valutazione espressa dalla commissione medica I.N.P.S., escludendo la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 27.06.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta.
Si costituiva l'I.N.P.S. che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. dell'11.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 12649/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u., basandosi su un semplice colloquio psicodiagnostico e senza alcuna specifica specializzazione medica, si sarebbe impropriamente discostato dalla relazione geriatrica in atti (certificato Asl Napoli 2
Nord del 29.09.2023) attestante la totale perdita di autonomia della periziata e nella quale il deterioramento cognitivo è stato valutato con punteggio MMSE pari a 12.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 30.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON DEMENZA
SENILE MISTA IN TERAPIA FARMACOLOGICA, UMORE DEPRESSO SU BASE
REATTIVA, CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN FIBRILLAZIONE ATRIALE
CRONICA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN ESITI DI FRATTURA POLSO
DESTRO (2019)”.
3 Nel merito, per quanto qui specificamente interessa, ha osservato: “Nel caso de quo, il quadro clinico è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una vasculopatia cerebrale cronica: tale complesso patologico è caratterizzato da un disturbo delle funzioni intellettive, caratterizzato da compromissione della memoria a breve e a lungo termine e, almeno, di una delle attività mentali primarie, cioè il pensiero astratto, la capacità critica, il linguaggio, l'orientamento topografico, in assenza di alterazioni della coscienza.
Dalla documentazione in atti, si evidenza nella certificazione neurologica, datata
04.11.22, un quadro strumentale di: In sede corticale si rileva riduzione del metabolismo glucidico parieto-temporale d'ambo i lati…”, il tutto riconducibile ad una demenza mista. A seguire vi è depositata duplice valutazione geriatrica, di cui ultima datata 29.09.23, in cui si descrive un quadro di vasculopatia cerebrale cronica
e deterioramento cognitivo (MMSE 12/30). Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, discretamente cosciente e curata nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. Presenta una facies mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Si mostra disponibile al colloquio non evidenziando un patologico deficit della capacità uditiva.
Risponde alle domande in maniera congrua all'argomento trattato. Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica non evidenziando un significativo deficit della memoria retrograda e recente, eccetto, episodi riconducibili a lacune mnesiche che si manifestano con difficoltà nel ricordare avvenimenti e/o informazioni recenti.
Conservata la capacità di orientamento spazio/tempo. […] Orbene, in virtù di quanto descritto, il quadro patologico constatato va contestualizzato in funzione della normativa in materia di diritto all'indennità di accompagnamento, nello specifico in relazione alla capacità di poter approntare una deambulazione autonoma, essa si deve intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. A riguardo, la ricorrente giunge a visita medico legale priva di ausili ortopedici: in atti non vi è alcuna
4 documentazione che attesti il loro utilizzo o eventuale prescrizione. Appronta una deambulazione autonoma, sebbene la stessa avvenga con zoppia destra. Non presenta deficit visivi. Ugualmente autonomi sono i cambi posturali e la stazione eretta, quest'ultima senza riferita faticabilità muscolare. Per quanto riguarda la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dalla documentazione in atti unitamente alla visita personalmente condotta, si può affermare che il quadro clinico nel suo insieme non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. atti vitali, poiché non si è rilevato una significativa alterazione della capacità gestionale, in relazione anche all'età anagrafica e stile di vita. Ciò risulta in disaccordo a quanto evidenziato dalla valutazione geriatrica del 2023, in cui si descrive un soggetto bisognevole di assistenza nelle attività di vita quotidiana.
Durante la visita, la ricorrente afferma, inoltre, di espletare autonomamente le operazioni di igiene personale (non utilizza ausili per l'assorbenza), nonché quella di vestizione. Infine, la patologia cognitiva nella ricorrente è presente in una forma iniziale il che non determina alterazioni delle funzioni cognitive (si ribadisce che la raccolta anamnestica è avvenuta con la piena collaborazione della ricorrente). In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita agli atti, nonché del resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente LL IS non è impossibilitata né
a compiere, o meglio a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, né impossibilitata ad effettuare una deambulazione autonoma, con il rischio di pericolo per la propria incolumità fisica”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, ha adeguatamente approfondito nel suo complesso il deficit cognitivo che, pur riscontrato, non è stato ritenuto di gravità tale da rendere la periziata bisognosa di assistenza continua nelle attività di vita quotidiana.
5 I motivi del disaccordo rispetto alla valutazione geriatria del 29.09.2023 in atti, ove la periziata viene descritta come un soggetto bisognoso di assistenza, sono stati, peraltro, scrupolosamente evidenziati dal consulente e risultano condivisibili in quanto sorretti da argomentazioni logico-scientifiche. In proposito, non può non evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Né può assumere un rilievo dirimente la circostanza che nella predetta valutazione geriatrica la ricorrente abbia riportato un punteggio al test MMSE di 12/30, dovendosi in proposito evidenziare come tale test dell'autonomia, al pari dei test IADL e ADL, non è da solo né risolutivo né determinante ai fini della decisione, tanto più che esso raccoglie informazioni direttamente dall'interessato e si presta, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendone la validità, tali test risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore. Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico-legale, rappresentando un ausilio in favore del c.t.u. ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente nel corso della visita.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
6 La domanda va, pertanto, rigettata.
Circa le spese di giudizio, l'INPS ha contestato nella precedente fase la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Consultazione Anagrafe
Nazionale della Popolazione residente allegata alla memoria, CUD 2023 relativi alla ricorrente e alla figlia IN MA e modello 730 2023 relativo alla figlia
IN NA). Parte ricorrente ha offerto, sul punto,
contro
-deduzioni del tutto generiche, né ha allegato al ricorso stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva indicante lo stesso.
Tale eccezione non è reiterata nella presente fase di opposizione.
Le spese di lite, pertanto, possono essere compensate per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell'opponente tenuto conto della natura e del valore della causa e del mancato rinnovo della consulenza.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della restante parte, liquidata in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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