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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9963 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 54969/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54969/2024 promossa da:
Parte
, n. il a (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CATTANEO ANTONIO ACHILLE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il , non contestato i fatti e chiedendo la compensazione delle CP_1 spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
1 articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta di documentazione atta a provare la cittadinanza del'avo e la linea di discendenza degli stessi.
Il ricorrente non ha prodotto documentazione relativa all'avo e alla discendenza entro le preclusioni indicate. Peraltro, la cittadinanza italiana non può essere provata con il principio di non contestazione, trattandosi di informazione soggetta a pubblicità nei pubblici registri.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 54969/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
Pag. 2 di 3 - compensa le spese di lite
Roma 02/07/2025
Il Giudice
MA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 54969/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54969/2024 promossa da:
Parte
, n. il a (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CATTANEO ANTONIO ACHILLE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il , non contestato i fatti e chiedendo la compensazione delle CP_1 spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
1 articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta di documentazione atta a provare la cittadinanza del'avo e la linea di discendenza degli stessi.
Il ricorrente non ha prodotto documentazione relativa all'avo e alla discendenza entro le preclusioni indicate. Peraltro, la cittadinanza italiana non può essere provata con il principio di non contestazione, trattandosi di informazione soggetta a pubblicità nei pubblici registri.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 54969/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
Pag. 2 di 3 - compensa le spese di lite
Roma 02/07/2025
Il Giudice
MA CA
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