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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
R. G. N. 2287 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/01/2024, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2287/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2287/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1964, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.202; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso giusta procura speciale Notaio Controparte_5 [...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata Per_3
in Roma, Via Po, 24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76
2022 00002442 000 e portato dall'avviso di addebito elencato dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi
IVS e somme aggiuntive per gli anni 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012, gestione Parte_2
lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di diichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_1 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 5 Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta Controparte_6
dall'attore in toto et in singulis in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del costituito difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00002442 000, notificata in data
30.05.2023, affinché sia dichiarata la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato nel richiamato avviso di addebito n. 394 2015 0002636207 000, di €. 25,553.58, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS Coltivatori e somme aggiuntive per gli anni 2008 - Pt_2
2009 – 2010 – 2011 - 2012, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva della , ha depositato la sentenza che ha definito l'opposizione CP_3
avverso l'avviso di addebito per cui è causa, pubblicata il 10 luglio 2018, eccependo il giudicato;
sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'infondatezza Controparte_7 dell'eccezione di prescrizione, considerando anche la sospensione dettata dalla normativa covid19..
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto va rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio della , poiché l'avviso CP_3
di addebito riporta anche il credito di contributi previdenziali relativi al 2008, che, ex art. 13 della legge n.448/1998, più volte modificato, sono oggetto di acquisto e cartolarizzazione da parte della
, che, pertanto, ha titolo di stare in giudizio essendo titolare della legittimazione passiva. CP_3
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Pag. 3 di 5 Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
La eccepita prescrizione del credito non è, però, maturata.
Risulta dalla sentenza n.772/2018, pubblicata il 10 luglio 2018, che l'avviso di addebito per cui è causa è stato impugnato nel merito.
Indipendentemente dall'esisto del giudizio e del valore di giudicato, che, nel presente giudizio non è stato dimostrato, e, comunque, non è rilevate, essendo stata eccepita la prescrizione del credito a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito, la sentenza sopra richiamata prova l'interruzione dei termini di prescrizione ex art.2943 cc in combinato disposto con l'art. 2945 cc, che, non essendo stata depositata in atti l'attestazione di giudicato, può essere che il nuovo termine di prescrizione non è ancora iniziato a decorre.
In ogni caso, pur considerando la suddetta sentenza passata in giudicato, facendo riferimento al termine di 6 mesi, dal 7 febbraio 2019 al 30 maggio 2023, di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, i 5 anni non sono ancora decorsi.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in complessivi €.
1.618,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a Parte_1
favore sia dell , con distrazione all'avv. Paolo Ceci, che ha fatto Controparte_7
richiesta, sia dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Ceci, che ha fatto richiesta;
3. condanna, altresì, parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che Parte_1 liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 16 gennaio 2024
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/01/2024, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2287/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2287/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1964, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.202; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso giusta procura speciale Notaio Controparte_5 [...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata Per_3
in Roma, Via Po, 24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76
2022 00002442 000 e portato dall'avviso di addebito elencato dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi
IVS e somme aggiuntive per gli anni 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012, gestione Parte_2
lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di diichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_1 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 5 Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta Controparte_6
dall'attore in toto et in singulis in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del costituito difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00002442 000, notificata in data
30.05.2023, affinché sia dichiarata la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato nel richiamato avviso di addebito n. 394 2015 0002636207 000, di €. 25,553.58, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS Coltivatori e somme aggiuntive per gli anni 2008 - Pt_2
2009 – 2010 – 2011 - 2012, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva della , ha depositato la sentenza che ha definito l'opposizione CP_3
avverso l'avviso di addebito per cui è causa, pubblicata il 10 luglio 2018, eccependo il giudicato;
sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'infondatezza Controparte_7 dell'eccezione di prescrizione, considerando anche la sospensione dettata dalla normativa covid19..
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto va rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio della , poiché l'avviso CP_3
di addebito riporta anche il credito di contributi previdenziali relativi al 2008, che, ex art. 13 della legge n.448/1998, più volte modificato, sono oggetto di acquisto e cartolarizzazione da parte della
, che, pertanto, ha titolo di stare in giudizio essendo titolare della legittimazione passiva. CP_3
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Pag. 3 di 5 Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
La eccepita prescrizione del credito non è, però, maturata.
Risulta dalla sentenza n.772/2018, pubblicata il 10 luglio 2018, che l'avviso di addebito per cui è causa è stato impugnato nel merito.
Indipendentemente dall'esisto del giudizio e del valore di giudicato, che, nel presente giudizio non è stato dimostrato, e, comunque, non è rilevate, essendo stata eccepita la prescrizione del credito a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito, la sentenza sopra richiamata prova l'interruzione dei termini di prescrizione ex art.2943 cc in combinato disposto con l'art. 2945 cc, che, non essendo stata depositata in atti l'attestazione di giudicato, può essere che il nuovo termine di prescrizione non è ancora iniziato a decorre.
In ogni caso, pur considerando la suddetta sentenza passata in giudicato, facendo riferimento al termine di 6 mesi, dal 7 febbraio 2019 al 30 maggio 2023, di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, i 5 anni non sono ancora decorsi.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in complessivi €.
1.618,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a Parte_1
favore sia dell , con distrazione all'avv. Paolo Ceci, che ha fatto Controparte_7
richiesta, sia dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Ceci, che ha fatto richiesta;
3. condanna, altresì, parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che Parte_1 liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 16 gennaio 2024
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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