Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7221 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7221 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CERANTOLA SABRINA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GHIRINI ALEARDO , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1
in data 30/09/2016 a TO VI (VI) e trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di TO VI (VI), al n. 8, parte 1, dell'anno
2016, ordinando per l'effetto al competente Ufficio di Stato Civile di procedere
all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non è
stato stabilito alcun contributo economico.
le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 30/09/2016 a TO VI (VI) e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di TO VI (VI), al n. 8, parte 1, dell'anno
2016. Dall'unione tra le parti non nascevano figli.
Il procedimento di separazione è stato iscritto al n. 3297/2023 R.G. All'udienza del
13/06/2023, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso;
con sentenza n. 1246/2023
pubblicata il 14/06/2023 e ora passata in giudicato il Tribunale di Padova ha omologato la separazione.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la sig.ra è cittadina rumena), appare necessario verificare per ogni domanda CP_1
proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte convenuta risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A)
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
contratto il 30/09/2016 a TO VI (VI) e Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TO VI
(VI), al n. 8, parte 1, dell'anno 2016.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti