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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 289 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 27/09/2024 comunicata il 30/09/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fis. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via G. Rizzo n.80, presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Formica che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE in RIASSUNZIONE
E nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 211 presso lo studio dell'Avv. Emanuele
Puglisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina n. 48, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Nino Favazzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
nato a [...] il [...] (cod. fis. CP_3
) elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 48, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Versaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
A seguito di riassunzione per rinvio in appello ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., su sentenza n. 5901/2019 reg sez.n.173/2019, pronunciata dalla Suprema Corte di
Cassazione il 18/01/2019 nel procedimento R.G. 28904/2018.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
In data 07/08/2008 la sig.ra madre dell'attore in riassunzione CP_4 Pt_1
, si sottoponeva ad esame rettosigmoidoscopico, presso la U.O.S. di Chirurgia
[...]
Endoscopica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina, il cui referto evidenziava una grossa neoformazione vegetante, stenosante il lume, sanguinante spontaneamente al morso della pinza bioptica, situata a cm. 20 dalla linea anocutanea;
nel corso dell'esame, venivano eseguiti tre prelievi bioptici per esame istologico ad esito dei quali l'endoscopista riferiva di una “neoformazione del sigma in attesa di tipizzazione istologica”.
Il giorno successivo la paziente veniva ricoverata presso la
[...]
, con diagnosi Controparte_5 di entrata: “K sigma”; sottoposta in data 11/08/2008 ad intervento chirurgico di resezione del sigma, il giorno seguente, perveniva il referto dell'esame bioptico, effettuato il 07/08/2008, che obiettivava “frammenti di adenocarcinoma moderatamente differenziato infiltrante”.
pag. 2/13 Dopo cinque giorni di decorso post operatorio, la paziente veniva dimessa il giorno
17/08/2008 con prescrizione di terapia: “omeprazen 20 mg. 1 cps la mattina a digiuno per un mese;
fraxiparina 0.3 fl 1 fl sc al dì per 15 gg.; ripetere emocromo tra 5 giorni e valutare col medico curante la possibilità di effettuare una gastroscopia”.
Dalla data di dimissioni, fino al 27/08/2008, la paziente trascorreva i giorni di degenza presso la propria abitazione in Milazzo, ma alle ore 08:13 del 27/08/2008, veniva trasportata in urgenza, con assegnazione di codice rosso, presso il P.O. di Milazzo, ove veniva ricoverata con diagnosi di “addome acuto in pz recentemente sottoposta ad intervento chirurgico di resezione del sigma” e sottoposta ad intervento chirurgico per ulcerazione del ceco e peritonite fecale. Dopo l'intervento, stante la mancanza di posti, i medici disponevano il trasferimento della paziente, intubata, presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Patti, ove la SI.ra restando sempre in gravi CP_4
condizioni, decedeva il 10/09/2008 a causa dello shock settico secondario alla peritonite stercoracea per la quale era stata operata.
Durante la degenza, il 28/08/2008, perveniva il referto dell'esame istologico del pezzo operatorio estratto durante l'intervento presso l'Ospedale di Milazzo il 27/08/2008, che diagnosticava “adenocarcinoma moderatamente differenziato, la neoplasia infiltra la parete colica a tutto spessore fino al peritoneo viscerale ulcerandolo”; in data
26/08/2008, invece, era stato refertato il prelievo bioptico, effettuato il 07/08/2008 a
Messina, con diagnosi “frammenti di adenocarcinoma moderatamente differenziato infiltrante”.
Ciò premesso ed a seguito degli accertamenti autoptici eseguiti sul cadavere della paziente, con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 18/05/2009, all'esito delle indagini svolte nel procedimento iscritto al n. 2074/09 R.G.N.R. il Pubblico Ministero, previa CTU affidata al consulente Dott. , esercitava l'azione penale Persona_1
nei confronti del Dott. del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_3 CP_1
quali imputati del reato ex art. 589 c.p. “perché nella
[...] Controparte_2
qualità di direttore della U.O.C. di Metodologia Chirurgica del Policlinico
Universitario di Messina che aveva preso in cura affetta da CP_4
adenocarcinoma moderatamente differenziato infiltrante del sigma, sanguinante e che eseguiva l'11/08/2008 l'intervento chirurgico per carcinoma del sigma, CP_3
pag. 3/13 nella qualità di medico aiuto che partecipò all'intervento chirurgico per CP_2
carcinoma del sigma del 11/08/2008, nella qualità di medico aiuto Controparte_1 che partecipò all'intervento chirurgico per carcinoma del sigma del 11/08/2008, per colpa consistita – perché lo studio degli organi addominali fu limitato soltanto alla rettosgmoidoscopia, prima dell'intervento, senza altri accertamenti ecografici o radiologici;
perché nel corso dell'intervento chirurgico non fu effettuata la revisione dei visceri della cavità addominale, con la quale si sarebbe evidenziata la seconda neoplasia;
perché non furono eseguiti né la coloscopia virtuale, né altri accertamenti alternativi alla colonscopia virtuale, come la TAC addominopelvica, il clisma con doppio contrasto, la RM, l'ecografia-, cagionavano la morte di CP_4
deceduta per arresto cardiocircolatorio da insufficienza miocardica (edema intestiziale del miocardio con segni di miocardite e miocardiosclerosi) ed edema polmonare acuto conseguenti a peritonite acuta purulenta, broncopolmonite acuta (con zone di epatizzazione polmonare), enterite ischemica (eziologia embolica), edema cerebrale e
MOF (Multiple Organ Failure Syndrome). In particolare la era affetta CP_4
da due carcinomi sincroni del colon (uno del sigma ed uno in corrispondenza del ceco), ma nell'intervento chirurgico effettuato al Policlinico gliene fu asportato soltanto uno, quello del sigma;
l'altro, invece, quello della estremità inferiore del colon ascendente, non fu rilevato dai sanitari del Policlinico né con gli accertamenti pre e post operatori, né nel corso dell'intervento chirurgico: pertanto, dopo alcuni giorni dalla dimissione del primo Ospedale il carcinoma del colon ascendente si perforò determinando una imponente peritonite stercoracea, che, nonostante l'intervento chirurgico effettuato all'Ospedale di Milazzo e le cure prestate all'Ospedale di Patti, trattandosi di un soggetto anziano e già defedato, portò a morte quest'ultimo”.
In udienza preliminare, sia , coniuge della deceduta Persona_2 CP_4 che , figlio della defunta, esercitavano l'azione civile nei confronti degli Parte_1
imputati, depositando dichiarazione di costituzione di parte civile per conseguire il risarcimento del danno loro cagionato, formulando le seguenti domande: “a) il riconoscimento della penale responsabilità di tutti gli imputati in relazione al reato loro ascritto;
b) la condanna degli stessi alle pene di legge ed al risarcimento di tutti i danni
pag. 4/13 subiti dalla parte civile;
c) la rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel corso del giudizio”.
Il Giudice nel corso della udienza preliminare disponeva procedersi con incidente probatorio e quindi con assunzione di perizia medico legale affidata ai consulenti Dott.
e Dott. formulando i seguenti quesiti: ”accerteranno i Persona_3 Persona_4
periti la causa che ha determinato la morte di ed, in particolare, se CP_4
questa sia o meno riconducibile alla omessa rilevazione del secondo carcinoma del colon in corrispondenza del ceco e nella mancata asportazione del medesimo;
accerteranno, quindi, se tale decesso sia riconducibile a colpa degli imputati che hanno avuto in cura la defunta in occasione del ricovero e del conseguente intervento dell'11.8.08 ed, in particolare, se gli imputati in generale o in relazione alle concrete condizioni di salute della ai disturbi segnalati ed all'anamnesi, in presenza di CP_4
un accertato adenocarcinoma del sigma, avrebbero dovuto compiere ulteriori accertamenti strumentali o meno, volti ad esplorare le restanti parti del colon, prima dell'intervento, o immediatamente dopo lo stesso, al fine di verificare e rilevare eventuali ulteriori lesioni;
accerteranno, infine, se la tempestiva diagnosi dell'ulteriore carcinoma del colon avrebbe potuto impedire, in termini di ragionevole certezza, la morte della o, comunque, ritardare significativamente la stessa”. CP_4
Veniva depositata relazione di CTU nella quale era indicato che: è CP_4
deceduta per shock settico quale complicanza di una peritonite stercoracea dovuta a perforazione del grosso intestino, secondaria a stenosi completa del colon destro su base neoplastica, in paziente già operata di resezione del sigma per neoplasia intestinale. Tale evento si è verificato a causa della omessa individuazione di una lesione neoplastica sincrona del colon ascendente. L'equipe chirurgica del Policlinico di Messina avrebbe potuto completare le indagini strumentali consigliate dalla Linee
Guida ed in letteratura prima di procedere all'intervento chirurgico di resezione del sigma, in quanto per i dati di oggettivo riscontro rilevati in cartella clinica, la paziente non era né occlusa né anemica. Tutte le Linee Guida, citate anche dai CC.TT.PP., oltre ai testi di chirurgia generale, concludono per l'opportunità (non per l'obbligo), di effettuare in caso di stenosi invalicabile da parte dello strumento, una enterotac o clisma a doppio contrasto, altrimenti (diversamente) per l'effettuazione di una
pag. 5/13 colonscopia entro 6 mesi dall'intervento chirurgico, cosa che non è mai stata consigliata alla paziente come risulta dalla lettera di dimissioni che riporta generiche prescrizioni. Pertanto, la strategia chirurgica adottata non fu soddisfacente nel suo complesso, in quanto si ritiene – ragionando con criteriologia ex ante – che le scelte terapeutiche debbano essere frutto di una globale valutazione del paziente. Nel caso di specie, trattatavasi di paziente con K del sigma, non occlusa, non anemica e con un esame endocopico non esaustivo che doveva indurre quindi una maggiore prudenza. È' possibile concludere che il decesso della SI.ra debba essere ascritto ad una CP_4
condotta professionale colposa degli odierni imputati. Vista l'evoluzione della patologia di base da cui la paziente era affetta (K del sigma), nel contesto evolutivo della quale patologia è stata posta diagnosi dapprima di una lesione stenosante del colon sinistro e successivamente si è verificata una perforazione secondaria a lesione sincrona non diagnosticata del colon ascendente, è possibile affermare che una diagnosi tempestiva della lesione sincrona avrebbe certamente evitato quella morte
(10.09.2008) fatte salve le sequele ed i tempi di evoluzione della patologia neoplastica in genere il cui stadio evolutivo non era terminale. Difatti, nel caso in esame, sussiste una diretta relazione causale tra lesione neoplastica sincrona del colon destro, occlusione intestinale, perforazione del cieco, peritonite stercoracea, shock settico e terminale insufficienza cardio-respiratoria”.
Il GUP emetteva decreto disponendo nei confronti di tutti gli imputati il giudizio per il reato di omicidio colposo, innanzi al Tribunale di Messina.
In data 25/01/2016 veniva pronunciata la sentenza n.166/2016 di condanna nei confronti di tutti gli imputati, in quanto ritenuti responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, condannati “ciascuno alla pena di mesi cinque di reclusione, al risarcimento dei danni favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.400,00, oltre spese generali, iva e cpa.”.
Avverso detta sentenza tutti gli imputati proponevano appello in ordine al quale, la
Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 1478/17, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, in data 25/01/2016, assolveva gli imputati dal delitto ascritto “perché il fatto non costituisce reato”; la Corte
pag. 6/13 perveniva a tale esito, ritenendo che la condotta tenuta dagli imputati fosse esente da negligenza ed imprudenza e che le pratiche seguite fossero conformi alle linee guida
AIOM, come pure che ostavano ai doverosi approfondimenti diagnostici indicati dai consulenti e dai periti, le concrete condizioni cliniche della paziente, tali da esporla, a giudizio della Corte, a gravi rischi in caso di esecuzione degli stessi. Altrettanto, controindicata, sempre a giudizio della Corte, andava ritenuta la posticipazione dell'intervento, a causa della riconosciuta priorità degli accertamenti diagnostici omessi, in ragione dell'età della paziente e della dolenzia da essa lamentata. La Corte riteneva negligente, invece, soltanto la condotta dei medici in sede di dimissioni della paziente, in quanto, limitandosi a prescriverle la ripetizione dell'emocromo dopo cinque giorni, e la valutazione con il medico curante della possibilità di effettuare una gastroscopia o ulteriori controlli, incorrevano in colpa lieve che andava ritenuta penalmente irrilevante.
Avverso la sentenza di proscioglimento degli imputati, , quale parte civile, Parte_1
proponeva ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento, ai soli effetti della responsabilità civile.
All'esito dell'udienza pubblica del 18/01/2019, la quarta sezione penale della Suprema
Corte di Cassazione, annullava la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimetteva anche il regolamento delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.
La Suprema Corte riteneva fondata l'impugnazione avverso la decisione del giudice di secondo grado, “laddove lamenta che i giudici di appello hanno travisato l'esito dell'istruttoria dibattimentale, e soprattutto, hanno omesso di motivare o comunque hanno adottato argomentazioni apodittiche e contraddittorie in relazione agli specifici profili di colpa enucleati dall'accertamento peritale disposto in sede di incidente probatorio, le cui conclusioni (fg.9/10 sentenza primo grado) non sono state neppure menzionate nella sentenza impugnata. I periti avevano ritenuto che la era CP_4
deceduta per shock settico quale complicanza di una peritonite stercoracea dovuta a perforazione del grosso intestino, secondaria a stenosi completa del colon destro su base neoplastica in una paziente già operata per resezione del sigma per neoplasia intestinale. Tale evento si era verificato, secondo le conclusioni peritali, per omessa individuazione delle lesione neoplastica sincrona del colon ascendente. I medici del
pag. 7/13 policlinico imputati non avevano completato le indagini strumentali preoperatorie consigliate dalle linee guida ed in letteratura;
non vi era, infatti, l'urgenza dell'intervento, perché la paziente non era occlusa, l'esame endoscopico non era esaustivo, la paziente non era anemica, le linee guida AIOM, del tutto disattese, prevedono infatti, che, qualora non sia possibile la colonscopia totale, si proceda a rx clisma a doppio contrasto (o colonscopia virtuale), in modo che gli accertamenti preparatori all'intervento possano consentire di individuare il secondo tumore che si presenta nel 5-6% dei casi e che è stato la causa dell'occlusione e della peritonite e in conclusione della morte della paziente. Le buone pratiche e le linee guida indicavano, inoltre, una colonscopia intraoperatoria non solo per scongiurare altri tumori, ma per eliminare anche eventuali polipi e per completare tutti gli accertamenti possibili evitare margini di errori e di recidiva. La sentenza impugnata, in maniera del tutto apodittica, non coerente con le risultanze processuali, ha definito l'intervento urgente nonostante che dalla cartella clinica risultasse effettuato ben oltre il termine di 24 ore e fosse esplicitamente indicato come intervento elettivo;
ha concentrato, inoltre, le proprie ragioni motivazionali ravvisando profili di colpa lieve, quindi irrilevante, nella fase di dimissioni della paziente che non costituiva neppure oggetto della contestazione descritta nella imputazione in cui i profili di colpa generica e specifica grave sono stati individuati nella fase pre e in quella operatoria, in relazione al mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida AIOM, che richiedevano accertamenti doverosi in presenza di adenocarcinoma (ossia l'effettuazione di un clisma a doppio contrasto o una colonscopia virtuale o eventualmente una coloscopia operatoria, finalizzati ad esplorare il colon a monte del tratto stenotico). Insomma l'enunciato cruciale ai fini della sorte del processo non è sorretto da appropriata motivazione, né dalla argomentata confutazione del difforme argomentato giudizio espresso dal primo giudice”.
La suprema Corte ha anche indicato le regole da seguire nel giudizio di rinvio disponendo che “la regola di giudizio sarà quella propria del giudizio penale;
quella cioè della ragionevole, umana certezza dell'esito salvifico delle condotte omesse, alla stregua delle informazioni di sfondo in ordine all'ordinario andamento della patologia in questione e delle peculiarità del caso concreto, come ripetutamente enunciato dalle
pag. 8/13 Sezioni Unite di questa Corte (S.U. Franzese;
S.U. Espehan).Infatti, l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale
o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art.185 c.p. e art. 74 c.p.p.; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale;
prima tra tutte quella della causalità omissiva alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata (Sez.4 n.11193 del
10.02.2015 rv 262708-01). All'esito del giudizio di rinvio il giudice vorrà pure provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità”.
Alla luce della citata pronuncia della Suprema Corte, ha quindi riassunto la Parte_1 causa con atto di citazione del 15/04/2019 nel quale ha chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle domande formulate nei confronti degli imputati, dalla parte civile costituita, SI. , nel procedimento penale n. 2074/2009 Parte_1
RGNR: a) affermare la responsabilità del Dott. del Dott. Controparte_2 [...]
e del Dott. in ordine al decesso della paziente CP_3 Controparte_1 CP_4
, verificatosi in data 11.09.2008, per le condotte omissive agli stessi contestate a
[...]
titolo di reato nella imputazione del procedimento penale n.2074/2009 RGNR;
b) condannare il Dott. il Dott. ed il Dott. Controparte_2 CP_3 CP_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dagli stessi alla
[...] parte civile, ai sensi dell'art. 185 c.p.; c) provvedere alla regolamentazione delle spese di rappresentanza e difesa dalla parte civile relative alle fasi di giudizio del dibattimento di appello e del giudizio di legittimità; d) condannare il Dott. CP_2
il Dott. ed il Dott. alle spese, diritti ed
[...] CP_3 Controparte_1 onorari del presente grado di giudizio”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 289/2019 si sono costituiti i convenuti CP_1
e proponendo diverse
[...] Controparte_2 CP_3
eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;
CP_3
avanzava domanda di chiamata in causa della Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Gaetano Martino di Messina.
pag. 9/13 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
27/09/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Come indicato in premessa con il proprio atto di citazione in rinvio, ha chiesto Parte_1
l'affermazione della responsabilità dei medici convenuti in ordine al decesso di CP_4
per le condotte omissive degli stessi e quindi si è poi limitato a chiederne la condanna “al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dagli stessi alla parte civile, ai sensi dell'art. 185 c.p.”; nella suddetta costituzione di parte civile aveva formulato analoga domanda di “risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti così come saranno quantificati nel corso del giudizio”. Nella successiva comparsa conclusionale del presente giudizio del
19/03/2024 come pure nella successiva del 29/11/2024 ha chiesto il “risarcimento Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dagli stessi alla parte civile, ai sensi dell'art. 185
c.p., iure proprio e iure hereditatis formulata nella dichiarazione di costituzione di parte civile ex art. 78 c.p.p. nel giudizio penale, e reiterata attraverso l'atto di riassunzione del giudizio ex art. 622 c.p.p., che risulta fondata e merita accoglimento mediante una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, da effettuare in base ai criteri orientativi indicati dalle Tabelle di AN (ultima revisione 2022), quale strumento idoneo a calcolare gli importi dovuti”.
Osserva la Corte che l'attore in riassunzione nel formulare la propria domanda si è però limitato ad una formulazione assolutamente generica, priva di qualsivoglia allegazione idonea a specificare il contenuto e le motivazioni della sua richiesta come pure i necessari criteri per la quantificazione della stessa.
Osserva la Corte che, per costante orientamento di giurisprudenza della Suprema Corte, può affermarsi il principio generale secondo il quale l'attore in giudizio, se da un lato non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, e nemmeno l'onere di quantificarlo al centesimo - adempimenti non strettamente necessari nè per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi - ha però certamente il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, e dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri pag. 10/13 di calcolo dovrà essere computato. Per tali ragioni, essendo questo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento meramente generica dei danni subiti e subendi, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile: generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro ed inutile perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr Cass. sez. III, sent. 30/06/2015 n. 13328). Tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (sent. 11353/2004) per la quale l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari, sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo;
ed ancora (sent. 10527/2011) “l'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”.
Infine (sent. 691/2012) “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento,
e ciò' a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (nello stesso senso, sentenza 17408/2012).
Anche Cass. sez. II, sent. 03/01/2019, n. 10 ha sull'argomento affermato che “l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna senza una determinazione dell'ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio (Cass. 24/1995).
Inoltre, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato”.
L'attore non ha in alcun modo rispettato i suddetti principi, essendosi limitato alla Parte_1
mera indicazione testuale dei danni invocati, senza fornire alcuna concreta allegazione a supporto della domanda, tanto meno con riferimento alle indicazioni necessarie per sviluppare i parametri previsti in sede risarcitoria dal Tribunale d AN per lo sviluppo del danno pag. 11/13 parentale che ha chiesto, quali in particolare il rapporto di parentela tra congiunto (vittima secondaria), e la vittima che è venuta a mancare (vittima primaria), le rispettive età ed alcuni parametri utili ad inquadrare lo status familiare come ad esempio l'eventuale convivenza, la presenza di altri familiari in vita e la qualità o intensità della relazione affettiva persa, espressa in termini di "punteggio aggiuntivo" (personalizzazione del danno).
Le argomentazioni formulate dall'attore in riassunzione si sono sostanzialmente concentrate esclusivamente sull'aspetto della responsabilità penale dei convenuti quale presupposto della domanda.
Le superiori circostanze, peraltro, non sono passate inosservate ai convenuti i quali non hanno mancato di rilevare la genericità della domanda anche sotto l'aspetto della compromissione del loro diritto di difesa, lamentando l'impossibilità di formulare adeguate deduzioni di fronte alla mancanza degli elementi necessari per la completa individuazione della domanda, come pure la genericità laddove la domanda attorea risulta avanzata a titolo iure proprio e iure hereditatis, senza che, in epigrafe, sia stata correttamente individuata la qualità dell'attore
. Parte_1
Per tutte le superiori ragioni la domanda di , per come formulata, non può essere Parte_1
accolta e va rigettata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza anche con riferimento al giudizio R.G. 28904/2018 della Corte di cassazione che in sentenza 5901/2019 ha rimandato a questa Corte di provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di proposta a seguito di riassunzione per rinvio in appello ex artt. 622 c.p.p. e 392 Parte_1
c.p.c., su sentenza n. 5901/2019 reg sez.n.173/2019, pronunciata dalla Suprema Corte di
Cassazione il 18/01/2019 nel procedimento R.G. 28904/2018, così provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria di;
Parte_1
pag. 12/13 2) Condanna , e , in solido Controparte_1 Controparte_2 CP_3 fra essi al rimborso in favore di di spese e compensi del giudizio di legittimità Persona_5
R.G. 28904/2018 innanzi alla Corte di Cassazione che liquida in complessivi Euro 6.332,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Condanna al rimborso in favore di , di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e di di spese e compensi del presente giudizio di riassunzione
[...] CP_3
che liquida in favore di ciascuno di essi in Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Messina, camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 13/13