Versione
23 agosto 1962
23 agosto 1962
Art. 1.
Per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo dei 1963 e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione in Napoli, a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Palazzo dello sport, per l'ammodernamento del campo del Vomero e per la esecuzione di altri lavori negli impianti sportivi locali.
La ripartizione della spesa per la realizzazione delle singole opere previste e' disposta con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
I progetti delle opere di cui al presente articolo sono approvati ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 , convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo dei 1963 e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione in Napoli, a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Palazzo dello sport, per l'ammodernamento del campo del Vomero e per la esecuzione di altri lavori negli impianti sportivi locali.
La ripartizione della spesa per la realizzazione delle singole opere previste e' disposta con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
I progetti delle opere di cui al presente articolo sono approvati ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 , convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 .