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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2214/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1154/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Salvatori ed Ernesto Parte_1 Iannucci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 16/d; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Monica Controparte_1 Grassi e Carlo Bozzi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli 22; APPELLATA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e ritualmente notificato, , premesso di essere stato assunto quale Parte_1 dirigente dalla convenuta, esposto che in aggiunta ai compiti previsti Controparte_1 nella lettera d'assunzione, con Delibera n. 74/2019, il C.d.A. della medesima lo CP_1 aveva nominato membro e coordinatore dell'Ufficio Elettorale, reso noto di essere stato licenziato per giusta causa in riferimento a presunte inadempienze che, unitamente ai suoi colleghi membri dell'Ufficio Elettorale, avrebbe posto in essere in concorso col Direttore Generale n asserita violazione dei compiti gravanti sull'Ufficio stesso, CP_2 CP_3 ed in particolare per le infedeli modalità con cui sarebbero state predisposte le bozze dei verbali delle riunioni della Commissione Elettorale del 3 agosto e del 21 ottobre 2021, lamentata la discriminatorietà e la ritorsività dell'atto espulsivo e, comunque, argomentato in merito alla sua illegittimità non essendo stato posto in essere alcun comportamento disciplinarmente rilevante;
dedotto in merito alla tardività della contestazione;
vantato il diritto a veder versate somme a titolo di retribuzione variabile e indennità ferie non godute, concludeva chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 26.7.2022 poiché disposto per esclusivo motivo discriminatorio e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18 c. 1 L.n.300/70 con condanna della medesima al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento CP_1 fino alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari a € 11.255,07. In via gradata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art. 7 L. n.300/70 e, comunque, perché privo di giusta causa e di qualsivoglia giustificatezza dei motivi e, per l'effetto,: condannare controparte — ai sensi degli artt. 15 e 21 del CCNL per i dirigenti - al pagamento di € 472.713,04 di cui € 202.591,30 a titolo CP_4 di indennità sostitutiva del preavviso ed € 270.121,74 a titolo di indennità supplementare, ovvero la somma maggiore che risulterà di giustizia;
condannare ancora CP_1
a corrispondere in favore del ricorrente il complessivo ulteriore importo di €
[...]
43.486,19, per i titoli meglio specificati in ricorso, di cui € 13.3014,44 per retribuzione accessoria anno 2022; € 16.190,95 per indennità sostituiva delle ferie ed € 13.993,80 per integrazione TFR”, oltre accessori e vinte le spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta argomentando in merito alla legittimità della scelta operata ed CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese. il Tribunale di Roma decideva la causa con sentenza con cui condannava la al versamento della complessiva somma di € 23.589,39 (€ 13.301,44 a Controparte_1 titolo di retribuzione variabile maturata nel primo semestre 2022 + € 10.287,95 a titolo di indennità ferie arretrate), annualmente rivalutate e interessi legali (v. Cass. SS. UU. 38//2001 e successive conformi) e compensava per 2/3 le spese di lite, mentre la restante parte la poneva a carico della . Rigettava nel resto, ritenendo legittimo il Controparte_1 licenziamento impugnato. Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma con ricorso depositato in data 30.7.2024 ha proposto appello . Parte_1
La si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello viene censurata la decisione del Tribunale per: 1 omessa considerazione della nullità del licenziamento perché discriminatorio. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo. Errata e contraddittoria motivazione in violazione degli artt 115 e 116 cpc. [pag. 61 appello], Sostiene l'appellante che “Il ricorrente ha in primo grado e quale primo motivo di illegittimità del recesso eccepito la natura discriminatoria del medesimo sostenendo che la regione unica e vera del recesso risiedesse nel fatto che egli era considerato espressione di una “fazione”, ovvero di una parte politica, quella “capeggiata” dall'allora Direttore Generale che lo aveva nominato nel ruolo (destinatario anch'egli di quel CP_2 processo di epurazione messo in atto dalla nuova maggioranza appena insediatasi) che doveva essere eliminata ... nell'ambito del giudizio antidiscriminatorio, l'attore ha solo l'onere di fornire elementi di fatto idonei a configurare l'esistenza di indizi di discriminazione. Compete, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che le proprie scelte siano state effettuate secondo criteri causali oggettivi e non discriminatori. Per l'effetto, ogniqualvolta il lavoratore abbia assolto il suo "contrapposto attenuato onere della prova" (fornendo elementi indizianti, precisi e concordanti che, sebbene privi del requisito della gravità, siano di per sé idonei a fondare la presunzione "debole "di discriminazione), scatta a carico del datore di lavoro, l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione (Corte di Giustizia 21 luglio 2011 n. 104 c. 104/10 e Cass. Sezione Lavoro 5 giugno 2013 n. 14206) ... Quanto alla natura discriminatoria del licenziamento, occorre chiarire, poi, che il vizio denunciato andrà necessariamente valutato avuto riguardo alla lettera di licenziamento - unico atto produttivo di effetti risolutivi sulla relazione lavorativa - in cui sono espresse le ragioni che hanno condotto la a recedere dal rapporto, restando Controparte_1 impregiudicata - perché esaminabile solo in via subordinata, secondo l'ordine delle domande proposte - la successiva, in ordine logico, verifica della legittimità del medesimo recesso, sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 legge 300/70 e della sussistenza di una causa giusta che lo sorregga … Non si comprende, invero, perché per gli stessi fatti, nella lettera di contestazione addirittura riportati come posti in essere proprio dalla d.ssa , che peraltro a differenza del ricorrente avendo sempre ricoperto il ruolo Per_1 di segretaria verbalizzante della Commissione Elettorale, ed avendo firmato ella ciascuno dei verbali contestati, se del caso avrebbe dovuto avere maggiore responsabilità del
[...]
, siano stati ritenuti di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia con il solo Parte_1 ricorrente. La spiegazione è una: perché lui e solo lui era stato nominato nel ruolo dal dott. senza contare che evidentemente solo lui non aveva avallato la richiesta di fornire CP_2 giustificazioni “ammaestrate” che potessero facilitare l'espulsione del … In sintesi il CP_2 licenziamento di cui è causa, ancor prima che infondato per i motivi di cui in seguito, deve ritenersi nullo perché discriminatorio in quanto attuato da , o meglio, dalla nuova CP_1 maggioranza che aveva preso la guida dell'Ente all'esito del violentissimo contenzioso di cui s'è detto, mossa evidentemente dal desiderio di cacciare tutti i soggetti, con ruoli di rilevo, riferibili alla precedente maggioranza, e quindi per meri motivi di appartenenza politica”; 2, omesso rilievo della intempestività della contestazione e del licenziamento. Erroneità della sentenza e della motivazione per violazione di legge in riferimento all'art. 7 l. 300/70. Afferma l'appellante che “il lasso di tempo tra la contestazione (23.6.2022) ed i comportamenti addebitati al ricorrente, risalenti al 3.08.2021 e al 21.10.2021, e quindi a dieci e ad otto mesi precedenti, non trova giustificazione, come tenta di sostenere il tribunale, in alcuna attività di verifica, atteso che i fatti contestati attengono, e da questi si ricavano, come si legge nella lettera di contestazione, a documenti dei quali la resistente CP_1
(perché è la il datore di lavoro indipendentemente dalla maggioranza politica CP_1 che la governa) ha avuto immediata, perché contestuale alla loro formazione, conoscenza … I fatti oggetto di contestazione non erano nè complessi nè tormentati;
e soprattutto tanto il 3.8.2021 quanto il 21.10.2021, quanto nei mesi successivi, i fatti contestati si sono realizzati con una situazione organica di perfettamente funzionante in ogni CP_1 sua articolazione decisionale, con un CdA seppur in fase di rinnovo che esisteva ed era al governo della fondazione, con una maggioranza e minoranza (ma la qual cosa è indifferente) con gli altri organi sociali, in carica a cominciare dal Presidente e dotato di tutti i poteri, ivi compresi quelli di valutare ed eventualmente contestare al ricorrente fatti e comportamenti immediatamente noti a tutti, quali quelli delle verbalizzazione del 3 agosto e del 21 ottobre 2021 che però all'epoca , cioè l'ente giuridico, evidentemente CP_1 ha valutato e non ha ritenuto disciplinarmente rilevanti e che invece a distanza di un anno dal primo di essi, sono stati rivalutati secondo un prisma del tutto opposto, per effetto non di un superamento di uno stallo nel management dell'Ente ma di un fatto che con la tempestività non ha nulla a che vedere, e cioè il cambio di maggioranza all'interno di
, che, per le ragioni politiche già evidenziate nel capo relativo alla CP_1 discriminatorietà del licenziamento, avendo l'obbiettivo dichiarato di licenziare il dott. CP_2 ha come mezzo al fine, contestato anche l'operato dell e del Controparte_5 [...]
in particolare. Un conto è giustificare la tardività della contestazione per Parte_1
l'esigenza di approfondire ed appurare l'esatto realizzarsi di fatti, o per la complessità dell'organizzazione aziendale ove questa comporti più passaggi tra diversi uffici per le verifiche necessarie all'accertamento; altro conto è confondere tale principio con quel che non è stato un problema di complessità della valutazione, ma di diversa ottica della valutazione e giustificare un giudizio disciplinare affatto diverso dato dalla maggioranza subentrante in ordine a fatti e comportamenti già conosciuti ed accertati, dallo stesso soggetto giuridico, cioè , funzionante in tutto i suoi poteri e ruoli organici per tutto CP_1 il citato lasso di tempo … seguendo il ragionamento del tribunale una contestazione per fatti conosciuti dal datore di lavoro inteso come persona giuridica, potrebbe essere sollevata anche a distanza di anni sol perchè la società si è trovata nel frattempo ad operare in una situazione di conflittualità per la conquista dei suo vertici organici, di talchè quando ne cambia il controllo, questa avrebbe a disposizione un potere di rivalutazione dei medesimi fatti, già avvenuti e trascorsi, secondo il diverso prisma della nuova maggioranza, il che evidentemente non è previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, né dal principio di tempestività come interpretato dal diritto vivente, e soprattutto contrasta con la circostanza che la persona giuridica, datore di lavoro opera indistintamente dalle maggioranze sociali che si alternano alla sua conduzione restando quest'ultime dinamiche interne al datore di lavoro e che non incidono sulla sua volontà che si forma all'esterno mediante scelte esplicite o implicite. In altre parole, quello del licenziamento di
[...]
, come “effetto collaterale” del licenziamento di è avvenuto per ragioni Parte_1 CP_2 di spoil system, e con i tempi di uno spoil system. Peccato che una normativa di spoil system non esiste nel caso dei dirigenti di … Va pertanto riconosciuto il diritto all'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e all'indennità supplementare da calcolare si sensi del CCNL applicato al rapporto”;
3. omessa considerazione della “illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti da valutarsi anche in riferimento alla irrilevanza disciplinare degli addebiti. Erroneità della sentenza. Violazione degli artt 115 e 116 cpc.”. Sostiene l'appellante che “Ebbene, nonostante la contestazione disciplinare di del 23 giugno 2022 si “trascini” per CP_1 oltre sette pagine, i fatti addebitati sono tre e semplicissimi: a) il primo, di non avere il ricorrente fedelmente redatto il verbale di delibera della riunione della Commissione Elettorale del 3.8.2021 (in realtà trattavasi di bozza), avendo aggiunto d'iniziativa ed inopinatamente in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, la formula di proclamazione dei tre consiglieri individuati (pacificamente) come aventi diritto alla nomina in CDA, a maggioranza nel corso della citata seduta della Commissione Elettorale, di cui era stata deliberata “solo” l'elezione e non anche la proclamazione. b) il secondo quanto alla riunione della Commissione Elettorale del 21 ottobre 2021, all'opposto, è l'avere il ricorrente, in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, volutamente redatto il testo della (bozza) del verbale inviato ai Commissari, omettendo quel invece sarebbe stato deliberato dalla Commissione stessa, non trascrivendo la proposta di delibera di un membro della Commissione (avv. Giorgi) che conteneva l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato”, e di non aver quindi inserito nel verbale la proclamazione degli eletti quale esito automatico della deliberata elezione. c) il terzo, in stretta correlazione con il secondo, di aver assunto tale posizione e redatto tale messaggio su indicazione e sotto dettatura del Direttore Generale a cui egli si era CP_2 illegittimamente rivolto, consentendogli così di esondare dalle proprie competenze, e per effetto del quale il verbale medesimo non veniva poi approvato dalla maggioranza dei consiglieri Il tutto, come detto, aggravando la conflittualità in seno alla Commissione e contribuendo all'allungamento dei tempi di nomina del nuovo legittimo CDA … Così in riferimento alla seduta del 3.8.2021 nessun dirimente rilievo potrà assegnarsi al fatto che l'Ufficio elettorale abbia inserito nel verbale la formula di proclamazione se non dopo aver accertato che un tale inserimento fosse atto vietato all'ufficio elettorale e non fosse invece atto necessitato e semplice conseguenza diretta della elezione e nomina deliberata dal soggetto che ne avena il potere, la Commissione Elettorale , nomina ed elezione che, come da statuto e regolamento elettorale di , sono tutt'uno con la CP_1 proclamazione, cioè sinonimi ed espressioni della stessa unica azione di competenza della Commissione … Così in ultimo in riferimento al colloquio con nessun dirimente CP_2 rilievo potrà avere il colloquio in sé, se non dopo aver accertato che quel colloquio era finalizzato a favorire una delle due coalizioni presenti nella Commissione, quella che aveva confermato l'allora Direttore nel ruolo, a danno dell'altra … contrariamente a CP_2 quanto si legge in sentenza, il ricorrente, non ha ammesso alcuno dei fatti contestati, ma li ha anche sempre recisamente negati”; in riferimento alla seduta del 3.8.2021, “non ha mai ammesso di averlo fatto unilateralmente e senza che ciò facesse parte del voluto e deliberato della Commissione (che anzi nel deliberare la nomina di tre consiglieri per forza di cose ne aveva voluto anche la proclamazione, atto che intrinsecamente fa parte ed è connesso alla nomina altrimenti priva di efficacia, nomina o elezione che è tutt'uno o sinonimo della Proclamazione) , negando così il fatto contestato, inteso come condotta antigiuridica oggetto di addebito, … e non ha nemmeno negato di aver avuto un colloquio con il Direttore generale con le precisazioni di cui in seguito, negando però CP_2 anche qui il fatto antigiuridico contestato, cioè aver consentito tramite tale colloquio una indebita ingerenza del Direttore Generale in materia riservata all'Ufficio Elettorale rimettendosi alle determinazione del Direttore Generale medesimo, mentre ha sempre negato, in riferimento alla seduta 21.10.2021, anche il fatto storico di aver omesso di trascrivere la proposta di delibera del membro della Commissione elettorale, Avv. Giorgi, ed ha sempre negato che la proposta Giorgi come avanzata in seno all'assemblea contenesse anche i nominativi dei signori , e , e dunque che vi Pt_2 Pt_3 Parte_4 fosse stata una delibera di assegnazione dei tre seggi ai suddetti signori., e con tale fatto storico ha ovviamente contestato anche il fatto antigiuridico addebitato, che di nuovo atterrebbe all'infedele verbalizzazione di quanto deliberato dalla Commissione, che invece avrebbe voluto e deciso anche la nomina e proclamazione dei tre citati membri (nomina e proclamazione omessa dall'Ufficio Elettorale) … il ricorrente, in sintesi, ha sin dalle sue giustificazioni negato che i fatti ai lui contestati fossero sussistenti, perché di quei fatti ha negato in ogni modo l'antigiuridicità e non semplicemente tentato di darne una diversa rappresentazione … [Il verbale de] La seduta del 3.8.2021 … fosse [era] stato redatto dall'Ufficio elettorale in modo conforme alla prassi, allo statuto ed al regolamento, ovvero solo dopo aver recepito l'integrazione, successiva all'invio della prima bozza, del Commissario Presidente Avv Costanzo;
… premesso che il ricorrente ha sempre negato di aver autonomamente ampliato la delibera, ovvero il fatto storico rilevante, ciò che è dirimente per escludere l'antigiuridicità del fatto, e quindi per affermarne l'insussistenza, è che la formula di proclamazione degli eletti (ed è pacifico che in detta seduta la Commissione elettorale avesse deliberato l'elezione dei tre su indicati nominativi) è atto necessitato che l'ufficio elettorale doveva adottare, per regolamento e perché ciò è così ritenuto dalla stessa resistente. … Non c'è nel regolamento o nello statuto, CP_1 prima una nomina, o assegnazione di seggi, e poi una successiva proclamazione. Assegnare seggi di un organo a tre soggetti, prendere atto cioè che loro sono stati i membri eletti, la Commissione lo fa proclamandoli quali eletti. … D'altronde che la proclamazione sia tutt'uno con la delibera di nomina e di elezione dei tre membri, e smentisca la tesi apodittica che si legge in sentenza secondo cui si tratterebbe di due atti separati su cui sarebbe necessaria doppia e separata delibera della Commissione, lo si desume, oltrechè dalle chiare disposizioni regolamentari, dinanzi citate, dalle stesse affermazioni che la si lascia sfuggire nella lettera di contestazione quando addebita CP_1 inadempimenti al ricorrente in riferimento alla seduta del 21.10.2021 consistenti nel non avere inserito nel detto verbale la formula di proclamazione degli eletti, non perché sulla proclamazione fosse intervenuta una apposita delibera ma quale conseguenza necessitata della loro elezione ed indicazione nominativa fatta dal … è la CP_6 stessa che alla (pretesa) delibera di nomina fa conseguire, come necessitata, CP_1 nel verbale medesimo anche la presenza della formula di loro proclamazione, che qui contesta al ricorrente di non aver apposto … Se infatti è palese, come è palese, che l'Ufficio Elettorale non abbia, con l'aggiunta della formula di proclamazione alterato la volontà della Commissione, che proprio tale potere dovere nella citata seduta aveva esercitato, cade anche l'inadempimento di infedele verbalizzazione su cui poggia l'impugnata sentenza Firmato Da: ERNESTO IANNUCCI Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 1c6980 85 Fermo quanto precede, quanto al verbale del 3.8.2021, richiamando quanto esposto in fatto ai punti da 53 a 73, e non contestato, ciò che definitivamente rileva, è poi che, a conclusione del fitto scambio di corrispondenza tra i Commissari, allegata al ricorso, il verbale, con l'inserimento della formula di proclamazione, veniva infine approvato a maggioranza (vedasi email 4 agosto 2021 alle 20:14 e email del 04/08/2021 22:44 doc 71 e doc. 78) compresa la sua formula di proclamazione inserita nel testo del verbale, con i voti favorevoli dei Commissari, Costanzo, , , i voti contrari Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8 di Giorgi, e e l'astensione del Commissario (doc.7 allegato) CP_7 CP_8 Per_2
(che pure però con separata email aveva convenuto sulla corretta formulazione del verbale). Con tale voto la Commissione Elettorale ed i Commissari che l'hanno approvato, hanno fatto propria la relativa delibera (Art 21 regolamento elettorale), ed il testo così formato non può ragionevolmente sostenersi che sia imputabile ad altri che a loro, né tantomeno che differisca dall'effettivo testo voluto e deliberato dalla Commissione nel corso della riunione del 3 agosto 2021 … Sulla seduta del 21.10.2021 … la bozza di verbale era del tutto corretta in quanto nel corso della seduta della Commissione elettorale nessuno, tantomeno il Commissario Giorgi, aveva fatto i nomi dei soggetti da eleggere, con ogni conseguenza in ordine alla assenza di una delibera di elezione di tali nominativi e quindi di una di proclamazione degli eletti … evidentemente il tribunale non ha correttamente valutato, l'addebito di non aver inviato un testo di verbale completo con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri da eleggere, indicati dal Commissario Giorgi, e che ciò sia stata causa della mancata approvazione del verbale da parte della Commissione, differentemente da quanto sarebbe avvenuto nel corso della riunione del 21 ottobre 2021, è, semplicemente, ridicolo e comunque infondato. Durante la riunione non è stata fatta alcuna proclamazione e tutti gli interventi sono descritti nel verbale sin dalla prima bozza La commissione elettorale ha solo approvato di “dare seguito all'ordinanza del giudice”, come esplicitamente riportato negli interventi nel verbale, ma non ha mai parlato di proclamazione o di criteri o di eletti … quanto alla telefonata in sè, intercorsa col dott. il pomeriggio del 21 ottobre 2021, deve ritenersi infatti del tutto legittimo e CP_2 comprensibile il confronto tecnico ricercato dal ricorrente in un momento particolarmente delicato in cui il conflitto in seno alla Commissione era acutissimo, su questione tanto complessa, con un soggetto che, peraltro, lungi dall'essere un esterno alla ne CP_1 era il Direttore Generale, particolarmente esperto nel Regolarmente elettorale, e che è stato funzionale ad un agire corretto, scrupoloso e diligente da parte dell'Ufficio Elettorale. Per non dire che l'Ufficio Elettorale, struttura organizzativa con funzioni “meramente esecutive e competenze tecniche” (art 6 Regolamento elettorale), riporta da Statuto direttamente al Direttore Generale per la competenza a quest'ultimo riconosciuta di esercitare le funzioni di organizzazione e direzione delle strutture organizzative aventi funzioni operative, con l'ausilio dei rispettivi dirigenti o responsabili, e ne assicura l'unità di azione per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi;
e verificare il regolare svolgimento delle funzioni affidate alle strutture organizzative aventi funzioni di controllo con riporto diretto agli Organi, ferma restando la loro autonomia funzionale (Art. 30 Statuto) … allora evidente come non possa ritenersi fondata una contestazione quale quella mossa al ricorrente che evidentemente dovrebbe avere quale presupposto imprescindibile oltre che la responsabilità della formazione di un verbale pronto per la sottoscrizione, il potere di dare a quel verbale il sigillo di finitezza ed immodificabilità perché attestante, senza possibilità di modifiche ed integrazioni, la fotografia di quanto discusso e deliberato nella riunione. Responsabilità e potere che per Statuto e Regolamento della stessa è CP_1 riconosciuto alla sola Commissione elettorale e non ad altri. E non potrebbe essere diversamente atteso che il detto verbale altro non è che la esatta fotografia del discusso e deliberato dei suoi membri. L'ufficio elettorale, non ci si stanca di ripeterlo, sempre per Statuto e Regolamento, è chiamato unicamente a fornire supporto esecutivo e tecnico commissione e quanto alla redazione del verbale a svolgere funzioni di mera segreteria. E nello svolgimento di tale funzione sono lo stesso statuto e regolamento che prevedono la possibilità di una inesatta trascrizione di quanto discusso e deliberato nella riunione della commissione elettorale laddove prevede la possibilità per i commissari di integrare e modificare la trascrizione dei propri interventi. Ciò posto, le contestazioni mosse al ricorrente in riferimento alla redazione dei verbali delle sedute della Commissione elettorale del 3.8.2021 e 21.10.2021 sono infondate prima ancora che irrilevanti disciplinarmente. E ciò perché se, per quanto sopra ricordato, e non contestato, il verbale delle riunioni della commissione elettorale è solo quello risultante all'esito delle modifiche ed integrazioni apportate dai commissari partecipanti alla riunione alla prima bozza condivisa dall'ufficio elettorale e formata Firmato Da: ERNESTO IANNUCCI Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 1c6980 98 su appunti presi in tempo reale, e per ciò solo suscettibile di un non precisa trascrizione, di quanto oggetto di discussione, tanto il verbale della seduta del 3.8.2021 quanto quello della seduta del 21.10.2021 rispondono, nella loro versione finale e definitiva, esattamente a quanto detto, proposto e deliberato dalla Commissione e dai suoi componenti. Prima del testo finale e definitivo del verbale, che tale è solo quando i Commissari hanno completato le modifiche ed integrazioni dei loro interventi e condiviso congiuntamente il tenore delle parti comuni, non vi è alcun verbale della seduta né tantomeno alcuna delibera o proclamazione. E se alcuna delibera esiste e si adotta nel corso della medesima seduta oggetto di verbalizzazione, completandosi la formazione della volontà dell'organo nei successivi passaggi di cui s'è detto, e se il testo finale della delibera, che in entrambe le occasioni contestate al ricorrente è stato infine redatto con le opportune integrazioni ed emendamenti e con tutte le aggiunte ritenute necessarie dai Commissari (di talchè, del testo finale che ne è risultato tutto si può dire meno che non risponda al volere dei Commissari, né tantomeno che esso contrasti con un preesistente e inesistente precedente deliberato, peraltro anche di segno diverso da quello voluto e sottoscritto), contestare al ricorrente, quanto alla seduta del 3.8.2021 un ampliamento autonomo ed illegittimo dell'oggetto della Delibera, inserendo anche la “proclamazione” dei 3 seggi ai sigg.ri e e quanto alla seduta del 21.10.2021 di non Pt_9 Pt_2 Pt_3 aver riportato quanto integralmente già oggetto della delibera approvata dalla Commissione e, quindi, anche l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato, è quindi semplicemente un fuor d'opera … Ebbene nel caso di specie discende automaticamente e necessariamente anche l'ingiustificatezza del licenziamento perché da quanto sopra esposto emerge la natura manifestamente arbitraria del motivo di licenziamento del ricorrente. È evidente infatti da quanto sopra argomentato che il recesso datoriale sia stato spinto dall'unico intento di “cacciare” il ricorrente perché appartenente, secondo la visione della , ad altra “fazione” CP_1 espressione della precedente maggioranza, uscita poi sconfitta dalle elezioni del nuovo CdA, perché tanto si evince dalla stessa lettera di licenziamento … Conseguenza immediata e diretta della illegittimità del recesso, per difetto di giusta causa e perché palesemente ingiustificato in quanto intimato in violazione di norme di legge e di contratto, e comunque per i motivi tutti sopra richiamati, è il diritto dell'Ing. di vedersi Parte_1 riconosciuta l'indennità sostituiva del preavviso e l'indennità supplementare di ingiustificato licenziamento prevista dalla contrattazione collettiva di settore (art 15 e 21 CCNL dirigenti
. Quanto al preavviso, il ricorrente, in ragione della sua anzianità di servizio pari alla CP_4 data del licenziamento ad otto anni e due mesi, avrà diritto di ricevere una indennità pari alla RAL che il ricorrente avrebbe percepito per 18 mesi”. Chiede, pertanto: “in riforma parziale della sentenza n. 1154/2024 pubbl il 31.01.2024 pronunciata dal Tribunale civile di Roma sezione lavoro Dott.ssa Casari nel procedimento RG. 1294/2023 e non notificata In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 26.7.2022 poiché disposto per esclusivo motivo discriminatorio e per l'effetto condannare la a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1 ex art. 18 c. 1 L.n.300/70 con condanna della medesima al pagamento di tutte CP_1 le retribuzioni dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari a euro 11.255,07 In via gradata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art.7 L. n.300/70 e, comunque, perché privo di giusta causa e di qualsivoglia giustificatezza dei motivi e per l'effetto: condannare — ai sensi degli artt. 15 e 21 del CCNL per i dirigenti Controparte_1
- al pagamento di euro 472.713,04 di cui € 202.591,30 a titolo di indennità sostitutiva CP_4 del preavviso ed € 270.121,74 a titolo di indennità supplementare, ovvero la somma maggiore che risulterà di giustizia;
condannare ancora a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente l'ulteriore importo di € 13.993,80 per integrazione TFR. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Deduce, per altro verso, l'appellata: “rammentiamo a noi stessi che in base a quanto affermato dalla Suprema Corte (si tratta di principio più che consolidato), “il licenziamento per ritorsione, assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. 604/1966, 15 l. 300/1970 e 3 l. 108/1990, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 26-03-2012, n. 4797). In applicazione del consolidato principio sopra richiamato, la natura ritorsiva del recesso non può neppure essere ipotizzata nel caso di specie. Deve essere al riguardo rilevata l'assoluta inconferenza delle argomentazioni avversarie con cui si richiamano i principi legislativi e giurisprudenziali concernenti la disciplina applicabile al licenziamento per discriminazione. È agevole replicare, al riguardo, che il licenziamento ritorsivo è fattispecie ben differente per ciò che concerne i presupposti dal recesso per discriminazione, cui può essere in via astratta accomunato esclusivamente per gli effetti e non anche per la disciplina applicabile, soprattutto per ciò che concerne l'onere della prova. Ricordiamo a noi stessi, al riguardo, che la discriminazione è stata oggetto di numerosi interventi legislativi (su tutti, il D. lgs 215/2003 e il D. lgs 216/2003) che non sono applicabili, nemmeno per analogia, a una presunta fattispecie ritorsiva. Ciò già varrebbe, senza necessità di ulteriori considerazioni, ad escludere la fondatezza della tesi avversaria. Quanto sopra osservato emerge, poi, con palmare evidenza laddove si prendano in considerazione le allegazioni avversarie sul punto, tese a rivendicare la correttezza dell'operato dell'ing. Parte_1 da un lato e, dall'altro, l'ininfluenza dello stesso con riferimento all'esito del procedimento elettorale. Ciò, secondo la tesi avversaria, dovrebbe condurre inevitabilmente a ritenere che l'unica ragione del recesso vada considerata di natura “politica” – essendo il Direttore Generale al tempo dei fatti in carica, dott. espressione di un'altra fazione rispetto a CP_2 quella uscita vittoriosa dall'ultima tornata elettorale ed essendo stato nominato il ricorrente nella sua carica proprio dal dott. – la avrebbe proceduto ad un CP_2 CP_1 licenziamento ritorsivo esclusivamente nei confronti degli ultimi due. Si tratta, tuttavia, di un'affermazione che non solo è stata oggetto di specifica contestazione da parte della
, ma che, ulteriormente, non trova riscontro alcuno negli elementi probatori ex CP_1 adverso prodotti e che controparte concretamente neppure si offre di provare, non essendo di alcuna utilità al riguardo le considerazioni concernenti l'irrilevanza del comportamento dell'interessato con riferimento all'esito elettorale. Si tratta, invero, di un elemento – quello dell'irrilevanza – che non coglie affatto nel segno, come correttamente messo in evidenza dal Giudice di primo grado … i fatti oggetto di contestazione non potevano essere di immediata conoscenza e percezione da parte del datore di lavoro ma, proprio per la loro natura, sono emersi in seguito ed hanno richiesto, inoltre, i dovuti accertamenti al fine di poter appurare realmente l'accaduto. Si tratta di un passaggio preso in considerazione dal Giudice di primo grado e correttamente valutato, essendo rilevato in sentenza che il comportamento dell'interessato era “al più inizialmente conosciuto dai soli partecipanti alla conversazione entrambi non interessati a pubblicizzarlo”. Per quello che può occorrere, non appare al riguardo superfluo rimarcare che – a ben vedere – questa affermazione non è oggetto di una reale contestazione da parte avversaria … L'infondatezza della tesi avversaria è invero chiara ed emerge chiaramente anche solo in considerazione del fatto – anch'esso non contestato – che solamente in data 21 gennaio 2022 la Commissione elettorale “in ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 18 gennaio 2022, proclamava il Consiglio d'Amministrazione nella sua completezza con i tre nominativi mancanti ….e che, in pari data, il Collegio dei Sindaci convocava la seduta d'insediamento del Consiglio d'Amministrazione per il 25 gennaio 2022” (cfr. contestazione disciplinare prodotta all'all. 5 del fascicolo di 1° grado). Contrariamente a quanto affermato da controparte, quindi, la piena operatività dell'Organo di governo della veniva raggiunta solamente CP_1 alla fine del mese di gennaio 2022. Non vi erano, quindi, elementi che potessero lasciar complessivamente desumere che i comportamenti dell'interessato fossero, per un verso, pienamente conosciuti e conoscibili dall'Organo di governo e, per l'altro, che gli stessi fossero stati ritenuti dallo stesso leciti. Sotto tale profilo, pertanto, la violazione del principio di tempestività non è invero rinvenibile. Fermo restando ciò, occorre ulteriormente rilevare che non è nemmeno possibile sostenere nel caso di specie che la tempistica con cui è stato avviato da parte della il procedimento disciplinare nei confronti dell'ing. CP_1
abbia leso il diritto di difesa dell'interessato. L'odierno appellante, infatti, ha Parte_1 potuto prendere pienamente difesa su ogni punto della contestazione disciplinare che, anche per tale ragione, non può certo essere considerata come tardiva. Anche questo è un punto correttamente valutato da parte del Giudice di primo grado”. Sui fatti contestati poi dice: “deve escludersi in capo all'Ufficio elettorale la possibilità, nella fase di verbalizzazione, di correzione dell'operato della Commissione Elettorale anche in ipotesi di errore in cui la medesima fosse incorsa in sede di delibera. In altre parole, la competenza tecnica dell'Ufficio Elettorale è funzionale alla corretta attuazione dei compiti ad esso affidati che sono e rimangono meramente esecutivi” … in merito al verbale dell'Adunanza del 21 ottobre 2021. Anche per tali punti, infatti, appare chiaro che l'interessato sia venuto meno ai suoi doveri concernenti la fedele trascrizione nel verbale del contenuto dell'Adunanza, senza variazioni ed integrazioni, cosa che, invece, è effettivamente avvenuta … pur senza minimamente mettere in discussione la competenza del dott. CP_2 in materia – la sua carica di Direttore Generale rendeva inopportuno ab origine il suo coinvolgimento da parte dell'appellante il quale – avendo la responsabilità dell'Ufficio Elettorale in qualità di coordinatore – avrebbe dovuto astenersi dal rendere note questioni riservate ad un terzo. Ciò, a maggior ragione in considerazione del fatto che il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione e, pertanto, il coinvolgimento del dott. diventava ancor di più inopportuno. In buona sostanza, appare possibile CP_2 affermare che, nel caso di specie, l'ing. – anche in considerazione della sua Parte_1 qualifica dirigenziale che comporta un vincolo fiduciario più stretto, nonché una maggiore responsabilità e capacità di adeguare il proprio comportamento alle situazioni – avrebbe dovuto astenersi dal consultare il dott. he, da parte sua, avrebbe dovuto declinare CP_2 ogni tipo di coinvolgimento … nonostante il regolamento di prevedesse che il CP_1
Direttore Generale di fosse soggetto terzo e non dovesse avere alcun ruolo in CP_1 seno alla Commissione Elettorale e all'Ufficio Elettorale. È quindi palese l'inopportunità di un intervento del ricorrente in merito alla correttezza del computo dei resti, incidenti sulle nomine di membri del Consiglio di Amministrazione, che il deliberato della Commissione Elettorale avrebbe dovuto considerare. Del resto per stigmatizzare tale comportamento è sufficiente rammentare che il Direttore Generale è nominato e destituito dal Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono proclamati dalla Commissione Elettorale … ammesso e non concesso che l'Ufficio Elettorale possa effettivamente essere considerato quale struttura organizzativa, la stessa norma statutaria specifica che rimane salva l'autonomia funzionale della struttura organizzativa, il che implica necessariamente che non può essere certo considerato lecito l'intervento del Direttore Generale su un aspetto – quale è quello per il quale l'ing. ha ritenuto di doverlo consultare – chiaramente inerente Parte_1 all'autonomia funzionale dell'Ufficio … Né potrebbe lamentarsi, da parte del ricorrente, la violazione del principio dell'affidamento sotteso al rapporto di lavoro, atteso che semmai è il datore di lavoro che fa affidamento sulla correttezza dell'operato dei propri dipendenti, tanto più a livello di vertici, e che tale affidamento è stato messo in discussione proprio dalla condotta tenuta dal ricorrente. Non si può non considerare poi, ai fini della giustificatezza del recesso per cui oggi è causa, che la condotta dell'ing. ha contribuito ad Parte_1 alimentare il feroce contenzioso giudiziario relativo all'elezione dei tre membri mancanti del Consiglio d'Amministrazione, al punto da comportare consistenti limitazioni della normale l'attività della . È sufficiente considerare, al riguardo, che veniva congelato l'iter CP_1 necessario all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2022, che non poteva essere sottoposto all'Assemblea dei delegati per la successiva approvazione.”.
Orbene, sul primo motivo d'appello relativo alla omessa considerazione della nullità del licenziamento perché discriminatorio, va richiamato quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6965 del 16/03/2025. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità in precedenza aveva comunque precisato che “Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30429 del 23/11/2018; si veda anche Cass, Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019, secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”. In buona sostanza, per verificare la sussistenza della asserita natura discriminatoria (invero ritorsiva) dell'impugnato licenziamento occorre in via previa ed, in ogni caso, accertarne la fondatezza in termini di giustificatezza. Invero sul secondo motivo di gravame relativo all'omesso rilievo della intempestività della contestazione e del licenziamento, occorre richiamare quanto al riguardo statuito dal Tribunale, secondo cui “Ha eccepito in ogni caso l'istante la tardività della contestazione essendo i fatti risalenti ad agosto ed ottobre 2021 ed avendo egli ricevuto contestazione disciplinare in data 23.6.2022. Ha contro dedotto parte resistente che i fatti accertati, per loro natura, erano emersi solo in seguito ed avevano richiesto i dovuti accertamenti. Rileva l'Ufficio che, al di là della non immediata conoscibilità dell'addebito riferito all'aver il ricorrente interpellato il Direttore Generale in merito al valore da attribuire al deliberato assembleare, comportamento al più inizialmente conosciuto dai soli partecipanti alla conversazione entrambi non interessati a pubblicizzarlo, certamente la situazione di aperto conflitto tra le coalizioni, il contenzioso giudiziario che ne era seguito, così come la ritardata nomina dei membri del CdA sono stati tutti fattori di caos organizzativo che hanno visto la
in totale confusione ai propri vertici ed in conseguente difficoltà CP_1 nell'accertamento prima e nell'adozione poi di iniziative disciplinari per fatti complessi e tormentati come quelli oggetto di giudizio. Comportamenti che avevano inciso proprio Pt_1 sulla materia dell'aspro contendere e che interessavano i vertici dell essendone rimasti coinvolti non solo un dirigente ma anche il Direttore Generale. Del tutto credibilmente quindi la distanza temporale tra accadimenti e contestazione deve ritenersi nel caso di specie giustificata da condizioni oggettive di difficoltà in cui la si è trovata ad CP_1 operare. Occorre per altro osservare come il lamentato ritardo, non abbia in alcun modo leso la capacità di difesa del ricorrente a cui i fatti contestati con estrema dovizia di particolari erano ben presenti anche nel giugno 2022, per come dimostrato dal tenore delle giustificazioni all'epoca rese e dal tenore del ricorso giudiziale”. Al riguardo, il Collegio ritiene corretto quanto dedotto in merito da parte appellata secondo cui “… L'infondatezza della tesi avversaria è invero chiara ed emerge chiaramente anche solo in considerazione del fatto – anch'esso non contestato – che solamente in data 21 gennaio 2022 la Commissione elettorale “in ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 18 gennaio 2022, proclamava il Consiglio d'Amministrazione nella sua completezza con i tre nominativi mancanti ….e che, in pari data, il Collegio dei Sindaci convocava la seduta d'insediamento del Consiglio d'Amministrazione per il 25 gennaio 2022” (cfr. contestazione disciplinare prodotta all'all. 5 del fascicolo di 1° grado). Contrariamente a quanto affermato da controparte, quindi, la piena operatività dell'Organo di governo della veniva raggiunta solamente CP_1 alla fine del mese di gennaio 2022. Non vi erano, quindi, elementi che potessero lasciar complessivamente desumere che i comportamenti dell'interessato fossero, per un verso, pienamente conosciuti e conoscibili dall'Organo di governo e, per l'altro, che gli stessi fossero stati ritenuti dallo stesso leciti. Sotto tale profilo, pertanto, la violazione del principio di tempestività non è invero rinvenibile”. Infine, è infondato anche il terzo motivo d'appello. Infatti, il REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI SINDACI, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2015 con rogito del notaio dott. rep. 18831 e con nota dei Ministeri Vigilanti prot. n. Persona_3
36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015) prevede quanto segue: Articolo 4 - Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale è composta da nove membri di cui: a) sei in rappresentanza degli agenti;
b) tre in rappresentanza dei preponenti.
2. I membri della Commissione elettorale sono nominati con votazioni distinte per le rappresentanze degli agenti e delle imprese preponenti, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dello Statuto. Il quorum costitutivo e le maggioranze per la nomina dei membri della Commissione elettorale sono determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), dello Statuto.
3. La Commissione elettorale nomina tra i suoi componenti il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli agenti, e il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei preponenti, che presiedono anche le sottocommissioni delle rispettive componenti di cui al successivo articolo 5, comma 2. La composizione della Commissione elettorale è pubblicata sul sito istituzionale della unitamente al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. CP_1
4. Il Presidente fissa il calendario delle riunioni plenarie della Commissione e quello delle sottocommissioni avendo cura di evitare la duplicazioni di attività e, comunque, perseguire il contenimento dei costi complessivi di funzionamento.
5. La partecipazione alla Commissione elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della , con l'eventuale candidatura per l'Assemblea dei CP_1 delegati e con la presentazione e sottoscrizione delle liste elettorali. Articolo 5 - Compiti della Commissione elettorale e dei rappresentanti di lista
1. La Commissione elettorale: a) provvede sugli eventuali reclami avverso il mancato riconoscimento del diritto di elettorato attivo;
b) verifica la validità delle liste elettorali presentate, valutando il rispetto delle modalità, della tempistica e dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature;
c) dichiara l'apertura della campagna elettorale;
d) attesta il regolare svolgimento della procedura di voto elettronico a distanza;
e) sovraintende alla procedura di voto e provvede a quanto necessario al regolare andamento della procedura stessa;
f) verifica i risultati della votazione e dello scrutinio;
g) proclama i risultati elettorali; h) redige il verbale delle operazioni di voto;
i) decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali.
2. Le operazioni indicate al comma 1, lett. a), b), f), h) e i) sono svolte distintamente per l'elezione dei rappresentanti degli agenti e per quella dei rappresentanti dei preponenti e sono di competenza delle sottocommissioni elettorali composte, rispettivamente, dai sei membri nominati in rappresentanza degli agenti e dai tre membri nominati in rappresentanza dei preponenti;
le restanti funzioni sono di competenza della Commissione plenaria.
3. Ciascuna delle liste elettorali ammesse all'elezione dell'Assemblea dei delegati, ai sensi del successivo articolo 16, può chiedere che il proprio rappresentante di lista o un suo delegato assista alle operazioni indicate al comma 1, lettere e), f), g), h). I rappresentanti di lista possono formulare osservazioni riguardo tali operazioni e chiedere l'inserimento a verbale, in forma sintetica, di eventuali contestazioni. Articolo 6 - Ufficio elettorale
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione elettorale si avvale del supporto dell'Ufficio elettorale, con funzioni meramente esecutive e competenze tecniche. L'Ufficio elettorale è costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, è composto da funzionari della e coordinato CP_1 da un incaricato con qualifica di dirigente. L'Ufficio elettorale espleta le proprie funzioni a decorrere dalla data di indizione delle elezioni e fino all'ultimazione delle operazioni necessarie all'elezione degli Organi.
2. L'Ufficio elettorale: a) cura la verifica dei requisiti per l'elettorato attivo e la redazione e pubblicazione degli elenchi degli elettori;
b) cura la redazione e pubblicazione delle liste elettorali;
c) invia il certificato elettorale contenente le credenziali di accesso al sistema per il voto elettronico on-line, le istruzioni sulle modalità di votazione e, nel caso di ditte preponenti, il numero dei voti attribuiti;
d) cura la conservazione della documentazione relativa alla procedura elettorale;
e) riceve le dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte dei candidati eletti. Occorre precisare con l'appellante che “nonostante la contestazione disciplinare di del 23 giugno 2022 si “trascini” per oltre sette pagine, i fatti addebitati sono tre e CP_1 semplicissimi: a) il primo, di non avere il ricorrente fedelmente redatto il verbale di delibera della riunione della Commissione Elettorale del 3.8.2021 (in realtà trattavasi di bozza), avendo aggiunto d'iniziativa ed inopinatamente in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, la formula di proclamazione dei tre consiglieri individuati (pacificamente) come aventi diritto alla nomina in CDA, a maggioranza nel corso della citata seduta della Commissione Elettorale, di cui era stata deliberata “solo” l'elezione e non anche la proclamazione. b) il secondo quanto alla riunione della Commissione Elettorale del 21 ottobre 2021, all'opposto, è l'avere il ricorrente, in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, volutamente redatto il testo della (bozza) del verbale inviato ai Commissari, omettendo quel invece sarebbe stato deliberato dalla Commissione stessa, non trascrivendo la proposta di delibera di un membro della Commissione (avv. Giorgi) che conteneva l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato”, e di non aver quindi inserito nel verbale la proclamazione degli eletti quale esito automatico della deliberata elezione. c) il terzo, in stretta correlazione con il secondo, di aver assunto tale posizione e redatto tale messaggio su indicazione e sotto dettatura del Direttore Generale cui egli si era illegittimamente rivolto, consentendogli così CP_2 di esondare dalle proprie competenze, e per effetto del quale il verbale medesimo non veniva poi approvato dalla maggioranza dei consiglieri Il tutto, come detto, aggravando la conflittualità in seno alla Commissione e contribuendo all'allungamento dei tempi di nomina del nuovo legittimo CDA”. Ebbene, non si può non evidenziare che, in base al Regolamento soprarichiamato la proclamazione di risultati elettorali e, pertanto, anche degli eletti spetta alla commissione elettorale non all'ufficio elettorale, cui era preposto come coordinatore l'appellante, che pertanto, ha contravvenuto a quanto normativamente disposto (tale circostanza non è negata in termini di fatto materiale ma solo di qualificazione giuridica. Parimenti, l'altrettanto non contestato riferirsi all'allora Direttore Generale CP_2 appare del tutto incongruo ed inopportuno, attesa l'estraneità dello stesso all'ufficio elettorale e, per dirla con l'appellata , “Non si può non considerare poi, ai fini CP_1 della giustificatezza del recesso per cui oggi è causa, che la condotta dell'ing.
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ha contribuito ad alimentare il feroce contenzioso giudiziario relativo Parte_1 all'elezione dei tre membri mancanti del Consiglio d'Amministrazione, al punto da comportare consistenti limitazioni della normale l'attività della . È sufficiente CP_1 considerare, al riguardo, che veniva congelato l'iter necessario all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2022, che non poteva essere sottoposto all'Assemblea dei delegati per la successiva approvazione”, e ciò con riguardo agli eletti non considerati tali nonostante la richiesta dell'Avv. Giorgi. Pertanto, si condivide quanto già ben precisato dal giudice di prime cure secondo cui “l'essere stato licenziato per tali consapevoli azioni appare mera legittima reazione datoriale a grave violazione dei doveri inerenti il ruolo ricoperto, a prescindere da chi abbia provveduto ad assumere l'iniziativa disciplinare. Ed anzi, in un'ottica di correttezza e lealtà, anche la “fazione” suo malgrado favorita avrebbe dovuto, in ipotesi, procedere in tal senso. Il che evidenzia come l'istante sia stato estromesso non per l'appartenenza ad una delle coalizioni ma per aver asservito il suo ruolo ad una coalizione, quale che sia, così non preservando la sua terzietà”. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2214/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1154/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Salvatori ed Ernesto Parte_1 Iannucci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 16/d; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Monica Controparte_1 Grassi e Carlo Bozzi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli 22; APPELLATA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e ritualmente notificato, , premesso di essere stato assunto quale Parte_1 dirigente dalla convenuta, esposto che in aggiunta ai compiti previsti Controparte_1 nella lettera d'assunzione, con Delibera n. 74/2019, il C.d.A. della medesima lo CP_1 aveva nominato membro e coordinatore dell'Ufficio Elettorale, reso noto di essere stato licenziato per giusta causa in riferimento a presunte inadempienze che, unitamente ai suoi colleghi membri dell'Ufficio Elettorale, avrebbe posto in essere in concorso col Direttore Generale n asserita violazione dei compiti gravanti sull'Ufficio stesso, CP_2 CP_3 ed in particolare per le infedeli modalità con cui sarebbero state predisposte le bozze dei verbali delle riunioni della Commissione Elettorale del 3 agosto e del 21 ottobre 2021, lamentata la discriminatorietà e la ritorsività dell'atto espulsivo e, comunque, argomentato in merito alla sua illegittimità non essendo stato posto in essere alcun comportamento disciplinarmente rilevante;
dedotto in merito alla tardività della contestazione;
vantato il diritto a veder versate somme a titolo di retribuzione variabile e indennità ferie non godute, concludeva chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 26.7.2022 poiché disposto per esclusivo motivo discriminatorio e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18 c. 1 L.n.300/70 con condanna della medesima al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento CP_1 fino alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari a € 11.255,07. In via gradata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art. 7 L. n.300/70 e, comunque, perché privo di giusta causa e di qualsivoglia giustificatezza dei motivi e, per l'effetto,: condannare controparte — ai sensi degli artt. 15 e 21 del CCNL per i dirigenti - al pagamento di € 472.713,04 di cui € 202.591,30 a titolo CP_4 di indennità sostitutiva del preavviso ed € 270.121,74 a titolo di indennità supplementare, ovvero la somma maggiore che risulterà di giustizia;
condannare ancora CP_1
a corrispondere in favore del ricorrente il complessivo ulteriore importo di €
[...]
43.486,19, per i titoli meglio specificati in ricorso, di cui € 13.3014,44 per retribuzione accessoria anno 2022; € 16.190,95 per indennità sostituiva delle ferie ed € 13.993,80 per integrazione TFR”, oltre accessori e vinte le spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta argomentando in merito alla legittimità della scelta operata ed CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese. il Tribunale di Roma decideva la causa con sentenza con cui condannava la al versamento della complessiva somma di € 23.589,39 (€ 13.301,44 a Controparte_1 titolo di retribuzione variabile maturata nel primo semestre 2022 + € 10.287,95 a titolo di indennità ferie arretrate), annualmente rivalutate e interessi legali (v. Cass. SS. UU. 38//2001 e successive conformi) e compensava per 2/3 le spese di lite, mentre la restante parte la poneva a carico della . Rigettava nel resto, ritenendo legittimo il Controparte_1 licenziamento impugnato. Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma con ricorso depositato in data 30.7.2024 ha proposto appello . Parte_1
La si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello viene censurata la decisione del Tribunale per: 1 omessa considerazione della nullità del licenziamento perché discriminatorio. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo. Errata e contraddittoria motivazione in violazione degli artt 115 e 116 cpc. [pag. 61 appello], Sostiene l'appellante che “Il ricorrente ha in primo grado e quale primo motivo di illegittimità del recesso eccepito la natura discriminatoria del medesimo sostenendo che la regione unica e vera del recesso risiedesse nel fatto che egli era considerato espressione di una “fazione”, ovvero di una parte politica, quella “capeggiata” dall'allora Direttore Generale che lo aveva nominato nel ruolo (destinatario anch'egli di quel CP_2 processo di epurazione messo in atto dalla nuova maggioranza appena insediatasi) che doveva essere eliminata ... nell'ambito del giudizio antidiscriminatorio, l'attore ha solo l'onere di fornire elementi di fatto idonei a configurare l'esistenza di indizi di discriminazione. Compete, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che le proprie scelte siano state effettuate secondo criteri causali oggettivi e non discriminatori. Per l'effetto, ogniqualvolta il lavoratore abbia assolto il suo "contrapposto attenuato onere della prova" (fornendo elementi indizianti, precisi e concordanti che, sebbene privi del requisito della gravità, siano di per sé idonei a fondare la presunzione "debole "di discriminazione), scatta a carico del datore di lavoro, l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione (Corte di Giustizia 21 luglio 2011 n. 104 c. 104/10 e Cass. Sezione Lavoro 5 giugno 2013 n. 14206) ... Quanto alla natura discriminatoria del licenziamento, occorre chiarire, poi, che il vizio denunciato andrà necessariamente valutato avuto riguardo alla lettera di licenziamento - unico atto produttivo di effetti risolutivi sulla relazione lavorativa - in cui sono espresse le ragioni che hanno condotto la a recedere dal rapporto, restando Controparte_1 impregiudicata - perché esaminabile solo in via subordinata, secondo l'ordine delle domande proposte - la successiva, in ordine logico, verifica della legittimità del medesimo recesso, sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 legge 300/70 e della sussistenza di una causa giusta che lo sorregga … Non si comprende, invero, perché per gli stessi fatti, nella lettera di contestazione addirittura riportati come posti in essere proprio dalla d.ssa , che peraltro a differenza del ricorrente avendo sempre ricoperto il ruolo Per_1 di segretaria verbalizzante della Commissione Elettorale, ed avendo firmato ella ciascuno dei verbali contestati, se del caso avrebbe dovuto avere maggiore responsabilità del
[...]
, siano stati ritenuti di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia con il solo Parte_1 ricorrente. La spiegazione è una: perché lui e solo lui era stato nominato nel ruolo dal dott. senza contare che evidentemente solo lui non aveva avallato la richiesta di fornire CP_2 giustificazioni “ammaestrate” che potessero facilitare l'espulsione del … In sintesi il CP_2 licenziamento di cui è causa, ancor prima che infondato per i motivi di cui in seguito, deve ritenersi nullo perché discriminatorio in quanto attuato da , o meglio, dalla nuova CP_1 maggioranza che aveva preso la guida dell'Ente all'esito del violentissimo contenzioso di cui s'è detto, mossa evidentemente dal desiderio di cacciare tutti i soggetti, con ruoli di rilevo, riferibili alla precedente maggioranza, e quindi per meri motivi di appartenenza politica”; 2, omesso rilievo della intempestività della contestazione e del licenziamento. Erroneità della sentenza e della motivazione per violazione di legge in riferimento all'art. 7 l. 300/70. Afferma l'appellante che “il lasso di tempo tra la contestazione (23.6.2022) ed i comportamenti addebitati al ricorrente, risalenti al 3.08.2021 e al 21.10.2021, e quindi a dieci e ad otto mesi precedenti, non trova giustificazione, come tenta di sostenere il tribunale, in alcuna attività di verifica, atteso che i fatti contestati attengono, e da questi si ricavano, come si legge nella lettera di contestazione, a documenti dei quali la resistente CP_1
(perché è la il datore di lavoro indipendentemente dalla maggioranza politica CP_1 che la governa) ha avuto immediata, perché contestuale alla loro formazione, conoscenza … I fatti oggetto di contestazione non erano nè complessi nè tormentati;
e soprattutto tanto il 3.8.2021 quanto il 21.10.2021, quanto nei mesi successivi, i fatti contestati si sono realizzati con una situazione organica di perfettamente funzionante in ogni CP_1 sua articolazione decisionale, con un CdA seppur in fase di rinnovo che esisteva ed era al governo della fondazione, con una maggioranza e minoranza (ma la qual cosa è indifferente) con gli altri organi sociali, in carica a cominciare dal Presidente e dotato di tutti i poteri, ivi compresi quelli di valutare ed eventualmente contestare al ricorrente fatti e comportamenti immediatamente noti a tutti, quali quelli delle verbalizzazione del 3 agosto e del 21 ottobre 2021 che però all'epoca , cioè l'ente giuridico, evidentemente CP_1 ha valutato e non ha ritenuto disciplinarmente rilevanti e che invece a distanza di un anno dal primo di essi, sono stati rivalutati secondo un prisma del tutto opposto, per effetto non di un superamento di uno stallo nel management dell'Ente ma di un fatto che con la tempestività non ha nulla a che vedere, e cioè il cambio di maggioranza all'interno di
, che, per le ragioni politiche già evidenziate nel capo relativo alla CP_1 discriminatorietà del licenziamento, avendo l'obbiettivo dichiarato di licenziare il dott. CP_2 ha come mezzo al fine, contestato anche l'operato dell e del Controparte_5 [...]
in particolare. Un conto è giustificare la tardività della contestazione per Parte_1
l'esigenza di approfondire ed appurare l'esatto realizzarsi di fatti, o per la complessità dell'organizzazione aziendale ove questa comporti più passaggi tra diversi uffici per le verifiche necessarie all'accertamento; altro conto è confondere tale principio con quel che non è stato un problema di complessità della valutazione, ma di diversa ottica della valutazione e giustificare un giudizio disciplinare affatto diverso dato dalla maggioranza subentrante in ordine a fatti e comportamenti già conosciuti ed accertati, dallo stesso soggetto giuridico, cioè , funzionante in tutto i suoi poteri e ruoli organici per tutto CP_1 il citato lasso di tempo … seguendo il ragionamento del tribunale una contestazione per fatti conosciuti dal datore di lavoro inteso come persona giuridica, potrebbe essere sollevata anche a distanza di anni sol perchè la società si è trovata nel frattempo ad operare in una situazione di conflittualità per la conquista dei suo vertici organici, di talchè quando ne cambia il controllo, questa avrebbe a disposizione un potere di rivalutazione dei medesimi fatti, già avvenuti e trascorsi, secondo il diverso prisma della nuova maggioranza, il che evidentemente non è previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, né dal principio di tempestività come interpretato dal diritto vivente, e soprattutto contrasta con la circostanza che la persona giuridica, datore di lavoro opera indistintamente dalle maggioranze sociali che si alternano alla sua conduzione restando quest'ultime dinamiche interne al datore di lavoro e che non incidono sulla sua volontà che si forma all'esterno mediante scelte esplicite o implicite. In altre parole, quello del licenziamento di
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, come “effetto collaterale” del licenziamento di è avvenuto per ragioni Parte_1 CP_2 di spoil system, e con i tempi di uno spoil system. Peccato che una normativa di spoil system non esiste nel caso dei dirigenti di … Va pertanto riconosciuto il diritto all'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e all'indennità supplementare da calcolare si sensi del CCNL applicato al rapporto”;
3. omessa considerazione della “illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti da valutarsi anche in riferimento alla irrilevanza disciplinare degli addebiti. Erroneità della sentenza. Violazione degli artt 115 e 116 cpc.”. Sostiene l'appellante che “Ebbene, nonostante la contestazione disciplinare di del 23 giugno 2022 si “trascini” per CP_1 oltre sette pagine, i fatti addebitati sono tre e semplicissimi: a) il primo, di non avere il ricorrente fedelmente redatto il verbale di delibera della riunione della Commissione Elettorale del 3.8.2021 (in realtà trattavasi di bozza), avendo aggiunto d'iniziativa ed inopinatamente in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, la formula di proclamazione dei tre consiglieri individuati (pacificamente) come aventi diritto alla nomina in CDA, a maggioranza nel corso della citata seduta della Commissione Elettorale, di cui era stata deliberata “solo” l'elezione e non anche la proclamazione. b) il secondo quanto alla riunione della Commissione Elettorale del 21 ottobre 2021, all'opposto, è l'avere il ricorrente, in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, volutamente redatto il testo della (bozza) del verbale inviato ai Commissari, omettendo quel invece sarebbe stato deliberato dalla Commissione stessa, non trascrivendo la proposta di delibera di un membro della Commissione (avv. Giorgi) che conteneva l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato”, e di non aver quindi inserito nel verbale la proclamazione degli eletti quale esito automatico della deliberata elezione. c) il terzo, in stretta correlazione con il secondo, di aver assunto tale posizione e redatto tale messaggio su indicazione e sotto dettatura del Direttore Generale a cui egli si era CP_2 illegittimamente rivolto, consentendogli così di esondare dalle proprie competenze, e per effetto del quale il verbale medesimo non veniva poi approvato dalla maggioranza dei consiglieri Il tutto, come detto, aggravando la conflittualità in seno alla Commissione e contribuendo all'allungamento dei tempi di nomina del nuovo legittimo CDA … Così in riferimento alla seduta del 3.8.2021 nessun dirimente rilievo potrà assegnarsi al fatto che l'Ufficio elettorale abbia inserito nel verbale la formula di proclamazione se non dopo aver accertato che un tale inserimento fosse atto vietato all'ufficio elettorale e non fosse invece atto necessitato e semplice conseguenza diretta della elezione e nomina deliberata dal soggetto che ne avena il potere, la Commissione Elettorale , nomina ed elezione che, come da statuto e regolamento elettorale di , sono tutt'uno con la CP_1 proclamazione, cioè sinonimi ed espressioni della stessa unica azione di competenza della Commissione … Così in ultimo in riferimento al colloquio con nessun dirimente CP_2 rilievo potrà avere il colloquio in sé, se non dopo aver accertato che quel colloquio era finalizzato a favorire una delle due coalizioni presenti nella Commissione, quella che aveva confermato l'allora Direttore nel ruolo, a danno dell'altra … contrariamente a CP_2 quanto si legge in sentenza, il ricorrente, non ha ammesso alcuno dei fatti contestati, ma li ha anche sempre recisamente negati”; in riferimento alla seduta del 3.8.2021, “non ha mai ammesso di averlo fatto unilateralmente e senza che ciò facesse parte del voluto e deliberato della Commissione (che anzi nel deliberare la nomina di tre consiglieri per forza di cose ne aveva voluto anche la proclamazione, atto che intrinsecamente fa parte ed è connesso alla nomina altrimenti priva di efficacia, nomina o elezione che è tutt'uno o sinonimo della Proclamazione) , negando così il fatto contestato, inteso come condotta antigiuridica oggetto di addebito, … e non ha nemmeno negato di aver avuto un colloquio con il Direttore generale con le precisazioni di cui in seguito, negando però CP_2 anche qui il fatto antigiuridico contestato, cioè aver consentito tramite tale colloquio una indebita ingerenza del Direttore Generale in materia riservata all'Ufficio Elettorale rimettendosi alle determinazione del Direttore Generale medesimo, mentre ha sempre negato, in riferimento alla seduta 21.10.2021, anche il fatto storico di aver omesso di trascrivere la proposta di delibera del membro della Commissione elettorale, Avv. Giorgi, ed ha sempre negato che la proposta Giorgi come avanzata in seno all'assemblea contenesse anche i nominativi dei signori , e , e dunque che vi Pt_2 Pt_3 Parte_4 fosse stata una delibera di assegnazione dei tre seggi ai suddetti signori., e con tale fatto storico ha ovviamente contestato anche il fatto antigiuridico addebitato, che di nuovo atterrebbe all'infedele verbalizzazione di quanto deliberato dalla Commissione, che invece avrebbe voluto e deciso anche la nomina e proclamazione dei tre citati membri (nomina e proclamazione omessa dall'Ufficio Elettorale) … il ricorrente, in sintesi, ha sin dalle sue giustificazioni negato che i fatti ai lui contestati fossero sussistenti, perché di quei fatti ha negato in ogni modo l'antigiuridicità e non semplicemente tentato di darne una diversa rappresentazione … [Il verbale de] La seduta del 3.8.2021 … fosse [era] stato redatto dall'Ufficio elettorale in modo conforme alla prassi, allo statuto ed al regolamento, ovvero solo dopo aver recepito l'integrazione, successiva all'invio della prima bozza, del Commissario Presidente Avv Costanzo;
… premesso che il ricorrente ha sempre negato di aver autonomamente ampliato la delibera, ovvero il fatto storico rilevante, ciò che è dirimente per escludere l'antigiuridicità del fatto, e quindi per affermarne l'insussistenza, è che la formula di proclamazione degli eletti (ed è pacifico che in detta seduta la Commissione elettorale avesse deliberato l'elezione dei tre su indicati nominativi) è atto necessitato che l'ufficio elettorale doveva adottare, per regolamento e perché ciò è così ritenuto dalla stessa resistente. … Non c'è nel regolamento o nello statuto, CP_1 prima una nomina, o assegnazione di seggi, e poi una successiva proclamazione. Assegnare seggi di un organo a tre soggetti, prendere atto cioè che loro sono stati i membri eletti, la Commissione lo fa proclamandoli quali eletti. … D'altronde che la proclamazione sia tutt'uno con la delibera di nomina e di elezione dei tre membri, e smentisca la tesi apodittica che si legge in sentenza secondo cui si tratterebbe di due atti separati su cui sarebbe necessaria doppia e separata delibera della Commissione, lo si desume, oltrechè dalle chiare disposizioni regolamentari, dinanzi citate, dalle stesse affermazioni che la si lascia sfuggire nella lettera di contestazione quando addebita CP_1 inadempimenti al ricorrente in riferimento alla seduta del 21.10.2021 consistenti nel non avere inserito nel detto verbale la formula di proclamazione degli eletti, non perché sulla proclamazione fosse intervenuta una apposita delibera ma quale conseguenza necessitata della loro elezione ed indicazione nominativa fatta dal … è la CP_6 stessa che alla (pretesa) delibera di nomina fa conseguire, come necessitata, CP_1 nel verbale medesimo anche la presenza della formula di loro proclamazione, che qui contesta al ricorrente di non aver apposto … Se infatti è palese, come è palese, che l'Ufficio Elettorale non abbia, con l'aggiunta della formula di proclamazione alterato la volontà della Commissione, che proprio tale potere dovere nella citata seduta aveva esercitato, cade anche l'inadempimento di infedele verbalizzazione su cui poggia l'impugnata sentenza Firmato Da: ERNESTO IANNUCCI Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 1c6980 85 Fermo quanto precede, quanto al verbale del 3.8.2021, richiamando quanto esposto in fatto ai punti da 53 a 73, e non contestato, ciò che definitivamente rileva, è poi che, a conclusione del fitto scambio di corrispondenza tra i Commissari, allegata al ricorso, il verbale, con l'inserimento della formula di proclamazione, veniva infine approvato a maggioranza (vedasi email 4 agosto 2021 alle 20:14 e email del 04/08/2021 22:44 doc 71 e doc. 78) compresa la sua formula di proclamazione inserita nel testo del verbale, con i voti favorevoli dei Commissari, Costanzo, , , i voti contrari Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8 di Giorgi, e e l'astensione del Commissario (doc.7 allegato) CP_7 CP_8 Per_2
(che pure però con separata email aveva convenuto sulla corretta formulazione del verbale). Con tale voto la Commissione Elettorale ed i Commissari che l'hanno approvato, hanno fatto propria la relativa delibera (Art 21 regolamento elettorale), ed il testo così formato non può ragionevolmente sostenersi che sia imputabile ad altri che a loro, né tantomeno che differisca dall'effettivo testo voluto e deliberato dalla Commissione nel corso della riunione del 3 agosto 2021 … Sulla seduta del 21.10.2021 … la bozza di verbale era del tutto corretta in quanto nel corso della seduta della Commissione elettorale nessuno, tantomeno il Commissario Giorgi, aveva fatto i nomi dei soggetti da eleggere, con ogni conseguenza in ordine alla assenza di una delibera di elezione di tali nominativi e quindi di una di proclamazione degli eletti … evidentemente il tribunale non ha correttamente valutato, l'addebito di non aver inviato un testo di verbale completo con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri da eleggere, indicati dal Commissario Giorgi, e che ciò sia stata causa della mancata approvazione del verbale da parte della Commissione, differentemente da quanto sarebbe avvenuto nel corso della riunione del 21 ottobre 2021, è, semplicemente, ridicolo e comunque infondato. Durante la riunione non è stata fatta alcuna proclamazione e tutti gli interventi sono descritti nel verbale sin dalla prima bozza La commissione elettorale ha solo approvato di “dare seguito all'ordinanza del giudice”, come esplicitamente riportato negli interventi nel verbale, ma non ha mai parlato di proclamazione o di criteri o di eletti … quanto alla telefonata in sè, intercorsa col dott. il pomeriggio del 21 ottobre 2021, deve ritenersi infatti del tutto legittimo e CP_2 comprensibile il confronto tecnico ricercato dal ricorrente in un momento particolarmente delicato in cui il conflitto in seno alla Commissione era acutissimo, su questione tanto complessa, con un soggetto che, peraltro, lungi dall'essere un esterno alla ne CP_1 era il Direttore Generale, particolarmente esperto nel Regolarmente elettorale, e che è stato funzionale ad un agire corretto, scrupoloso e diligente da parte dell'Ufficio Elettorale. Per non dire che l'Ufficio Elettorale, struttura organizzativa con funzioni “meramente esecutive e competenze tecniche” (art 6 Regolamento elettorale), riporta da Statuto direttamente al Direttore Generale per la competenza a quest'ultimo riconosciuta di esercitare le funzioni di organizzazione e direzione delle strutture organizzative aventi funzioni operative, con l'ausilio dei rispettivi dirigenti o responsabili, e ne assicura l'unità di azione per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi;
e verificare il regolare svolgimento delle funzioni affidate alle strutture organizzative aventi funzioni di controllo con riporto diretto agli Organi, ferma restando la loro autonomia funzionale (Art. 30 Statuto) … allora evidente come non possa ritenersi fondata una contestazione quale quella mossa al ricorrente che evidentemente dovrebbe avere quale presupposto imprescindibile oltre che la responsabilità della formazione di un verbale pronto per la sottoscrizione, il potere di dare a quel verbale il sigillo di finitezza ed immodificabilità perché attestante, senza possibilità di modifiche ed integrazioni, la fotografia di quanto discusso e deliberato nella riunione. Responsabilità e potere che per Statuto e Regolamento della stessa è CP_1 riconosciuto alla sola Commissione elettorale e non ad altri. E non potrebbe essere diversamente atteso che il detto verbale altro non è che la esatta fotografia del discusso e deliberato dei suoi membri. L'ufficio elettorale, non ci si stanca di ripeterlo, sempre per Statuto e Regolamento, è chiamato unicamente a fornire supporto esecutivo e tecnico commissione e quanto alla redazione del verbale a svolgere funzioni di mera segreteria. E nello svolgimento di tale funzione sono lo stesso statuto e regolamento che prevedono la possibilità di una inesatta trascrizione di quanto discusso e deliberato nella riunione della commissione elettorale laddove prevede la possibilità per i commissari di integrare e modificare la trascrizione dei propri interventi. Ciò posto, le contestazioni mosse al ricorrente in riferimento alla redazione dei verbali delle sedute della Commissione elettorale del 3.8.2021 e 21.10.2021 sono infondate prima ancora che irrilevanti disciplinarmente. E ciò perché se, per quanto sopra ricordato, e non contestato, il verbale delle riunioni della commissione elettorale è solo quello risultante all'esito delle modifiche ed integrazioni apportate dai commissari partecipanti alla riunione alla prima bozza condivisa dall'ufficio elettorale e formata Firmato Da: ERNESTO IANNUCCI Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 1c6980 98 su appunti presi in tempo reale, e per ciò solo suscettibile di un non precisa trascrizione, di quanto oggetto di discussione, tanto il verbale della seduta del 3.8.2021 quanto quello della seduta del 21.10.2021 rispondono, nella loro versione finale e definitiva, esattamente a quanto detto, proposto e deliberato dalla Commissione e dai suoi componenti. Prima del testo finale e definitivo del verbale, che tale è solo quando i Commissari hanno completato le modifiche ed integrazioni dei loro interventi e condiviso congiuntamente il tenore delle parti comuni, non vi è alcun verbale della seduta né tantomeno alcuna delibera o proclamazione. E se alcuna delibera esiste e si adotta nel corso della medesima seduta oggetto di verbalizzazione, completandosi la formazione della volontà dell'organo nei successivi passaggi di cui s'è detto, e se il testo finale della delibera, che in entrambe le occasioni contestate al ricorrente è stato infine redatto con le opportune integrazioni ed emendamenti e con tutte le aggiunte ritenute necessarie dai Commissari (di talchè, del testo finale che ne è risultato tutto si può dire meno che non risponda al volere dei Commissari, né tantomeno che esso contrasti con un preesistente e inesistente precedente deliberato, peraltro anche di segno diverso da quello voluto e sottoscritto), contestare al ricorrente, quanto alla seduta del 3.8.2021 un ampliamento autonomo ed illegittimo dell'oggetto della Delibera, inserendo anche la “proclamazione” dei 3 seggi ai sigg.ri e e quanto alla seduta del 21.10.2021 di non Pt_9 Pt_2 Pt_3 aver riportato quanto integralmente già oggetto della delibera approvata dalla Commissione e, quindi, anche l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato, è quindi semplicemente un fuor d'opera … Ebbene nel caso di specie discende automaticamente e necessariamente anche l'ingiustificatezza del licenziamento perché da quanto sopra esposto emerge la natura manifestamente arbitraria del motivo di licenziamento del ricorrente. È evidente infatti da quanto sopra argomentato che il recesso datoriale sia stato spinto dall'unico intento di “cacciare” il ricorrente perché appartenente, secondo la visione della , ad altra “fazione” CP_1 espressione della precedente maggioranza, uscita poi sconfitta dalle elezioni del nuovo CdA, perché tanto si evince dalla stessa lettera di licenziamento … Conseguenza immediata e diretta della illegittimità del recesso, per difetto di giusta causa e perché palesemente ingiustificato in quanto intimato in violazione di norme di legge e di contratto, e comunque per i motivi tutti sopra richiamati, è il diritto dell'Ing. di vedersi Parte_1 riconosciuta l'indennità sostituiva del preavviso e l'indennità supplementare di ingiustificato licenziamento prevista dalla contrattazione collettiva di settore (art 15 e 21 CCNL dirigenti
. Quanto al preavviso, il ricorrente, in ragione della sua anzianità di servizio pari alla CP_4 data del licenziamento ad otto anni e due mesi, avrà diritto di ricevere una indennità pari alla RAL che il ricorrente avrebbe percepito per 18 mesi”. Chiede, pertanto: “in riforma parziale della sentenza n. 1154/2024 pubbl il 31.01.2024 pronunciata dal Tribunale civile di Roma sezione lavoro Dott.ssa Casari nel procedimento RG. 1294/2023 e non notificata In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 26.7.2022 poiché disposto per esclusivo motivo discriminatorio e per l'effetto condannare la a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1 ex art. 18 c. 1 L.n.300/70 con condanna della medesima al pagamento di tutte CP_1 le retribuzioni dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari a euro 11.255,07 In via gradata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art.7 L. n.300/70 e, comunque, perché privo di giusta causa e di qualsivoglia giustificatezza dei motivi e per l'effetto: condannare — ai sensi degli artt. 15 e 21 del CCNL per i dirigenti Controparte_1
- al pagamento di euro 472.713,04 di cui € 202.591,30 a titolo di indennità sostitutiva CP_4 del preavviso ed € 270.121,74 a titolo di indennità supplementare, ovvero la somma maggiore che risulterà di giustizia;
condannare ancora a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente l'ulteriore importo di € 13.993,80 per integrazione TFR. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Deduce, per altro verso, l'appellata: “rammentiamo a noi stessi che in base a quanto affermato dalla Suprema Corte (si tratta di principio più che consolidato), “il licenziamento per ritorsione, assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. 604/1966, 15 l. 300/1970 e 3 l. 108/1990, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 26-03-2012, n. 4797). In applicazione del consolidato principio sopra richiamato, la natura ritorsiva del recesso non può neppure essere ipotizzata nel caso di specie. Deve essere al riguardo rilevata l'assoluta inconferenza delle argomentazioni avversarie con cui si richiamano i principi legislativi e giurisprudenziali concernenti la disciplina applicabile al licenziamento per discriminazione. È agevole replicare, al riguardo, che il licenziamento ritorsivo è fattispecie ben differente per ciò che concerne i presupposti dal recesso per discriminazione, cui può essere in via astratta accomunato esclusivamente per gli effetti e non anche per la disciplina applicabile, soprattutto per ciò che concerne l'onere della prova. Ricordiamo a noi stessi, al riguardo, che la discriminazione è stata oggetto di numerosi interventi legislativi (su tutti, il D. lgs 215/2003 e il D. lgs 216/2003) che non sono applicabili, nemmeno per analogia, a una presunta fattispecie ritorsiva. Ciò già varrebbe, senza necessità di ulteriori considerazioni, ad escludere la fondatezza della tesi avversaria. Quanto sopra osservato emerge, poi, con palmare evidenza laddove si prendano in considerazione le allegazioni avversarie sul punto, tese a rivendicare la correttezza dell'operato dell'ing. Parte_1 da un lato e, dall'altro, l'ininfluenza dello stesso con riferimento all'esito del procedimento elettorale. Ciò, secondo la tesi avversaria, dovrebbe condurre inevitabilmente a ritenere che l'unica ragione del recesso vada considerata di natura “politica” – essendo il Direttore Generale al tempo dei fatti in carica, dott. espressione di un'altra fazione rispetto a CP_2 quella uscita vittoriosa dall'ultima tornata elettorale ed essendo stato nominato il ricorrente nella sua carica proprio dal dott. – la avrebbe proceduto ad un CP_2 CP_1 licenziamento ritorsivo esclusivamente nei confronti degli ultimi due. Si tratta, tuttavia, di un'affermazione che non solo è stata oggetto di specifica contestazione da parte della
, ma che, ulteriormente, non trova riscontro alcuno negli elementi probatori ex CP_1 adverso prodotti e che controparte concretamente neppure si offre di provare, non essendo di alcuna utilità al riguardo le considerazioni concernenti l'irrilevanza del comportamento dell'interessato con riferimento all'esito elettorale. Si tratta, invero, di un elemento – quello dell'irrilevanza – che non coglie affatto nel segno, come correttamente messo in evidenza dal Giudice di primo grado … i fatti oggetto di contestazione non potevano essere di immediata conoscenza e percezione da parte del datore di lavoro ma, proprio per la loro natura, sono emersi in seguito ed hanno richiesto, inoltre, i dovuti accertamenti al fine di poter appurare realmente l'accaduto. Si tratta di un passaggio preso in considerazione dal Giudice di primo grado e correttamente valutato, essendo rilevato in sentenza che il comportamento dell'interessato era “al più inizialmente conosciuto dai soli partecipanti alla conversazione entrambi non interessati a pubblicizzarlo”. Per quello che può occorrere, non appare al riguardo superfluo rimarcare che – a ben vedere – questa affermazione non è oggetto di una reale contestazione da parte avversaria … L'infondatezza della tesi avversaria è invero chiara ed emerge chiaramente anche solo in considerazione del fatto – anch'esso non contestato – che solamente in data 21 gennaio 2022 la Commissione elettorale “in ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 18 gennaio 2022, proclamava il Consiglio d'Amministrazione nella sua completezza con i tre nominativi mancanti ….e che, in pari data, il Collegio dei Sindaci convocava la seduta d'insediamento del Consiglio d'Amministrazione per il 25 gennaio 2022” (cfr. contestazione disciplinare prodotta all'all. 5 del fascicolo di 1° grado). Contrariamente a quanto affermato da controparte, quindi, la piena operatività dell'Organo di governo della veniva raggiunta solamente CP_1 alla fine del mese di gennaio 2022. Non vi erano, quindi, elementi che potessero lasciar complessivamente desumere che i comportamenti dell'interessato fossero, per un verso, pienamente conosciuti e conoscibili dall'Organo di governo e, per l'altro, che gli stessi fossero stati ritenuti dallo stesso leciti. Sotto tale profilo, pertanto, la violazione del principio di tempestività non è invero rinvenibile. Fermo restando ciò, occorre ulteriormente rilevare che non è nemmeno possibile sostenere nel caso di specie che la tempistica con cui è stato avviato da parte della il procedimento disciplinare nei confronti dell'ing. CP_1
abbia leso il diritto di difesa dell'interessato. L'odierno appellante, infatti, ha Parte_1 potuto prendere pienamente difesa su ogni punto della contestazione disciplinare che, anche per tale ragione, non può certo essere considerata come tardiva. Anche questo è un punto correttamente valutato da parte del Giudice di primo grado”. Sui fatti contestati poi dice: “deve escludersi in capo all'Ufficio elettorale la possibilità, nella fase di verbalizzazione, di correzione dell'operato della Commissione Elettorale anche in ipotesi di errore in cui la medesima fosse incorsa in sede di delibera. In altre parole, la competenza tecnica dell'Ufficio Elettorale è funzionale alla corretta attuazione dei compiti ad esso affidati che sono e rimangono meramente esecutivi” … in merito al verbale dell'Adunanza del 21 ottobre 2021. Anche per tali punti, infatti, appare chiaro che l'interessato sia venuto meno ai suoi doveri concernenti la fedele trascrizione nel verbale del contenuto dell'Adunanza, senza variazioni ed integrazioni, cosa che, invece, è effettivamente avvenuta … pur senza minimamente mettere in discussione la competenza del dott. CP_2 in materia – la sua carica di Direttore Generale rendeva inopportuno ab origine il suo coinvolgimento da parte dell'appellante il quale – avendo la responsabilità dell'Ufficio Elettorale in qualità di coordinatore – avrebbe dovuto astenersi dal rendere note questioni riservate ad un terzo. Ciò, a maggior ragione in considerazione del fatto che il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione e, pertanto, il coinvolgimento del dott. diventava ancor di più inopportuno. In buona sostanza, appare possibile CP_2 affermare che, nel caso di specie, l'ing. – anche in considerazione della sua Parte_1 qualifica dirigenziale che comporta un vincolo fiduciario più stretto, nonché una maggiore responsabilità e capacità di adeguare il proprio comportamento alle situazioni – avrebbe dovuto astenersi dal consultare il dott. he, da parte sua, avrebbe dovuto declinare CP_2 ogni tipo di coinvolgimento … nonostante il regolamento di prevedesse che il CP_1
Direttore Generale di fosse soggetto terzo e non dovesse avere alcun ruolo in CP_1 seno alla Commissione Elettorale e all'Ufficio Elettorale. È quindi palese l'inopportunità di un intervento del ricorrente in merito alla correttezza del computo dei resti, incidenti sulle nomine di membri del Consiglio di Amministrazione, che il deliberato della Commissione Elettorale avrebbe dovuto considerare. Del resto per stigmatizzare tale comportamento è sufficiente rammentare che il Direttore Generale è nominato e destituito dal Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono proclamati dalla Commissione Elettorale … ammesso e non concesso che l'Ufficio Elettorale possa effettivamente essere considerato quale struttura organizzativa, la stessa norma statutaria specifica che rimane salva l'autonomia funzionale della struttura organizzativa, il che implica necessariamente che non può essere certo considerato lecito l'intervento del Direttore Generale su un aspetto – quale è quello per il quale l'ing. ha ritenuto di doverlo consultare – chiaramente inerente Parte_1 all'autonomia funzionale dell'Ufficio … Né potrebbe lamentarsi, da parte del ricorrente, la violazione del principio dell'affidamento sotteso al rapporto di lavoro, atteso che semmai è il datore di lavoro che fa affidamento sulla correttezza dell'operato dei propri dipendenti, tanto più a livello di vertici, e che tale affidamento è stato messo in discussione proprio dalla condotta tenuta dal ricorrente. Non si può non considerare poi, ai fini della giustificatezza del recesso per cui oggi è causa, che la condotta dell'ing. ha contribuito ad Parte_1 alimentare il feroce contenzioso giudiziario relativo all'elezione dei tre membri mancanti del Consiglio d'Amministrazione, al punto da comportare consistenti limitazioni della normale l'attività della . È sufficiente considerare, al riguardo, che veniva congelato l'iter CP_1 necessario all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2022, che non poteva essere sottoposto all'Assemblea dei delegati per la successiva approvazione.”.
Orbene, sul primo motivo d'appello relativo alla omessa considerazione della nullità del licenziamento perché discriminatorio, va richiamato quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6965 del 16/03/2025. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità in precedenza aveva comunque precisato che “Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30429 del 23/11/2018; si veda anche Cass, Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019, secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”. In buona sostanza, per verificare la sussistenza della asserita natura discriminatoria (invero ritorsiva) dell'impugnato licenziamento occorre in via previa ed, in ogni caso, accertarne la fondatezza in termini di giustificatezza. Invero sul secondo motivo di gravame relativo all'omesso rilievo della intempestività della contestazione e del licenziamento, occorre richiamare quanto al riguardo statuito dal Tribunale, secondo cui “Ha eccepito in ogni caso l'istante la tardività della contestazione essendo i fatti risalenti ad agosto ed ottobre 2021 ed avendo egli ricevuto contestazione disciplinare in data 23.6.2022. Ha contro dedotto parte resistente che i fatti accertati, per loro natura, erano emersi solo in seguito ed avevano richiesto i dovuti accertamenti. Rileva l'Ufficio che, al di là della non immediata conoscibilità dell'addebito riferito all'aver il ricorrente interpellato il Direttore Generale in merito al valore da attribuire al deliberato assembleare, comportamento al più inizialmente conosciuto dai soli partecipanti alla conversazione entrambi non interessati a pubblicizzarlo, certamente la situazione di aperto conflitto tra le coalizioni, il contenzioso giudiziario che ne era seguito, così come la ritardata nomina dei membri del CdA sono stati tutti fattori di caos organizzativo che hanno visto la
in totale confusione ai propri vertici ed in conseguente difficoltà CP_1 nell'accertamento prima e nell'adozione poi di iniziative disciplinari per fatti complessi e tormentati come quelli oggetto di giudizio. Comportamenti che avevano inciso proprio Pt_1 sulla materia dell'aspro contendere e che interessavano i vertici dell essendone rimasti coinvolti non solo un dirigente ma anche il Direttore Generale. Del tutto credibilmente quindi la distanza temporale tra accadimenti e contestazione deve ritenersi nel caso di specie giustificata da condizioni oggettive di difficoltà in cui la si è trovata ad CP_1 operare. Occorre per altro osservare come il lamentato ritardo, non abbia in alcun modo leso la capacità di difesa del ricorrente a cui i fatti contestati con estrema dovizia di particolari erano ben presenti anche nel giugno 2022, per come dimostrato dal tenore delle giustificazioni all'epoca rese e dal tenore del ricorso giudiziale”. Al riguardo, il Collegio ritiene corretto quanto dedotto in merito da parte appellata secondo cui “… L'infondatezza della tesi avversaria è invero chiara ed emerge chiaramente anche solo in considerazione del fatto – anch'esso non contestato – che solamente in data 21 gennaio 2022 la Commissione elettorale “in ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 18 gennaio 2022, proclamava il Consiglio d'Amministrazione nella sua completezza con i tre nominativi mancanti ….e che, in pari data, il Collegio dei Sindaci convocava la seduta d'insediamento del Consiglio d'Amministrazione per il 25 gennaio 2022” (cfr. contestazione disciplinare prodotta all'all. 5 del fascicolo di 1° grado). Contrariamente a quanto affermato da controparte, quindi, la piena operatività dell'Organo di governo della veniva raggiunta solamente CP_1 alla fine del mese di gennaio 2022. Non vi erano, quindi, elementi che potessero lasciar complessivamente desumere che i comportamenti dell'interessato fossero, per un verso, pienamente conosciuti e conoscibili dall'Organo di governo e, per l'altro, che gli stessi fossero stati ritenuti dallo stesso leciti. Sotto tale profilo, pertanto, la violazione del principio di tempestività non è invero rinvenibile”. Infine, è infondato anche il terzo motivo d'appello. Infatti, il REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI SINDACI, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2015 con rogito del notaio dott. rep. 18831 e con nota dei Ministeri Vigilanti prot. n. Persona_3
36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015) prevede quanto segue: Articolo 4 - Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale è composta da nove membri di cui: a) sei in rappresentanza degli agenti;
b) tre in rappresentanza dei preponenti.
2. I membri della Commissione elettorale sono nominati con votazioni distinte per le rappresentanze degli agenti e delle imprese preponenti, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dello Statuto. Il quorum costitutivo e le maggioranze per la nomina dei membri della Commissione elettorale sono determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), dello Statuto.
3. La Commissione elettorale nomina tra i suoi componenti il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli agenti, e il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei preponenti, che presiedono anche le sottocommissioni delle rispettive componenti di cui al successivo articolo 5, comma 2. La composizione della Commissione elettorale è pubblicata sul sito istituzionale della unitamente al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. CP_1
4. Il Presidente fissa il calendario delle riunioni plenarie della Commissione e quello delle sottocommissioni avendo cura di evitare la duplicazioni di attività e, comunque, perseguire il contenimento dei costi complessivi di funzionamento.
5. La partecipazione alla Commissione elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della , con l'eventuale candidatura per l'Assemblea dei CP_1 delegati e con la presentazione e sottoscrizione delle liste elettorali. Articolo 5 - Compiti della Commissione elettorale e dei rappresentanti di lista
1. La Commissione elettorale: a) provvede sugli eventuali reclami avverso il mancato riconoscimento del diritto di elettorato attivo;
b) verifica la validità delle liste elettorali presentate, valutando il rispetto delle modalità, della tempistica e dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature;
c) dichiara l'apertura della campagna elettorale;
d) attesta il regolare svolgimento della procedura di voto elettronico a distanza;
e) sovraintende alla procedura di voto e provvede a quanto necessario al regolare andamento della procedura stessa;
f) verifica i risultati della votazione e dello scrutinio;
g) proclama i risultati elettorali; h) redige il verbale delle operazioni di voto;
i) decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali.
2. Le operazioni indicate al comma 1, lett. a), b), f), h) e i) sono svolte distintamente per l'elezione dei rappresentanti degli agenti e per quella dei rappresentanti dei preponenti e sono di competenza delle sottocommissioni elettorali composte, rispettivamente, dai sei membri nominati in rappresentanza degli agenti e dai tre membri nominati in rappresentanza dei preponenti;
le restanti funzioni sono di competenza della Commissione plenaria.
3. Ciascuna delle liste elettorali ammesse all'elezione dell'Assemblea dei delegati, ai sensi del successivo articolo 16, può chiedere che il proprio rappresentante di lista o un suo delegato assista alle operazioni indicate al comma 1, lettere e), f), g), h). I rappresentanti di lista possono formulare osservazioni riguardo tali operazioni e chiedere l'inserimento a verbale, in forma sintetica, di eventuali contestazioni. Articolo 6 - Ufficio elettorale
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione elettorale si avvale del supporto dell'Ufficio elettorale, con funzioni meramente esecutive e competenze tecniche. L'Ufficio elettorale è costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, è composto da funzionari della e coordinato CP_1 da un incaricato con qualifica di dirigente. L'Ufficio elettorale espleta le proprie funzioni a decorrere dalla data di indizione delle elezioni e fino all'ultimazione delle operazioni necessarie all'elezione degli Organi.
2. L'Ufficio elettorale: a) cura la verifica dei requisiti per l'elettorato attivo e la redazione e pubblicazione degli elenchi degli elettori;
b) cura la redazione e pubblicazione delle liste elettorali;
c) invia il certificato elettorale contenente le credenziali di accesso al sistema per il voto elettronico on-line, le istruzioni sulle modalità di votazione e, nel caso di ditte preponenti, il numero dei voti attribuiti;
d) cura la conservazione della documentazione relativa alla procedura elettorale;
e) riceve le dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte dei candidati eletti. Occorre precisare con l'appellante che “nonostante la contestazione disciplinare di del 23 giugno 2022 si “trascini” per oltre sette pagine, i fatti addebitati sono tre e CP_1 semplicissimi: a) il primo, di non avere il ricorrente fedelmente redatto il verbale di delibera della riunione della Commissione Elettorale del 3.8.2021 (in realtà trattavasi di bozza), avendo aggiunto d'iniziativa ed inopinatamente in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, la formula di proclamazione dei tre consiglieri individuati (pacificamente) come aventi diritto alla nomina in CDA, a maggioranza nel corso della citata seduta della Commissione Elettorale, di cui era stata deliberata “solo” l'elezione e non anche la proclamazione. b) il secondo quanto alla riunione della Commissione Elettorale del 21 ottobre 2021, all'opposto, è l'avere il ricorrente, in concorso con gli altri membri dell'Ufficio Elettorale, volutamente redatto il testo della (bozza) del verbale inviato ai Commissari, omettendo quel invece sarebbe stato deliberato dalla Commissione stessa, non trascrivendo la proposta di delibera di un membro della Commissione (avv. Giorgi) che conteneva l'indicazione dei nominativi eletti, omettendo tale indicazione sul presupposto che “i nominativi degli eletti sembrerebbero variare a seconda del criterio di calcolo utilizzato”, e di non aver quindi inserito nel verbale la proclamazione degli eletti quale esito automatico della deliberata elezione. c) il terzo, in stretta correlazione con il secondo, di aver assunto tale posizione e redatto tale messaggio su indicazione e sotto dettatura del Direttore Generale cui egli si era illegittimamente rivolto, consentendogli così CP_2 di esondare dalle proprie competenze, e per effetto del quale il verbale medesimo non veniva poi approvato dalla maggioranza dei consiglieri Il tutto, come detto, aggravando la conflittualità in seno alla Commissione e contribuendo all'allungamento dei tempi di nomina del nuovo legittimo CDA”. Ebbene, non si può non evidenziare che, in base al Regolamento soprarichiamato la proclamazione di risultati elettorali e, pertanto, anche degli eletti spetta alla commissione elettorale non all'ufficio elettorale, cui era preposto come coordinatore l'appellante, che pertanto, ha contravvenuto a quanto normativamente disposto (tale circostanza non è negata in termini di fatto materiale ma solo di qualificazione giuridica. Parimenti, l'altrettanto non contestato riferirsi all'allora Direttore Generale CP_2 appare del tutto incongruo ed inopportuno, attesa l'estraneità dello stesso all'ufficio elettorale e, per dirla con l'appellata , “Non si può non considerare poi, ai fini CP_1 della giustificatezza del recesso per cui oggi è causa, che la condotta dell'ing.
[...]
ha contribuito ad alimentare il feroce contenzioso giudiziario relativo Parte_1 all'elezione dei tre membri mancanti del Consiglio d'Amministrazione, al punto da comportare consistenti limitazioni della normale l'attività della . È sufficiente CP_1 considerare, al riguardo, che veniva congelato l'iter necessario all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2022, che non poteva essere sottoposto all'Assemblea dei delegati per la successiva approvazione”, e ciò con riguardo agli eletti non considerati tali nonostante la richiesta dell'Avv. Giorgi. Pertanto, si condivide quanto già ben precisato dal giudice di prime cure secondo cui “l'essere stato licenziato per tali consapevoli azioni appare mera legittima reazione datoriale a grave violazione dei doveri inerenti il ruolo ricoperto, a prescindere da chi abbia provveduto ad assumere l'iniziativa disciplinare. Ed anzi, in un'ottica di correttezza e lealtà, anche la “fazione” suo malgrado favorita avrebbe dovuto, in ipotesi, procedere in tal senso. Il che evidenzia come l'istante sia stato estromesso non per l'appartenenza ad una delle coalizioni ma per aver asservito il suo ruolo ad una coalizione, quale che sia, così non preservando la sua terzietà”. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste