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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5011/2022 r.g..
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 5011/2022 (riunito il n.rg. 26840/2024) promossa da: nato in [...], il [...], cui , id Parte_1 C.F._1 vestanet NA0021768, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Seconnino, C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla CodiceFiscale_2 via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, isola F12, int. 23/24
RICORRENTE contro in persona della COMMISSIONE Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Salerno – Sezione di Napoli del 7.2.2022, notificato in data 28.2.2022, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave pagina 1 di 13 situazione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato, in via gradata della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con separato ricorso, depositato in data 16.12.2024, il ricorrente impugnava il decreto del 25.6.2024 (Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/277), con il quale il Questore della provincia di Napoli rigettava la domanda di riconoscimento della protezione speciale. Tale giudizio assumeva il NRG 26840/2024. Con provvedimento reso in data 20.12.2024, il Giudice designato, ritenuti sussistenti i presupposti della continenza dei due giudizi, disponeva la riunione del procedimento contrassegnato NRG 26840/2024 al presente procedimento. Il Collegio, alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 2.7.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il P.M. nelle conclusioni rese il 23.6.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_3 in lingua wolof, ha dichiarato: di essere cittadino senegalese, nato
[...]
e cresciuto a Mbao, nella provincia di Rufisque, nella regione di Dakar, ma di essersi trasferito per motivi di lavoro a Pikine, nella medesima regione;
di aver perso entrambi i genitori, e di avere un fratello ed una sorella, che risiedono in Senegal, e con i quali è in contatto;
di essere di etnia serere e di religione cristiana;
di parlare anche francese e serere;
di avere frequentato la scuola per dieci anni nel Paese di origine, e di avere lavorato come falegname. Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio: di aver deciso di abbandonare il Senegal per un problema occorso mentre lavorava come falegname;
di essere stato, nello specifico, ingiustamente accusato del furto dei soldi in cassa, della quale egli era responsabile;
di essere stato minacciato e di aver deciso di ritornare a Mbao, ove ha vissuto per tre mesi;
di aver deciso successivamente di abbandonare il Senegal per dirigersi in Marocco nel 2017, e di aver raggiunto successivamente la Libia;
di aver vissuto in Libia per circa 3 mesi prima di raggiungere l'Italia alla fine del 2019. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dal datore di lavoro, denunciato o arrestato.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda considerando le dichiarazioni rese dal richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo presentata:
pagina 2 di 13 - credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità ed alla cittadinanza del Senegal, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione e della lingua parlata dall'interessato;
- non credibili e pertanto non accettati gli elementi relativi ai motivi alla base dell'espatrio e connessi alle problematiche occorse con il suo datore di lavoro in quanto sarebbe stato accusato ingiustamente di aver sottratto i soldi della cassa. Sul punto, difatti, le dichiarazioni rese sarebbero apparse vaghe, scarsamente verosimili ed incoerenti internamente, e non in linea dunque con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251 del 2007, atteso che il richiedente non avrebbe compiuto seri sforzi per circostanziare la domanda, fornendo in primo luogo una descrizione della propria vicenda generica e non verosimile (cfr. verbale pp.6-7), non riuscendo a corroborare l'ipotesi di un rischio attuale e concreto in tutto il Paese, in considerazione del fatto che in seguito alle problematiche occorse a Pikine egli è tornato nel proprio villaggio natale prima di abbandonare il Paese: sul punto, alla richiesta di eventuali pericoli occorsi a Mbao in quel lasso di tempo, l'istante avrebbe fornito elementi generici e non convincenti, (cfr. verbale p. 7). In secondo luogo, in merito all'espresso timore di essere ucciso in caso di rientro in Senegal, l'istante non avrebbe chiarito le ragioni correlate alla impossibilità di usufruire della protezione del suo Stato, fornendo sul punto elementi vaghi e non convincenti (cfr. verbale p.8). Oltre a ciò, lo stesso non avrebbe saputo fornire elementi su possibili sviluppi correlati ad una denuncia sporta contro di lui: sul punto, il richiedente avrebbe dimostrato di non avere informazioni in merito all'esistenza di una denuncia verso di lui, oppure di eventuali successivi sviluppi legali o penali, palesando di non conoscere il reale rischio in cui incorrerebbe in caso di rientro in Senegal. A tal riguardo, la mancanza di tali informazioni sarebbe risultata non plausibile dal momento che egli ha dichiarato di essere in contatto con i suoi familiari, (cfr. verbale p. 8). La Ct ha osservato che le dichiarazioni rese dal richiedente in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio e ai timori o rischi in caso di rimpatrio, in quanto risultate inattendibili, non possono di conseguenza essere prese in considerazione per alcuna forma di protezione, e che al di là di esse non si rinvengono elementi o argomenti per ritenere che l'interessato sia portatore di un timore fondato di persecuzione, nel caso di ritorno nel suo Stato, nel senso di cui all'art.
1.A.2 della Convenzione di Ginevra, o di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007. La Ct ha ritenuto che non sussistano neppure i presupposti per l'individuazione, in caso di rimpatrio dell'istante, di un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113.
pagina 3 di 13 Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare pagina 4 di 13 gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Or, dunque, ritiene questo Collegio che dall'analisi del narrato non emerga alcuna delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono una situazione di pericolo derivante dall'appartenenza ad una categoria perseguitata nel proprio Paese. Infatti, come ha altresì rilevato la Commissione Territoriale, le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine agli elementi fondamentali dei fatti materiali posti alla base della domanda di protezione internazionale, ossia l'accusa di furto dei soldi in cassa, e le conseguenti minacce da parte del datore di lavoro, appaiono generiche e lacunose. Il ricorrente non è stato in grado di includere elementi soggettivi, quali dettagli sensoriali, considerazioni o emozioni provate rispetto agli avvenimenti di cui è stato protagonista, fornendo invece un racconto estremamente spersonalizzato e vago. Il timore espresso risulta del tutto ipotetico (“mi può succedere qualsiasi cosa”), non avendo, il richiedente, fornito elementi dettagliati a sostegno delle sue dichiarazioni, ammettendo di non conoscere se esiste una denuncia a suo carico (“non lo so perché sono andato via”), né, tantomeno, fornendo risposte dettagliate sulle pene previste nel suo paese di origine per i reati collegati alla sua vicenda (“non lo so dire esattamente”).
pagina 5 di 13 Peraltro va evidenziato che il timore espresso di una pena detentiva, come conseguenza di un reato comune, non potrebbe considerarsi, in ogni caso, una persecuzione ricollegabile al dettato normativo della Convenzione di Ginevra. Inoltre, appare poco plausibile che il ricorrente, in seguito alle minacce subite, non abbia almeno provato a chiedere l'aiuto delle forze di polizia. In ogni caso, non avendo agito in tal senso, viene a mancare il presupposto fondamentale dell'impossibilità di accesso a una protezione statale affinché si possa riconoscere la protezione internazionale. Come ha giustamente rilevato la Commissione, appare indicativo, altresì, che in seguito all'episodio del furto, il ricorrente si sarebbe rifugiato nel suo villaggio di origine, per tre mesi, durante i quali egli non avrebbe subìto alcun tipo di conseguenza per la condotta narrata. Nell'ambito della valutazione della credibilità generale del richiedente, appare, infine, poco plausibile che egli non si sia più interessato agli sviluppi della situazione determinata dall'incidente e che non conosca, quindi, il rischio reale che incorrerebbe in caso di rientro in Senegal. Alla luce dei suesposti motivi non emergono elementi sufficienti a far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevole probabilità, un fondato timore di atti persecutori in caso di rientro nel Paese di origine, né un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs. 251/07. Il Collegio esclude che nella zona di provenienza del ricorrente vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dall'art. 14 lett. C d.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio in ordine alla situazione del Senegal, che la regione del ricorrente versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nella fattispecie, è incontestato che il ricorrente provenga dal Senegal e, in particolare, dalla regione di Dakar. Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente, ove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata (cfr. Controparte_4 Controparte_5
2017/18 - Senegal, 22 February 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a9938764.html; Senegal Focus sul paese, 01/10/2018, Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità Coi, su Easo Coi Portal;
13 March 2019, USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Senegal, su ecoi.net; https://www.bbc.com/news/topics/cnx753jej07t/senegal, al 17.1.2020; https://af.reuters.com/news/archive/senegalNews, al 7.2.2020; cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
Email_1 Email_2 da cui si può ricavare che per alcuni Stati dell'UE il Senegal rientra nel novero dei
“paesi sicuri”; https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sg). La vastità del paese di origine consente, infatti, di limitare l'accertamento alla sua area di appartenenza.
pagina 6 di 13 Invero, la situazione di violenza che si registra in altre aree del paese di provenienza del ricorrente, per lo più nella zona di AN, non si estende anche alle altre regioni del paese (https://www.nigrizia.it/notizia/notizie-dallafrica-in-podcast-giovedi-4-febbraio- 2021; l' , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
3 fevrier 2021, https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e- s%C3%A9n%C3%A9galaise-%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-
/5763964.html; , Revue de Presse du 4 Controparte_9 CP_10
, https://africacenter.org/fr/daily-media-review/revue-de-presse-du-4-fevrier-2021/;
[...]
Sud Quotidien, Les bastions 2, 9 et celui de Sikoun démantelés, le MFDC promet son retour, 5 fevrier 2021, accesso del 07 febbraio 2021, https://www.sudonline.sn/les- bastions-2-9-et-celui-de-sikoun-demanteles-le-mfdc-promet-son-retour_a_50696.html; GardaWorld, Senegal: heightened security likely in AN following 26 CP_11 operations, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/435866/senegal-heightened- security-likely-in-casamance-following-jan-26-operations; Controparte_12 [...]
une offensive de l'armée violente mais passée sous silence, 5 CP_8 CP_7
, https://www.courrierinternational.com/article/rebellion-en-casamance- CP_13 une-offensive-de-larmee-senegalaise-violente-mais-passee-sous-silence; CP_14
, 7 Controparte_15 CP_13
2021, https://www.seneplus.com/societe/grand-mystere-autour-du-bilan-de-cette- offensive-de-larmee; US , 2022 Country Report on Human Controparte_16
Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html; une entre CP_17 CP_18
22.03.2022, https://www.ndarinfo.com/AN-Encore-une- Controparte_19 attaque-armee-entre-Badioure-et-Bignona_a33469.html; AI Controparte_20
Senegal. Prohibitions, violence, arbitrary arrests: the right to protest is under threat, 29 June 2022 su https://www.ecoi.net/en/document/2074845.html; US Department of State- USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html; Le Journal du Pays, AN : Per_ soldats sénégalais et cinq autres blessés dans l'explosion de leur véhicule, 7 Per_1
2023, https://www.journaldupays.com/2023/casamance-trois-soldats-senegalais- CP_13 tues-et-cinq-autres-blesses-dans-lexplosion-de-leur-vehicule/; ICG, Crisis Watch- Senegal, May 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153). L'area del paese di origine dal quale proviene il ricorrente non è, dunque, connotata da violenza indiscriminata, secondo la corretta interpretazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\2007, che consente l'applicazione di tale disposizione solo in presenza di un conflitto armato interno e quando le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro, indipendentemente dalla possibilità di qualificare tale conflitto come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o pagina 7 di 13 la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare la regione di Thies, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Con riguardo all'istanza di concessione della protezione umanitaria e della protezione speciale, occorre richiamare, inoltre, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22111/2014, la quale ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr. Cass. n. 22111/2014). Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Nella fattispecie, trova invero applicazione il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 che, all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. La domanda della ricorrente deve, dunque, essere valutata con riferimento alla disciplina del d.l. n. 113/2018, conv. con Legge n. 132/2018, come novellato dal d.l. 130/2020. Ciò posto, in ordine alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, nel caso di specie vengono in rilievo quelle contenute nell'art. 1 lett. a) ed e) del d.l. 130/2020. La prima ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal d.l. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a) del d.l. 130/2020 è il seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). La lettera e) ha, invece, interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una pagina 8 di 13 persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora 11 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il nuovo testo contiene, dunque, come evidenzia la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 130/2020, “una complessiva riformulazione” diretta a dare piena attuazione agli artt. 3 ed 8 CEDU. Il decreto legge, convertito in legge 173/2020, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1bis TUI e dell'art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020. Come il permesso per protezione umanitaria, quindi, il permesso per protezione speciale contemplato Parte_ dall'art. 19, comma 1 e 1.1. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nelle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 non si ritrova, pertanto, alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 9 gennaio 2011, c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al CP_21 secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento pagina 9 di 13 della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con la sua dimora abituale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcun elemento sul quale fondare la valutazione in ordine ad una concreta ed apprezzabile vulnerabilità, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno sopra descritto. E ciò, nonostante la valutazione della vulnerabilità del richiedente postuli un giudizio di comparazione tra la situazione del paese di provenienza, al fine di accertare il livello di tutela ivi garantito ai diritti umani incomprimibili, ed il livello di integrazione raggiunto in Italia (Cass. S.U. n. 29459/2019). Sul piano oggettivo, in Senegal e nella zona di origine non vi sono, allo stato attuale, peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. L'Inform Risk Profile sul Senegal, pubblicato il 30 Settembre 2022 da
, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, classifica i livelli di Pt_3 rischio del Paese: Very High (molto alto), High (alto), Medium (medio), Low (basso), Very Low (molto basso). La Regione di Dakar è interessata da un livello di rischio del 3.5 corrispondente alla fascia Very Low (OCHA, Senegal: Inform Risk Profile 2022 (As of 30 September 2022), 30 September 2022, https://reliefweb.int/map/senegal/senegal-inform-risk- Contro profile- 2022-30-september-2022.). Stando ai dati più recenti, il nel Senegal Annual Country Report 2024 - Country Strategic Plan 2019 - 2024 non individua la regione tra quelle esposte in misura maggiore alla crisi alimentare, che colpisce, invece, zone diverse del Paese (https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- 0000165384/download/?_ga=2.123104207.532822486.1751884465- 1944885730.1751884465 , pp. 6-7). La situazione non è modificata all'attualità (cfr.
periodo marzo-agosto 2025, periodo di previsione giugno- Parte_4 agosto 2025, https://www.ipcinfo.org/ch/, da cui si evince che non vi è grave crisi alimentare nella regione di Dakar). Inoltre, il ricorrente non ha dato modo neppure di acquisire quegli elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti, tuttavia, determinate categorie di soggetti o aree geografiche alle quali egli è estraneo (cfr. Rapporto USDOS cit. del 2022, secondo cui “Questioni significative relative ai diritti umani includevano segnalazioni credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie;
torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte o per conto del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresto o detenzione arbitrari;
prigionieri politici o detenuti;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per pagina 10 di 13 la violenza di genere, compresa la violenza domestica e da parte del partner, i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mutilazione/escissione genitale femminile;
tratta di persone;
reati che comportano violenza o minaccia di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e l'applicazione delle leggi che criminalizzano la condotta sessuale omosessuale consensuale tra adulti.”; cfr. anche e , e che abbiano imposto CP_23 Controparte_24 al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali
o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a pagina 11 di 13 peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”; Cassazione civile sez. I, 06/12/2021 n.38601: “Non conducente è il generico richiamo al quadro socio-politico della Nigeria, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), e peraltro neppure si rinviene nel ricorso uno specifico riferimento alla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti necessari per l'ottenimento della protezione "minore"”.)..). Nel caso concreto, anche sul piano soggettivo, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Il ricorrente è un uomo adulto e non ha riportato né documentato gravi problemi di salute. Inoltre, egli non ha prodotto alcun documento dal quale possa dedursi che in Italia abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale o lavorativa. La dedotta attività lavorativa, svolta nel 2023 come muratore, non è stata sufficientemente provata e se si è svolta, è stata brevissima ed inconsistente. Infatti, al proposito, il ricorrente ha depositato solo una lettera di assunzione, e la relativa comunicazione obbligatoria unilav riguardante un rapporto con decorrenza dal 10.2.2023, senza che null'altro provi l'effettiva sua costituzione ed il suo reale svolgimento. Non risultano in atti attestati di conoscenza della lingua italiana o contratti di locazione, né il ricorrente ha allegato di aver creato in Italia una rete sociale o familiare. E ciò, nonostante si trovi sul territorio italiano dal 2019. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla si provvede sulle spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.7.2025 IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 5011/2022 (riunito il n.rg. 26840/2024) promossa da: nato in [...], il [...], cui , id Parte_1 C.F._1 vestanet NA0021768, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Seconnino, C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla CodiceFiscale_2 via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, isola F12, int. 23/24
RICORRENTE contro in persona della COMMISSIONE Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Salerno – Sezione di Napoli del 7.2.2022, notificato in data 28.2.2022, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave pagina 1 di 13 situazione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato, in via gradata della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con separato ricorso, depositato in data 16.12.2024, il ricorrente impugnava il decreto del 25.6.2024 (Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/277), con il quale il Questore della provincia di Napoli rigettava la domanda di riconoscimento della protezione speciale. Tale giudizio assumeva il NRG 26840/2024. Con provvedimento reso in data 20.12.2024, il Giudice designato, ritenuti sussistenti i presupposti della continenza dei due giudizi, disponeva la riunione del procedimento contrassegnato NRG 26840/2024 al presente procedimento. Il Collegio, alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 2.7.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il P.M. nelle conclusioni rese il 23.6.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_3 in lingua wolof, ha dichiarato: di essere cittadino senegalese, nato
[...]
e cresciuto a Mbao, nella provincia di Rufisque, nella regione di Dakar, ma di essersi trasferito per motivi di lavoro a Pikine, nella medesima regione;
di aver perso entrambi i genitori, e di avere un fratello ed una sorella, che risiedono in Senegal, e con i quali è in contatto;
di essere di etnia serere e di religione cristiana;
di parlare anche francese e serere;
di avere frequentato la scuola per dieci anni nel Paese di origine, e di avere lavorato come falegname. Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio: di aver deciso di abbandonare il Senegal per un problema occorso mentre lavorava come falegname;
di essere stato, nello specifico, ingiustamente accusato del furto dei soldi in cassa, della quale egli era responsabile;
di essere stato minacciato e di aver deciso di ritornare a Mbao, ove ha vissuto per tre mesi;
di aver deciso successivamente di abbandonare il Senegal per dirigersi in Marocco nel 2017, e di aver raggiunto successivamente la Libia;
di aver vissuto in Libia per circa 3 mesi prima di raggiungere l'Italia alla fine del 2019. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dal datore di lavoro, denunciato o arrestato.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda considerando le dichiarazioni rese dal richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo presentata:
pagina 2 di 13 - credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità ed alla cittadinanza del Senegal, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione e della lingua parlata dall'interessato;
- non credibili e pertanto non accettati gli elementi relativi ai motivi alla base dell'espatrio e connessi alle problematiche occorse con il suo datore di lavoro in quanto sarebbe stato accusato ingiustamente di aver sottratto i soldi della cassa. Sul punto, difatti, le dichiarazioni rese sarebbero apparse vaghe, scarsamente verosimili ed incoerenti internamente, e non in linea dunque con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251 del 2007, atteso che il richiedente non avrebbe compiuto seri sforzi per circostanziare la domanda, fornendo in primo luogo una descrizione della propria vicenda generica e non verosimile (cfr. verbale pp.6-7), non riuscendo a corroborare l'ipotesi di un rischio attuale e concreto in tutto il Paese, in considerazione del fatto che in seguito alle problematiche occorse a Pikine egli è tornato nel proprio villaggio natale prima di abbandonare il Paese: sul punto, alla richiesta di eventuali pericoli occorsi a Mbao in quel lasso di tempo, l'istante avrebbe fornito elementi generici e non convincenti, (cfr. verbale p. 7). In secondo luogo, in merito all'espresso timore di essere ucciso in caso di rientro in Senegal, l'istante non avrebbe chiarito le ragioni correlate alla impossibilità di usufruire della protezione del suo Stato, fornendo sul punto elementi vaghi e non convincenti (cfr. verbale p.8). Oltre a ciò, lo stesso non avrebbe saputo fornire elementi su possibili sviluppi correlati ad una denuncia sporta contro di lui: sul punto, il richiedente avrebbe dimostrato di non avere informazioni in merito all'esistenza di una denuncia verso di lui, oppure di eventuali successivi sviluppi legali o penali, palesando di non conoscere il reale rischio in cui incorrerebbe in caso di rientro in Senegal. A tal riguardo, la mancanza di tali informazioni sarebbe risultata non plausibile dal momento che egli ha dichiarato di essere in contatto con i suoi familiari, (cfr. verbale p. 8). La Ct ha osservato che le dichiarazioni rese dal richiedente in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio e ai timori o rischi in caso di rimpatrio, in quanto risultate inattendibili, non possono di conseguenza essere prese in considerazione per alcuna forma di protezione, e che al di là di esse non si rinvengono elementi o argomenti per ritenere che l'interessato sia portatore di un timore fondato di persecuzione, nel caso di ritorno nel suo Stato, nel senso di cui all'art.
1.A.2 della Convenzione di Ginevra, o di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007. La Ct ha ritenuto che non sussistano neppure i presupposti per l'individuazione, in caso di rimpatrio dell'istante, di un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113.
pagina 3 di 13 Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare pagina 4 di 13 gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Or, dunque, ritiene questo Collegio che dall'analisi del narrato non emerga alcuna delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono una situazione di pericolo derivante dall'appartenenza ad una categoria perseguitata nel proprio Paese. Infatti, come ha altresì rilevato la Commissione Territoriale, le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine agli elementi fondamentali dei fatti materiali posti alla base della domanda di protezione internazionale, ossia l'accusa di furto dei soldi in cassa, e le conseguenti minacce da parte del datore di lavoro, appaiono generiche e lacunose. Il ricorrente non è stato in grado di includere elementi soggettivi, quali dettagli sensoriali, considerazioni o emozioni provate rispetto agli avvenimenti di cui è stato protagonista, fornendo invece un racconto estremamente spersonalizzato e vago. Il timore espresso risulta del tutto ipotetico (“mi può succedere qualsiasi cosa”), non avendo, il richiedente, fornito elementi dettagliati a sostegno delle sue dichiarazioni, ammettendo di non conoscere se esiste una denuncia a suo carico (“non lo so perché sono andato via”), né, tantomeno, fornendo risposte dettagliate sulle pene previste nel suo paese di origine per i reati collegati alla sua vicenda (“non lo so dire esattamente”).
pagina 5 di 13 Peraltro va evidenziato che il timore espresso di una pena detentiva, come conseguenza di un reato comune, non potrebbe considerarsi, in ogni caso, una persecuzione ricollegabile al dettato normativo della Convenzione di Ginevra. Inoltre, appare poco plausibile che il ricorrente, in seguito alle minacce subite, non abbia almeno provato a chiedere l'aiuto delle forze di polizia. In ogni caso, non avendo agito in tal senso, viene a mancare il presupposto fondamentale dell'impossibilità di accesso a una protezione statale affinché si possa riconoscere la protezione internazionale. Come ha giustamente rilevato la Commissione, appare indicativo, altresì, che in seguito all'episodio del furto, il ricorrente si sarebbe rifugiato nel suo villaggio di origine, per tre mesi, durante i quali egli non avrebbe subìto alcun tipo di conseguenza per la condotta narrata. Nell'ambito della valutazione della credibilità generale del richiedente, appare, infine, poco plausibile che egli non si sia più interessato agli sviluppi della situazione determinata dall'incidente e che non conosca, quindi, il rischio reale che incorrerebbe in caso di rientro in Senegal. Alla luce dei suesposti motivi non emergono elementi sufficienti a far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevole probabilità, un fondato timore di atti persecutori in caso di rientro nel Paese di origine, né un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs. 251/07. Il Collegio esclude che nella zona di provenienza del ricorrente vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dall'art. 14 lett. C d.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio in ordine alla situazione del Senegal, che la regione del ricorrente versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nella fattispecie, è incontestato che il ricorrente provenga dal Senegal e, in particolare, dalla regione di Dakar. Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente, ove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata (cfr. Controparte_4 Controparte_5
2017/18 - Senegal, 22 February 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a9938764.html; Senegal Focus sul paese, 01/10/2018, Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità Coi, su Easo Coi Portal;
13 March 2019, USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Senegal, su ecoi.net; https://www.bbc.com/news/topics/cnx753jej07t/senegal, al 17.1.2020; https://af.reuters.com/news/archive/senegalNews, al 7.2.2020; cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
Email_1 Email_2 da cui si può ricavare che per alcuni Stati dell'UE il Senegal rientra nel novero dei
“paesi sicuri”; https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sg). La vastità del paese di origine consente, infatti, di limitare l'accertamento alla sua area di appartenenza.
pagina 6 di 13 Invero, la situazione di violenza che si registra in altre aree del paese di provenienza del ricorrente, per lo più nella zona di AN, non si estende anche alle altre regioni del paese (https://www.nigrizia.it/notizia/notizie-dallafrica-in-podcast-giovedi-4-febbraio- 2021; l' , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
3 fevrier 2021, https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e- s%C3%A9n%C3%A9galaise-%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-
/5763964.html; , Revue de Presse du 4 Controparte_9 CP_10
, https://africacenter.org/fr/daily-media-review/revue-de-presse-du-4-fevrier-2021/;
[...]
Sud Quotidien, Les bastions 2, 9 et celui de Sikoun démantelés, le MFDC promet son retour, 5 fevrier 2021, accesso del 07 febbraio 2021, https://www.sudonline.sn/les- bastions-2-9-et-celui-de-sikoun-demanteles-le-mfdc-promet-son-retour_a_50696.html; GardaWorld, Senegal: heightened security likely in AN following 26 CP_11 operations, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/435866/senegal-heightened- security-likely-in-casamance-following-jan-26-operations; Controparte_12 [...]
une offensive de l'armée violente mais passée sous silence, 5 CP_8 CP_7
, https://www.courrierinternational.com/article/rebellion-en-casamance- CP_13 une-offensive-de-larmee-senegalaise-violente-mais-passee-sous-silence; CP_14
, 7 Controparte_15 CP_13
2021, https://www.seneplus.com/societe/grand-mystere-autour-du-bilan-de-cette- offensive-de-larmee; US , 2022 Country Report on Human Controparte_16
Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html; une entre CP_17 CP_18
22.03.2022, https://www.ndarinfo.com/AN-Encore-une- Controparte_19 attaque-armee-entre-Badioure-et-Bignona_a33469.html; AI Controparte_20
Senegal. Prohibitions, violence, arbitrary arrests: the right to protest is under threat, 29 June 2022 su https://www.ecoi.net/en/document/2074845.html; US Department of State- USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html; Le Journal du Pays, AN : Per_ soldats sénégalais et cinq autres blessés dans l'explosion de leur véhicule, 7 Per_1
2023, https://www.journaldupays.com/2023/casamance-trois-soldats-senegalais- CP_13 tues-et-cinq-autres-blesses-dans-lexplosion-de-leur-vehicule/; ICG, Crisis Watch- Senegal, May 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=153). L'area del paese di origine dal quale proviene il ricorrente non è, dunque, connotata da violenza indiscriminata, secondo la corretta interpretazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\2007, che consente l'applicazione di tale disposizione solo in presenza di un conflitto armato interno e quando le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro, indipendentemente dalla possibilità di qualificare tale conflitto come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o pagina 7 di 13 la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare la regione di Thies, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Con riguardo all'istanza di concessione della protezione umanitaria e della protezione speciale, occorre richiamare, inoltre, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22111/2014, la quale ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr. Cass. n. 22111/2014). Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Nella fattispecie, trova invero applicazione il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 che, all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. La domanda della ricorrente deve, dunque, essere valutata con riferimento alla disciplina del d.l. n. 113/2018, conv. con Legge n. 132/2018, come novellato dal d.l. 130/2020. Ciò posto, in ordine alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, nel caso di specie vengono in rilievo quelle contenute nell'art. 1 lett. a) ed e) del d.l. 130/2020. La prima ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal d.l. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a) del d.l. 130/2020 è il seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). La lettera e) ha, invece, interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una pagina 8 di 13 persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora 11 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il nuovo testo contiene, dunque, come evidenzia la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 130/2020, “una complessiva riformulazione” diretta a dare piena attuazione agli artt. 3 ed 8 CEDU. Il decreto legge, convertito in legge 173/2020, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1bis TUI e dell'art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020. Come il permesso per protezione umanitaria, quindi, il permesso per protezione speciale contemplato Parte_ dall'art. 19, comma 1 e 1.1. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nelle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 non si ritrova, pertanto, alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 9 gennaio 2011, c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al CP_21 secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento pagina 9 di 13 della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con la sua dimora abituale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcun elemento sul quale fondare la valutazione in ordine ad una concreta ed apprezzabile vulnerabilità, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno sopra descritto. E ciò, nonostante la valutazione della vulnerabilità del richiedente postuli un giudizio di comparazione tra la situazione del paese di provenienza, al fine di accertare il livello di tutela ivi garantito ai diritti umani incomprimibili, ed il livello di integrazione raggiunto in Italia (Cass. S.U. n. 29459/2019). Sul piano oggettivo, in Senegal e nella zona di origine non vi sono, allo stato attuale, peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. L'Inform Risk Profile sul Senegal, pubblicato il 30 Settembre 2022 da
, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, classifica i livelli di Pt_3 rischio del Paese: Very High (molto alto), High (alto), Medium (medio), Low (basso), Very Low (molto basso). La Regione di Dakar è interessata da un livello di rischio del 3.5 corrispondente alla fascia Very Low (OCHA, Senegal: Inform Risk Profile 2022 (As of 30 September 2022), 30 September 2022, https://reliefweb.int/map/senegal/senegal-inform-risk- Contro profile- 2022-30-september-2022.). Stando ai dati più recenti, il nel Senegal Annual Country Report 2024 - Country Strategic Plan 2019 - 2024 non individua la regione tra quelle esposte in misura maggiore alla crisi alimentare, che colpisce, invece, zone diverse del Paese (https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- 0000165384/download/?_ga=2.123104207.532822486.1751884465- 1944885730.1751884465 , pp. 6-7). La situazione non è modificata all'attualità (cfr.
periodo marzo-agosto 2025, periodo di previsione giugno- Parte_4 agosto 2025, https://www.ipcinfo.org/ch/, da cui si evince che non vi è grave crisi alimentare nella regione di Dakar). Inoltre, il ricorrente non ha dato modo neppure di acquisire quegli elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti, tuttavia, determinate categorie di soggetti o aree geografiche alle quali egli è estraneo (cfr. Rapporto USDOS cit. del 2022, secondo cui “Questioni significative relative ai diritti umani includevano segnalazioni credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie;
torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte o per conto del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresto o detenzione arbitrari;
prigionieri politici o detenuti;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per pagina 10 di 13 la violenza di genere, compresa la violenza domestica e da parte del partner, i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mutilazione/escissione genitale femminile;
tratta di persone;
reati che comportano violenza o minaccia di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e l'applicazione delle leggi che criminalizzano la condotta sessuale omosessuale consensuale tra adulti.”; cfr. anche e , e che abbiano imposto CP_23 Controparte_24 al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali
o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a pagina 11 di 13 peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”; Cassazione civile sez. I, 06/12/2021 n.38601: “Non conducente è il generico richiamo al quadro socio-politico della Nigeria, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), e peraltro neppure si rinviene nel ricorso uno specifico riferimento alla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti necessari per l'ottenimento della protezione "minore"”.)..). Nel caso concreto, anche sul piano soggettivo, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Il ricorrente è un uomo adulto e non ha riportato né documentato gravi problemi di salute. Inoltre, egli non ha prodotto alcun documento dal quale possa dedursi che in Italia abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale o lavorativa. La dedotta attività lavorativa, svolta nel 2023 come muratore, non è stata sufficientemente provata e se si è svolta, è stata brevissima ed inconsistente. Infatti, al proposito, il ricorrente ha depositato solo una lettera di assunzione, e la relativa comunicazione obbligatoria unilav riguardante un rapporto con decorrenza dal 10.2.2023, senza che null'altro provi l'effettiva sua costituzione ed il suo reale svolgimento. Non risultano in atti attestati di conoscenza della lingua italiana o contratti di locazione, né il ricorrente ha allegato di aver creato in Italia una rete sociale o familiare. E ciò, nonostante si trovi sul territorio italiano dal 2019. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla si provvede sulle spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.7.2025 IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso pagina 12 di 13 pagina 13 di 13