Articolo 2064 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2063Articolo 2065
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2064. Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati 1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorita' fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente