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Decreto 7 gennaio 2025
Decreto 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, decreto 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2636/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
considerato che per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 6/4/2023, n. 9479) “il giudice del monitorio a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: se rileva
l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”: letta l'ulteriore documentazione allegata dalla parte ricorrente a seguito della richiesta di integrazione formulata nel corso del procedimento;
riscontrata la qualità di consumatore in capo alla parte resistente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze” e che, ai sensi dell'art. 36 cod. cons., le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto;
che, con ordinanza del 29.10.2024 erano stati richiesti chiarimenti alla ricorrente, invitandola a prendere posizione sull'eventuale abusività delle clausole e a specificare l'importo delle rate scadute sino alla data del deposito del ricorso monitorio;
considerato che
la ricorrente nel fornire i chiarimenti richiesti non ha indicato l'importo delle rate scadute al momento della proposizione della domanda;
ritenuto, pertanto, che la suddetta pretesa si fonda sulla clausola di decadenza del beneficio del termine, e che la stessa, ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005, deve costituire oggetto di trattativa individuale, il cui accertamento è incompatibile con la natura sommaria del presente giudizio;
considerato che
ai fini dell'esclusione della vessatorietà della clausola non è sufficiente la doppia sottoscrizione, tenuto conto di quanto previsto dell'art. 34 cod. cons. (cfr. Cass, 8268/2020; Cass.
6802/2010); ritenuto che allo stato l'accertamento in ordine all'abusività delle clausole controverse denoti una complessità incompatibile con la funzione e le modalità del giudizio monitorio;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 2636/2024 nei confronti di (C.F. Parte_2
) e (C.F. ). C.F._1 Parte_3 C.F._2
Cassino, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
considerato che per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 6/4/2023, n. 9479) “il giudice del monitorio a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: se rileva
l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”: letta l'ulteriore documentazione allegata dalla parte ricorrente a seguito della richiesta di integrazione formulata nel corso del procedimento;
riscontrata la qualità di consumatore in capo alla parte resistente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze” e che, ai sensi dell'art. 36 cod. cons., le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto;
che, con ordinanza del 29.10.2024 erano stati richiesti chiarimenti alla ricorrente, invitandola a prendere posizione sull'eventuale abusività delle clausole e a specificare l'importo delle rate scadute sino alla data del deposito del ricorso monitorio;
considerato che
la ricorrente nel fornire i chiarimenti richiesti non ha indicato l'importo delle rate scadute al momento della proposizione della domanda;
ritenuto, pertanto, che la suddetta pretesa si fonda sulla clausola di decadenza del beneficio del termine, e che la stessa, ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005, deve costituire oggetto di trattativa individuale, il cui accertamento è incompatibile con la natura sommaria del presente giudizio;
considerato che
ai fini dell'esclusione della vessatorietà della clausola non è sufficiente la doppia sottoscrizione, tenuto conto di quanto previsto dell'art. 34 cod. cons. (cfr. Cass, 8268/2020; Cass.
6802/2010); ritenuto che allo stato l'accertamento in ordine all'abusività delle clausole controverse denoti una complessità incompatibile con la funzione e le modalità del giudizio monitorio;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 2636/2024 nei confronti di (C.F. Parte_2
) e (C.F. ). C.F._1 Parte_3 C.F._2
Cassino, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo