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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario Vincenzo
Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 5196/2022
promossa da
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CALABRESE FILIPPO elettivamente domiciliato in Perugia Via
Delle Prome 20
OPPONENTE Contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del commissario giudiziale pro tempore con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. TEGLIA FILIPPO elettivamente domiciliato in Foligno Via Piermarini
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
La parte opponente ha precisato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inadempimento dell'impresa ingiungente nella esecuzione del contratto d'appalto tale da aver determinato gli indicati danni da risarcire al Condominio ingiunto da cumulare all'applicazione della richiamata clausola penale, nella misura corrispondente al credito ingiunto e, per l'effetto, respingere ogni avversa pretesa,
1 revocando il decreto ingiuntivo opposto”.
La parte opposta ha precisato le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1485/2022- R.G. 3905/2022 emesso dal Tribunale di
Perugia; in via subordinata, nel merito, condannare in ogni caso il Parte_1 al pagamento in favore del Concordato preventivo 47/2014 P.iva “ P.IVA_2 [...]
della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_3 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il contenuto delle richieste delle parti dà, tuttavia, contezza alla parte espositiva della odierna pronuncia.
Il processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 14/11/22 con cui il
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo N.1485/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Perugia in data 22.9.22.
Cont L'ingiunzione è stata emessa in favore della per € 34.067,18 oltre accessori e spese di monitorio.
Tale credito è stato correlato alle fatture nn. 21 e 37 del 2013 afferenti alle prestazioni dedotte nel contratto di appalto del 26.11.12.
Con tale atto l'opponente, nella sua veste di committente, ha espressamente articolato
l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore rispetto agli impegni assunti con scrittura privata del 26.11.12 ed ha esplicitato la seguente domanda:
“accertare e dichiarare l'inadempimento dell'impresa ingiungente nella esecuzione del contratto d'appalto di cui meglio in premessa, tale da aver determinato gli indicati danni
2 da risarcire al , da cumulare all'applicazione della richiamata Controparte_4 clausola penale, nella misura corrispondente al credito ingiunto e, per l'effetto, - respingere ogni avversa pretesa, revocando il decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa costitutiva del 15.3.23 la parte opposta ha negato ogni addebito in ordine all'inadempimento dedotto da controparte nell'ambito della realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento delle pavimentazioni e delle impermeabilizzazioni dei piazzali esterni del “ . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo ha dedotto il caso fortuito con diretta incidenza sui lavori iniziati il 7 novembre 2012 e terminati nel maggio 2013 in base ai dati di cui al registro di direzione lavori (Doc.2 comp. risp.).
In particolare, la società appaltatrice ha ritenuto infondato ogni addebito afferente al ritardo nella esecuzione dei lavori sulla base delle
“tabelle mensili dei dati pluviometrici e delle temperature di tale registro hanno evidenziato che i giorni di lavoro complessivi sono stati 113 di cui 50 giorni di pioggia su giorni lavorativi, quindi con un totale parziale di giorni lavorativi pari a 63. A questi 63 giorni, vengono sottratti 28 giorni con temperature inferiori a 5° per un TOTALE di giorni effettivi di lavoro pari a 35”.
Con il secondo motivo articolato dalla pagina cinque del documento numero quattro l'opposta ha dedotto, tra l'altro, la inimputabilità dell'inadempimento per via della oggettiva difficoltà nella individuazione delle cause afferenti le infiltrazioni d'acqua (doc. 4 comp.risp.) ed ha esplicato le seguenti richieste:
“rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1485/2022- R.G. 3905/2022 emesso dal Tribunale di Perugia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il , al Parte_1 pagamento in favore del Concordato preventivo 47/2014 “ Pt_2 P.IVA_2 [...]
della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_3 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Con decreto -ex art. 168 bis, c. 5 c.p.c.- la prima udienza di comparizione è stata differita al
22.6.23.
Con ordinanza del 17.8.23 il Giudice Dott. Postacchini ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del predetto monitorio ed ha concesso, inoltre, alle parti i
3 termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Con provvedimento datato 8.10.24 questo giudice onorario ha ammesso la prova testimoniale nei limiti di cui alla predetta ordinanza ammissiva.
In data 6.11.24 è stato escusso il testimone Tes_1
Il successivo 13.11.26 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni cui ha fatto seguito la contestuale assegnazione della causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata in parte e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto, in primo luogo, di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito del contratto di appalto (ex art. 1655 e ss.
c.c.) con cui “una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
In secondo luogo, il Tribunale ha incentrato la disamina sul tema afferente all'assolvimento dell'onere della prova posto a carico delle rispettive parti dell'odierno processo in ragione delle sollevate questioni.
In generale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente-debitore (attore in senso formale) assume la qualità di parte convenuta in senso sostanziale.
Nel caso in esame il opponente, al fine di ottenere la revoca del monitorio, ha Parte_1 dedotto l'inadempimento della SNC appaltatrice rispetto agli impegni assunti con contratto di appalto conchiuso il 26.11.12.
In aggiunta il ha formulato, in via riconvenzionale, domanda volta Parte_1 all'accertamento e alla declaratoria “di inadempimento dell'impresa ingiungente nella esecuzione del contratto d'appalto tale da aver determinato gli indicati danni da risarcire al Condominio ingiunto da cumulare all'applicazione della richiamata clausola penale, nella misura corrispondente al credito ingiunto e, per l'effetto, respingere ogni avversa pretesa, revocando il decreto ingiuntivo opposto”.
La domanda che il ha spiegato in via riconvenzionale s'incunea, pertanto, nel Parte_1
provvedimento positivo afferente ad una autonoma e specifica utilità che, in quanto tale, va ben oltre il mero rigetto della domanda monitoria e dà luogo all'ampliamento della sfera dei poteri decisori di questo giudice onorario.
La questione, tuttavia, non esorbita dall'ambito in cui è stato emesso il monitorio atteso che la spiegata riconvenzionale resta confinata entro i limiti di cui al contratto di appalto del
26.11.12.
4 Il Condominio ha incentrato la difesa sull'INADEMPIMENTO della SNC appaltatrice ed ha chiesto la liquidazione di un importo contenente il CUMULO tra penale contrattuale e risarcimento ulteriore.
Sul crinale del predetto “cumulo” è apparsa evidente la inammissibilità della domanda.
L'art. 10 del contratto di appalto del 26.11.12, intitolato “PENALE IN CASO DI
” così recita: Pt_3
“nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto a tele termine l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliere di euro 100 per i primi trenta giorni e di euro 250 per ogni giorno successivo al trentesimo, salvo il diritto al compenso per i lavori eseguiti”.
Gli effetti della penale sono disciplinati dall'art. 1382 c.c. secondo cui “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Trattasi, dunque, di clausola pattizia con cui i contraenti in via anticipata si vincolano ad uno specifico ristoro per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento.
Nel caso in scrutinio, i contraenti hanno previsto la penale per il caso di ritardo.
Questo giudice onorario ha dovuto interrogarsi sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale volta a conseguire il tra la penale contrattuale ed il risarcimento Pt_4
ulteriore.
La risposta è negativa, sicché la domanda volta a conseguire il cumulo -così come richiesto dal è da ritenersi inammissibile per le argomentazioni qui di seguito esposte. Parte_1
In generale, corre obbligo evidenziare che le parti, in sede di pattuizione della penale, hanno piena facoltà di aggiungere anche la risarcibilità del danno ulteriore e, in tal caso, l'avente diritto al ristoro ulteriore sarà tenuto a detrarre l'ammontare complessivo dell'importo della penale. Il richiedente, inoltre, sarà anche onerato della prova afferente all'ammontare dell'intero danno (v. Cass. 21398/21).
Nel caso in esame, invece, le parti hanno delimitato i confini della clausola penale. Infatti, il predetto articolo dieci non contempla, in aggiunta, anche il risarcimento dei danni cosiddetti ulteriori in favore del Condominio-committente.
Orbene, a fronte di tale specifica limitazione contrattuale, il Tribunale ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale la clausola penale è da
5 intendersi onnicomprensiva tutte le volte in cui le parti non abbiano espressamente stabilito, come nel caso anzidetto, il risarcimento del danno ulteriore (v. Cass. 12013/93).
Rileva sul punto la richiesta di cui all'atto di citazione (v. pag. 6 punto 4) nella parte in cui il
Condominio ha chiaramente scelto di avvalersi della predetta clausola penale.
Tuttavia, l'invocata penale contrattuale (ex art. 10 del contratto del 26.11.12) ha un contenuto limitato per via della esclusione della previsione aggiuntiva della risarcibilità del danno ulteriore.
In conclusione, in mancanza di espressa pattuizione, la domanda afferente il cumulo tra penale e risarcimento ulteriore è inammissibile e va, pertanto, respinta (v. Cass.
12013/93; Cass. 7603/91 e Cass. 2020/76).
In base alla documentazione allegata dal Condominio (v. doc.
1-11 libello introduttivo) è emersa la inadeguatezza della appaltatrice nella esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto.
A fronte di tale inadeguatezza, la parte opposta avrebbe dovuto dimostrare in concreto, ex art.
2697 c.c., la fondatezza del preteso diritto di credito.
Cont La opposta (convenuta in senso formale) che ha assunto la qualità di parte attrice in senso sostanziale era tenuta all'assolvimento del doveroso onere assertivo e probatorio sia in riferimento al credito vantato in sede monitoria sia in riferimento al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
A dipanare il dubbio sull'inciso che precede sovviene l'esperienza giurisprudenziale -qui condivisa- secondo cui l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto compimento dell'opera. A fronte della contestazione attinente alla inadeguatezza nella esecuzione delle opere, la SNC appaltatrice che ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo aveva l'onere di dimostrare, in concreto, l'esatto adempimento della propria obbligazione ovvero che l'inadempimento era ascrivibile a cause non imputabili alla esecutrice opposta (v. Cass., 4.1.19 n. 98; Cass., 20.1.10 n. 936 e Cass.,
13.2.08 n. 3472).
Cont Corre obbligo ribadire che la comparsa di risposta della ha contemplato due questioni specifiche:
E' stato dedotto il caso fortuito con diretta incidenza sui lavori iniziati il 7 novembre 2012 e terminati nel maggio 2013 in base ai dati di cui al registro di direzione lavori (Doc.2 comp.
6 risp.) sulla base delle “tabelle mensili dei dati pluviometrici e delle temperature di tale registro hanno evidenziato che i giorni di lavoro complessivi sono stati 113 di cui 50 giorni di pioggia su giorni lavorativi, quindi con un totale parziale di giorni lavorativi pari a 63. A questi 63 giorni, vengono sottratti 28 giorni con temperature inferiori a 5° per un TOTALE di giorni effettivi di lavoro pari a 35”.
Con il secondo motivo articolato dalla pagina cinque del documento numero quattro,
l'opposta ha dedotto, tra l'altro, la inimputabilità dell'inadempimento per via della oggettiva difficoltà nella individuazione delle cause afferenti le infiltrazioni d'acqua (doc. 4 comp.risp.).
Inoltre, l'opposta con memoria istruttoria del 17.10.23 ha limitato la prova testimoniale ai capitoli aventi contenuto analogo agli allegati documentali versati in atti.
Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza istruttoria dell'8.10.24.
Considerato il contenuto della terza memoria di parte opposta (v. atto del 31.10.23), questo giudice onorario ha ritenuto tale atto privo della articolazione della prova contraria diretta in quanto mancante della indicazione di altri testimoni per gli stessi fatti dedotti e articolati da controparte. La terza memoria è risultata, altresì, priva della prova contraria indiretta con i testimoni indicati da controparte su specifici ulteriori nuovi capitoli.
A fronte di tale assetto probatorio, il Tribunale ha ritenuto del tutto inconsistenti le questioni dedotte dalla opposta per le seguenti ulteriori argomentazioni.
Quanto al caso fortuito, questo giudice onorario ha messo in pratica ed ha fatto applicazione del principio della Cassazione in base al quale l'evento atmosferico deve essere correttamente allegato dal deducente. Nel caso in scrutinio, invece, la mancata produzione in giudizio da parte della opposta non ha consentito il riscontro dei rilievi pluviometrici e dei caratteri di imprevedibilità oggettiva e di eccezionalità assoluta (v. Cass. 32643/23).
Più nel dettaglio, a pagina tre della comparsa costituiva, l'opposta ha dedotto quanto segue senza mai allegarne un valido supporto probatorio:
“Si può notare dalle tabelle mensili dei dati pluviometrici e delle temperature di tale registro che i giorni di lavoro complessivi sono stati 113, di cui 50 giorni di pioggia su giorni lavorativi, quindi con un totale parziale di giorni lavorativi pari a 63. A questi 63 giorni, vengono sottratti 28 giorni con temperature inferiori a 5° per un TOTALE di giorni effettivi di lavoro pari a 35”.
7 Lo stesso dicasi in relazione agli ulteriori lavori concordati in variante, laddove l'opposta fa riferimento a “78 giorni …o ha piovuto o c'era una temperatura inferiore ai 5°, rientrando di fatto tra le cause di forza maggiore, eccezionali ed imprevedibili condizioni climatiche che impediscano, in via temporanea, che i lavori.”
I dati atmosferici sono stati raccolti in un atto (v. doc. 2 comp. risp.) privo di riscontro oggettivo.
Il predetto documento, per un verso, è risultato privo di sottoscrizione e, per un altro verso, non contiene dati ufficiali meteoclimatici ed idrologici delle rilevazioni dell'Istat di aggiornamento annuale della Banca Dati Meteo relazionale-geografica. Soltanto le rilevazioni ISTAT contengono, infatti, le variabili meteoclimatiche ed idrologiche rilevate presso Enti Gestori di reti di stazioni termo-pluviometriche presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la prova orale sul punto avrebbe avuto ad oggetto mere valutazioni del testimone, come tali, del tutto inammissibili.
Quanto al secondo motivo articolato dalla pagina cinque del documento numero quattro in riferimento alla dedotta inimputabilità dell'inadempimento per via della oggettiva difficoltà nella individuazione delle cause afferenti le infiltrazioni d'acqua (doc. 4 comp.risp.), questo giudice ha rilevato la piena infondatezza della questione per via delle soluzioni tecniche indicate e articolate in modo specifico alla pagina sette e seguenti dello stesso documento indicato dalla opposta con il numero quattro.
In sostanza, la pretesa monitoria è risultata infondata.
Le argomentazioni che precedono hanno validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento.
Il contenuto inequivocabile della fase istruttoria ha evidenziato la fondatezza della eccezione paralizzante il monitorio ed afferente l'allegazione da parte del della inadeguata Parte_1
esecuzione delle opere eseguite dalla appaltatrice-opposta.
Cont La , d'altro canto, per ottenere il pagamento del corrispettivo aveva l'onere di dimostrare, in concreto, l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto di appalto del 26.11.12 ovvero che l'inadempimento era ascrivibile a cause ad essa non imputabili.
Dunque, la fase a cognizione piena non ha consentito al creditore-opposto di ricostruire pienamente il diritto di credito al quale, pertanto, non si attaglia la pienezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo per tutte le argomentazioni testé indicate.
8
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa ha svolto le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori massimi di cui al vigente regime tariffario ad esclusione della fase istruttoria la cui sintetica attività ha dato luogo alla applicazione dei minimi-inderogabili.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE in parte l'opposizione;
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1485/2022;
CONDANNA parte opposta al pagamento in favore del
[...]
dei compensi di difesa per € 6.700,00 oltre 15% TF iva e cpa. Parte_1
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, il 7 febbraio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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