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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 696/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PA P.IVA_1
POTOTSCHNIG PAOLO, MAZZOLETTI VALERIA e CAZZANI ELISA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT C.F._1
GIANNESCHI ROSY
APPELLATO
(C.F. ) E_ C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESI FEDERICO e dell'avv. P.IVA_2
BEVILACQUA LUIGI;
APPELLATA
pagina 1 di 17 avverso la sentenza n. 286/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 24.3.2022
CONCLUSIONI
In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, ferma l'inammissibilità in quanto nuove, delle deduzioni formulate dal sig. tardivamente nel giudizio di primo grado, quando ormai _1 erano maturate le preclusioni assertive, reiterate nella comparsa di risposta in appello, e delle deduzioni ex adverso formulate per la prima volta nel presente giudizio di appello, per le ragioni esposte in atti, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato
così provvedere: E_ nel merito, in via principale,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da
negli atti dei giudizi di primo e secondo grado;
PA nel merito, in via subordinata,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi PA di primo e secondo grado;
nel merito, in ulteriore subordine,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere le domande avversarie, integralmente ovvero nella diversa misura ritenuta congrua tenuto conto del concorso del fatto del sig. ex art. 1227 c.c., nonché della sua _1 incidenza sul pregiudizio lamentato, per le r sposte da negli atti PA dei giudizi di primo e secondo grado;
in ogni caso
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese eventuali condanne restitutorie;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Per la parte appellata _1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze:
- in via preliminare: rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante e dall'appellata stante la sua totale infondatezza per tutti i motivi Controparte_3
pagina 2 di 17 esposti dal comparente in comparsa di costituzione e risposta, in atti, e negli atti depositati dalla parte nel giudizio di 1° grado;
_1
- nel merito: rigettare in toto tutte le domande svolte ex adverso in via preliminare e nel merito (sia in via principale che subordinata che ulteriormente subordinata ed ogni altra consequenziale), rigettando dunque i motivi d'appello introdotti in atti in quanto infondati sia in fatto che in diritto per tutto quanto esposto dal comparente in comparsa di costituzione e risposta e negli atti depositati dalla parte nel _1 giudizio di 1° grado, con conseguente conferma integrale della sentenza n° 286/2022 del Tribunale di Pistoia e condanna di quale incorporante PA
e del Si in solido fra loro, a Parte_2 E_ risarcire al comparente il danno dal medesimo subito per i fatti di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta danno quantificato in Euro _1
168.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato nella motivazione della sentenza appellata;
- in via istruttoria: ammettere la CTU tecnico – bancaria e la CTU tecnico – grafologica e relativa richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata dalla parte nel corso del giudizio di 1° _1 grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione espletato in 1° grado, e dunque con integrale rigetto delle domande di vittoria delle spese legali ex adverso proposte”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA IMMEDIATA E PREGIUDIZIALE, dichiarare e disporre l'immediata estromissione di , , dal Controparte_3 Controparte_3 presente giudizio, iu za di primo grado nella parte in cui (pag. 14 della Sentenza) ha ritenuto infondate le domande formulate dal sig. nei confronti di _1 Controparte_3
, , n o grado di giudiz
[...] Controparte_3 narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE, dato atto del passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado nella parte in cui (pag. 14 della Sentenza) ha ritenuto infondate le domande formulate dal sig. nei confronti di , _1 Controparte_3
Succursale Italiana o grado di giudiz Sentenza di primo grado, rigettando ogni pretesa nei confronti di per tutte CP_3 le ragioni indicate in narrativa;
- IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, rigettare ogni pretesa attorea per intervenuta prescrizione e, comunque, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado da CP_3
[...]
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali, come per legge”.
pagina 3 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Pistoia NT PA odierna appellante, e WS Controparte_3
deducendo di avere acquisito, tramite il promotore Controparte_4 finanziario che lavorava per conto di , E_ Parte_2 due prodotti finanziari pagati con tre assegni circolari per un totale di euro
168.000,00, tutti intestati a WS ME SA.
Successivamente, però, aveva comunicato che, pur Parte_2 risultando che il sig. aveva acceso un conto corrente e un dossier titoli _1 presso , non erano mai pervenute a tale banca (né a PA Parte_2
) le schede di prenotazione. Anche , incaricata dei
[...] Controparte_3 pagamenti per conto della WS ME, comunicava di non avere alcuna posizione intestata al sig. _1 chiedeva quindi la condanna, in solido, di in quanto _1 PA incorporante;
WS ME e , in quanto Parte_2 Controparte_3 rispettivamente formale beneficiaria degli assegni e incaricata dei pagamenti.
L'attore citava altresì che non aveva mai eseguito gli E_ investimenti.
Si costituiva affermando di essere del tutto Controparte_3 estranea, non avendo ricevuto alcuna istruzione di pagamento riferita alla posizione in capo al disconoscendo la documentazione prodotta ed _1 eccependo la prescrizione.
Si costituiva altresì , deducendo che i rapporti tra PA Parte_2
(incorporata in a partire dal 2018) e il erano stati avviati PA _1 nel 1992 ed erano durati fino al 2008, avendo effettuato il tramite il _1 CP diverse operazioni finanziarie e obbligazionarie. Nell'ottobre del 2015, l'istituto di credito veniva a sapere di operazioni anomale riguardo ai clienti di e CP interrompeva il rapporto con quest'ultimo. I moduli di investimento prodotti dal sig. non sarebbero mai pervenuti a Finanza & Futuro/Deutsche Bank. In _1
pagina 4 di 17 definitiva, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto fatto PA valere, la propria totale estraneità alle operazioni di investimento, riconducibili solo alla anomala attività dell'ex consulente. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione in relazione alla convenuta WS , società di Controparte_4 cui era incorporante, atteso che gli assegni erano in realtà PA intestati al diverso soggetto WS ME SA.
Quest'ultima eccezione veniva accolta dal giudice di primo grado, che rigettava la richiesta attorea di chiamare in causa WS ME SA.
La causa veniva quindi istruita con testimonianze e infine posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 286/2022 pubblicata il 24.3.2022 il Tribunale di Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale PA incorporante Controparte_5
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna PA quale incorporante e in solido Parte_2 E_ tra di loro, al pagamento in favore di della somma di € 168.000,00 NT oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione;
3) rigetta la domanda attorea nei confronti di TR
;
[...]
4) condanna e in solido tra di loro, alla PA Controparte_7 refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 909,68 per NT esborsi, ed € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di NT [...]
, liquidate in € 13.430,00 per TR compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di E_
pagina 5 di 17 liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre PA rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna a tenere indenne di E_ PA quanto quest'ultima dovrà corrispondere ad per effetto dei capi 2) NT
e 4) del dispositivo”.
In particolare, Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto incorporante la , erroneamente PA Controparte_5 citata dall'attore, accoglieva la domanda dell'attore nei confronti di PA
in quanto incorporante .
[...] Parte_2
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, facendo decorrere il dies a quo dal momento in cui il danneggiato aveva avuto contezza dell'illecito, ossia quando nel giugno 2017 il era stato radiato dall'albo dei CP consulenti, momento in cui l'attore aveva preso contezza del fatto che non erano state investite le somme consegnate. Veniva invece ritenuta irrilevante la ricezione degli estratti trimestrali, ove gli investimenti per cui è causa non erano menzionati.
Il Tribunale considerava raggiunta la prova della illiceità della condotta e del danno sofferto, a mezzo della documentazione versata in atti, ritenendo in particolare dimostrato che che era promotore finanziario di E_
, aveva rapporti risalenti con il e che allo stesso Parte_2 _1 erano stati consegnati gli assegni circolari dei quali aveva successivamente curato la negoziazione. Come confermato da , poi, si dovevano a Controparte_3
quale soggetto collocatore in Italia di WS ME SA, le PA istruzioni circa la sottoscrizione e il pagamento degli assegni.
La responsabilità di veniva desunta dall'art. 31, comma 3, del PA
d.lgs. n. 58/1998, in base alla quale il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Per contro, la banca non era riuscita a dimostrare che l'illecito era stato agevolato dall'investitore, mentre veniva ritenuto sussistente il nesso di occasionalità,
pagina 6 di 17 avendo il usato la modulistica dell'istituto di credito e le istruzioni per la CP sottoscrizione fornite da quale collocatario di WS investment SA. PA
Veniva altresì esclusa la negligenza da parte del cliente, che aveva disposto i pagamenti con mezzi irregolari, violando le regole contrattuali e di buon senso, sul presupposto che le modalità operative proposte dal promotore non potessero riversarsi sull'investitore.
Veniva invece rigettata la domanda nei confronti di , che non Controparte_3 aveva instaurato alcun rapporto diretto con l'investitore.
e venivano conseguentemente condannati, in PA E_ solido tra loro, a risarcire il danno, liquidato in 168.000,00 euro oltre interessi legali, pur venendo accolta anche la domanda di manleva della Pt_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito PA anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
e NT E_ [...]
, (di seguito anche APPELLATI) TR proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione degli asseriti diritti risarcitori del sig. _1
2) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la consegna di somme al sig. a parte del sig. CP _1
3) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di non dover escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF;
4) Erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato il concorso del sig. ex art. 1227 c.c. _1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 7 di 17 Radicatosi il contraddittorio, e NT Controparte_3
, nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché
[...] infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
invece, non si costituiva in giudizio. E_
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
11.12.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
contesta la sentenza nella parte in cui ricollega il dies a quo PA della prescrizione, quindi il primo momento in cui l'investitore poteva, con l'ordinaria diligenza, accorgersi del danno, all'epoca in cui ha avuto contezza della radiazione del dall'albo degli intermediari. Secondo la banca, questo CP momento andrebbe ricollocato indietro nel tempo, considerato che, come risulta dagli atti ed è pure indicato in sentenza, il ha ricevuto dalla banca _1 regolarmente gli estratti conto, nei quali non figurava alcunché riguardo all'ultimo investimento effettuato tramite il Da tale circostanza, a giudizio CP dell'appellante, si poteva desumere la condotta illecita del promotore finanziario, visto che non era da considerare un investitore occasionale, avendo un _1 livello di conoscenza medio-alto in materia finanziaria ed avendo già compiuto diverse operazioni simili a quella per cui è causa, come risultava anche dalla dichiarazione in sede di profilatura. Peraltro, i moduli di investimento recavano chiaramente scadenze non superiori al triennio e, nonostante i contratti risalissero al 2009-2011, negli anni seguenti l'investitore non aveva sollevato alcuna pagina 8 di 17 obiezione, rendendo impossibile per la banca accorgersi delle anomalie che pure le vengono addebitate.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Va innanzitutto chiarito che, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, il termine prescrizionale è quello decennale, che certamente non è decorso.
Anche a voler considerare il termine quinquennale, poi, esso decorrerebbe dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, contezza del danno, ovvero al mese di dicembre 2015, quando la banca per cui lavorava il o ha sostituito con altro promotore, il CP quale si è presentato a lui con il prospetto degli investimenti risultanti al tale data– nel quale gli investimenti per cui è causa non erano menzionati. Neppure in tale caso, quindi, il diritto potrebbe essere considerato prescritto.
Il primo motivo di appello è quindi da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui considera assolto l'onere probatorio da parte dell'attore.
La banca afferma che, contrariamente da quanto sostenuto dal decidente, il fatto storico della consegna del denaro al non era pacifico, avendo essa CP contestato la produzione dei moduli di investimento, che non erano compilati né risultavano pervenuti a Finanza&Futuro e/o . I moduli, inoltre, non PA erano stati riconosciuti come propri da , essendo invece ascrivibili PA alla “gestione parallela” del CP
Allo stesso modo, le testimonianze non sarebbero decisive, venendo riferita una conoscenza solo indiretta dei fatti, attraverso le dichiarazioni rese dallo stesso ai testi escussi (testimonianza de relato actoris). Inoltre, i testi chiamati _1 erano tutti parenti stretti dell'attore.
A tale riguardo si osserva che gli elementi probatori che vengono contestati sono stati utilizzati dal Tribunale per fondare la responsabilità del promotore finanziario: “la prova delle condotte poste in essere dal sig. stata data…” CP
(sentenza, p. 9) e ancora “ Si ritiene, allora, raggiunta la prova del fatto storico così come narrato dall'attore, atteso che lo stesso ha consegnato, al fine di
pagina 9 di 17 realizzare alcuni investimenti a mezzo del promotore finanziario CP la somma di € 168.000,00, di cui ai citati assegni circolari, e gli stessi, su
[...] istruzione di venivano accreditati in favore del Fondo di PA investimento a nome di altri e diversi investitori”.
La contestazione dei documenti da parte della banca, quindi, non ha impedito che essi venissero utilizzati per dimostrare la responsabilità del che non li ha CP disconosciuti.
Una volta accertato il fatto illecito nei confronti del dipendente, la responsabilità di è derivata dal disposto dell'art. 31 TUF, che le rende PA addebitabili ad essa le condotte dei propri promotori finanziari.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla in punto di valenza probatoria dei documenti Pt_2 prodotti.
Il motivo è quindi da rigettare.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo di appello, la banca sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF. Il giudice non avrebbe correttamente valutato, infatti, le molte e gravi anomalie che interromperebbero il nesso tra il promotore e la banca.
Tra queste anomalie vi sarebbe il fatto che il ha consegnato assegni _1 circolari intestati a WS ME S.A. per l'acquisto di titoli che però non erano riferibili a fondi da essa gestiti, ma gestiti da un soggetto diverso PA
, che non aveva quindi ricevuto le somme;
e ciò nonostante il TO fosse
[...] edotto del normale iter di realizzazione di tali investimenti, avendone già fatti della stessa specie in passato. Altra anomalia sarebbe da individuare nel fatto che l'unica modalità di pagamento prevista era l'addebito sul conto corrente dell'investitore presso , mentre lo spazio per l'indicazione del conto PA corrente di addebito nei moduli non era stato compilato, tradendo così una consapevolezza, da parte del dell'anomalia dell'investimento in quella _1 forma. Oltre a ciò, veniva ignorato che sul modulo era precisato che PA avrebbe inviato conferma per iscritto dell'avvenuto investimento, che le
[...]
pagina 10 di 17 obbligazioni sarebbero state immesse nel deposito titoli del conto , PA nonché che l'emittente indicato era diverso dall'intestatario degli assegni.
Oltre a queste anomalie dal punto di vista documentale e contrattuale, il _1 avrebbe anche tenuto un comportamento ambiguo, continuando a rivolgersi al anche dopo l'interruzione del rapporto tra lui e Finanza&Futuro, nel CP novembre 2015.
L'argomento è fondato. L'art. 31, comma 3 TUF così recita: “Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La ratio di tale responsabilità solidale va ricollegata al principio ubi commoda ibi et incommoda
(Cass. 4.3.2014, n. 5020), in quanto del promotore la banca che funge da intermediario si avvale per realizzare la propria attività di impresa e conseguentemente deve sopportare la responsabilità di quanto dal promotore eseguito in derivazione di questo legame.
La giurisprudenza è da tempo univoca nell'affermare che la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass.
13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari viene, tuttavia, esclusa dalla giurisprudenza ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In tal caso, si afferma, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925;
Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore sono ricavabili dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste pagina 11 di 17 in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass.
17/01/2020, n. 857).
Nel caso specifico, il era stato profilato in data 12.6.2008 come cliente di _1 medio-alta competenza, che si era dichiarato a conoscenza della maggior parte degli strumenti finanziari e il cui obiettivo di investimento era un “significativo incremento del capitale investito nel medio periodo”.
Nonostante il livello di conoscenza dichiarato, l'investitore non si è avveduto delle evidenti irritualità nella compilazione dei moduli di investimento e più in generale nel contegno complessivo del In particolare, l'emittente del titolo era un CP soggetto diverso rispetto a colui al quale erano intestati gli assegni. Inoltre, il pagamento del corrispettivo è avvenuto tramite assegni circolari intestati a questo diverso intermediario, e non, come normalmente avviene, con un esborso dal conto corrente ed un deposito sul conto titoli.
pagina 12 di 17 Il modulo di prenotazione predisposto, poi, conteneva l'espressa indicazione del fatto che le obbligazioni avrebbero dovuto essere immesse nel deposito titoli e che la banca avrebbe inviato una espressa conferma scritta. Nonostante questo, è pacifico che tale conferma della banca non è mai stata inviata, come pure che i titoli non sono mai stati indicati nelle rendicontazioni del deposito inviate al cliente.
Si tratta di anomalie che avrebbe dovuto porre in allarme l'investitore, specie considerando le conoscenze medio alte dei meccanismi che regolano i mercati finanziari.
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Sez. 3, Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023).
Nella motivazione si legge: “pur dovendo escludersi l'operatività di qualsiasi automatismo (atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità̀:da ultimo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 15917, in motivazione), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di pagina 13 di 17 consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 21643 del 28/07/2021, Rv. 662375 - 01), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022, cit.)”.
La Suprema Corte evidenzia quindi chiaramente che la consegna di assegni circolari intestati a soggetti diversi dall'intermediario e dall'emittente del titolo costituisce una violazione di una specifica disposizione in materia di antiriciclaggio, tale da consentire la finalizzazione della condotta illecita da parte del promotore infedele, escludendo quindi il nesso di occasionalità necessaria.
In base al sesto comma dell'art. 96 dell'allora vigente Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre
1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002):
“
6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
pagina 14 di 17 a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta”.
Vi era quindi già all'epoca dei fatti un sostanziale divieto per il promotore di ricevere assegni, anche se circolari, che fossero intestati a soggetti diversi dall'intermediario dall'emittente del titolo.
Il comportamento anomalo dell'investitore si colloca nel percorso causale, perché se i titoli fossero stati acquisiti nel modo consueto tramite prelievo delle somme dal conto presso la banca ed accredito dei prodotti finanziari nel conto titoli, il danno non si sarebbe verificato.
Deve pertanto concludersi sul punto che, ferme restando le responsabilità dirette del è stata raggiunta la prova di una condotta dell'investitore CP _1 tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria con l'opera prestata dal consulente in favore dell'intermediario.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è da considerarsi assorbita.
Col quarto motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato rilievo del concorso del ex art. 1227 c.c. In aggiunta ai comportamenti già descritti, la banca _1 indica la circostanza ulteriore per cui in data 15 dicembre 2015 il ha _1 incontrato il nuovo consulente che ha rilevato il portafoglio-clienti del e in CP quella occasione ha ricevuto un documento recante la situazione patrimoniale e previdenziale, recante tutti i prodotti in portafoglio, tra i quali non figuravano i prodotti finanziari per cui è causa.
Il quarto motivo di appello è stato proposto, nelle conclusioni, come domanda subordinata e anche logicamente risulta assorbito dal dall'accoglimento della domanda di elisione di ogni responsabilità.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso le spese processuali di PA
pagina 15 di 17 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di NT nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Quanto alla posizione di
[...]
, in quanto convenuta in primo grado da Controparte_3
e in appello da per ragioni di litisconsorzio NT PA processuale, le spese legali verranno sostenute dal soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di PA NT CP
e ,
[...] TR avverso la sentenza n. 286/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
24.3.2022, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di E_
2. in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigetta la domanda di nei confronti di NT
; PA
3. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
4. Condanna a rifondere all'appellante NT PA
le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna a rifondere all'appellante NT PA
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
6. Condanna a rifondere all'appellata NT [...]
le spese di lite del presente TR pagina 16 di 17 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 696/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PA P.IVA_1
POTOTSCHNIG PAOLO, MAZZOLETTI VALERIA e CAZZANI ELISA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT C.F._1
GIANNESCHI ROSY
APPELLATO
(C.F. ) E_ C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESI FEDERICO e dell'avv. P.IVA_2
BEVILACQUA LUIGI;
APPELLATA
pagina 1 di 17 avverso la sentenza n. 286/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 24.3.2022
CONCLUSIONI
In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, ferma l'inammissibilità in quanto nuove, delle deduzioni formulate dal sig. tardivamente nel giudizio di primo grado, quando ormai _1 erano maturate le preclusioni assertive, reiterate nella comparsa di risposta in appello, e delle deduzioni ex adverso formulate per la prima volta nel presente giudizio di appello, per le ragioni esposte in atti, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato
così provvedere: E_ nel merito, in via principale,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da
negli atti dei giudizi di primo e secondo grado;
PA nel merito, in via subordinata,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi PA di primo e secondo grado;
nel merito, in ulteriore subordine,
- in parziale riforma della sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere le domande avversarie, integralmente ovvero nella diversa misura ritenuta congrua tenuto conto del concorso del fatto del sig. ex art. 1227 c.c., nonché della sua _1 incidenza sul pregiudizio lamentato, per le r sposte da negli atti PA dei giudizi di primo e secondo grado;
in ogni caso
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese eventuali condanne restitutorie;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Per la parte appellata _1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze:
- in via preliminare: rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante e dall'appellata stante la sua totale infondatezza per tutti i motivi Controparte_3
pagina 2 di 17 esposti dal comparente in comparsa di costituzione e risposta, in atti, e negli atti depositati dalla parte nel giudizio di 1° grado;
_1
- nel merito: rigettare in toto tutte le domande svolte ex adverso in via preliminare e nel merito (sia in via principale che subordinata che ulteriormente subordinata ed ogni altra consequenziale), rigettando dunque i motivi d'appello introdotti in atti in quanto infondati sia in fatto che in diritto per tutto quanto esposto dal comparente in comparsa di costituzione e risposta e negli atti depositati dalla parte nel _1 giudizio di 1° grado, con conseguente conferma integrale della sentenza n° 286/2022 del Tribunale di Pistoia e condanna di quale incorporante PA
e del Si in solido fra loro, a Parte_2 E_ risarcire al comparente il danno dal medesimo subito per i fatti di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta danno quantificato in Euro _1
168.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato nella motivazione della sentenza appellata;
- in via istruttoria: ammettere la CTU tecnico – bancaria e la CTU tecnico – grafologica e relativa richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata dalla parte nel corso del giudizio di 1° _1 grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione espletato in 1° grado, e dunque con integrale rigetto delle domande di vittoria delle spese legali ex adverso proposte”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA IMMEDIATA E PREGIUDIZIALE, dichiarare e disporre l'immediata estromissione di , , dal Controparte_3 Controparte_3 presente giudizio, iu za di primo grado nella parte in cui (pag. 14 della Sentenza) ha ritenuto infondate le domande formulate dal sig. nei confronti di _1 Controparte_3
, , n o grado di giudiz
[...] Controparte_3 narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE, dato atto del passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado nella parte in cui (pag. 14 della Sentenza) ha ritenuto infondate le domande formulate dal sig. nei confronti di , _1 Controparte_3
Succursale Italiana o grado di giudiz Sentenza di primo grado, rigettando ogni pretesa nei confronti di per tutte CP_3 le ragioni indicate in narrativa;
- IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, rigettare ogni pretesa attorea per intervenuta prescrizione e, comunque, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado da CP_3
[...]
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali, come per legge”.
pagina 3 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Pistoia NT PA odierna appellante, e WS Controparte_3
deducendo di avere acquisito, tramite il promotore Controparte_4 finanziario che lavorava per conto di , E_ Parte_2 due prodotti finanziari pagati con tre assegni circolari per un totale di euro
168.000,00, tutti intestati a WS ME SA.
Successivamente, però, aveva comunicato che, pur Parte_2 risultando che il sig. aveva acceso un conto corrente e un dossier titoli _1 presso , non erano mai pervenute a tale banca (né a PA Parte_2
) le schede di prenotazione. Anche , incaricata dei
[...] Controparte_3 pagamenti per conto della WS ME, comunicava di non avere alcuna posizione intestata al sig. _1 chiedeva quindi la condanna, in solido, di in quanto _1 PA incorporante;
WS ME e , in quanto Parte_2 Controparte_3 rispettivamente formale beneficiaria degli assegni e incaricata dei pagamenti.
L'attore citava altresì che non aveva mai eseguito gli E_ investimenti.
Si costituiva affermando di essere del tutto Controparte_3 estranea, non avendo ricevuto alcuna istruzione di pagamento riferita alla posizione in capo al disconoscendo la documentazione prodotta ed _1 eccependo la prescrizione.
Si costituiva altresì , deducendo che i rapporti tra PA Parte_2
(incorporata in a partire dal 2018) e il erano stati avviati PA _1 nel 1992 ed erano durati fino al 2008, avendo effettuato il tramite il _1 CP diverse operazioni finanziarie e obbligazionarie. Nell'ottobre del 2015, l'istituto di credito veniva a sapere di operazioni anomale riguardo ai clienti di e CP interrompeva il rapporto con quest'ultimo. I moduli di investimento prodotti dal sig. non sarebbero mai pervenuti a Finanza & Futuro/Deutsche Bank. In _1
pagina 4 di 17 definitiva, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto fatto PA valere, la propria totale estraneità alle operazioni di investimento, riconducibili solo alla anomala attività dell'ex consulente. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione in relazione alla convenuta WS , società di Controparte_4 cui era incorporante, atteso che gli assegni erano in realtà PA intestati al diverso soggetto WS ME SA.
Quest'ultima eccezione veniva accolta dal giudice di primo grado, che rigettava la richiesta attorea di chiamare in causa WS ME SA.
La causa veniva quindi istruita con testimonianze e infine posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 286/2022 pubblicata il 24.3.2022 il Tribunale di Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale PA incorporante Controparte_5
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna PA quale incorporante e in solido Parte_2 E_ tra di loro, al pagamento in favore di della somma di € 168.000,00 NT oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione;
3) rigetta la domanda attorea nei confronti di TR
;
[...]
4) condanna e in solido tra di loro, alla PA Controparte_7 refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 909,68 per NT esborsi, ed € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di NT [...]
, liquidate in € 13.430,00 per TR compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di E_
pagina 5 di 17 liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre PA rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna a tenere indenne di E_ PA quanto quest'ultima dovrà corrispondere ad per effetto dei capi 2) NT
e 4) del dispositivo”.
In particolare, Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto incorporante la , erroneamente PA Controparte_5 citata dall'attore, accoglieva la domanda dell'attore nei confronti di PA
in quanto incorporante .
[...] Parte_2
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, facendo decorrere il dies a quo dal momento in cui il danneggiato aveva avuto contezza dell'illecito, ossia quando nel giugno 2017 il era stato radiato dall'albo dei CP consulenti, momento in cui l'attore aveva preso contezza del fatto che non erano state investite le somme consegnate. Veniva invece ritenuta irrilevante la ricezione degli estratti trimestrali, ove gli investimenti per cui è causa non erano menzionati.
Il Tribunale considerava raggiunta la prova della illiceità della condotta e del danno sofferto, a mezzo della documentazione versata in atti, ritenendo in particolare dimostrato che che era promotore finanziario di E_
, aveva rapporti risalenti con il e che allo stesso Parte_2 _1 erano stati consegnati gli assegni circolari dei quali aveva successivamente curato la negoziazione. Come confermato da , poi, si dovevano a Controparte_3
quale soggetto collocatore in Italia di WS ME SA, le PA istruzioni circa la sottoscrizione e il pagamento degli assegni.
La responsabilità di veniva desunta dall'art. 31, comma 3, del PA
d.lgs. n. 58/1998, in base alla quale il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Per contro, la banca non era riuscita a dimostrare che l'illecito era stato agevolato dall'investitore, mentre veniva ritenuto sussistente il nesso di occasionalità,
pagina 6 di 17 avendo il usato la modulistica dell'istituto di credito e le istruzioni per la CP sottoscrizione fornite da quale collocatario di WS investment SA. PA
Veniva altresì esclusa la negligenza da parte del cliente, che aveva disposto i pagamenti con mezzi irregolari, violando le regole contrattuali e di buon senso, sul presupposto che le modalità operative proposte dal promotore non potessero riversarsi sull'investitore.
Veniva invece rigettata la domanda nei confronti di , che non Controparte_3 aveva instaurato alcun rapporto diretto con l'investitore.
e venivano conseguentemente condannati, in PA E_ solido tra loro, a risarcire il danno, liquidato in 168.000,00 euro oltre interessi legali, pur venendo accolta anche la domanda di manleva della Pt_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito PA anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
e NT E_ [...]
, (di seguito anche APPELLATI) TR proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione degli asseriti diritti risarcitori del sig. _1
2) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la consegna di somme al sig. a parte del sig. CP _1
3) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di non dover escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF;
4) Erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato il concorso del sig. ex art. 1227 c.c. _1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 7 di 17 Radicatosi il contraddittorio, e NT Controparte_3
, nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché
[...] infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
invece, non si costituiva in giudizio. E_
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
11.12.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
contesta la sentenza nella parte in cui ricollega il dies a quo PA della prescrizione, quindi il primo momento in cui l'investitore poteva, con l'ordinaria diligenza, accorgersi del danno, all'epoca in cui ha avuto contezza della radiazione del dall'albo degli intermediari. Secondo la banca, questo CP momento andrebbe ricollocato indietro nel tempo, considerato che, come risulta dagli atti ed è pure indicato in sentenza, il ha ricevuto dalla banca _1 regolarmente gli estratti conto, nei quali non figurava alcunché riguardo all'ultimo investimento effettuato tramite il Da tale circostanza, a giudizio CP dell'appellante, si poteva desumere la condotta illecita del promotore finanziario, visto che non era da considerare un investitore occasionale, avendo un _1 livello di conoscenza medio-alto in materia finanziaria ed avendo già compiuto diverse operazioni simili a quella per cui è causa, come risultava anche dalla dichiarazione in sede di profilatura. Peraltro, i moduli di investimento recavano chiaramente scadenze non superiori al triennio e, nonostante i contratti risalissero al 2009-2011, negli anni seguenti l'investitore non aveva sollevato alcuna pagina 8 di 17 obiezione, rendendo impossibile per la banca accorgersi delle anomalie che pure le vengono addebitate.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Va innanzitutto chiarito che, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, il termine prescrizionale è quello decennale, che certamente non è decorso.
Anche a voler considerare il termine quinquennale, poi, esso decorrerebbe dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, contezza del danno, ovvero al mese di dicembre 2015, quando la banca per cui lavorava il o ha sostituito con altro promotore, il CP quale si è presentato a lui con il prospetto degli investimenti risultanti al tale data– nel quale gli investimenti per cui è causa non erano menzionati. Neppure in tale caso, quindi, il diritto potrebbe essere considerato prescritto.
Il primo motivo di appello è quindi da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui considera assolto l'onere probatorio da parte dell'attore.
La banca afferma che, contrariamente da quanto sostenuto dal decidente, il fatto storico della consegna del denaro al non era pacifico, avendo essa CP contestato la produzione dei moduli di investimento, che non erano compilati né risultavano pervenuti a Finanza&Futuro e/o . I moduli, inoltre, non PA erano stati riconosciuti come propri da , essendo invece ascrivibili PA alla “gestione parallela” del CP
Allo stesso modo, le testimonianze non sarebbero decisive, venendo riferita una conoscenza solo indiretta dei fatti, attraverso le dichiarazioni rese dallo stesso ai testi escussi (testimonianza de relato actoris). Inoltre, i testi chiamati _1 erano tutti parenti stretti dell'attore.
A tale riguardo si osserva che gli elementi probatori che vengono contestati sono stati utilizzati dal Tribunale per fondare la responsabilità del promotore finanziario: “la prova delle condotte poste in essere dal sig. stata data…” CP
(sentenza, p. 9) e ancora “ Si ritiene, allora, raggiunta la prova del fatto storico così come narrato dall'attore, atteso che lo stesso ha consegnato, al fine di
pagina 9 di 17 realizzare alcuni investimenti a mezzo del promotore finanziario CP la somma di € 168.000,00, di cui ai citati assegni circolari, e gli stessi, su
[...] istruzione di venivano accreditati in favore del Fondo di PA investimento a nome di altri e diversi investitori”.
La contestazione dei documenti da parte della banca, quindi, non ha impedito che essi venissero utilizzati per dimostrare la responsabilità del che non li ha CP disconosciuti.
Una volta accertato il fatto illecito nei confronti del dipendente, la responsabilità di è derivata dal disposto dell'art. 31 TUF, che le rende PA addebitabili ad essa le condotte dei propri promotori finanziari.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla in punto di valenza probatoria dei documenti Pt_2 prodotti.
Il motivo è quindi da rigettare.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo di appello, la banca sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF. Il giudice non avrebbe correttamente valutato, infatti, le molte e gravi anomalie che interromperebbero il nesso tra il promotore e la banca.
Tra queste anomalie vi sarebbe il fatto che il ha consegnato assegni _1 circolari intestati a WS ME S.A. per l'acquisto di titoli che però non erano riferibili a fondi da essa gestiti, ma gestiti da un soggetto diverso PA
, che non aveva quindi ricevuto le somme;
e ciò nonostante il TO fosse
[...] edotto del normale iter di realizzazione di tali investimenti, avendone già fatti della stessa specie in passato. Altra anomalia sarebbe da individuare nel fatto che l'unica modalità di pagamento prevista era l'addebito sul conto corrente dell'investitore presso , mentre lo spazio per l'indicazione del conto PA corrente di addebito nei moduli non era stato compilato, tradendo così una consapevolezza, da parte del dell'anomalia dell'investimento in quella _1 forma. Oltre a ciò, veniva ignorato che sul modulo era precisato che PA avrebbe inviato conferma per iscritto dell'avvenuto investimento, che le
[...]
pagina 10 di 17 obbligazioni sarebbero state immesse nel deposito titoli del conto , PA nonché che l'emittente indicato era diverso dall'intestatario degli assegni.
Oltre a queste anomalie dal punto di vista documentale e contrattuale, il _1 avrebbe anche tenuto un comportamento ambiguo, continuando a rivolgersi al anche dopo l'interruzione del rapporto tra lui e Finanza&Futuro, nel CP novembre 2015.
L'argomento è fondato. L'art. 31, comma 3 TUF così recita: “Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La ratio di tale responsabilità solidale va ricollegata al principio ubi commoda ibi et incommoda
(Cass. 4.3.2014, n. 5020), in quanto del promotore la banca che funge da intermediario si avvale per realizzare la propria attività di impresa e conseguentemente deve sopportare la responsabilità di quanto dal promotore eseguito in derivazione di questo legame.
La giurisprudenza è da tempo univoca nell'affermare che la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass.
13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari viene, tuttavia, esclusa dalla giurisprudenza ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In tal caso, si afferma, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925;
Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore sono ricavabili dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste pagina 11 di 17 in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass.
17/01/2020, n. 857).
Nel caso specifico, il era stato profilato in data 12.6.2008 come cliente di _1 medio-alta competenza, che si era dichiarato a conoscenza della maggior parte degli strumenti finanziari e il cui obiettivo di investimento era un “significativo incremento del capitale investito nel medio periodo”.
Nonostante il livello di conoscenza dichiarato, l'investitore non si è avveduto delle evidenti irritualità nella compilazione dei moduli di investimento e più in generale nel contegno complessivo del In particolare, l'emittente del titolo era un CP soggetto diverso rispetto a colui al quale erano intestati gli assegni. Inoltre, il pagamento del corrispettivo è avvenuto tramite assegni circolari intestati a questo diverso intermediario, e non, come normalmente avviene, con un esborso dal conto corrente ed un deposito sul conto titoli.
pagina 12 di 17 Il modulo di prenotazione predisposto, poi, conteneva l'espressa indicazione del fatto che le obbligazioni avrebbero dovuto essere immesse nel deposito titoli e che la banca avrebbe inviato una espressa conferma scritta. Nonostante questo, è pacifico che tale conferma della banca non è mai stata inviata, come pure che i titoli non sono mai stati indicati nelle rendicontazioni del deposito inviate al cliente.
Si tratta di anomalie che avrebbe dovuto porre in allarme l'investitore, specie considerando le conoscenze medio alte dei meccanismi che regolano i mercati finanziari.
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Sez. 3, Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023).
Nella motivazione si legge: “pur dovendo escludersi l'operatività di qualsiasi automatismo (atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità̀:da ultimo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 15917, in motivazione), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di pagina 13 di 17 consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 21643 del 28/07/2021, Rv. 662375 - 01), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022, cit.)”.
La Suprema Corte evidenzia quindi chiaramente che la consegna di assegni circolari intestati a soggetti diversi dall'intermediario e dall'emittente del titolo costituisce una violazione di una specifica disposizione in materia di antiriciclaggio, tale da consentire la finalizzazione della condotta illecita da parte del promotore infedele, escludendo quindi il nesso di occasionalità necessaria.
In base al sesto comma dell'art. 96 dell'allora vigente Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre
1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002):
“
6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
pagina 14 di 17 a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta”.
Vi era quindi già all'epoca dei fatti un sostanziale divieto per il promotore di ricevere assegni, anche se circolari, che fossero intestati a soggetti diversi dall'intermediario dall'emittente del titolo.
Il comportamento anomalo dell'investitore si colloca nel percorso causale, perché se i titoli fossero stati acquisiti nel modo consueto tramite prelievo delle somme dal conto presso la banca ed accredito dei prodotti finanziari nel conto titoli, il danno non si sarebbe verificato.
Deve pertanto concludersi sul punto che, ferme restando le responsabilità dirette del è stata raggiunta la prova di una condotta dell'investitore CP _1 tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria con l'opera prestata dal consulente in favore dell'intermediario.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è da considerarsi assorbita.
Col quarto motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato rilievo del concorso del ex art. 1227 c.c. In aggiunta ai comportamenti già descritti, la banca _1 indica la circostanza ulteriore per cui in data 15 dicembre 2015 il ha _1 incontrato il nuovo consulente che ha rilevato il portafoglio-clienti del e in CP quella occasione ha ricevuto un documento recante la situazione patrimoniale e previdenziale, recante tutti i prodotti in portafoglio, tra i quali non figuravano i prodotti finanziari per cui è causa.
Il quarto motivo di appello è stato proposto, nelle conclusioni, come domanda subordinata e anche logicamente risulta assorbito dal dall'accoglimento della domanda di elisione di ogni responsabilità.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso le spese processuali di PA
pagina 15 di 17 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di NT nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Quanto alla posizione di
[...]
, in quanto convenuta in primo grado da Controparte_3
e in appello da per ragioni di litisconsorzio NT PA processuale, le spese legali verranno sostenute dal soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di PA NT CP
e ,
[...] TR avverso la sentenza n. 286/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
24.3.2022, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di E_
2. in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigetta la domanda di nei confronti di NT
; PA
3. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
4. Condanna a rifondere all'appellante NT PA
le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna a rifondere all'appellante NT PA
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
6. Condanna a rifondere all'appellata NT [...]
le spese di lite del presente TR pagina 16 di 17 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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