Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/12/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia, Palermo, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia Ufficio personale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 13.03.2025, notificato nella stessa data con nota prot. -OMISSIS- del 13.03.2025, pure impugnata, con il quale la Guardia di Finanza Comando Regionale, S.M. – Ufficio Personale ed AA.GG. – Sezione Pe.I.S.A.F./T. ha disposto il trasferimento “d’autorità” nell’ambito del Comando Regionale Sicilia del Vice Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS- con decorrenza 1° aprile 2025, dal Gruppo di Gela al Gruppo di Termini Imerese, per esigenze di servizio connesse ad incompatibilità ambientale, nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi, anche di carattere istruttorio ed anche non conosciuti, che hanno condotto al trasferimento del ricorrente, compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 13.01.2025 e comprese tutte le proposte di trasferimento propedeutiche al provvedimento definitivo del Comandante Provinciale, del 05.03.2024, e del Comandante Regionale, del 20.03.2024, conosciute con l’accesso agli atti del 07.02.2025;
nonché
per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti ad ogni titolo in ragione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia, Palermo, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia Ufficio personale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LA AR SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 25 marzo 2025 e depositato il giorno successivo, il Vice Brigadiere -OMISSIS-, già in forza al Gruppo di Gela, ha impugnato - chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare - il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Guardia di Finanza, Comando Regionale, S.M. – Ufficio Personale ed AA.GG. – Sezione Pe.I.S.A.F./T. ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente, con decorrenza dal 1° aprile 2025, dal Gruppo di Gela al Gruppo di Termini Imerese, per esigenze di servizio connesse ad incompatibilità ambientale.
Il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di una vicenda che ha avuto origine da un esposto anonimo inviato, in data 19 ottobre 2023, al Comando Provinciale di Caltanissetta, al Gruppo Gela, ai Carabinieri di Gela e alla Polizia di Stato di Gela, nel quale veniva riferito, tra l’altro, che il Vice Brigadiere-OMISSIS- avrebbe frequentato soggetti gravati da precedenti specifici di polizia ed in particolare tale -OMISSIS-, soggetto già raggiunto da numerosi precedenti di polizia, così come poteva evincersi da una fotografia, pubblicata sul social network Facebook , scattata in occasione di una cena conviviale, tenutasi in data 6 dicembre 2018.
A seguito di tale segnalazione, sono stati effettuati approfondimenti tramite fonti aperte, a
seguito dei quali è risultata l’avvenuta pubblicazione, sempre su Facebook , in data 29 marzo 2020, di un’altra fotografia scattata in occasione di altra cena conviviale, tenutasi presso l’abitazione di residenza del ricorrente, sita nella contrada Spina Santa di Gela, in cui risultavano presenti il ricorrente ed il sig. -OMISSIS-.
Tali circostanze hanno condotto all’irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore nei confronti del ricorrente e, successivamente, all’adozione del provvedimento oggetto dell’impugnazione all’esame, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del-OMISSIS-, in
considerazione della comprovata frequentazione con il detto sig. -OMISSIS-, che in passato è stato anche sottoposto a misure cautelari nell’ambito di procedimenti condotti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto le doglianze che possono come di seguito sintetizzarsi.
L’atto impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a fondamento della valutazione di incompatibilità: il ricorrente, stando a quanto asserito in ricorso, all’epoca delle due cene conviviali non era affatto a conoscenza né dell’identità né dei trascorsi del sig. -OMISSIS-, che non avrebbe mai frequentato in alcun’altra occasione; peraltro, la presenza, nelle due occasioni, di un paio di stimati professionisti e di un funzionario di Polizia consentiva al ricorrente di escludere la contestuale presenza di soggetti controindicati; né il ricorrente avrebbe potuto apprendere dei precedenti di polizia del soggetto in questione dalla rete internet , da cui risulta unicamente che questi è stato assolto per il reato di estorsione.
In ogni caso, la frequentazione con un pregiudicato, ad avviso di parte ricorrente, di per sé sola sarebbe inidonea a giustificare un provvedimento di trasferimento d’autorità, con la sostanziale conseguenza di dover considerare l’atto impugnato connotato da intento sanzionatorio, con violazione del principio del ne bis in idem .
Ancora, il presunto pregiudizio alla credibilità ed all’immagine del Corpo non sarebbe stato adeguatamente indicato nella motivazione dell’impugnato provvedimento, non essendo a tale riguardo sufficiente il riferimento al “concreto pericolo che il militare continui nella disdicevole condotta stigmatizzata con la sanzione disciplinare” .
Sotto altro profilo, il provvedimento in discussione sarebbe viziato per violazione del principio di proporzionalità, laddove il ricorrente è stato ritenuto incompatibile con le sedi di servizio ricadenti nelle province di Caltanissetta, Ragusa, Agrigento, Catania, Siracusa ed Enna, dovendo escludersi che il ricorrente sia colluso con la mafia di tali territori e considerata, comunque, la diffusione del fenomeno mafioso anche nella provincia di Palermo.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS- del 18 aprile 2025, la domanda cautelare è stata respinta, ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris.
Il provvedimento cautelare è stato confermato dal giudice d’appello, che ha ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, “prevalente l’interesse pubblico sotteso alla necessità di tutela dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione di appartenenza, alla luce dei precisi elementi fattuali indicati nel gravato provvedimento e correttamente valorizzati dal primo giudice” (C.G.A.R.S. ord. n. 139 del 19 maggio 2025).
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Le doglianze dedotte in ricorso sono prive di pregio.
Preliminarmente, il collegio osserva che la circostanza che il ricorrente non fosse in alcun modo a conoscenza dei precedenti del sig. -OMISSIS- risulta poco credibile.
A tale proposito, va rilevato che:
- dagli atti del procedimento risulta che il soggetto in questione “risulta gravato da precedenti di polizia in materia di associazione per delinquere, omicidio doloso, stupefacenti (produzione e spaccio), rapina, disciplina del fallimento e ricorso abusivo al credito…, gioco d’azzardo, porto abusivo e detenzione d’armi, lesioni personali, revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, associazione di tipo mafioso (aggravato) ed estorsione (aggravato), arrestato in custodia cautelare dal Centro operativo della D.I.A. di Roma…in quanto inserito nella cosca mafiosa facente capo ai fratelli -OMISSIS-…, condannato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per oltraggio, resistenza e violenza, condanna…per lesioni personali aggravate. Denunciato dai Carabinieri di Gela per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione, sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno” ;
- a fronte di un così consistente numero di rilevanti precedenti di polizia, deve dubitarsi che il ricorrente - che oltre ad essere nato e cresciuto a Gela è in servizio dal 2001 presso il Gruppo Gela - non abbia mai avuto modo di venire a conoscenza dei trascorsi del sig. -OMISSIS-, tenuto conto, peraltro, del limitato contesto territoriale in cui il medesimo ha operato;
- uno dei due incontri conviviali, inoltre, si è tenuto presso l’abitazione del ricorrente, cosicché risulta quantomeno dubbio che questi, come insistentemente è asserito in ricorso, non fosse in alcun modo a conoscenza neppure dell’identità dell’-OMISSIS-.
Ciò premesso quanto alla possibile conoscenza, da parte del ricorrente, dei precedenti del soggetto in compagnia del quale è stato ritratto, va comunque rilevato che il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde dalla colpevolezza del pubblico dipendente (dovendo escludersi la natura sanzionatoria del medesimo) ed è volto a porre rimedio ad una concreta situazione di incompatibilità inerente il servizio prestato.
In proposito, questa Sezione ha, anche di recente, ritenuto:
“i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale: a) sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; c) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; d) non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati eventualmente a ovviare alla situazione d’incompatibilità ambientale determinatasi” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 24 maggio 2024, n. 1747; id. 18 ottobre 2023, n. 3087).
Nel caso in esame, il provvedimento – che per sua natura è comunque caratterizzato da un elevato grado di discrezionalità (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3493) - appare pienamente giustificato in ragione della indicata esigenza di evitare che il ricorrente continui a prestare servizio in un contesto in cui i consociati e le altre forze dell’ordine – con cui la Guardia di Finanza è sovente chiamata a cooperare – sono verosimilmente venuti a conoscenza (a mezzo dei social media in cui le fotografie sono state pubblicate) delle frequentazioni del ricorrente, poco consone al ruolo da questi rivestito.
Non risultano fondate neppure le doglianze inerenti una presunta sproporzionalità del provvedimento adottato, in ragione dell’ampiezza del territorio in cui si è scelto di non assegnare il ricorrente; è fatto notorio, invero, che le esigenze investigative involgono sovente i territori limitrofi, cosicché la scelta di escludere i territori delle (ex) province più vicine a quella di residenza (e già di servizio) del ricorrente è pienamente condivisibile.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese sono poste a carico di parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
LA AR SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR SO | OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.