TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1055 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PEPE AGNESE , con elezione di domicilio Parte_1 presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.CUSANO CARMINE , con Controparte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
3.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/03/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile il 05.12.2023, in DO (Parte I - Serie A, n. 34, anno 2023), precisando che dalla detta unione erano nati due figli ( , nato a [...] il Persona_1
11/02/2018, e , nato a [...] il [...]), e deducendo, a Persona_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei gravi comportamenti dal marito perpetrati in netta violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio. Ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui alle conclusioni del ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 27.05.2025, si è costituito il resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione e concludendo come in atti.
Nelle more della prima udienza di comparizione del 04/06/2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per addivenire ad una soluzione congiunta.
Con istanza congiunta depositata il 11.09.2025, le parti hanno depositato patti della separazione sottoscritti dalle stesse, e ne hanno chiesto l'omologa da parte del Tribunale.
Con ordinanza del 3.11.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 17.11.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 5.09.2025 e depositati il 11.09.2025 sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio iil 05.12.2023, in DO;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
DO (registro degli atti di matrimonio, Parte I - Serie A, n. 34, anno 2023);
3. omologa gli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti il 5.09.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PEPE AGNESE , con elezione di domicilio Parte_1 presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.CUSANO CARMINE , con Controparte_1 elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
3.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/03/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile il 05.12.2023, in DO (Parte I - Serie A, n. 34, anno 2023), precisando che dalla detta unione erano nati due figli ( , nato a [...] il Persona_1
11/02/2018, e , nato a [...] il [...]), e deducendo, a Persona_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei gravi comportamenti dal marito perpetrati in netta violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio. Ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui alle conclusioni del ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 27.05.2025, si è costituito il resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione e concludendo come in atti.
Nelle more della prima udienza di comparizione del 04/06/2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per addivenire ad una soluzione congiunta.
Con istanza congiunta depositata il 11.09.2025, le parti hanno depositato patti della separazione sottoscritti dalle stesse, e ne hanno chiesto l'omologa da parte del Tribunale.
Con ordinanza del 3.11.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 17.11.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 5.09.2025 e depositati il 11.09.2025 sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio iil 05.12.2023, in DO;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
DO (registro degli atti di matrimonio, Parte I - Serie A, n. 34, anno 2023);
3. omologa gli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti il 5.09.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro